AS 2004 1041
Decreto federale concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Stato d'Israele
Decreto federale concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con lo Stato d’Israele
del 17 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti l’articolo 54 capoverso 1 e l’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20032, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione, firmata il 2 luglio 2003, tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d’Israele intesa a evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 1° dicembre 2003 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2003 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker