AS 2003 927
Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione
Traduzione1
Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione
Conclusa a Ginevra il 17 giugno 1999 Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 2000 2 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 giugno 2000 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 1° giugno 1999 per la sua 87a sessione; considerando la necessità di adottare nuovi strumenti volti al divieto e all’abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro quale priorità na- zionale e internazionale, segnatamente della cooperazione e dell’assistenza interna- zionali, in vista di completare la Convenzione3 e raccomandazione concernenti l’età minima di ammissione al lavoro, 1973, che restano tuttora strumenti fondamentali nel settore del lavoro dei fanciulli; considerando che l’abolizione effettiva delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro esige un’azione comune immediata, che tenga conto dell’im- portanza dell’istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a queste forme di lavoro i fanciulli interessati, assicurandone la riabilitazione e l’integrazione sociale, pur senza dimenticare i bisogni delle loro famiglie; ricordando la risoluzione relativa all’abolizione del lavoro dei fanciulli adottata nel 1996 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 83a sessione; ricordando che il lavoro dei fanciulli è largamente causato dalla povertà e che, a lunga scadenza, la soluzione risiede in una crescita economica costante, che sfoci nel progresso sociale e in particolare nell’eliminazione della povertà e nell’edu- cazione universale; ricordando la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo adottata il 20 novembre
19894 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
ricordando la dichiarazione dell’OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, adottati nel 1998 dalla Conferenza internazionale del la- voro in occasione della sua 86a sessione; ricordando che alcune delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul la- voro sono coperte da altri strumenti internazionali, in particolare la Convenzione
RS 0.822.728.2
1 Dal testo originale francese (RO 2003 927).
2 RU 2003 926 3 RS 0.822.723.8 4 RS 0.107
1999-5256 927
Divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro RU 2003
concernente il lavoro forzato od obbligatorio5, 1930, e la Convenzione complemen- tare delle Nazioni Unite concernente l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e di istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù6, 1956; avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dei fanciulli, questione che è elencata al quarto punto dell’ordine del giorno della sessione; avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione inter- nazionale, addotta addì diciassette giugno millenovecentonovantanove, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente le forme più manifeste di sfrutta- mento del fanciullo sul lavoro, 1999.
Art. 1 Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere provvedimenti immediati ed efficaci per garantire il divieto e l’abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, e ciò con la massima urgenza.
Art. 2 Ai sensi della presente Convenzione il termine «fanciullo» si applica a tutte le per- sone minori di 18 anni.
Art. 3 Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «le forme più manifeste di sfrut- tamento del fanciullo sul lavoro» comprende: a) tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, come la vendita e la tratta dei fanciulli, la servitù per debiti e il servaggio nonché il lavoro forzato od obbligatorio, compreso l’arruolamento forzato od obbligatorio dei fanciulli in vista di utilizzarli nei conflitti armati; b) l’impiego, il reclutamento o l’offerta di fanciulli a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici; c) l’impiego, il reclutamento o l’offerta di fanciulli in vista di attività illecite, segnatamente per la produzione e il traffico di stupefacenti, come definiti nelle convenzioni internazionali pertinenti; d) i lavori che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui vengono effettuati, possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei fanciulli.
5 RS 0.822.713.9 6 RS 0.311.371
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Art. 4 1. I lavori descritti nell’articolo 3 lettera d) devono essere fissati dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999. 2. L’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve individuare i tipi di lavoro così fissati. 3. La lista dei tipi di lavoro compilata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo deve essere esaminata periodicamente e, se opportuno, riveduta in consulta- zione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
Art. 5 Ciascun Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavo- ro e dei lavoratori, elaborare o designare meccanismi appropriati per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 6
1. Ciascun Membro deve elaborare e attuare programmi d’azione volti all’aboli-
zione prioritaria delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro. 2. Questi programmi d’azione devono essere elaborati e attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, se opportuno, anche del parere di altre cerchie interessate.
Art. 7 1. Ciascun Membro deve prendere tutte le misure necessarie per garantire l’esecu- zione effettiva e il rispetto delle disposizioni di questa Convenzione, anche mediante l’istituzione e l’applicazione di sanzioni penali, o, se necessario, di altre sanzioni. 2. Tenuto conto dell’importanza dell’educazione in vista dell’abolizione del lavoro dei fanciulli, ciascun Membro deve, entro una scadenza determinata, prendere prov- vedimenti efficaci per: a) impedire l’assunzione dei fanciulli per quei lavori designati fra le forme più manifeste di sfruttamento; b) prevedere un aiuto diretto e appropriato per sottrarre i fanciulli a queste for- me di sfruttamento e assicurarne la riabilitazione e l’integrazione sociale; c) garantire l’accesso all’istruzione di base gratuita e, quando ciò è possibile e utile, alla formazione professionale, a tutti i fanciulli sottratti allo sfrutta- mento sul lavoro;
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d) identificare i fanciulli particolarmente esposti a rischio e prendere contatto direttamente con loro; e) tenere conto della specificità della condizione delle ragazze. 3. Ciascun Membro deve designare l’autorità competente incaricata dell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 8 I Membri devono prendere misure adeguate di assistenza reciproca per attuare la presente Convenzione mediante la cooperazione e/o una maggiore assistenza inter- nazionale, anche per mezzo di misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, ai programmi di eliminazione della povertà e di educazione universale.
Art. 9 Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore ge- nerale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.
Art. 10
1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro
dodici mesi dopo la data della registrazione della sua ratifica.
Art. 11 1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio inter- nazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata. 2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.
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Art. 12 1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifi- ca e di ogni atto di denuncia comunicatigli dai Membri dell’Organizzazione. 2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Art. 13 Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segreta- rio delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19457, le informazioni complete ri- guardo a tutte le ratifiche e a tutte gli atti di denuncia che avrà registrato conforme- mente agli articoli precedenti.
Art. 14 Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’appli- cazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscriverne all’or- dine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.
Art. 15
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una
revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Con- venzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione emendata provo- cherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 precedente, la disdetta immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore; b) a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica dei Membri.
2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo
tenore per tutti i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione emendata.
Art. 16 I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.
7 RS 0.120; RU 2003 866
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Campo di applicazione della Convenzione il 31 luglio 2002 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Albania 2 agosto 2001 2 agosto 2002 Algeria 9 febbraio 2001 9 febbraio 2002 Angola 13 giugno 2001 13 giugno 2002 Arabia Saudita 8 ottobre 2001 8 ottobre 2002 Argentina 5 febbraio 2001 5 febbraio 2002 Austria 4 dicembre 2001 4 dicembre 2002 Bahamas 14 giugno 2001 14 giugno 2002 Bahrein 23 marzo 2001 23 marzo 2002 Bangladesh 12 marzo 2001 12 marzo 2002 Barbados 23 ottobre 2000 23 ottobre 2001 Belarus 31 ottobre 2000 31 ottobre 2001 Belgio 8 maggio 2002 8 maggio 2003 Belize 6 marzo 2000 6 marzo 2001 Benin 6 novembre 2001 6 novembre 2002 Bosnia e Erzegovina 5 ottobre 2001 5 ottobre 2002 Botswana 3 gennaio 2000 3 gennaio 2001 Brasile 2 febbraio 2000 2 febbraio 2001 Bulgaria 28 luglio 2000 28 luglio 2001 Burkina Faso 25 luglio 2001 25 luglio 2002 Burundi 11 giugno 2002 11 giugno 2003 Camerun 5 giugno 2002 5 giugno 2003 Canada 6 giugno 2000 6 giugno 2001 Capo Verde 23 ottobre 2001 23 ottobre 2002 Ciad 6 novembre 2000 6 novembre 2001 Cile 17 luglio 2000 17 luglio 2001 Cipro 27 novembre 2000 27 novembre 2001 Congo (Brazzaville) 29 aprile 2002 29 aprile 2003 Congo (Kinshasa) 20 giugno 2001 20 giugno 2002 Corea (Sud) 29 marzo 2001 29 marzo 2002 Costa Rica 10 settembre 2001 10 settembre 2002 Croazia 17 luglio 2001 17 luglio 2002 Danimarca1 14 agosto 2000 14 agosto 2001 Dominica 4 gennaio 2001 4 gennaio 2002 Ecuador 19 settembre 2000 19 settembre 2001 Egitto 6 maggio 2002 6 maggio 2003 El Salvador 12 ottobre 2000 12 ottobre 2001 Emirati Arabi Uniti 28 giugno 2001 28 giugno 2002 Estonia 24 settembre 2001 24 settembre 2002 Figi 17 aprile 2002 17 aprile 2003 Filippine 28 novembre 2000 28 novembre 2001 Finlandia 17 gennaio 2000 17 gennaio 2001 Francia 11 settembre 2001 11 settembre 2002 Gabon 28 marzo 2001 28 marzo 2002
