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AS 2004 1037

Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

Decreto federale sulla proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale

del 17 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 e 99 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 20022, decreta:

Art. 1 1 Il Consiglio federale è autorizzato a prorogare senza modifiche la partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale, dal 26 dicembre 2003 al 25 dicembre 2008. 2 Il Consiglio federale informa le Camere federali sulla partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di credito.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2003 Consiglio nazionale, 16 giugno 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

RS 941.151.4

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