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AS 2003 915

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)

RS 0.631.252.512; RU 1978 1281

Traduzione1

Modifica della Convenzione e degli allegati 1 e 6 Approvata dal Consiglio federale l’8 marzo 2002 Entrata in vigore il 12 maggio 2002

Art. 1 lett. a) Sostituire le parole «operazione TIR» con «trasporto TIR». L’espressione «regime TIR» è scritta senza virgolette

Art. 1 lett. b) a e) attuali Le lettere b) a e) attuali divengono le lettere f) a ij).

Art. 1 nuove lett. b) a e) Aggiungere le nuove lettere seguenti: «b) «operazione TIR», la parte di un trasporto TIR effettuato in una Parte con- traente, da un ufficio di partenza o di entrata (di passaggio) a un ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio); c) «inizio di un’operazione TIR», il fatto che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore sono stati presentati, a scopo di controllo, all’ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio), con il carico e il libretto TIR relativi, e che il libretto TIR è stato accettato dall’ufficio doganale; d) «fine di un’operazione TIR», il fatto che il veicolo stradale, l’autotreno o il contenitore sono stati presentati, a scopo di controllo, all’ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio), con il carico e il libretto TIR relativi; e) «appuramento di un’operazione TIR», l’attestazione da parte delle autorità doganali che un’operazione TIR si è conclusa secondo le norme di una Parte contraente. Esso è effettuato dalle autorità doganali in base a un confronto tra i dati o le informazioni disponibili all’ufficio doganale di destinazione o di uscita (di passaggio) e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di partenza o di entrata (di passaggio);»

1 Dal testo originale francese (RO 2003 915).

2002-0767 915

Trasporto internazionale di merci con libretti TIR. Convenzione doganale RU 2003

Art. 1 lett. f) a ij)) attuali Le lettere f) a ij) attuali divengono le lettere k) a n) Modificare le nuove lettere k) a m) come segue: «k) «ufficio doganale di partenza», ogni ufficio doganale di una Parte contraente dove inizia, per l’intero carico o per una parte di esso, il trasporto TIR; l) «ufficio doganale di destinazione», ogni ufficio doganale di una Parte con- traente dove termina, per l’intero carico o una parte di esso, il trasporto TIR; m) «ufficio doganale di passaggio», ogni ufficio doganale di una Parte con- traente attraverso il quale un veicolo stradale, un autotreno o un contenitore entra in questa parte contraente o la lascia nel corso di un trasporto TIR;»

Art. 1 lett. k) e l) attuali Le lettere k) e l) attuali divengono le lettere p) e q).

Art. 1 nuova lett. o) Aggiungere la nuova lettera seguente: «o) «titolare» di un libretto TIR, la persona a cui è stato rilasciato un libretto TIR conformemente alle pertinenti disposizioni della Convenzione e in nome della quale è stata fatta una dichiarazione doganale sotto forma di un libretto TIR indicante la volontà di assoggettare merci al regime TIR all’ufficio doganale di partenza. Il titolare è responsabile della presentazione del veicolo stradale, dell’autotreno o del contenitore, con il carico e il libretto TIR relativi, all’ufficio doganale di partenza, all’ufficio doganale di passaggio e all’ufficio doganale di destinazione, nel debito rispetto delle pertinenti disposizioni della Convenzione.»

Art. 2 Sostituire le parole «dell’operazione TIR» con «del trasporto TIR».

Art. 3 Sostituire il testo attuale con il testo seguente: «Per applicare le disposizioni della presente Convenzione: a) i trasporti devono essere effettuati: i) con veicoli stradali, autotreni o contenitori precedentemente ammessi a tenore delle condizioni menzionate al capo III a); o ii) con altri veicoli stradali, autotreni o contenitori, sempreché siano adempiute le condizioni menzionate al capo III c); iii) con veicoli stradali o veicoli speciali come torpedoni, gru, spazzatrici, betoniere ecc., esportati e dunque equiparati a merci che si spostano con i propri mezzi da un ufficio doganale di partenza a un ufficio doganale di destinazione a tenore delle condizioni menzionate nel

Trasporto internazionale di merci con libretti TIR. Convenzione doganale RU 2003

capo III c). Quando questi veicoli trasportano altre merci, si applicano di conseguenza le condizioni di cui nei commi i) o ii) qui sopra. b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni riconosciute conforme- mente all’articolo 6 ed essere effettuati sulla scorta di un libretto TIR con- forme al modello riprodotto nell’allegato 1 della presente Convenzione.»

