AS 2004 1031
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d'indirizzo
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo
Modifica del 12 febbraio 2004
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’allegato 2 dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 9 dicembre 19971 sui servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo è modificato con- formemente al testo allegato.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2004.
2 Il numero 8 dell’allegato 2 entra in vigore il 1° aprile 2004.
12 febbraio 2004 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer
1 RS 784.101.113
2004-0167 1031
Servizi di telecomunicazione e gli elementi d’indirizzo. O del UFCOM RU 2004
Allegato 2 (art. 2)
Piani nazionali di numerazione e prescrizioni tecniche e amministrative relative agli elementi d’indirizzo2
Numero 8 8. Prescrizioni tecniche e amministrative relative alla ripartizione dei numeri E.164 (9a edizione)
Numero 13 13. Prescrizioni tecniche e amministrative relative all’attribuzione e alla gestio- ne di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio «.ch» (2a edizione)
2 Il testo delle prescrizioni tecniche e amministrative non è pubblicato nella RU e nella RS. È ottenibile presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.