AS 2004 107
AS 2004 107
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente il contingentamento della produzione lattiera è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 30 capoverso 1, 32 capoversi 1 e 2, 36 capoverso 2 e 177 capover- so 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),
2 I contingenti sono adeguati se chi riprende il contingente:
b. gestisce un’azienda d’estivazione e soddisfa le condizioni di cui all’arti- colo 10 dell’ordinanza del 29 marzo 20003 sui contributi d’estivazione. 3bis I contingenti di aziende d’estivazione non possono essere trasferiti ad aziende.
Art. 4 cpv. 1 lett. c Abrogata
Sezione 2a: Adeguamento su domanda di un’organizzazione di categoria
1 L’organizzazione di categoria presenta la domanda all’Ufficio federale.
2 La domanda deve contenere i seguenti dati:
a. il nome e l’indirizzo dei produttori affiliati, l’identificazione della loro azienda e la loro quota del quantitativo di latte venduto a valorizzatori dell’organizzazione di categoria;
2003-0951 107
Ordinanza sul contingentamento lattiero RU 2004
b. la prova che le condizioni previste dagli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del 30 ottobre 20024 sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori sono adempiute; in particolare devono essere forniti gli statuti dell’organizzazione e i necessari dati statistici; c. il verbale dell’assemblea attestante che la misura è stata decisa a maggioran- za dei due terzi.
3 L’organizzazione di categoria deve dimostrare che:
a. il quantitativo supplementare può essere valorizzato e commercializzato; b. è stata considerata la situazione sui mercati parziali, quali il mercato di pro- dotti biologici o i mercati regionali; c. l’evoluzione auspicata dell’economia lattiera o della categoria non ne è minacciata.
4 Le domande vengono sottoposte per parere alle cerchie interessate.
Art. 14 cpv. 1 lett. d 1 Nel corso dell’anno lattiero l’Ufficio federale notifica al Servizio d’amministra- zione i seguenti dati: d. le aziende d’estivazione dei produttori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 10 dell’ordinanza del 29 marzo 20005 sui contributi d’estiva- zione;
2ter Se nell’anno lattiero 2003/2004 un produttore non esaurisce il suo contingente, la quantità di latte non fornito è riportata sull’anno lattiero 2004/2005 quale possibilità di fornitura supplementare.
Art. 17 cpv. 1 1 Se la quantità di latte commercializzato supera il contingente assegnato di più di 5000 kg, per ogni chilo che supera il contingente di più di 5000 kg il produttore di latte paga una tassa di 60 centesimi. La tassa per le aziende d’estivazione è retta dall’articolo 36 capoverso 1 LAgr; essa ammonta a 10 centesimi.
Art. 20 cpv. 1 1 Se i produttori estivano vacche, il Servizio d’amministrazione può, su domanda, consentire loro di riportare una parte del latte prodotto nell’azienda d’estivazione nel medesimo anno lattiero sulla produzione dell’azienda o viceversa. Il latte commer- cializzato può essere imputato all’azienda d’estivazione soltanto fino al raggiungi- mento del suo contingente.
4 RS 919.117.72 5 RS 910.133
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Abrogati
1 Se la domanda di assegnazione di un contingente supplementare nel 2003 o
nel 2004 è stata respinta per incompletezza della tracciabilità dell’animale, entro 60 giorni il produttore può fornire al servizio designato dal Cantone la prova secon- do cui, prima dell’acquisto, l’animale è stato tenuto ininterrottamente per almeno
22 mesi nella regione di montagna.
Art. 36c Contingenti delle aziende d’estivazione 1I contingenti delle aziende d’estivazione non trasferiti definitivamente devono essere ritrasferiti all’azienda d’estivazione alla fine dell’anno lattiero 2005/06. 2 I contingenti non trasferiti definitivamente ad aziende d’estivazione possono essere ritrasferiti all’azienda alla scadenza del contratto di trasferimento.
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2004.
2 Gli articoli 3 e 4 entrano in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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