Art. 6 nuovo par. 2bis Aggiungere il nuovo paragrafo seguente: «2bis. Un’organizzazione internazionale di cui nel paragrafo 2 è autorizzata dal Comitato di gestione ad assumere la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento efficaci di un sistema internazionale di garanzia nella misura in cui accetti siffatta responsabilità.»

Art. 8 par. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 par. 4 secondo periodo Sostituire le parole «all’atto dell’importazione delle merci» con «all’entrata delle merci in questi Paesi». Sostituire le parole «allorché l’operazione TIR è sospesa» con «allorché il trasporto TIR è sospeso» e le parole «è nuovamente iniziata l’operazione TIR» con «il tra- sporto TIR riprende».

Art. 9 par. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 10 par. 1 Sostituire il testo attuale con il testo seguente: «1. L’appuramento di un’operazione TIR deve essere effettuato senza ritardo.»

Art. 10 par. 2 Modificare il paragrafo 2 come segue: «2. Se hanno appurato un’operazione TIR, le autorità doganali di un Paese non pos- sono più esigere dall’associazione garante il pagamento dei tributi menzionati all’articolo 8 paragrafi 1 e 2, tranne nel caso in cui l’attestazione della fine dell’operazione TIR sia stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente o non vi sia stata la fine dell’operazione.»

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Art. 11 par. 1 Modificare come segue l’inizio del primo periodo: «1. In caso di non appuramento di un’operazione TIR, le autorità competenti …» Sostituire alla fine del primo periodo le parole «che il libretto non è stato scaricato o è stato scaricato con riserve» con «che l’appuramento non è stato effettuato». Sostituire nel secondo periodo le parole «allorché lo scarico è stato ottenuto abusi- vamente o fraudolentemente» con «allorché l’attestazione della fine dell’operazione TIR è stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente».

Art. 11 par. 2 Modificare la prima frase come segue: «2. La richiesta di pagare le somme menzionate all’articolo 8 paragrafi 1 e 2 dev’es- sere inviata all’associazione garante al più presto tre mesi e al più tardi due anni dopo, a contare dal giorno in cui l’associazione è stata informata che l’operazione TIR non era stata appurata o che l’attestazione della fine dell’operazione TIR era stata ottenuta abusivamente o fraudolentemente.»

Art. 15 par. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 16 Sostituire nel primo periodo le parole «operazioni TIR» con «trasporti TIR».

Art. 17 par. 2 Modificare come segue il paragrafo 2: «2. Il libretto TIR è valevole soltanto per un viaggio. Esso deve contenere almeno i tagliandi staccabili necessari per il trasporto TIR in questione.»

Art. 18 Sostituire nel primo periodo le parole «un’operazione TIR» con «un trasporto TIR».

Art. 26 par. 1 Sostituire nel primo periodo le parole «l’operazione TIR è sospesa» con «il tra- sporto TIR è sospeso». Sostituire nel secondo periodo le parole «dell’operazione TIR» con «del trasporto TIR».

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Art. 26 par. 3 Sostituire le parole «la procedura TIR è sospesa o ripresa» con «il trasporto TIR è interrotto o ripreso».

Art. 28 Sostituire il testo attuale con il testo seguente: «1. La fine di un’operazione TIR deve essere attestata senza ritardo dalle autorità doganali. Esse possono farlo con o senza riserve; qualora vengano formulate, even- tuali riserve devono essere basate su fatti legati all’operazione TIR stessa. Questi fatti devono essere chiaramente annotati nel libretto TIR. 2. Nei casi in cui le merci siano assoggettate a un altro regime doganale o a un altro sistema di sorveglianza doganale, tutte le irregolarità che possono essere state accertate sotto questo altro regime doganale o sotto questo altro sistema di sorve- glianza doganale non devono essere attribuite al titolare del libretto TIR nella sua veste di titolare o a qualsiasi altra persona agente in suo nome.»

Art. 29 par. 1 Sostituire le parole «all’articolo 1 capoverso k)» con «all’articolo 1 lettera p)».

Art. 39 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 40 Sostituire le parole «l’operazione TIR» con «un trasporto TIR».

Art. 42 Sostituire le parole «un’operazione TIR» con «un trasporto TIR».

Art. 45 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 49 Concerne soltanto il testo tedesco.

Allegato 1, modello del libretto TIR, versione 1, par. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Trasporto internazionale di merci con libretti TIR. Convenzione doganale RU 2003

Allegato 1, modello del libretto TIR (versione 1 e versione 2) Sostituire nella casella 24 del volet n. 2, le parole «Certificat de décharge» con «Certificat de fin de l’operation TIR». Sostituire nella casella 26 del volet n. 2, le parole «Nombre de colis déchargés» con «Nombre des colis pour lesquels la fin de l’opération TIR a été certifiée». Sostituire alla rubrica 3 della souche n. 2, le parole «Déchargé … colis ou objets (comme stipulé dans le manifeste)» con «Nombre de colis pour lesquels la fin de l’opération TIR a été certifiée (comme stipulé dans le manifeste)». Sostituire nella Règle n. 2 delle «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR», le parole «opérations TIR» con «transports TIR». Sostituire nella Règle n. 3 des «Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR», le pa- role «de l’opération TIR» con «du transport TIR».

Allegato 6, note esplicative 0.1 b), 0.1 e) e 0.1 e)i) attuali Le note esplicative 0.1 b), 0.1 e) e 0.1 e)i) attuali divengono le note esplicative 0.1 f), 0.1 ij) e 0.1 ij) i).

Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.1 f) Sostituire le parole «al capoverso b) dell’articolo 1» con «alla lettera f) dell’arti- colo 1».

Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.1 ij)i) Sostituire le parole «alla lettera e)i) dell’articolo 1» con «alla lettera ij)i) dell’arti- colo 1».

Allegato 6, nota esplicativa 0.2-2 Sostituire nel secondo periodo le parole «dell’operazione TIR» con le parole «del trasporto TIR».

Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.6.2bis Aggiungere una nuova nota esplicativa del tenore seguente al nuovo paragrafo 2bis dell’articolo 6: Le relazioni tra un’organizzazione internazionale e le sue associazioni membro sono definite in accordi scritti che trattano del funzionamento del sistema di garanzia internazionale.»

Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.8.7 Aggiungere una nuova nota esplicativa del tenore seguente al paragrafo 7 dell’ar- ticolo 8:

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«0.8.7 Articolo 8 paragrafo 7 Le misure che devono essere prese dalle autorità competenti per richiedere il paga- mento alla (o alle) persona (e) direttamente debitrice (i) devono almeno comportare una notifica di non appuramento di un’operazione TIR e/o la trasmissione del reclamo del pagamento al titolare del libretto TIR.»

Allegato 6, nota esplicativa 0.10 Sostituire le parole «certificato di scarico del libretto TIR» con «certificato di fine dell’operazione TIR». Sostituire all’inizio della frase le parole «come stato ottenuto» con «ottenuto». Concerne soltanto il testo tedesco. Aggiungere alla fine del periodo la parola «ecc.», dopo «di chiusure doganali». Concerne soltanto il testo francese.

Allegato 6, note esplicative 0.11-1 e 0.11-2 attuali Le note esplicative 0.11-1 e 0.11-2 attuali divengono 0.11-2 e 0.11-3.

Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.11-1 Aggiungere una nuova nota esplicativa del tenore seguente al paragrafo 1 dell’ar- ticolo 11: «0.11-1 Articolo 11 paragrafo 1 Oltre che all’associazione garante, le autorità doganali dovrebbero notificare al tito- lare del libretto TIR, appena possibile, che un’operazione TIR non è stata appurata. Le due notifiche potrebbero essere effettuate contemporaneamente.»

Allegato 6, nuova nota esplicativa 0.11-2 Sostituire all’inizio della frase le parole «i veicoli» con «il veicolo».

Allegato 6, nota esplicativa 0.21-1 Sostituire le parole «diverse dai» con «nonché i».

Allegato 6, nota esplicativa 0.28 Sopprimere il paragrafo 1 della nota esplicativa 0.28. Sopprimere il terzo e il quarto periodo del paragrafo 2 della nota esplicativa 0.28 e sopprimere parimenti la numerazione del paragrafo.

Allegato 6, nota esplicativa 0.45 Concerne soltanto il testo tedesco.

Trasporto internazionale di merci con libretti TIR. Convenzione doganale RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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