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Gambia 3 luglio 2001 3 luglio 2002 Georgia 24 luglio 2002 24 luglio 2003 Germania 18 aprile 2002 18 aprile 2003 Ghana 13 giugno 2000 13 giugno 2001 Giappone 18 giugno 2001 18 giugno 2002 Giordania 20 aprile 2000 20 aprile 2001 Grecia 6 novembre 2001 6 novembre 2002 Guatemala 11 ottobre 2001 11 ottobre 2002 Guinea equatoriale 13 agosto 2001 13 agosto 2002 Guyana 15 gennaio 2001 15 gennaio 2002 Honduras 25 ottobre 2001 25 ottobre 2002 Indonesia 28 marzo 2000 28 marzo 2001 Iran 8 maggio 2002 8 maggio 2003 Iraq 9 luglio 2001 9 luglio 2002 Irlanda 20 dicembre 1999 20 dicembre 2000 Islanda 29 maggio 2000 29 maggio 2001 Italia 7 giugno 2000 7 giugno 2001 Kenya 7 maggio 2001 7 maggio 2002 Kuwait 15 agosto 2000 15 agosto 2001 Lesotho 14 giugno 2001 14 giugno 2002 Libano 11 settembre 2001 11 settembre 2002 Libia 4 ottobre 2000 4 ottobre 2001 Lussemburgo 21 marzo 2001 21 marzo 2002 Macedonia 30 maggio 2002 30 maggio 2003 Madagascar 4 ottobre 2001 4 ottobre 2002 Malawi 19 novembre 1999 19 novembre 2000 Malaysia 10 novembre 2000 10 novembre 2001 Mali 14 luglio 2000 14 luglio 2001 Malta 15 giugno 2001 15 giugno 2002 Marocco 26 gennaio 2001 26 gennaio 2002 Mauritania 3 dicembre 2001 3 dicembre 2002 Maurizio 8 giugno 2000 8 giugno 2001 Messico 30 giugno 2000 30 giugno 2001 Moldova 14 giugno 2002 14 giugno 2003 Mongolia 26 febbraio 2001 26 febbraio 2002 Namibia 15 novembre 2000 15 novembre 2001 Nepal 3 gennaio 2002 3 gennaio 2003 Nicaragua 6 novembre 2000 6 novembre 2001 Niger 23 ottobre 2000 23 ottobre 2001 Norvegia 21 dicembre 2000 21 dicembre 2001 Nuova Zelanda 14 giugno 2001 14 giugno 2002 Oman 11 giugno 2001 11 giugno 2002 Paesi Bassi 14 febbraio 2002 14 febbraio 2003 Pakistan 11 ottobre 2001 11 ottobre 2002 Panama 31 ottobre 2000 31 ottobre 2001
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Papua-Nuova Guinea 2 giugno 2000 2 giugno 2001 Paraguay 7 marzo 2001 7 marzo 2002 Perù 10 gennaio 2002 10 gennaio 2003 Portogallo 15 giugno 2000 15 giugno 2001 Qatar 30 maggio 2000 30 maggio 2001 Regno Unito 22 marzo 2000 22 marzo 2001 Guernesey2 15 ottobre 2001 15 ottobre 2001 Repubblica Centrafricana 28 giugno 2000 28 giugno 2001 Repubblica Ceca 19 giugno 2001 19 giugno 2002 Repubblica Dominicana 15 novembre 2000 15 novembre 2001 Romania 13 dicembre 2000 13 dicembre 2001 Ruanda 23 maggio 2000 23 maggio 2001 Saint Kitts e Nevis 12 ottobre 2000 12 ottobre 2001 San Marino 15 marzo 2000 15 marzo 2001 San Vincenzo e Grenadine 4 dicembre 2001 4 dicembre 2002 Santa-Lucia 6 dicembre 2000 6 dicembre 2001 Seicelle 28 settembre 1999 19 novembre 2000 Senegal 1° giugno 2000 1° giugno 2001 Singapore 14 giugno 2001 14 giugno 2002 Slovacchia 20 dicembre 1999 20 dicembre 2000 Slovenia 8 maggio 2001 8 maggio 2002 Spagna 2 aprile 2001 2 aprile 2002 Sri Lanka 1° marzo 2001 1° marzo 2002 Stati Uniti* 2 dicembre 1999 2 dicembre 2000 Sudafrica 7 giugno 2000 7 giugno 2001 Svezia 13 giugno 2001 13 giugno 2002 Svizzera 28 giugno 2000 28 giugno 2001 Tanzania 12 settembre 2001 12 settembre 2002 Thailandia 16 febbraio 2001 16 febbraio 2002 Togo 19 settembre 2000 19 settembre 2001 Tunisia 28 febbraio 2000 28 febbraio 2001 Turchia 2 agosto 2001 2 agosto 2002 Ucraina 14 dicembre 2000 14 dicembre 2001 Uganda 21 giugno 2001 21 giugno 2002 Ungheria 20 aprile 2000 20 aprile 2001 Uruguay 3 agosto 2001 3 agosto 2002 Vietnam 19 dicembre 2000 19 dicembre 2001 Yemen 15 giugno 2000 15 giugno 2001 Zambia 10 dicembre 2001 10 dicembre 2002 Zimbabwe 11 dicembre 2000 11 dicembre 2001 * Comunicazione vedi qui appresso Non si applica alle Isole Faeröer né alla Groenlandia. Si applica senza modifiche a Guernesey (ad eccezione di «Bailiwick» di Guernesey, la cui autorità si estende alle isole di Aurigny e Sercq).
Divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro RU 2003
Comunicazione Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione (n. 182) concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999, formulando le considera- zioni (understandings) seguenti: