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AS 2004 1065

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l'Uzbekistan

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con l’Uzbekistan

del 8 maggio 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20022, decreta:

Art. 1

1 La Convenzione, firmata il 3 aprile 2002, tra la Confederazione Svizzera e la

Repubblica dell’Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 2 dicembre 2002 Consiglio nazionale, 8 maggio 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann