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AS 2004 121

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e (con all.)

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

Titolo I: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni Ai fini dell’applicazione del presente regolamento: a) i termini «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» designano ri- spettivamente: i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici, ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva: – quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordina- to o autonomo, oppure – in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da as- sicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell’allegato I, nel quadro di un regime organizza- to a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all’allegato I; iii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più even- ti corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell’insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all’allegato I; iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro isti- tuito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti:

RS 0.831.109.268.1

2002-0149 121

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– qualora eserciti un’attività subordinata o autonoma, oppure – qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbli- gatoria contro lo stesso evento nell’ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro; b) il termine «lavoratore frontaliero» designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Sta- to membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a quattro mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza; c) il termine «lavoratore stagionale» designa qualsiasi lavoratore subordinato che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un’impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno; cbis) il termine «studente» designa qualsiasi persona diversa da un lavoratore su- bordinato o autonomo o da un suo familiare o da un superstite ai sensi del presente regolamento che segua un corso di studi o una formazione profes- sionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità di uno Stato membro e che sia assicurata nell’ambito di un regime generale di sicurezza sociale o di un regime speciale di sicurezza sociale applicabile agli studenti; d) il termine «profugo» ha il significato attribuitogli nell’articolo 1 della con- venzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra, il 28 luglio 1951; e) il termine «apolide» ha il significato definito nell’articolo 1 della convenzio- ne relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York, il 28 settembre 1954;

f) i) il termine «familiare» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate o, nei ca- si di cui all’articolo 22 paragrafo 1 lettera a) e all’articolo 31 dalla legi- slazione dello Stato membro nel cui territorio essa risiede; tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o auto- nomo o con lo studente ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest’ultimo si considererà soddisfatta tale condizione. Qua- lora la legislazione di uno Stato membro non permetta di identificare i

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familiari tra le altre persone alle quali essa si applica, il termine «fami- liare» è inteso secondo la definizione di cui all’allegato I; ii) tuttavia, se si tratta di prestazioni a favore di minorati erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro a tutti i cittadini di questo Stato che soddisfano i requisiti prescritti, il termine «familiare» designa per lo meno il coniuge, i figli minorenni nonché i figli maggiorenni a carico del lavoratore subordinato o autonomo o dello studente; g) il termine «superstite» designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come superstite dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate; tutta- via, se tale legislazione considera come superstite soltanto una persona già convivente con il defunto, tale condizione è considerata soddisfatta quando la persona in questione è stata prevalentemente a carico del deceduto; h) il termine «residenza» indica la dimora abituale; i) il termine «dimora» indica la dimora temporanea; j) il termine «legislazione» indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regola- menti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo

4 paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui

all’articolo 4 paragrafo 2bis. Questo termine esclude le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione. Tuttavia, per quanto ri- guarda le disposizioni contrattuali: i) che servono all’attuazione di un obbligo di assicurazione derivante da leggi o da regolamenti di cui al comma precedente, o ii) che creano un regime la cui gestione è assicurata dalla medesima istitu- zione che amministra i regimi istituiti dalle leggi o regolamenti di cui al comma precedente, questa limitazione può essere tolta in qualsiasi momento mediante dichiara- zione fatta dallo Stato membro interessato in cui siano menzionati regimi di tale natura ai quali il presente regolamento è applicabile. La dichiarazione è notificata e pubblicata conformemente alle disposizioni dell’articolo 97. Le disposizioni del comma precedente non possono aver l’effetto di sottrarre dal campo di applicazione del presente regolamento i regimi ai quali il rego- lamento n. 3 è stato applicato. Il termine «legislazione» esclude anche le disposizioni previste da regimi speciali per lavoratori autonomi la cui creazione è lasciata all’iniziativa degli interessati o la cui applicazione è limitata ad una parte circoscritta del terri- torio dello Stato membro in causa, indipendentemente dal fatto che esse sia- no state oggetto o meno di una decisione dei pubblici poteri che le rendono obbligatorie o che ne estendano il campo d’applicazione. I regimi speciali in questione sono menzionati nell’allegato II;

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jbis) il termine «regime speciale per i dipendenti pubblici» designa ogni termine di sicurezza sociale, differente dal regime generale di sicurezza sociale ap- plicabile ai lavoratori subordinati negli Stati membri interessati, al quale sia- no direttamente soggette tutte le categorie dei dipendenti pubblici o del per- sonale assimilato o alcune di esse; k) il termine «convenzione di sicurezza sociale» designa ogni strumento, bilate- rale o multilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento multilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati nel settore della sicu- rezza sociale per l’insieme o parte dei settori e regimi previsti all’articolo 4 paragrafi 1 e 2, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti; l) il termine «autorità competente» designa, per ciascuno Stato membro, il mi- nistro, i ministri o un’altra autorità corrispondente, nella cui competenza rientrano, per tutto il territorio dello Stato di cui trattasi, o per una parte qua- lunque di esso, i regimi della sicurezza sociale; m) il termine «commissione amministrativa» designa la commissione di cui all’articolo 80; n) il termine «istituzione» designa, per ciascuno Stato membro, l’organismo o l’autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione; o) il termine «istituzione competente» designa: i) l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure ii) l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure iii) l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione, oppure iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 4 paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assi- curatore surrogato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione; p) i termini «istituzione del luogo di residenza» e «istituzione del luogo di di- mora» designano rispettivamente l’istituzione abilitata a erogare le presta- zioni nel luogo in cui l’interessato risiede e l’istituzione abilitata ad erogare

le prestazioni nel luogo in cui l’interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l’istituzione desi- gnata dall’autorità competente dello Stato membro in questione; q) il termine «Stato competente» designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l’istituzione competente; r) il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o ricono- sciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono

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stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di assicurazione; s) i termini «periodi di occupazione» o «periodi di attività lavorativa auto- noma» designano i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione ai sensi della quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti a pe- riodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma; anche i periodi com- piuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati pe- riodi di occupazione; sbis) il termine «periodi di residenza» designa i periodi definiti o riconosciuti co- me tali dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considera- ti compiuti; t) i termini «prestazioni», «pensioni» e «rendite» designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le di- sposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimbor- so di contributi; u) i) il termine «prestazioni familiari» designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4 paragrafo 1 lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all’allegato II; ii) il termine «assegni familiari» designa le prestazioni periodiche in dena- ro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari; iii) il termine «assegni in caso di morte» designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera t).

Art. 2 Campo di applicazione quanto alle persone 1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti. 2. Il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori subordinati o auto- nomi e degli studenti che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di queste persone, quando i loro superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residen- ti nel territorio di uno degli Stati membri.

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Art. 3 Parità di trattamento 1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presen- te regolamento. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al diritto di eleggere i membri degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale o di partecipare alla loro designa- zione, ma non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda l’eleggibilità e le modalità di designazione degli interessati a tali organi. 3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù dell’articolo 7 paragrafo 2 lettera c), nonché delle disposizioni delle convenzioni stipulate in virtù dell’articolo 8 paragrafo 1, è esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo quanto diversamente disposto nell’allegato III.

Art. 4 Campo d’applicazione «ratione materiae» 1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazione relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari. 2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e specia- li, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1. 2bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contempla- ti al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate: a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispon- denti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati.

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2ter. Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell’allegato II sezione III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio. 3. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell’armatore. 4. Il presente regolamento non si applica né all’assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.

Art. 5 Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d’applicazione del presente regolamento Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemen- te all’articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 4 paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4 paragrafo 2bis, le prestazioni minime di cui all’articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78.

Art. 6 Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applica- zione quanto alle materie del presente regolamento, quest’ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46 paragrafo 4, a qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli: a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure b) almeno due Stati membri e un altro Stato o diversi altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire nessuna istituzione di uno di questi ultimi Stati.

Art. 7 Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento

1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:

a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno Stato membro o di diversi Stati membri, sia ivi entrata in vigore; b) dagli accordi provvisori europei dell’11 dicembre 1953 concernenti la sicu- rezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa.

2. Nonostante quanto disposto nell’articolo 6, rimangono applicabili:

a) le disposizioni degli accordi del 27 luglio 1950 e del 30 novembre 1979 con- cernenti la sicurezza sociale dei battellieri del Reno; b) le disposizioni della convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;

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c) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell’alle- gato III.

Art. 8 Conclusione di convenzioni tra Stati membri 1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, delle conven- zioni fondate sui principi e sullo spirito del presente regolamento.

2. Ciascuno Stato membro notifica, conformemente alle disposizioni dell’artico-

lo 97 paragrafo 1, ogni convenzione conclusa tra esso e un altro Stato membro in virtù delle disposizioni del paragrafo 1.

Art. 9 Ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata 1. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano l’ammis- sione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata alla residenza nel territorio di tale Stato non sono opponibili a coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, purché siano stati soggetti, in un momento qualsiasi della loro carrie- ra passata, alla legislazione del primo Stato in qualità di lavoratori subordinati o autonomi. 2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi d’assicurazione compiuti sotto la legislazione del primo Stato.

Art. 9bis Prolungamento del periodo di riferimento Se la legislazione di uno Stato membro subordina il riconoscimento del diritto a una prestazione al compimento di un periodo assicurativo minimo durante un periodo determinato, precedente il verificarsi del rischio assicurativo (periodo di riferimento) e dispone che i periodi durante i quali sono state erogate prestazioni a norma della legislazione di questo Stato membro o i periodi dedicati all’educazione dei figli nel territorio di questo Stato membro prolungano detto periodo di riferimento, quest’ul- timo è parimenti prolungato dai periodi durante i quali sono state corrisposte pensio- ni d’invalidità o di vecchiaia o prestazioni di malattia, di disoccupazione o d’in- fortunio sul lavoro (eccetto le rendite) in virtù della legislazione di un altro Stato membro, nonché dei periodi dedicati all’educazione dei figli nel territorio di un altro Stato membro.

Art. 10 Revoca delle clausole di residenza – Incidenza dell’assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi 1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legi- slazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifi- ca, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risie-

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de nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istitu- zione debitrice. Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesse, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione o ad una rendita di superstite. 2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l’interessato abbia cessato di essere soggetto all’assicurazione obbli- gatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l’interessato sia soggetto, all’assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

Art. 10bis Prestazioni speciali a carattere non contributivo 1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4 paragrafo 2bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato IIbis. Tali prestazio- ni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza ed a suo carico. 2. L’istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1 al compimento di periodi di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, tiene conto, per quanto è necessario, dei periodi di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti nel territorio del primo Stato membro. 3. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto ad una prestazio- ne di cui al paragrafo 1, erogata a titolo complementare, al beneficio di una presta- zione di cui a una delle lettere da a) ad h) dell’articolo 4 paragrafo 1 e qualora nes- suna prestazione di questo tipo sia dovuta a norma di questa legislazione, qualsiasi prestazione corrispondente erogata a norma della legislazione di un altro Stato membro è considerata come una prestazione erogata a norma della legislazione del primo Stato membro ai fini della concessione della prestazione complementare. 4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto alle prestazioni di cui al paragrafo 1, destinate agli invalidi o ai minorati, alla condizione che l’inva- lidità o la minorazione sia stata constatata per la prima volta nel territorio di detto Stato membro, si considera questa condizione soddisfatta se la constatazione è stata fatta per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

Art. 11 Rivalutazione delle prestazioni Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione tenuto conto di quan- to disposto nel presente regolamento.

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Art. 12 Divieto di cumulo delle prestazioni 1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell’articolo 41, dell’articolo 43 para- grafi 2 e 3, degli articoli 46, 50 e 51 oppure dell’articolo 60 paragrafo 1 lettera b). 2. Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzio- ne, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro. 3. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legisla- zione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d’invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un’attività professionale, sono ad esso opponibili anche se esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro. 4. La pensione d’invalidità dovuta in virtù della legislazione olandese, nel caso in cui l’istituzione olandese sia tenuta, conformemente all’articolo 57 paragrafo 5 o all’articolo 60 paragrafo 2 lettera b), a partecipare anch’essa all’onere di una presta- zione per malattia professionale, concessa in virtù della legislazione di un altro Stato membro, è ridotta dell’importo dovuto all’istituzione dell’altro Stato membro incari- cata dell’erogazione della prestazione per malattia professionale.

Titolo II: Determinazione della legislazione applicabile

Art. 13 Norme generali 1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legi- slazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14quater e 14septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territo- rio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui di- pende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro; b) la persona che esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato mem- bro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro; c) la persona che esercita la sua attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato;

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d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essi dipen- dono; e) la persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile da uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato. Se il beneficio di tale legi- slazione è subordinato al compimento di periodi di assicurazione prima della chiamata alle armi o al servizio civile o dopo il congedo dal servizio militare o dal servizio civile, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro sono computati, nella misura necessaria, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del pri- mo Stato. Il lavoratore subordinato o autonomo, chiamato o richiamato alle armi o al servizio civile, conserva la qualità di lavoratore subordinato o au- tonomo; f) la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato mem- bro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una del- le eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione.

Art. 14 Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata La norma enunciata all’articolo 13 paragrafo 2 lettera a) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità: 1. a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un’impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non su- peri i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra perso- na giunta al termine del suo periodo di distacco; b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, la legisla- zione del primo Stato membro rimane applicabile fino al compimento di tale lavoro, a condizione che l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l’interessato è distaccato o l’organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di dodici mesi. Tuttavia, tale accordo non può essere dato per un periodo superiore a dodici mesi. 2. La legislazione applicabile alla persona che di norma esercita un’attività subordi- nata nel territorio di due o più Stati membri è determinata come segue: a) la persona che fa parte del personale viaggiante o navigante di un’impresa che effettua, per conto terzi o per conto proprio, trasporti internazionali di passeggeri o di merci per ferrovia, su strada, per via aerea o per vie naviga-

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bili interne e che ha la propria sede nel territorio di un Stato membro è sog- getta alla legislazione di quest’ultimo Stato. Tuttavia: i) la persona dipendente da una succursale o da una rappresentanza per- manente dell’impresa in questione nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede è soggetta alla legi- slazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappre- sentanza permanente si trova, ii) la persona occupata prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiede è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se l’impresa da cui dipende non ha né sede, né succursale, né rappresen- tanza permanente in tale territorio; b) la persona che non rientra nei casi previsti alla lettera a) è soggetta: i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, se eserci- ta parte della sua attività in tale territorio e se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di diversi Stati membri; ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’impresa o il da- tore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio, se non risiede nel territorio di uno degli Stati membri nel quale esercita la sua attività. 3. La persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro in un’impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

Art. 14bis Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività autonoma La norma enunciata all’articolo 13 paragrafo 2 lettera b) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità: 1. a) la persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di uno Stato membro e svolge un lavoro nel territorio di un altro Stato membro ri- mane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché la durata prevedibile di tale lavoro non sia superiore a dodici mesi; b) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga, per circostanze imprevedibi- li, oltre la durata prevista in un primo tempo e supera i dodici mesi, si conti- nua ad applicare la legislazione del primo Stato membro fino al compimento del lavoro, a condizione che l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si è recato l’interessato per svolgere detto lavoro o l’organismo designato da tale autorità abbia dato il proprio accordo; tale accordo deve es- sere richiesto prima che scada il periodo iniziale di dodici mesi; tuttavia, tale accordo non può essere concesso per un periodo superiore a dodici mesi. 2. La persona che di norma esercita un’attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risie- de, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro.

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Qualora essa non eserciti un’attività nel territorio dello Stato membro in cui risiede, essa è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita la sua attività principale. I criteri atti a determinare l’attività principale sono definiti dal regolamento di cui all’articolo 98. 3. La persona che esercita un’attività autonoma presso un’impresa che ha sede nel territorio di un Stato membro ed è attraversata dalla frontiera comune a due Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impre- sa ha la propria sede.

4. Se la legislazione cui una persona dovrebbe essere soggetta conformemente ai

paragrafi 2 o 3 non consente a detta persona di essere iscritta, neppure a titolo volon- tario, a un regime di assicurazione vecchiaia, l’interessato è soggetto alla legislazio- ne dell’altro Stato membro che gli si potrebbe applicare indipendentemente da dette disposizioni o, qualora gli si possano in tal modo applicare le legislazioni di due o più Stati membri, alla legislazione determinata di comune accordo da tali Stati membri o dalle loro autorità competenti.

Art. 14ter Norme particolari applicabili ai marittimi La norma enunciata all’articolo 13 paragrafo 2 lettera c) è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni e particolarità: 1. la persona che esercita un’attività subordinata presso un’impresa dalla quale dipende normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, e che è distaccata da tale im- presa per effettuare un lavoro per conto della medesima a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazio- ne del primo Stato membro, alle condizioni previste dall’articolo 14 paragra- fo 1;

2. la persona che esercita normalmente un’attività autonoma nel territorio di

uno Stato membro o a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e che svolge per proprio conto un lavoro a bordo di una nave che batte bandiera di un altro Stato membro rimane soggetta alle legislazione del primo Stato membro, alle condizioni previste dall’articolo 14bis paragrafo 1; 3. la persona che, non esercitando abitualmente la propria attività professionale in mare, svolge, senza far parte dell’equipaggio, un lavoro nelle acque terri- toriali o in un porto di uno Stato membro, su una nave che batte bandiera di un altro Stato membro che si trovi nelle suddette acque territoriali o nel sud- detto porto, è soggetta alla legislazione del primo Stato membro; 4. la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro ed è retribuita per tale attività da un’impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato, purché vi risieda; l’impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di detta legislazione.

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Art. 14quater Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri La persona che esercita simultaneamente un’attività subordinata a un’attività auto- noma nel territorio di vari Stati membri è soggetta: a) fatta salva la lettera b), alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività nel territo- rio di due o più Stati membri, alla legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3; b) nei casi menzionati nell’allegato VII: alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività subordinata, essendo questa legislazione determinata conformemente all’articolo 14 punti 2 o 3, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri, e alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita un’attività autonoma, essendo questa legislazione determinata conformemente all’articolo 14bis punti 2, 3 o 4, qualora essa eserciti siffatta attività nel territorio di due o più Stati membri.

Art. 14quinquies Disposizioni varie 1. La persona di cui all’articolo 14 paragrafi 2 e 3, all’articolo 14bis paragrafi 2, 3 e 4, all’articolo 14quater lettera a) e all’articolo 14sexies, è considerata, ai fini dell’ap- plicazione della legislazione determinata in base a tali disposizioni, come se eserci- tasse l’insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione. 2. La persona di cui all’articolo 14quater lettera b), ai fini della fissazione del tasso di contributi a carico dei lavoratori autonomi, a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio esercita l’attività autonoma, è considerata come se eserci- tasse la propria attività subordinata nel territorio di questo Stato membro.

3. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che prevedono che il

titolare di una pensione o di una rendita, che esercita un’attività professionale, non è soggetto all’assicurazione obbligatoria per tale attività, si applicano anche al titolare di una pensione o di una rendita acquisita in base alla legislazione di un altro Stato membro, a meno che l’interessato non faccia espressa domanda di esservi assogget- tato rivolgendosi all’istituzione designata dall’autorità competente del primo Stato membro e menzionata nell’allegato 10 del regolamento di cui all’articolo 98.

Art. 14sexies Norme particolari applicabili alle persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri La persona che esercita l’attività di dipendente pubblico, o il personale assimilato, e che è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici di uno Stato membro e che esercita simultaneamente un’attività subordinata e/o autonoma nel territorio di

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uno o più altri Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui è assicurata in un regime speciale per i dipendenti pubblici.

Art. 14septies Norme particolari applicabili ai dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente la loro attività in più di uno Stato membro e che sono assicurati in un regime speciale in uno di tali Stati La persona simultaneamente impiegata come dipendente pubblico in due o più Stati membri, o personale assimilato, che è assicurata in almeno uno di tali Stati membri in un regime speciale per i dipendenti pubblici, è soggetta alla legislazione di cia- scuno di tali Stati membri.

Art. 15 Norme concernenti l’assicurazione volontaria o l’assicurazione facoltativa continuata 1. Gli articoli da 13 a 14quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori con- templati all’articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria. 2. Qualora l’applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell’iscrizione: – a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d’assicura- zione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato è soggetto esclusiva- mente al regime di assicurazione obbligatoria; – a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’in- teressato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato. 3. Tuttavia, in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l’interessato può essere ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro.

Art. 16 Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee 1. Le disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera a) sono applicabili ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari ed ai dome- stici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici. 2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato membro accreditante o dello Stato membro d’invio, possono optare per l’applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione può essere esercitato nuovamente alla fine di ogni anno civile e non ha effetto retroattivo.

3. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l’applicazione

della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati e l’applica-

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zione della legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari, la cui concessione è disciplinata dal regime applicabile a detti agenti. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto a partire dalla data di entrata in servizio.

Art. 17 Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di determinate categorie di persone o di determinate persone, eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16.

Art. 17bis Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri Il titolare di una pensione o di una rendita spettante in forza della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite spettanti in forza delle legislazioni di più Stati membri, che risiede nel territorio di un altro Stato membro, può essere esonera- to, a sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a con- dizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività professionale.

Titolo III: Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni Capitolo 1: Malattia e maternità Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 18 Totalizzazione dei periodi di assicurazione, d’occupazione o di residenza 1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’ac- quisizione, il mantenimento e il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d’occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d’occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili al lavoratore stagionale, anche se si tratta di periodi anteriori a una interruzione di assicurazione che abbia superato la durata prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che l’interessato non abbia cessato di essere assicurato per una durata superiore a quattro mesi.

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Sezione 2: Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari

Art. 19 Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Norme generali 1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato mem- bro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia nello Stato in cui risie- de: a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell’istituzione competente dal- l’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazio- ne che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a con- dizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono. Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d’occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell’istituzione alla quale il lavoratore subordinato o autonomo è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un’attività professionale nel territorio di detto Stato membro.

Art. 20 Lavoratori frontalieri e loro familiari - Norme specifiche Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di detto Stato, come se l’interessato vi risiedesse. I familiari possono beneficare delle prestazioni alle stesse condizioni; tuttavia, salvo casi d’urgenza, il beneficio di queste prestazioni è subordinato ad un accordo fra gli Stati interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, oppure, in mancanza, all’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente.

Art. 21 Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente

1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all’articolo 19 paragrafo 1, che

dimora nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se vi risiedesse anche se, prima di tale dimora, ha già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

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2. Il paragrafo 1 si applica per analogia ai familiari di cui all’articolo 19 paragrafo 2. Tuttavia, se questi ultimi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede, le prestazioni in natura sono erogate dall’istituzione del luogo di dimora per conto dell’istituzione del luogo di residenza degli interessati. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano al lavoratore frontaliero e ai suoi familiari. 4. Il lavoratore e i suoi familiari di cui all’articolo 19, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legi- slazione di tale Stato, anche se prima del trasferimento della residenza hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità.

Art. 22 Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una ma- ternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate 1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e: a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico del- l’istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel terri- torio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure c) che è autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di un al- tro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato, ha diritto: i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposi- zioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell’erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente, ii) alle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accor- do tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legisla- zione dello Stato competente. 2. L’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 lettera b) non può essere rifiu- tata se non quando è accertato che lo spostamento dell’interessato è tale da compro- mettere il suo stato di salute o l’applicazione delle cure mediche. L’autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1 lettera c) non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro,

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nel cui territorio l’interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malat- tia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo. Tuttavia, per l’applicazione del paragrafo 1 lettere a) e c) punto i), ai familiari di cui all’articolo 19 paragrafo 2, residenti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il lavoratore subordinato o autonomo risiede: a) le prestazioni in natura sono erogate, per conto dell’istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari, dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se il lavoratore subordinato o autonomo fosse ad essa iscritto. La durata del- l’erogazione delle prestazioni è determinata tuttavia dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari; b) l’autorizzazione prescritta ai sensi del paragrafo 1 lettera c) è rilasciata dal- l’istituzione dello Stato membro nel cui territorio risiedono i familiari. 4. Il fatto che il lavoratore subordinato o autonomo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 non pregiudica il diritto dei suoi familiari alle prestazioni.

Art. 22bis Norme specifiche per talune categorie di persone In deroga all’articolo 2 del presente regolamento, l’articolo 22 paragrafo 1 lettere a) e c), si applica anche alle persone che sono cittadini di uno Stato membro e che sono assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro nonché ai loro familiari che con esse risiedono.

Art. 22ter Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l’attività Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all’articolo 13 paragrafo 2 lettera d), all’articolo 14, all’articolo 14bis, all’articolo 14ter, all’articolo 14quater lettera a) o all’articolo 17, nonché i suoi familiari che lo accompagnano, beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 22 paragrafo 1 lettera a) per ogni situazione che renda necessarie prestazioni nel corso di un soggiorno sul territorio dello Stato membro in cui il lavoratore esercita la sua attività professionale o di cui la nave a bordo della quale il lavoratore svolge la sua attività professionale batte bandiera.

Art. 22quater ...

Art. 23 Calcolo delle prestazioni in denaro 1. L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio o su una base

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contributiva media, determina tale guadagno medio o tale base contributiva media esclusivamente in funzione dei guadagni accertati o delle basi contributive applicate durante i periodi compiuti sotto detta legislazione. 2. L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario oppure, eventualmente, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che

l’importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell’interessato residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente.

Art. 24 Prestazioni in natura di notevole importanza 1. Il lavoratore subordinato o autonomo cui l’istituzione di uno Stato membro abbia riconosciuto, prima della sua nuova iscrizione all’istituzione di un altro Stato mem- bro, il diritto per sé o per un suo familiare, ad una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, beneficia di tali prestazioni a carico della prima istituzione, anche se sono accordate quando il lavoratore subordi- nato o autonomo è già iscritto alla seconda istituzione. 2. La Commissione amministrativa stabilisce l’elenco delle prestazioni cui si appli- cano le disposizioni del paragrafo 1.

Sezione 3: Disoccupati e loro familiari

Art. 25 1. Un lavoratore subordinato o autonomo disoccupato al quale si applicano le dispo- sizioni dell’articolo 69 paragrafo 1 o dell’articolo 71 paragrafo 1 lettera b) punto ii) seconda frase, e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni in natura ed in denaro, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia, durante il periodo previsto all’articolo 69 paragrafo 1 lettera c): a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione dallo Stato membro nel quale egli cerca un’occupazione, se- conda la legislazione che quest’ultima istituzione applica come se vi fosse iscritto; b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione com- petente e l’istituzione dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un’occupazione, le prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istitu- zione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. Le prestazioni di disoccupazione previste dall’articolo 69 paragrafo 1 non sono corrisposte durante il periodo in cui l’interessato per- cepisce prestazioni in denaro.

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2. Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa cui si applicano le dispo- sizioni dell’articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) o lettera b) punto ii) prima frase, beneficia delle prestazioni in natura o in denaro secondo la legislazione dello Stato membro, nel cui territorio egli risiede, come se fosse stato soggetto a questa legislazione nel corso dell’ultima occupazione, tenuto conto eventualmente di quan- to disposto dall’articolo 18; dette prestazioni sono a carico dell’istituzione del Paese di residenza. 3. Quando un disoccupato soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro, cui incombe l’onere delle prestazioni di disoccupazione, per acquisi- re il diritto alle prestazioni di malattia e maternità, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all’articolo 18, i suoi familiari beneficiano di tali prestazioni, qua- lunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono o dimorano. Queste prestazioni sono erogate: i) per quanto concerne le prestazioni in natura, dall’istituzione del luogo di re- sidenza o di dimora secondo la legislazione che essa applica, per conto dell’istituzione competente dello Stato membro, cui incombe l’onere delle prestazioni di disoccupazione; ii) per quanto concerne le prestazioni in denaro, dall’istituzione competente dello Stato membro cui incombe l’onere delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione che essa applica. 4. Fatte salve le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che permettono la concessione delle prestazioni di malattia per una durata superiore, la durata previ- sta al paragrafo 1, può, in casi di forza maggiore, essere prolungata dall’istituzione competente entro il limite fissato dalla legislazione che questa istituzione applica.

Art. 25bis Contributi a carico dei lavoratori dipendenti in disoccupazione completa L’istituzione di uno Stato membro che eroga le prestazioni in natura e in denaro ai disoccupati citati all’articolo 25 paragrafo 2, la quale applichi una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per la copertura delle presta- zioni di malattia e di maternità, è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Sezione 4: Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari

Art. 26 Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell’istituzione che era da ultimo competente 1. Il lavoratore subordinato o autonomo, i suoi familiari o i suoi superstiti che, nel corso dell’istruttoria di una domanda di pensione o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione dello Stato membro che era da ultimo competente, beneficiano tuttavia di queste prestazioni alle condizioni seguen- ti: le prestazioni in natura vengono erogate secondo la legislazione dello Stato mem- bro nel cui territorio l’interessato o gli interessati risiedono, purché vi abbiano diritto

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in virtù di tale legislazione o vi avessero diritto in virtù della legislazione di un altro Stato membro, qualora risiedessero nel territorio di quest’ultimo Stato, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell’articolo 18. 2. Il richiedente una pensione o una rendita, il cui diritto alle prestazioni in natura deriva dalla legislazione di uno Stato membro, che obbliga l’interessato a versare lui stesso i contributi relativi all’assicurazione malattia durante l’istruttoria della sua domanda di pensione, cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha versato i contributi dovuti. 3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell’isti- tuzione che in applicazione del paragrafo 2, ha riscosso i contributi; qualora non debbano essere versati contributi ai sensi del paragrafo 2, l’istituzione, cui incombe l’onere delle prestazioni in natura, dopo la liquidazione della pensione o della rendi- ta a norma dell’articolo 28, rimborsa all’istituzione del luogo di residenza l’importo delle prestazioni erogate.

Sezione 5: Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari

Art. 27 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di resi- denza Il titolare di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, tra cui quella dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, che abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di quest’ultimo Stato membro, tenuto conto eventualmente delle disposizioni dell’articolo 18 e dell’allegato VI, nonché i suoi familiari, ottengono tali prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a carico di questa stessa istituzione, come se l’interessato fosse titolare di una pensio- ne o di una rendita dovuta in virtù della sola legislazione di quest’ultimo Stato membro.

Art. 28 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza 1. Il titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, che non ha diritto alle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, beneficia nondimeno di tali prestazioni per sé e per i suoi familiari, purché, in virtù della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenuto conto eventualmen- te di quanto disposto all’articolo 18 e all’allegato VI, egli avesse diritto a dette prestazioni qualora risiedesse nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate alle condizioni seguenti: a) le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione di cui al para- grafo 2, dalla istituzione del luogo di residenza, come se l’interessato fosse

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titolare di una pensione o di una rendita secondo la legislazione dello Stato, nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura; b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall’istituzione compe- tente determinata conformemente al paragrafo 2, secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istitu- zione del luogo di residenza, dette prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1, l’onere delle prestazioni in natura incombe all’isti- tuzione determinata secondo le norme seguenti: a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l’onere incombe all’istituzione competente di questo Stato; b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, l’onere incombe all’istituzione competente dello Stato mem- bro alla cui legislazione il titolare è stato più lungamente soggetto; qualora l’applicazione di questa norma abbia l’effetto di attribuire l’onere delle pre- stazioni a più istituzioni, l’onere incombe all’istituzione che applica la legi- slazione alla quale il titolare è stato soggetto da ultimo.

Art. 28bis Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un solo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando esiste un diritto alle prestazioni in quest’ultimo Stato In caso di residenza del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute in virtù delle legi- slazioni di due o più Stati membri nel territorio di uno Stato membro, secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d’occupazione e a norma della quale non è dovuta alcuna pensione o rendita, l’onere delle prestazioni in natura, che sono corrisposte a detto titolare nonché ai familiari, incombe all’istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata conformemente all’articolo 28 paragrafo 2, purché detto titolare e i familiari abbiano diritto a queste prestazioni secondo la legislazione applicata da suddetta istituzione, a condizione che risiedano nel territorio dello Stato membro in cui tale istituzione si trova.

Art. 29 Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare – Trasferimento della residenza nello Stato ove risiede il titolare 1. I familiari del titolare di una pensione o rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni come se il titolare risiedesse nello stesso territorio in cui essi risiedono, a condizione che egli abbia

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diritto a tali prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro. Le presta- zioni sono erogate alle condizioni seguenti: a) le prestazioni in natura sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell’istituzione determinata in base alle disposizioni dell’ar- ticolo 27 o dell’articolo 28 paragrafo 2; se il luogo di residenza è situato nel- lo Stato competente, le prestazioni in natura sono erogate dall’istituzione competente e a suo carico; b) le prestazioni in denaro sono erogate eventualmente dall’istituzione compe- tente determinata conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 o dell’ar- ticolo 28 paragrafo 2 secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, pre- vio accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza dei familiari, dette prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istitu- zione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. 2. I familiari di cui al paragrafo 1 che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro ove risiede il titolare, beneficiano: a) delle prestazioni in natura secondo le disposizioni della legislazione di que- sto Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità, prima del trasferimento della propria residenza; b) delle prestazioni in denaro erogate, se del caso, dall’istituzione competente determinata conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 o dell’arti- colo 28 paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa ap- plica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza del titolare, queste prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

Art. 30 Prestazioni in natura di notevole importanza Le disposizioni dell’articolo 24 si applicano per analogia ai titolari di pensioni o di rendite.

Art. 31 Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni secondo la legislazione di uno di questi Stati membri, come pure i suoi familiari, che dimorano sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono, beneficiano: a) delle prestazioni in natura erogate dall’istituzione del luogo di dimora, se- condo le disposizioni della legislazione che essa applica, a carico dell’istitu- zione del luogo di residenza del titolare o dei familiari;

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b) delle prestazioni in denaro erogate, eventualmente, dall’istituzione compe- tente determinata conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 o dell’ar- ticolo 28 paragrafo 2, secondo le disposizioni della legislazione che essa ap- plica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di dimora, queste prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

Art. 32 ...

Art. 33 Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite 1. L’istituzione di uno Stato membro debitrice di una pensione o di una rendita, che applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di una rendita per la copertura delle prestazioni di malattia e materni- tà, è autorizzata a operare tali trattenute, calcolate in base alla suddetta legislazione, sulla pensione o rendita da essa dovuta, se le prestazioni corrisposte ai sensi degli articoli 27, 28, 28bis, 29, 31 e 32 sono a carico di un’istituzione del suddetto Stato membro. 2. Quando, nei casi contemplati all’articolo 28bis, il titolare di una pensione o di una rendita è soggetto, in ragione della sua residenza, al versamento di contributi o a trattenute equivalenti per la copertura delle prestazioni di malattia e di maternità a norma della legislazione dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, detti contributi non sono esigibili.

Art. 34 Disposizioni generali 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 28, 28bis, 29 e 31, il titolare di due o più pensioni o rendite dovute a norma della legislazione di un solo Stato membro è considerato titolare di una pensione o di una rendita dovute a norma della legislazio- ne di uno Stato membro, ai sensi di dette disposizioni. 2. Le disposizioni degli articoli da 27 a 33 non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro a titolo dell’attività lavorativa svolta. In tal caso, si considera l’interessato lavoratore subordinato o autonomo o familiare di un lavorato- re subordinato o autonomo, ai fini dell’applicazione del presente capitolo.

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Sezione 5bis: Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale e loro familiari

Art. 34bis Disposizioni specifiche per studenti e loro familiari Gli articoli 18 e 19, l’articolo 22 paragrafo 1 lettere a) e c), l’articolo 22 paragrafo 2 secondo comma, l’articolo 22 paragrafo 3, gli articoli 23 e 24 e le sezioni 6 e 7 si applicano per analogia, se del caso, agli studenti e ai loro familiari.

Art. 34ter Disposizioni comuni Una persona di cui all’articolo 22 paragrafi 1 e 3 e all’articolo 34bis la quale sog- giorna in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per seguirvi degli studi o una formazione professionale per ottenere una qualifica ufficialmente riconosciuta dalle autorità nazionali di uno Stato membro e i familiari che l’accompagnano durante il soggiorno beneficiano delle disposizioni dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera a), per ogni caso in cui si rendano necessarie prestazioni durante il soggiorno sul territorio dello Stato membro in cui la persona in questione segue gli studi o la formazione.

Sezione 6: Disposizioni varie

Art. 35 Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel Paese di residenza o di dimora – Affezione preesistente – Durata massima della concessione delle prestazioni 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, se la legislazione del Paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposi- zioni applicabili ai sensi dell’articolo 19, dell’articolo 21 paragrafo 1, degli articoli 22, 25, 26, dell’articolo 28 paragrafo 1, dell’articolo 29 paragrafo 1 o dell’articolo

31 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell’industria

dell’acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere o delle imprese assimilate, a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari si applicano le disposizioni di tale regime speciale se l’istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale si rivolgono è competente per l’applicazione del regime suddetto. 2. Se la legislazione del Paese di dimora o di residenza comporta uno o più regimi speciali, applicabili alla totalità o alla maggior parte delle categorie professionali di lavoratori autonomi che prevedono prestazioni in natura meno favorevoli di quelli di cui beneficiano i lavoratori subordinati, le disposizioni applicabili all’interessato ed ai suoi familiari, ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2, del- l’articolo 22 paragrafo 1 punto i) e paragrafo 3, dell’articolo 28 paragrafo 1 lettera a) e dell’articolo 31 lettera a), sono quelle del regime o dei regimi stabiliti dal regola- mento d’applicazione di cui all’articolo 98:

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a) qualora, nello Stato competente, l’interessato sia iscritto ad un regime spe- ciale applicabile a lavoratori autonomi che prevede anche prestazioni in na- tura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati, oppure b) qualora il titolare di una pensione o di una rendita o di pensioni o di rendite abbia diritto, ai sensi della legislazione dello Stato membro o degli Stati membri competenti in materia di pensione, soltanto alle prestazioni in natura previste da un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi che prevede anch’esso prestazioni in natura meno favorevoli di quelle di cui beneficiano i lavoratori subordinati. 3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all’origine dell’affezione, questa condizione non è oppo- nibile alle persone cui il presente regolamento è applicabile, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono. 4. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l’ero- gazione delle prestazioni, l’istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state eroga- te dalla istituzione di un altro Stato membro per lo stesso evento di malattia o di maternità.

Sezione 7: Rimborsi tra istituzioni

Art. 36 1. Le prestazioni in natura erogate dall’istituzione di uno Stato membro per conto dell’istituzione di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del presente capitolo, danno luogo a rimborso integrale. 2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento di applicazione di cui all’articolo 98 o previa giustificazio- ne delle spese effettivamente sostenute oppure su base forfettaria. In quest’ultimo caso gli importi devono essere tali da assicurare un rimborso che s’avvicini il più possibile alle spese effettive. 3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

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Capitolo 2: Invalidità Sezione 1: Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l’importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione

Art. 37 Disposizioni generali 1. Il lavoratore subordinato o autonomo, che sia soggetto successivamente o alterna- tivamente alle legislazioni di due o più Stati membri ed abbia compiuto periodi di assicurazione esclusivamente sotto legislazioni secondo cui l’importo delle presta- zioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, beneficia delle prestazioni conformemente all’articolo 39. Tale articolo non riguarda le mag- giorazioni o i supplementi di pensione per i figli i quali sono concessi conformemen- te alle disposizioni del capitolo 8. 2. L’allegato IV parte A menziona per ogni Stato membro interessato le legislazioni del tipo di cui al paragrafo 1 in vigore nel suo territorio.

Art. 38 Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni 1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi dei paragrafi 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sia in un regime generale sia in un regime speciale sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine essa tiene conto di questi periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. 2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune presta- zioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta a un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto le legisla- zioni di altri Stati membri sono presi in considerazione, ai fini della concessione di tali prestazioni, soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l’interessato non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione per la concessione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l’interessato sia stato iscritto all’uno o all’altro di questi regimi. 3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune presta- zioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi,

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i periodi compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sono presi in considera- zione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L’allegato IV par- te B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavora- tori autonomi di cui al presente paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l’interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l’interessato sia stato iscritto all’uno o all’altro di questi regimi.

Art. 39 Liquidazione delle prestazioni 1. L’istituzione dello Stato membro, la cui legislazione era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l’inabilità al lavoro seguita da invalidità, determina, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l’interessato soddisfa le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente dell’articolo 38. 2. L’interessato che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 ottiene le prestazioni esclusivamente da detta istituzione, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. 3. L’interessato che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 1, beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto conformemente alla legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell’articolo 38. 4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede che l’importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell’esistenza di familiari diversi dai figli, l’istituzione competente prende in considerazione anche i familiari dell’interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente. 5. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 prevede clausole di riduzione, di so- spensione o di soppressione in caso di cumulo con prestazioni di natura diversa ai sensi dell’articolo 46bis paragrafo 2, o con altri redditi, si applicano per analogia l’articolo 46bis paragrafo 3 e l’articolo 46quater paragrafo 5. 6. Il lavoratore subordinato in disoccupazione completa, al quale si applica l’arti- colo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) o lettera b) punto ii) prima frase, beneficia delle prestazioni di invalidità erogate dall’istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio egli risiede, secondo la legislazione che tale istituzione applica, come se egli fosse stato soggetto alla legislazione medesima durante la sua ultima occupazione, tenendo conto, eventualmente, dell’articolo 38 e/o dell’articolo 25 paragrafo 2. Queste prestazioni sono a carico dell’istituzione del Paese di residenza. Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni di invalidità, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione. Qualora la legislazione applicata da

questa istituzione preveda che il calcolo delle prestazioni sia basato su una retribuzio- ne, l’istituzione in questione tiene conto delle retribuzioni percepite nel Paese dell’ultima occupazione e nel Paese di residenza conformemente alle disposizioni della

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legislazione che essa applica. Qualora non sia stata percepita alcuna retribuzione nel Paese di residenza, l’istituzione competente tiene conto, secondo le modalità previste dalla sua legislazione, delle retribuzioni percepite nel Paese dell’ultima occupazione.

Sezione 2: Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l’importo della prestazione d’invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1

Art. 40 Disposizioni generali

1. Il lavoratore subordinato o autonomo che sia stato soggetto successivamente o

alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo previsto all’articolo 37 paragrafo 1, beneficia delle prestazioni confor- memente al capitolo 3, applicabili per analogia, tenuto conto del paragrafo 4. 2. Tuttavia, l’interessato colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto ad una legislazione indicata nell’allegato IV parte A, beneficia delle presta- zioni conformemente all’articolo 37 paragrafo 1, alle condizioni seguenti: – che egli soddisfi le condizioni prescritte da questa o da altre legislazioni del- lo stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell’articolo 38, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione compiuti sotto le legislazioni non indicate nell’allegato IV parte A, e – che egli non soddisfi le condizioni necessarie per acquisire il diritto a presta- zioni di invalidità in base ad una legislazione non indicata nell’allegato IV parte A, e – che non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, in virtù dell’articolo 44 paragrafo 2 seconda frase. 3. a) Per determinare il diritto a prestazioni in forza della legislazione di uno Stato membro, di cui all’allegato IV parte A, la quale subordina la concessione delle prestazioni di invalidità alla condizione che, per un periodo determina- to, l’interessato abbia beneficiato di prestazioni di malattie in denaro o sia inabile al lavoro, quando un lavoratore subordinato o autonomo, già soggetto a detta legislazione è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità men- tre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, si tiene conto, fatto salvo l’articolo 37 paragrafo 1: i) di tutti i periodi durante cui, in virtù della legislazione del secondo Sta- to membro, egli ha fruito, per tale inabilità al lavoro, di prestazioni di malattia in denaro o, in sostituzione delle medesime, ha continuato a percepire senza interruzioni la sua retribuzione; ii) di tutti i periodi durante cui egli ha fruito, in virtù della legislazione del secondo Stato membro, per l’invalidità conseguente a tale inabilità al la- voro, di prestazioni ai sensi del presente capitolo 2 e del capitolo 3 che segue, come se si trattasse di un periodo durante cui egli ha beneficiato di

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prestazioni di malattia in denaro ai sensi della legislazione del primo Stato membro o è stato inabile al lavoro o ai sensi della medesima. b) Il diritto alle prestazioni di invalidità nei confronti della legislazione del primo Stato membro sorge alla scadenza del periodo preliminare di indenni- tà di malattia o del periodo preliminare di inabilità al lavoro richiesti da tale legislazione e, al più presto: i) alla data in cui sorge il diritto alle prestazioni di cui alla lettera a) pun- to ii), in virtù della legislazione del secondo Stato membro; oppure ii) il giorno successivo all’ultimo giorno in cui l’interessato ha diritto alle prestazioni di malattia in denaro in virtù della legislazione del secondo Stato membro. 4. La decisione dell’istituzione di uno Stato membro circa lo stato di invalidità del richiedente si impone all’istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizio- ne che la concordanza delle condizioni relative allo stato di invalidità fra le legisla- zioni di questi Stati sia riconosciuta nell’allegato V.

Sezione 3: Aggravamento dell’invalidità

Art. 41 1. In caso di aggravamento di un’invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le disposizioni seguenti: a) se l’interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l’istituzione competente del pri- mo Stato è tenuta a concedere le prestazioni, tenuto conto dell’aggrava- mento, secondo la legislazione che essa applica; b) se l’interessato, da quando beneficia delle prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di uno o più altri Stati membri, le prestazioni gli vengono corri- sposte, tenuto conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni di cui all’ar- ticolo 37 paragrafo 1 o all’articolo 40 paragrafi 1 o 2, secondo il caso; c) se l’importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute conforme- mente alla lettera b) è inferiore all’importo della prestazione di cui l’inte- ressato beneficiava a carico dell’istituzione precedentemente debitrice, que- st’ultima è tenuta a corrispondergli un complemento pari alla differenza fra detti importi; d) se, nel caso di cui alla lettera b), l’istituzione competente per l’invalidità ini- ziale è un’istituzione olandese e se: i) l’affezione che ha provocato l’aggravamento è identica a quella che ha dato luogo alla concessione di prestazioni in base alla legislazione o- landese, ii) detta affezione è una malattia professionale ai sensi della legislazione dello Stato membro alla quale l’interessato era soggetto da ultimo e dà

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diritto al pagamento del supplemento di cui all’articolo 60 paragrafo 1 lettera b) e iii) la legislazione o le legislazioni alle quali l’interessato è stato soggetto da quando beneficia delle prestazioni sono legislazioni contemplate nell’allegato IV parte A, l’istituzione olandese continua ad erogare la prestazione iniziale dopo l’aggravamento e la prestazione dovuta se- condo la legislazione dell’ultimo Stato membro alla quale l’interessato è stato soggetto, è ridotta dell’importo della prestazione olandese; e) se, nel caso di cui alla lettera b), l’interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell’istituzione di un altro Stato membro, l’istituzione competente del primo Stato è tenuta a corrispondere le prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, tenuto conto dell’aggravamento ed eventualmente dell’arti- colo 38. 2. In caso di aggravamento di un’invalidità per la quale un lavoratore subordinato o autonomo beneficia di prestazioni secondo le legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono corrisposte tenuto conto dell’aggravamento, conforme- mente all’articolo 40 paragrafo 1.

Sezione 4: Ripresa dell’erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione - Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell’articolo 39

Art. 42 Determinazione dell’istituzione debitrice in caso di ripresa dell’erogazione delle prestazioni di invalidità 1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l’erogazione, ad essa provvedono l’istituzione o le istituzioni che erano debitrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto all’articolo 43. 2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell’interessato giustifica la concessione di nuove prestazioni, queste gli vengono erogate conformemente alle disposizioni previste all’articolo 37 paragrafo 1 o all’articolo 40 paragrafi 1 o 2, secondo il caso.

Art. 43 Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia – Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell’articolo 39 1. Le prestazioni di invalidità sono convertite, se del caso, in prestazioni di vec- chiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state concesse e conformemente alle disposizioni del capitolo 3. 2. Ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità in virtù della legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni di invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di

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uno o più altri Stati membri, conformemente all’articolo 49, le prestazioni di invali- dità cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo 1 diventano applicabili nei confronti di questa istituzione, ovvero fintanto che l’interessato soddisfi le condizioni necessarie per beneficiarne. 3. Quando prestazioni di invalidità liquidate, conformemente all’articolo 39, secon- do la legislazione di uno Stato membro, sono convertite in prestazioni di vecchiaia e qualora l’interessato non soddisfi ancora le condizioni imposte dalla legislazione o dalle legislazioni di uno o più altri Stati membri per avere diritto a dette prestazioni l’interessato fruisce da parte di questo o questi Stati membri, a decorrere dal giorno della conversione, di prestazioni di invalidità liquidate conformemente alle disposi- zioni del capitolo 3, come se questo capitolo fosse stato applicabile al momento in cui è sopravvenuta l’inabilità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l’inte- ressato soddisfi le condizioni richieste dall’altra o dalle altre legislazioni nazionali in questione per aver diritto a prestazioni di vecchiaia oppure, non essendo contemplata tale conversione, fino a quando egli abbia diritto alle prestazioni di invalidità ai sensi della legislazione o delle legislazioni di cui trattasi.

4. Le prestazioni di invalidità liquidate conformemente all’articolo 39 formano

oggetto di una nuova liquidazione in applicazione del capitolo 3 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni di invali- dità in virtù di una legislazione non indicata nell’allegato IV parte A, ovvero se beneficia di prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

Sezione 5: Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici

1. Le disposizioni degli articoli 37, 38 paragrafo 1, 39 e delle sezioni 2, 3 e 4 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, la

liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici a condizione che tutti i periodi di assicurazioni siano stati compiuti sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono essere riconosciuti sotto la legi- slazione di tale Stato membro. Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l’interes- sato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o gli impiegati, a seconda dei casi. 3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni sono calcolate in base all’ultima retribuzione o alle retribuzioni percepite durante un periodo di rife-

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rimento, l’istituzione competente di tale Stato membro prende in considerazione ai fini del calcolo solo le retribuzioni debitamente rivalutate, percepite durante il perio- do o i periodi nei quali la persona interessata era soggetta a tale legislazione.

Capitolo 3: Vecchiaia e morte (pensioni)

Art. 44 Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla le- gislazione di due o più Stati membri 1. I diritti a prestazioni di un lavoratore subordinato o autonomo che è stato sogget- to alla legislazione di due o più Stati membri, o dei suoi superstiti, sono determinati in conformità delle disposizioni del presente capitolo. 2. Fatto salvo l’articolo 49, si deve procedere alle operazioni di liquidazione rispetto a tutte le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato sogget- to, non appena l’interessato abbia presentato una domanda di liquidazione. Si deroga a tale norma se l’interessato chiede espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri. 3. Il presente capitolo non riguarda le maggiorazioni o i supplementi di pensione per figli o di pensione d’orfano, da erogarsi a norma delle disposizioni del capitolo 8.

Art. 45 Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell’acquisizione, del mantenimen- to o del recupero del diritto a prestazioni 1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi dei paragrafi 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica. 2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune presta- zioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordi- nati o eventualmente in una determinata occupazione, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considerazione ai fini della conces- sione di tali prestazioni soltanto se sono stati compiuti sotto un regime corrisponden- te o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così compiuti, l’interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, detti periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, in

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mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, purché l’interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi. 3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune presta- zioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti unicamente in una professione soggetta ad un regime speciale applicabile a lavoratori autonomi, i periodi compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sono presi in considera- zione per la concessione di tali prestazioni solo se essi sono stati compiuti sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione. L’allegato IV par- te B menziona, per ciascuno Stato membro interessato, i regimi applicabili ai lavora- tori autonomi di cui al presente paragrafo. Se, tenuto conto dei periodi di cui al presente paragrafo, l’interessato non soddisfa le condizioni prescritte per beneficiare di tali prestazioni, si prendono in considerazione detti periodi per concedere le prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, a condizione che l’interessato sia stato iscritto ad uno di tali regimi.

4. I periodi di assicurazione compiuti in un regime speciale di uno Stato membro

sono presi in considerazione nel regime generale o, in mancanza di esso, nel regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso, di un altro Stato membro ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, purché l’interessato sia stato affiliato ad uno di tali regimi, anche se detti periodi sono già stati presi in considerazione in quest’ultimo Stato membro nell’ambito di un regime di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 prima frase. 5. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l’interessato sia assicura- to al momento dell’avverarsi del rischio, detta condizione è considerata soddisfatta se risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le modalità previste all’allegato IV per ciascuno Stato membro interessato. 6. I periodi di disoccupazione completa nel corso dei quali il lavoratore subordinato beneficia di prestazioni in base all’articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) o lettera b) punto ii) prima frase, sono presi in considerazione dall’istituzione compe- tente dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore risiede, a norma della legi- slazione che tale istituzione applica, come se durante la sua ultima occupazione egli fosse stato soggetto a tale legislazione. Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le pensioni di vecchiaia e morte, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposi- zioni della propria legislazione. Qualora i periodi di disoccupazione completa nel Paese di residenza dell’interessato vengano presi in considerazione soltanto se sono stati maturati periodi contributivi in detto Paese di residenza, questa condizione è considerata soddisfatta se i periodi contributivi sono stati maturati in un altro Stato membro.

Art. 46 Liquidazione delle prestazioni 1. Qualora le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario applicare l’arti- colo 45 né l’articolo 40 paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

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a) l’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto: i) da un lato, a norma delle sole disposizioni della legislazione che essa applica, ii) dall’altro, in applicazione del paragrafo 2; b) l’istituzione competente può tuttavia non procedere al calcolo di cui alla let- tera a) punto ii), qualora il risultato sia identico o inferiore a quello del cal- colo effettuato conformemente alla lettera a) punto i), prescindendo dalle differenze dovute all’arrotondamento delle cifre, purché tale istituzione non applichi una legislazione che contempli clausole di cumulo, quali quelle di cui agli articoli 46ter e 46quater, o se la legislazione contempla tali clausole nel caso indicato all’articolo 46quater, a condizione che essa preveda di prendere in considerazione le prestazioni di natura diversa soltanto in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la sua sola legislazione e la durata dei periodi di assicurazione o di re- sidenza prescritti da questa legislazione per poter usufruire di una prestazio- ne completa. L’allegato IV parte C indica per ciascuno Stato membro interessato i casi in cui i due calcoli porterebbero a tale risultato. 2. Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40 paragrafo 3, si applicano le norme seguenti: a) l’istituzione competente calcola l’importo teorico della prestazione cui l’in- teressato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore su- bordinato o autonomo, è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera; b) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della presta- zione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzio- nalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in

rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza com- piuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa. 3. L’interessato ha diritto, da parte dell’istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato, all’importo più elevato calcolato conformemente ai paragrafi 1 e 2, fatta salva l’eventuale applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione in virtù della quale la suddetta prestazione è dovuta. In tal caso, il confronto da effettuare concerne gli importi determinati dopo l’applicazione delle clausole suddette.

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4. Quando, in materia di pensioni o rendite di invalidità, di vecchiaia o per i super- stiti, la somma delle prestazioni dovute dalle istituzioni competenti di due o più Stati membri in applicazione delle disposizioni di una convenzione multilaterale sulla sicurezza sociale di cui all’articolo 6 lettera b), non è superiore alla somma che sarebbe dovuta da tali Stati membri in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, l’interessato beneficia delle disposizioni del presente capitolo.

Art. 46bis Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri 1. Ai sensi del presente capitolo si intendono per «cumulo di prestazioni della stessa natura» tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calco- late o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona. 2. Ai sensi del presente capitolo si intendono per «cumulo di prestazioni di natura diversa» tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1. 3. Per l’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previ- ste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti: a) si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro sola- mente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero; b) si tiene conto dell’importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicu- rezza sociale e di altre trattenute individuali; c) non si tiene conto dell’importo delle prestazioni acquisite in virtù della legi- slazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un’as- sicurazione volontaria o facoltativa continuata; d) nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, in quanto l’in- teressato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovu- te in base alla legislazione di altri Stati membri o di altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legisla- zione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri.

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Art. 46ter Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri 1. Le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione calcolata conformemen- te all’articolo 46 paragrafo 2. 2. Clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili ad una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46 paragrafo 1 lettera a) punto i), soltanto quando si tratti: a) di una prestazione il cui importo è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti e che è menzionata nell’allegato IV parte D o b) di una prestazione il cui importo è determinato in funzione di un periodo fit- tizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una da- ta ulteriore. In quest’ultimo caso, le clausole suddette sono applicate unica- mente nel caso di cumulo di questa prestazione: i) o con una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di prendere in con- siderazione due o più volte lo stesso periodo fittizio, ii) o con una prestazione di cui alla lettera a). Le prestazioni di cui alle lettere a) e b) e gli accordi sono menzionati nell’al- legato IV parte D.

Art. 46quater Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all’articolo 46bis paragrafo 1 con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri 1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la ridu- zione, la sospensione o la soppressione concomitante di due o più prestazioni di cui all’articolo 46 paragrafo 1 lettera a) punto i), gli importi che non sarebbero corrispo- sti in caso di un’applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o sop- pressione previste dalla legislazione degli Stati membri interessati, sono divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione. 2. Se si tratta di una prestazione calcolata conformemente all’articolo 46 paragra- fo 2, la o le prestazioni di natura diversa degli altri Stati membri, o gli altri redditi, e tutti gli elementi previsti dalla legislazione dello Stato membro per l’applicazione delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione sono presi in considera- zione in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione o di residenza previsti all’articolo 46 paragrafo 2 lettera b) e considerati ai fini del calcolo della suddetta prestazione. 3. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi comporta la ridu- zione, la sospensione o la soppressione concomitante di una o più prestazioni di cui all’articolo 46 paragrafo 1 lettera a) punto i) e di una o più prestazioni di cui all’ar- ticolo 46 paragrafo 2, si applicano le norme seguenti:

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a) se si tratta della prestazione o delle prestazioni di cui all’articolo 46 paragra- fo 1 lettera a) punto i), gli importi che non fossero corrisposti a causa di un’applicazione rigida delle clausole di riduzione, sospensione o soppressio- ne previste dalla legislazione degli Stati membri interessati vanno divisi per il numero delle prestazioni soggette a riduzione, sospensione o soppressione; b) se si tratta della prestazione o delle prestazioni calcolate conformemente all’articolo 46 paragrafo 2, la riduzione, la sospensione o la soppressione si effettua conformemente al paragrafo 2. 4. Se, nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 3 lettera a), la legislazione di uno Stato membro prevede, per l’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione, la presa in considerazione delle prestazioni di natura diversa e/o degli altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi, in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione di cui all’articolo 46 paragrafo 2 lettera b), la divisione prevista ai suddetti paragrafi non si applica a questo Stato membro. 5. Tutte le succitate disposizioni sono applicabili per analogia se la legislazione di uno Stato membro o di più Stati membri prevede che non si possa acquisire il diritto a una prestazione se si beneficia di una prestazione di natura diversa dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro o di altri redditi.

Art. 47 Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni 1. Ai fini del calcolo dell’importo teorico e del «pro rata» di cui all’articolo 46 paragrafo 2, si applicano le norme seguenti: a) se la durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza compiuti, prima dell’avverarsi del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri in questione è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno di questi Stati per il beneficio di una prestazione completa, l’istituzione competente di questo Stato prende in considerazione detta durata massima, anziché la durata totale dei periodi suddetti. Tale metodo di calcolo non può avere l’effetto di imporre a detta istituzione l’onere di una prestazione di im- porto superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazio- ne che essa applica. Questa disposizione non vale per le prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione; b) le modalità secondo cui vanno presi in considerazione i periodi che si so- vrappongono, sono fissate nel regolamento di applicazione di cui all’arti- colo 98; c) l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno medio, un contributo me- dio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell’interessato e la media dei guada- gni lordi di tutti gli assicurati, esclusi gli apprendisti, determina queste cifre medie o proporzionali in base ai soli periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di detto Stato o al guadagno lordo percepito dall’interessato durante questi soli periodi;

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d) l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni, determina i guadagni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza com- piuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sulla base della media dei guadagni, dei contributi o delle maggiorazioni accertata per i periodi di assi- curazione compiuti sotto la legislazione che la suddetta istituzione applica; e) l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno o su un importo forfetta- rio, considera che il guadagno o l’importo da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di altri Stati membri sia uguale al guadagno o all’importo forfettario o, se del caso, alla media dei guadagni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi di assicurazione compiuti sotto legislazione che la suddetta istituzione applica; f) l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi, per taluni periodi, sull’importo dei guadagni e, per altri periodi, su un guadagno o un importo forfettario, prende in considerazione, per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sot- to la legislazione di altri Stati membri, i guadagni o gli importi determinati conformemente alle disposizioni della lettera d) o e) oppure la media di que- sti guadagni o di questi importi, secondo il caso; se, per tutti i periodi com- piuti sotto la legislazione che questa istituzione applica, il calcolo delle pre- stazioni si basa su un guadagno o un importo forfettario, essa considera che il guadagno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri sia uguale al guadagno fittizio corrispondente a questo guadagno o importo forfettario; g) l’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni sia effettuato su una base contributiva media, de- termina questa base media in funzione dei soli periodi di assicurazione com- piuti sotto la legislazione di detto Stato.

2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione

degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni sono applicabi- li, all’occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall’istituzione competente di tale Stato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, per i periodi di assicu- razione o di residenza compiuti sotto le legislazioni di altri Stati membri. 3. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l’importo delle prestazioni è stabilito tenendo conto dell’esistenza di familiari diversi dai figli, l’istituzione com- petente di tale Stato prende in considerazione anche i familiari dell’interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato membro, come se questi risiedessero nel territorio dello Stato competente. 4. Qualora per il calcolo delle prestazioni la legislazione applicata dall’istituzione competente di uno Stato membro richieda che si tenga conto di una retribuzione, quando è stato applicato l’articolo 45 paragrafo 6 primo e secondo comma e se in detto Stato membro, per la liquidazione della pensione, i soli periodi da prendere in considerazione sono periodi di disoccupazione completa indennizzati in applicazio-

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ne dell’articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) o lettera b) punto ii) prima frase, l’istituzione competente di detto Stato membro liquida la pensione in base alla retribuzione che ha servito da riferimento per l’erogazione di dette prestazioni di disoccupazione e conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica.

Art. 48 Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno

1. Nonostante l’articolo 46 paragrafo 2, l’istituzione di uno Stato membro non è

tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio se: – la durata di detti periodi non raggiunge un anno e, – tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione. 2. L’istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’arti- colo 46 paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b). 3. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 abbia l’effetto di esonerare tutte le istitu- zioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusi- vamente secondo la legislazione dell’ultimo di detti Stati le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente all’articolo 45 paragrafi da 1 a 4, fossero stati com- piuti sotto la legislazione di tale Stato.

Art. 49 Calcolo delle prestazioni quando l’assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti, o abbia chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia 1. Se l’interessato non soddisfa in un determinato momento le condizioni prescritte, per l’erogazione delle prestazioni, da tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali è stato soggetto, tenuto conto di quanto disposto all’articolo 45 e/o all’arti- colo 40 paragrafo 3, ma soddisfa soltanto le condizioni di una o più legislazioni, si applicano le disposizioni seguenti: a) ciascuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte calcola l’importo della prestazione dovuta con- formemente all’articolo 46; b) tuttavia: i) se l’interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza compiu- ti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell’applicazione dell’articolo 46 paragrafo

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2; a meno che il fatto di tenere conto dei suddetti periodi non consenta di determinare un importo della prestazione più elevato; ii) se l’interessato soddisfa le condizioni di un’unica legislazione senza che sia necessario ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l’importo della prestazione dovuta è calcolato, a norma dell’articolo 46 paragrafo 1 lettera a) punto i), secondo le disposizioni dell’unica legi- slazione le cui condizioni sono soddisfatte e tenuto conto unicamente dei periodi maturati sotto tale legislazione, a meno che il fatto di pren- dere in considerazione i periodi maturati sotto le legislazioni le cui di- sposizioni non sono soddisfatte non consenta di determinare, a norma dell’articolo 46 paragrafo 1 lettera a) punto ii), un importo della pre- stazione più elevato. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili per analogia quando l’interessato ha espressamente chiesto di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia, conformemente all’artico- lo 44 paragrafo 2 seconda frase. 2. La prestazione o le prestazioni concesse secondo una o più legislazioni interessate, nel caso di cui al paragrafo 1, sono ricalcolate d’ufficio ai sensi dell’articolo 46, man mano che le condizioni prescritte da una o più legislazioni alle quali l’interessato è stato soggetto vengono ad essere soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dell’arti- colo 45 e, se necessario, nuovamente del paragrafo 1. Il presente paragrafo è applicabi- le per analogia quando una persona domanda la liquidazione delle prestazioni di vec- chiaia acquisite in virtù della legislazione di uno o più Stati membri, rimasta fino ad allora sospesa conformemente all’articolo 44 paragrafo 2 seconda frase. 3. Un nuovo calcolo viene effettuato d’ufficio conformemente al paragrafo 1, fatto salvo l’articolo 40 paragrafo 2, quando le condizioni prescritte da una o più legisla- zioni in questione cessano di essere soddisfatte.

Art. 50 Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario Il beneficiario di prestazioni al quale è stato applicato il presente capitolo non può, nello Stato nel cui territorio egli risiede e se una prestazione gli è dovuta secondo la legislazione di tale Stato, ricevere un importo di prestazioni inferiore a quello della prestazione minima fissata dalla legislazione di tale Stato per un periodo di assicura- zione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquida- zione della sua prestazione conformemente agli articoli precedenti. L’istituzione competente di tale Stato gli versa eventualmente, per tutto il periodo della sua resi- denza nel territorio di tale Stato, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima.

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Art. 51 Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni 1. Se per l’aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribu- zioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percen- tuale o importo deve essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite confor- memente all’articolo 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo detto articolo. 2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente all’arti- colo 46.

Art. 51bis Persone coperte dal regime speciale per i dipendenti pubblici 1. Le disposizioni degli articoli 44, 45 paragrafi 1, 5 e 6 e degli articoli 46-51 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, la

liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano stati compiuti sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di tale Stato membro, sono calcolati solo i periodi che possono essere riconosciuti sotto la legi- slazione di tale Stato membro. Se, tenuto, conto dei periodi così compiuti, l’interes- sato non soddisfa le condizioni per beneficiare delle suddette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o gli impiegati, a seconda dei casi. 3. Se in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni sono calcolate in base all’ultima retribuzione o alle retribuzioni percepite durante un periodo di rife- rimento, l’istituzione competente di tale Stato membro prende in considerazione ai fini del calcolo solo le retribuzioni debitamente rivalutate, percepite durante il perio- do o i periodi nei quali la persona interessata era soggetta a tale legislazione.

Capitolo 4: Infortuni sul lavoro e malattie professionali Sezione 1: Diritto alle prestazioni

Art. 52 Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Norme generali Il lavoratore subordinato o autonomo, che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente e che è vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficia, nello Stato membro nel quale risiede:

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a) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di residenza secondo le disposizioni della legisla- zione che quest’ultima applica, come se fosse ad essa iscritto; b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo la legislazione dello Stato competente.

Art. 53 Lavoratori frontalieri - Disposizione particolare Il lavoratore frontaliero può ottenere le prestazioni anche nel territorio dello Stato competente. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l’interessato risiedesse in quest’ultimo.

Art. 54 Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente 1. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all’articolo 52 che dimora nel territo- rio dello Stato competente beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima dell’inizio della dimora. Tuttavia tale disposizione non si applica al lavoratore frontaliero. 2. Il lavoratore subordinato o autonomo di cui all’articolo 52, che trasferisce la propria residenza nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato anche se ha già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della residenza.

Art. 55 Dimora fuori dello Stato competente – Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l’infortunio o la malattia professionale – Necessità di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure 1. Il lavoratore subordinato o autonomo vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale: a) che dimora nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato compe- tente, o b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico del- l’istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel terri- torio dello Stato membro in cui risiede, ovvero a trasferire a residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure c) che è autorizzato dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di un al- tro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato, ha diritto: i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposi-

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zioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell’erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente, ii) alle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accor- do tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione, per conto della prima, secondo le disposizioni della legisla- zione dello Stato competente. 2. L’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell’interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l’applicazione delle cure mediche. L’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1 lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere prestate all’interessato nel territorio dello Stato membro in cui risiede.

Art. 56 Infortuni in itinere L’infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è considerato come sopravvenuto nel territorio dello Stato compe- tente.

Art. 57 Prestazioni per malattia professionale se l’interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri 1. Quando la persona colpita da malattia professionale ha svolto, sotto la legislazio- ne di due o più Stati membri, un’attività che, per la sua natura, può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i suoi superstiti possono pretende- re sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell’ultimo di questi Stati le cui condizioni si trovano soddisfatte, tenuto conto eventualmente dei paragrafi da 2 a 5. 2. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legisla- zione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condi- zione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro. 3. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale in virtù della legi- slazione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che la malattia conside- rata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell’ultima attività che può provocare tale malattia, l’istituzione competente di tale Stato, nell’esami- nare in quale momento è stata svolta quest’ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fossero state svolte sotto la legislazione del primo Stato. 4. Se la concessione delle prestazioni per malattia professionale secondo la legisla- zione di uno Stato membro è subordinata alla condizione che un’attività può provo- care la malattia considerata sia stata esercitata per una certa durata, l’istituzione

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competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi in cui tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se fosse stata svolta sotto la legislazione del primo Stato. 5. In caso di pneumoconiosi sclerogena, l’onere delle prestazioni in denaro, com- prese le rendite, è ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la persona colpita ha svolto un’attività che può provocare detta malattia. Tale ripartizione è effettuata proporzionalmente alla durata dei periodi di assicura- zione vecchiaia o dei periodi di residenza di cui all’articolo 45 paragrafo 1, compiu- to sotto la legislazione di ciascuno di detti Stati, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione vecchiaia o di residenza compiuti sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni. 6. Il Consiglio determina all’unanimità, su proposta della Commissione, le malattie professionali alle quali sono estese le disposizioni del paragrafo 5.

Art. 58 Calcolo delle prestazioni in denaro 1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione. 2. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno forfettario, tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario o, se del caso, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto detta legislazione.

3. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che

l’importo delle prestazioni in denaro varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, come se risie- dessero nel territorio dello Stato competente.

Art. 59 Spese di trasporto dell’infortunato

1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede

l’assunzione dell’onere delle spese di trasporto dell’infortunato fino alla sua residen- za o fino all’istituto ospedaliero, assume l’onere di tali spese fino al luogo corri- spondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l’infortunato risiede, a condizione che abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è richiesta quando trattasi di un lavoratore frontaliero. 2. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l’as- sunzione dell’onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo di inumazione, assume l’onere di tali spese fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale l’infortunato risiedeva al momento dell’infortunio, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

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Sezione 2: Aggravamento di una malattia professionale indennizzata

Art. 60 1. In caso di aggravamento di una malattia professionale per la quale un lavoratore subordinato o autonomo ha beneficiato o beneficia di un indennizzo secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le disposizioni seguenti: a) se l’interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un’attività professionale che può pro- vocare o aggravare la malattia considerata, l’istituzione competente del pri- mo Stato è tenuta ad assumere l’onere delle prestazioni, tenendo conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; b) se l’interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l’istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad assumere l’onere delle prestazioni senza te- ner conto dell’aggravamento, conformemente alle norme della legislazione che essa applica. L’istituzione competente del secondo Stato membro con- cede all’interessato un supplemento, il cui importo è pari alla differenza tra l’importo delle prestazioni dovute dopo l’aggravamento e l’importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questo Stato membro; c) se, nel caso previsto alla lettera b), un lavoratore subordinato o autonomo colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia determinata in appli- cazione delle norme di cui all’articolo 57 paragrafo 6 non ha diritto alle pre- stazioni in virtù della legislazione del secondo Stato membro, l’istituzione competente del primo Stato membro è tenuta ad erogare le prestazioni, te- nendo conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, l’istituzione competente del secondo Stato mem- bro sopporta l’onere della differenza tra l’importo delle prestazioni in dena- ro, comprese le rendite, dovute dall’istituzione competente del primo Stato membro, tenendo conto dell’aggravamento, e l’importo delle prestazioni corrispondenti che erano dovute prima dell’aggravamento; d) le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legi- slazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di presta-

zioni liquidate ai sensi della lettera b) dalle istituzioni di due Stati membri. 2. In caso d’aggravamento di una malattia professionale che ha dato luogo all’ap- plicazione dell’articolo 57 paragrafo 5 si applicano le disposizioni seguenti: a) l’istituzione competente che ha concesso le prestazioni in virtù delle disposi- zioni dell’articolo 57 paragrafo 1, è tenuta ad erogare le prestazioni, tenendo conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; b) l’onere delle prestazioni in denaro, comprese le rendite, rimane ripartito fra le istituzioni che partecipavano all’onere delle prestazioni precedenti, con-

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formemente all’articolo 57 paragrafo 5. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un’attività che può provocare o aggravare la malattia professio- nale considerata, sotto la legislazione di uno degli Stati membri in cui essa aveva già svolto un’attività della stessa natura o sotto la legislazione di un altro Stato membro, l’istituzione competente di questo Stato sopporta l’onere della differenza fra l’importo delle prestazioni dovute tenendo conto del- l’aggravamento e l’importo delle prestazioni che erano dovute prima dell’ag- gravamento.

Sezione 3: Disposizioni varie

Art. 61 Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni 1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale l’interessato si trova, oppu- re se tale assicurazione esiste, ma non prevede un’istituzione responsabile per l’ero- gazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile per l’erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia. 2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all’utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all’articolo 52 ed all’articolo

55 paragrafo 1, sono considerate come erogate da tale servizio medico.

3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro le prestazioni in natura erogate nei casi di cui all’articolo 52 ed all’articolo 55 paragrafo 1, sono considerate come erogate a richiesta dell’istituzione competente. 4. Quando il regime dello Stato competente relativo al risarcimento degli infortuni sul lavoro non ha il carattere di un’assicurazione obbligatoria, l’erogazione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall’assicuratore surrogato.

5. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente

che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati ante- riormente siano presi in considerazione per valutare il grado d’inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l’ammontare, l’istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professio- nali verificatisi o accertati anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato mem- bro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica.

6. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente

che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi o accertati poste- riormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, accertare il diritto alla prestazione o determinarne l’ammontare, l’istituzione competente di tale Stato prende in considerazione anche gli infortuni sul lavoro o le malattie professio-

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nali verificatisi o accertati posteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati o fossero stati accertati sotto la legislazione che essa applica a condizione che: 1) l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati ante- riormente sotto la legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo; 2) l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati po- steriormente non diano luogo, nonostante il paragrafo 5, ad un indennizzo a titolo della legislazione dell’altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

Art. 62 Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel Paese di residenza o di dimora – Durata massima delle prestazioni 1. Se la legislazione del Paese di dimora o di residenza prevede più regimi di assicu- razione, le disposizioni applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi, di cui all’articolo 52 o all’articolo 55 paragrafo 1, sono quelle del regime dal quale dipen- dono i lavoratori manuali dell’industria dell’acciaio. Tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per i lavoratori delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori quando l’istituzione del luogo di dimora o di residenza alla quale essi si rivolgono è compe- tente per l’applicazione di questo regime. 2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l’ero- gazione delle prestazioni, l’istituzione che applica questa legislazione può tener conto del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall’istitu- zione di un altro Stato membro.

Sezione 4: Rimborsi tra istituzioni

Art. 63

1. L’istituzione competente è tenuta a rimborsare l’importo delle prestazioni in

natura erogate per suo conto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 52 e dell’articolo 55 paragrafo 1. 2. Il rimborso di cui al paragrafo precedente è determinato ed effettuato secondo le modalità previste nel regolamento d’applicazione di cui all’articolo 98, previa giusti- ficazione delle spese effettivamente sostenute. 3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

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Sezione 5: Studenti

Le disposizioni delle sezioni da 1 a 4 si applicano per analogia agli studenti.

Capitolo 5: Assegni in caso di morte

Art. 64 Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’acqui- sizione, il mantenimento o il recupero del diritto agli assegni in caso di morte al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legisla- zione che essa applica.

Art. 65 Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

1. Quando un lavoratore subordinato o autonomo, un titolare o un richiedente di

pensione o di rendita ovvero un familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato essere sopraggiunto nel territorio di quest’ultimo Stato. 2. L’istituzione competente è tenuta a concedere gli assegni in caso di morte dovuti in base alla legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede nel territo- rio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche nel caso in cui il deces- so è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Art. 66 Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l’istituzione cui incombeva l’onere delle prestazioni in natura In caso di morte del titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni o di rendite dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione cui incombeva l’onere delle prestazioni in natura erogate a detto titolare ai sensi dell’articolo 28, gli assegni in caso di morte dovuti secondo la legislazione che questa istituzione applica sono erogati dalla stessa istituzione, a suo carico, come se il titolare risiedesse, al momen- to del decesso, nel territorio dello Stato membro in cui essa si trova. Le disposizioni del comma precedente si applicano per analogia ai familiari di un titolare di una pensione o di una rendita.

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Art. 66bis Studenti Gli articoli 64, 65 e 66 si applicano per analogia agli studenti e ai loro familiari.

Capitolo 6: Disoccupazione Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 67 Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione 1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’ac- quisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicu- razione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicura- zione compiuti sotto la legislazione ch’essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fosse- ro stati maturati sotto tale legislazione. 2. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’ac- quisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di occupazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicu- razione o di occupazione compiuti in qualità di lavoratore subordinato sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di occupazio- ne compiuti sotto la legislazione ch’essa applica. 3. Salvo i casi previsti all’articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) e lettera b) punto ii), l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l’interessato abbia compiuto da ultimo: – nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione, – nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione, secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4. Quando la durata dell’erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei

periodi di assicurazione o disoccupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2.

Art. 68 Calcolo delle prestazioni 1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull’ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall’interessato per l’ultima occu- pazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l’interessato non ha esercitato l’ultima occupazione per almeno quattro settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede o dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

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2. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che

l’ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell’interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nel Paese di residenza dei familiari, un’altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione, purché i familiari siano presi in considerazione nel calcolo di tali prestazioni.

Sezione 2: Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Art. 69 Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni

1. Il lavoratore subordinato o autonomo in disoccupazione completa, che soddisfa

alle condizioni prescritte dalla legislazione di uno Stato membro per avere diritto alle prestazioni e che si reca in uno o più altri Stati membri per cercarvi una occupa- zione, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni e nei limiti sottoindicati: a) prima della sua partenza deve essere stato iscritto quale richiedente lavoro ed essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente durante almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine; b) deve iscriversi quale richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro di ciascu- no degli Stati membri in cui si reca e sottoporsi al controllo ivi organizzato. Tale condizione si ritiene soddisfatta per il periodo anteriore all’iscrizione se si procede all’iscrizione entro un termine di sette giorni dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o istituzioni competenti; c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi al massimo a partire dalla data alla quale l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato che ha lasciato, senza che la durata totale della concessione delle prestazioni possa superare la durata delle prestazioni a cui ha diritto a norma della legislazione di detto Stato. Nel caso di un lavo- ratore stagionale, tale durata è inoltre limitata al periodo che rimane da com- piere fino al termine della stagione per la quale egli è stato assunto. 2. Se l’interessato ritorna nello Stato competente prima della scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù delle disposizioni del paragra- fo 1 lettera c), egli continua ad aver diritto alle prestazioni conformemente alla legislazione di tale Stato; perde ogni diritto alle prestazioni a norma della legislazio- ne dello Stato competente se non vi ritorna prima della scadenza di tale periodo. In casi eccezionali, tale termine può essere prolungato dagli uffici o dalle istituzioni competenti.

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3. Il beneficio delle disposizioni del paragrafo 1 può essere invocato una sola volta tra due periodi di occupazione. 4. Qualora lo Stato competente sia il Belgio, il disoccupato che vi ritorna dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto alla lettera c) del paragrafo 1, ricupera il diritto alle prestazioni di tale Paese soltanto dopo avervi svolto un’attività di lavoro per tre mesi almeno.

Art. 70 Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi 1. Nei casi previsti dall’articolo 69 paragrafo 1, le prestazioni vengono erogate dal- l’istituzione di ciascuno degli Stati in cui il disoccupato si reca alla ricerca di occu- pazione. L’istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavo- ratore subordinato o autonomo è stato soggetto durante la sua ultima occupazione, è tenuta a rimborsare l’importo di tali prestazioni. 2. I rimborsi di cui al paragrafo 1 sono determinati ed effettuati secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione di cui all’articolo 98, su giustificazione delle spese effettive o su base forfettaria. 3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o di pagamento o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni nella loro sfera di competenza.

Sezione 3: Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

Art. 71

1. Il lavoratore subordinato disoccupato che, durante la sua ultima occupazione,

risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni: a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nel- l’impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risie- desse nel territorio di questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall’istituzione competente; ii) il lavoratore frontaliero che è in disoccupazione completa beneficia del- le prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l’ultima occupazione a tale legislazione; tali prestazioni vengono eroga- te dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della mede- sima; b) i) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccu- pazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato

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competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della le- gislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali presta- zioni sono erogate dall’istituzione competente; ii) un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, che è in di- soccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del la- voro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste pre- stazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a ca- rico della medesima. Tuttavia, se questo lavoratore subordinato è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell’istituzione compe- tente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ulti- mo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell’ar- ticolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoc- cupato ha diritto, ai sensi dell’articolo 69, alle prestazioni della legisla- zione alla quale è stato soggetto da ultimo. 2. Fintantoché un disoccupato ha diritto a prestazioni in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 lettera a) punto i) o lettera b) punto i), non ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

Sezione 4: Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici

1. Le disposizioni delle sezioni 1 e 2 si applicano per analogia alle persone coperte da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici. 2. Le disposizioni della sezione 3 non si applicano alle persone coperte da un regi- me speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici. Il lavoratore disoccupato coperto da un regime speciale di disoccupazione per i dipendenti pubblici, in disoc- cupazione parziale o completa, il quale, in occasione della sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, benefi- cia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competen- te come se risiedesse nel territorio di questo Stato; le prestazioni sono erogate dal- l’istituzione competente, a spese di quest’ultima.

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Capitolo 7: Prestazioni familiari

Art. 72 Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l’ac- quisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti nel territo- rio di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Art. 72bis Lavoratori subordinati in disoccupazione completa Un lavoratore subordinato in disoccupazione completa, cui si applica l’articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) o lettera b) punto ii) prima frase beneficia, per i familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro in cui egli risiede, delle prestazioni familiari secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se egli fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima occupazio- ne, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell’articolo 72. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a carico della stessa. Se detta istituzione applica una legislazione che prevede trattenute di contributi a carico dei disoccupati per coprire le prestazioni familiari, essa è autorizzata al prelievo delle trattenute in base alle disposizioni della propria legislazione.

Art. 73 Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle presta- zioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI.

Art. 74 Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato che beneficia delle prestazioni di disoccupazione a norma della legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI.

Art. 75 Erogazioni delle prestazioni 1. Le prestazioni familiari sono erogate, nei casi previsti all’articolo 73, dall’istitu- zione competente dello Stato alla cui legislazione il lavoratore subordinato o auto- nomo è soggetto e, nei casi previsti all’articolo 74, dall’istituzione competente dello Stato secondo la cui legislazione il lavoratore subordinato o autonomo disoccupato

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beneficia delle prestazioni di disoccupazione. Esse vengono erogate, conformemente alle disposizioni che tali istituzioni applicano, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale le prestazioni devono essere versate risieda, dimori o abbia la sua sede nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato membro.

2. Tuttavia, se le prestazioni familiari non sono destinate al mantenimento dei

familiari da parte della persona a cui devono essere erogate, l’istituzione competente eroga le suddette prestazioni, con effetto liberatorio, alla persona fisica o giuridica che ha effettivamente a carico i familiari, a richiesta e tramite l’istituzione del luogo in cui risiedono o l’istituzione designata o l’organismo determinato a tal fine dal- l’autorità competente del Paese di residenza. 3. Due o più Stati membri possono convenire, conformemente alle disposizioni del- l’articolo 8, che l’istituzione competente eroghi le prestazioni familiari dovute secondo la legislazione di questi Stati o di uno di questi Stati alla persona fisica o giuridica che ha l’onere effettivo dei familiari, direttamente o tramite l’istituzione del luogo della loro residenza.

Art. 76 Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari 1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo del- l’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previ- ste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorren- za dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro. 2. Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro.

Art. 76bis Studenti L’articolo 72 si applica per analogia agli studenti.

Capitolo 8: Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani

Art. 77 Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite 1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni fami- liari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale, nonché le maggiorazioni o supplementi di tale pensione o rendita previsti per i figli di tali titolari, eccettuati i

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supplementi concessi in base all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme: a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita; b) al titolare di pensioni o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri: i) conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisto in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quan- to disposto dall’articolo 79 paragrafo 1 lettera a), oppure ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale l’interessato è stato più lungamente soggetto se il di- ritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base al- la predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell’articolo 79 paragrafo 1 lettera a; se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri in- teressati, nell’ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazio- ne o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.

Art. 78 Orfani 1. Il termine «prestazioni», ai sensi del presente articolo, designa gli assegni fami- liari e, se del caso, gli assegni supplementari o speciali previsti per gli orfani. 2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l’orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme: a) all’orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legi- slazione di questo Stato; b) all’orfano di un lavoratore subordinato o autonomo defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri: i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l’orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragra- fo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 79 paragrafo 1 lettera a), ii) negli altri casi, conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il defunto è stato più lungamente soggetto, se il dirit- to ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell’articolo 79 paragrafo 1 lettera a; se nessun diritto è acquisito in vir-

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tù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri in- teressati, nell’ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazio- ne o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri. Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pen- sione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l’erogazione delle prestazioni agli orfani.

Le pensioni d’orfano, tranne quelle concesse a titolo di regimi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono considerate «presta- zioni» ai sensi dell’articolo 78 paragrafo 1 se in un qualunque momento il defunto risultava affiliato a un regime che prevede per gli orfani unicamente assegni familia- ri o assegni supplementari o speciali. Tali regimi sono elencati nell’allegato VIII.

Art. 79 Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani 1. Le prestazioni ai sensi degli articoli 77, 78 e 78bis sono erogate, secondo la legi- slazione determinata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, dall’istituzione incaricata di applicarla e a suo carico, come se il titolare di pensione o rendita od il defunto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente. Tuttavia: a) se tale legislazione prevede che l’acquisizione, il mantenimento o il ricupero del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività autonoma o di residenza, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 45 o dall’arti- colo 72, a seconda del caso; b) se tale legislazione prevede che l’ammontare delle prestazioni è calcolato in funzione dell’ammontare della pensione o dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, esso è calcolato in funzione dell’importo teorico determinato conformemente alle disposizioni dell’articolo 46 paragrafo 2. 2. Qualora l’applicazione della norma fissata dal paragrafo 2 lettera b) punto ii), degli articoli 77, 78 o 78bis avesse l’effetto di rendere competenti più Stati membri, essendo uguale la durata dei periodi, le prestazioni ai sensi dell’articolo 77 o dell’articolo 78, a seconda del caso, sono concesse conformemente a quella delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il titolare o il defunto è stato soggetto da ultimo. 3. Il diritto alle prestazioni dovute, sia in virtù della sola legislazione nazionale sia in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 e degli articoli 77, 78 e 78bis, è sospeso se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell’esercizio di un’attività professionale. In questo caso, gli interessati sono considerati familiari di un lavoratore subordinato o auto- nomo.

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Art. 79bis Disposizioni concernenti prestazioni per gli orfani previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici 1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 78bis, le pensioni o rendite per orfani previste da un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base alle disposizioni del capitolo 3. 2. Qualora, in un caso di cui al paragrafo 1, periodi di assicurazione, occupazione, lavoro autonomo o residenza siano altresì stati completati nell’ambito di un regime generale, le prestazioni dovute a titolo di tale regime generale sono erogate in base alle disposizioni del capitolo 8 salvo disposizioni contrarie dell’articolo 44 para- grafo 3. 3. I periodi di assicurazione, lavoro autonomo o occupazione completati in base alla normativa di un regime speciale per i dipendenti pubblici, o considerati periodi equivalenti dalla legislazione dello Stato membro sono, se del caso, presi in conside- razione per l’acquisizione, il mantenimento o il recupero dei diritti alle prestazioni secondo la normativa di tale regime generale.

Titolo IV: Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

Art. 80 Composizione e funzionamento 1. La commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominata «commissione amministrativa», istituita presso la Com- missione, è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati mem- bri, assistito all’occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commis- sione partecipa con funzione consultiva alle sessioni della commissione ammini- strativa.

2. La commissione amministrativa si avvale dell’assistenza tecnica dell’Ufficio

internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi a tal fine tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale del lavoro. 3. Lo statuto della commissione amministrativa è stabilito dai suoi membri di co- mune accordo. Le decisioni sulle questioni d’interpretazione previste all’articolo 81 lettera a) possono essere adottate soltanto all’unanimità. Esse sono oggetto della pubblicità necessaria.

4. La segretaria della commissione amministrativa è assicurata dai servizi della

Commissione.

Art. 81 Compiti della commissione amministrativa La commissione amministrativa è incaricata di: a) trattare ogni questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle di- sposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio

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del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ri- corso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal trattato; b) far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competen- ti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all’applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente rego- lamento; c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un’azione sanitaria e sociale di inte- resse comune; d) promuovere e sviluppare la collaborazione fra gli Stati membri attraverso la modernizzazione delle procedure di scambio di informazioni, in particolare adeguando il flusso d’informazioni tra le istituzioni allo scambio telematico, tenendo conto degli sviluppi dell’elaborazione dati in ciascuno Stato mem- bro. Tale modernizzazione ha soprattutto lo scopo di accelerare l’erogazione delle prestazioni; e) riunire gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri in base al presente regolamento e liquidare i conti annuali tra dette istituzioni; f) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti; g) presentare proposte alla Commissione in vista dell’elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

Titolo V: Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

Art. 82 Creazione, composizione e funzionamento 1. È istituito un comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, qui di seguito denominato «comitato consultivo», composto di 90 membri titolari, in ragione, per ogni Stato membro, di: a) due rappresentanti del governo, di cui almeno uno deve essere membro della commissione amministrativa; b) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; c) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Per ciascuna delle categorie sopraindicate, è nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

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2. I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio che si adopera affinché, per quanto concerne i rappresentanti delle orga- nizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro, si realizzi, nella composizione del comitato consultivo, un’equa rappresentanza dei diversi settori interessati. L’elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è pubblicato dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 3. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile. Al termine del mandato, i membri titolari ed i membri sup- plenti rimangono in carica sino a quando si sia provveduto a sostituirli o a rinnovare loro il mandato. 4. Il comitato consultivo è presieduto da un rappresentante della Commissione. Il presidente non partecipa al voto. 5. Il comitato consultivo si riunisce almeno una volta all’anno. Esso è convocato dal presidente, su iniziativa di quest’ultimo o su domanda scritta rivolta al presidente da almeno un terzo dei membri. La domanda deve contenere proposte concrete per l’ordine del giorno. 6. Su proposta del suo presidente, il comitato consultivo può, in via eccezionale, decidere di ascoltare persone o rappresentanti di organismi che abbiano un’ampia esperienza in materia di sicurezza sociale. Il comitato consultivo fruisce inoltre, alle stesse condizioni della commissione amministrativa, dell’assistenza tecnica dell’Uf- ficio internazionale del lavoro, nel quadro degli accordi conclusi tra la Comunità europea e l’Organizzazione internazionale del lavoro. 7. I pareri e le proposte del comitato consultivo devono essere motivati. Essi sono presi a maggioranza assoluta dei voti validi. Il comitato consultivo, a maggioranza dei suoi membri, stabilisce il proprio regolamento interno, che è approvato dal Consiglio su parere della Commissione. 8. La segreteria del comitato consultivo è assicurata dai servizi della Commissione.

Art. 83 Compiti del comitato consultivo Il comitato consultivo è abilitato, su richiesta della Commissione, della commissione amministrativa o di propria iniziativa: a) ad esaminare le questioni generali o di principio ed i problemi sollevati dal- l’applicazione dei regolamenti adottati nel quadro delle disposizioni dell’ar- ticolo 51 del trattato; b) a formulare, per la commissione amministrativa, pareri in materia, nonché proposte per l’eventuale revisione dei regolamenti.

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Titolo VI: Disposizioni varie

Art. 84 Cooperazione delle autorità competenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni

concernenti: a) i provvedimenti presi per l’applicazione del presente regolamento; b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull’applicazione del presente regolamento. 2. Per l’applicazione del presente regolamento le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono con- cordare il rimborso di alcune spese. 3. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari. 4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Essi possono eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 81 lettera b).

5. a) Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d’applicazione

di cui all’articolo 98, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comu- nicano dati di carattere personale alle autorità o istituzioni di un altro Stato membro, detta comunicazione è soggetta alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni ulte- riore comunicazione, nonché la memorizzazione, le modifiche e la cancella- zione dei dati, sono soggetti alle disposizioni della legislazione in materia di tutela dei dati dello Stato membro che li riceve. b) L’uso dei dati personali a fini diversi da quelli della sicurezza sociale può avvenire esclusivamente con il consenso dell’interessato o conformemente alle altre garanzie previste dal diritto interno.

Art. 85 Esenzioni o riduzioni di tasse - Dispensa dal visto di legalizzazione 1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato, è esteso agli atti o docu- menti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato mem- bro o del presente regolamento. 2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l’applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

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3. Un messaggio elettronico trasmesso da un’istituzione in conformità delle disposi- zioni del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere respinto da una qualsiasi autorità o istituzione di un altro Stato membro per il fatto di essere stato trasmesso con mezzi elettronici, qualora l’istituzione destinataria abbia dichiarato di essere in grado di ricevere messaggi elettronici. Si presume che la riproduzione e la registrazione di messaggi di questo tipo siano, fino a prova contra- ria, corrette ed accurate riproduzioni del documento o della registrazione originali cui l’informazione si riferisce. Un messaggio elettronico è considerato valido se il sistema informatico in cui il messaggio è memorizzato contiene dispositivi di sicurezza atti ad evitare alterazioni, divulgazioni o accesso alla memoria. In ogni momento dev’essere possibile ripro- durre l’informazione registrata in forma direttamente leggibile. Quando un messag- gio elettronico viene trasmesso da un’istituzione di sicurezza sociale a un’altra, devono essere adottati adeguati accorgimenti di sicurezza in conformità delle perti- nenti disposizioni comunitarie.

Art. 86 Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente 1. Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali doman- de, dichiarazioni o ricorsi all’autorità, all’istituzione o all’organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato è considerata come la data di prestazione presso l’autorità, l’isti- tuzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito. 2. Quando una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di uno Stato membro ha presentato in questo Stato membro, che non è competente in via priorita- ria, una domanda di prestazioni familiari, la data alla quale la prima domanda è stata presentata è considerata come data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente, a condizione che sia presentata una nuova domanda nello Stato competente in via prioritaria da una persona abilitata in tal senso secondo la legislazione di tale Stato. Questa seconda domanda va presentata entro un anno al massimo dalla comunicazione del diniego della prima domanda o dalla cessazione del pagamento delle prestazioni nel primo Stato membro.

Art. 87 Perizie mediche

1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono

essere effettuate, dietro richiesta dell’istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro dall’istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di

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prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento di applicazione di cui all’arti- colo 98 o, in mancanza, alle condizioni concordate tra le autorità competenti degli Stati membri interessati. 2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considera- no effettuate nel territorio dello Stato competente.

Art. 88 Trasferimenti da uno Stato membro all’altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento Se del caso, i trasferimenti di somme derivanti dall’applicazione del presente rego- lamento hanno luogo nell’osservanza degli accordi vigenti in materia tra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento. Qualora tra due Stati membri non siano in vigore accordi di tal genere, le autorità competenti di detti Stati o le autorità da cui dipendono i pagamenti internazionali stabiliscono, di comune accordo, le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

Art. 89 Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell’allegato VI.

Art. 90 ...

Art. 91 Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente Il datore di lavoro non può essere costretto a pagare contributi maggiorati per il fatto che il suo domicilio o la sede della sua impresa si trova nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Art. 92 Ricupero dei contributi

1. Il ricupero dei contributi dovuti ad una istituzione di uno Stato membro può

essere effettuato nel territorio di un altro Stato membro secondo la procedura ammi- nistrativa e con le garanzie e privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti all’istituzione corrispondente di quest’ultimo Stato. 2. Le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 saranno definite, ove necessario, dal regolamento di applicazione di cui all’articolo 98 o mediante accordi tra Stati membri. Tali modalità di applicazione potranno riguardare anche le procedure di ricupero forzoso.

Art. 93 Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili

1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di

prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato

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membro, gli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno sono disciplinati nel modo seguente: a) quando l’istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surroga- zione è riconosciuta da ogni Stato membro; b) quando l’istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di

prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione, che determinano i casi in cui è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei lavoratori subordinati che essi occupano, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell’istituzione competente. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili anche agli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti di un datore di lavoro o dei lavoratori subordinati che egli occupa, nei casi in cui la loro responsabilità non è esclusa. 3. Qualora, ai sensi dell’articolo 36 paragrafo 3 e/o dell’articolo 63 paragrafo 3, due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell’ambito della loro compe- tenza, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente: a) qualora l’istituzione dello Stato membro di dimora o di residenza eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà valersi del diritto di surrogazione o dell’azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, conformemente alla legi- slazione che essa applica; b) per l’applicazione della lettera a): i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l’istituzione del luogo di dimora o di residenza, e ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l’istituzione debitrice; c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall’accordo di rinuncia al quale si fa riferimento nel presente paragrafo.

Titolo VII: Disposizioni transitorie e finali

Art. 94 Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati 1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente il 1° ottobre 1972 o la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso. 2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, è preso in considerazione per la determi-

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nazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regola- mento. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° ottobre 1972 o della data d’applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso. 4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell’interessato è liquidata o ristabilita a richiesta del- l’interessato, a decorrere dal 1° ottobre 1972 o dalla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° ottobre 1972 o della data di applicazione del presente regola- mento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente rego- lamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all’artico- lo 78. 6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata nel termine di due anni dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tal data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti. Lo stesso avviene per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presen- tata entro due anni dal 1° giugno 1992. 7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scaden- za del termine di due anni dal 1° ottobre 1972 o dalla data di applicazione del pre- sente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve

disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro. Lo stesso avviene per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presen- tata dopo la scadenza di due anni dal 1° giugno 1992. 8. In caso di pneumoconiosi sclerogena la disposizione dell’articolo 57 paragrafo 5 è applicabile alle prestazioni in denaro per malattia professionale il cui onere, in mancanza di un accordo fra le istituzioni interessate, non ha potuto essere ripartito fra queste ultime prima del 1° ottobre 1972. 9. Gli assegni familiari di cui beneficiano i lavoratori subordinati occupati in Fran- cia, o i lavoratori subordinati disoccupati che percepiscono indennità di disoccupa- zione a norma della legislazione francese per i familiari residenti al 15 novembre 1989 in un altro Stato membro continuano ad essere erogati, ai tassi, entro i limiti e

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secondo le modalità in vigore a tale data, finché il loro importo è superiore a quello delle prestazioni dovute a decorrere dal 16 novembre 1989 e ciò sintantoché gli interessati sono soggetti alla legislazione francese. Non si tiene conto delle interru- zioni di durata inferiore a un mese né dei periodi di riscossione di prestazioni di malattia o di disoccupazione. Le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare la ripartizione dell’onere delle prestazioni in questione, sono stabilite di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti, previo parere della Commissione amministrativa. 10. I diritti degli interessati che hanno ottenuto anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 45 paragrafo 6, la liquidazione di una pensione possono essere riveduti a loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 45 paragrafo 6.

Art. 95 Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi 1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo antecedente al 1° luglio 1982 o antecedente alla data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso. 2. Per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità del presente regolamento, è preso in considerazione ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legi- slazione di uno Stato membro prima del 1° luglio 1982 o prima della data di appli- cazione del presente regolamento nel territorio di tale Stato membro o in una parte di esso. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso. 4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell’interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta del- l’interessato, a decorrere dal 1° luglio 1982 o a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, purché i diritti precedentemente liquidati non abbiano dato luogo a liquida- zione in capitale. 5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima del 1° luglio 1982 o prima della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato o in una parte di esso, possono essere riveduti a richiesta dei medesimi, tenendo conto del presente regola- mento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all’articolo 78. 6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti in esso previsti sono acquisti a decorrere da tale data, senza che agli interessati possano essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescri- zione dei diritti. Lo stesso avviene per quanto riguarda l’applicazione del regolamen-

to nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica

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federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presen- tata entro due anni dal 1° giugno 1992. 7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scaden- za di due anni dal 1° luglio 1982 o dalla data di applicazione del presente regola- mento nel territorio dello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposi- zioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro. Lo stesso avviene per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento nei territori che sono stati integrati il 3 ottobre 1990 nel territorio della Repubblica federale di Germania, se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presen- tata dopo due anni dal 1° giugno 1992.

Art. 95bis Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 1248/921 1. Il regolamento (CEE) n. 1248/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo ante- cedente al 1° giugno 1992. 2. Qualsiasi periodo di assicurazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992, è preso in considerazione per la de- terminazione dei diritti acquisiti in conformità del regolamento (CEE) n. 1248/92. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima del 1° giugno 1992. 4. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione prima del 1° giugno 1992 possono essere riveduti a richiesta dei medesimi tenendo conto del regolamento (CEE) n. 1248/92.

5. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata entro due anni dal 1° giugno

1993, i diritti acquisiti in virtù del regolamento (CEE) n. 1248/92 sono acquisiti a decorrere da tale data senza che agli interessati possano essere opposte le disposi- zioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti. 6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° giugno 1992, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisi- ti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

Art. 95ter Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CEE) n. 1247/922

1. Il regolamento (CEE) no 1247/92 non fa sorgere alcun diritto per il periodo

antecedente al 1° giugno 1992.

1 Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone l’articolo 95bis non si applica. 2 Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone l’articolo 95ter non si applica.

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2. I periodi di residenza e di attività professionale subordinata o autonoma trascorsi nel territorio di uno Stato membro prima del 1° giugno 1992 sono presi in conside- razione per determinare i diritti acquisiti in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto può essere acquisito a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 anche nel caso che si riferisca ad un evento realizzatosi anterior- mente al 1° giugno 1992. 4. Ogni prestazione speciale a carattere non contributivo che non sia stata liquidata o sia stata sospesa a causa della nazionalità dell’interessato è liquidata o ristabilita, a domanda dello stesso, a decorrere dal 1° giugno 1992, a meno che i diritti anteriori non abbiano dato luogo ad una liquidazione forfettaria in conto capitale della presta- zione stessa. 5. I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, anteriormente al 1° giugno 1992, la liquidazione di una pensione, possono essere riesaminati su loro domanda, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1247/92. 6. Se la domanda di cui ai paragrafi 4 o 5 è presentata entro il termine di due anni a decorrere dal 1° giugno 1992, i diritti acquisiti a norma del regolamento (CEE) n. 1247/92 lo sono a decorrere da tale data, senza che possano essere opposte all’interessato le disposizioni della legislazione di ciascuno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti. 7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scaden- za del periodo di due anni successivi al 1° giugno 1992, i diritti non decaduti o non prescritti sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposi- zioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

8. L’applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere

per effetto la soppressione di prestazioni erogate anteriormente al 1° giugno 1992 da parte delle istituzioni competenti degli Stati membri a norma del titolo terzo del regolamento (CEE) n. 1408/71, e alle quali si applica l’articolo 10 di quest’ultimo regolamento.

9. L’applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1247/92 non può avere

per effetto il diniego della domanda di una prestazione speciale a carattere non contributivo, accordata a complemento di una pensione, presentata dall’interessato che soddisfaceva le condizioni per la concessione di detta prestazione anteriormente al 1° giugno 1992, anche se egli risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che la domanda di prestazione sia presentata entro un termine di 5 anni a decorrere dal 1° giugno 1992. 10. In deroga al paragrafo 1, ogni prestazione speciale a carattere non contributivo accordata a complemento di una pensione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a motivo della residenza dell’interessato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è liquidata o ripristinata, a richiesta dell’interessato, a decorrere dal 1° giugno 1992, con efficacia nel primo caso alla data alla quale a- vrebbe dovuto essere liquidata, e nel secondo caso alla data della sospensione della prestazione.

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11. Se le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4 para- grafo 2bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 possono essere erogate, nel corso del medesimo periodo e per la medesima persona, a norma dell’articolo 10bis di tale regolamento dall’istituzione competente dello Stato membro nel cui territorio detta persona risiede, e a norma dei paragrafi da 1 a 10 del presente articolo dall’istituzione competente di un altro Stato membro, l’interessato può cumulare queste prestazioni soltanto nei limiti della prestazione più elevata che potrebbe pretendere in base ad una delle legislazioni in questione.

12. Le modalità di applicazione del paragrafo 11 e in particolare le modalità di

applicazione, per quanto concerne le prestazioni contemplate in tale paragrafo, delle clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno o più Stati membri, e l’attribuzione di complementi differenziali sono determi- nate con decisione della Commissione amministrativa per la sicurezza dei lavoratori migranti e, se del caso, di comune accordo dagli Stati membri interessati o dalle loro autorità competenti.

Art. 95quater Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98 1. Il regolamento (CE) n. 1606/98 non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al 25 ottobre 1998. 2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato ante- riormente al 25 ottobre 1998 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto si considera sorto in base al regolamento (CE) n. 1606/98, anche se si riferisce ad un evento verificatosi ante- riormente al 25 ottobre 1998. 4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della resi- denza dell’interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest’ultimo, a decor- rere dal 25 ottobre 1998, sempre che i diritti liquidati anteriormente non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale. 5. I diritti delle persone interessate che hanno ottenuto, anteriormente al 25 ottobre 1998, la liquidazione di una pensione o di una rendita possono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1606/98. La disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui agli articoli 78 e 79, qualora si applichi all’articolo 78 e 79bis. 6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata entro due anni a decorrere dal 25 ottobre 1998, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1606/98 sono acquisiti a decorrere da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano essere opponibili alla persone interessate. 7. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 25 ottobre 1998, i diritti per i quali non sia intervenuta la

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decadenza o non prescritti sono acquistati a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.

Art. 95quinquies Disposizioni transitorie applicabili agli studenti

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per periodi anteriori al

1° maggio 1999 a favore degli studenti, dei loro familiari e dei loro superstiti. 2. Ogni periodo di assicurazione nonché, se del caso, ogni periodo di occupazione, di attività autonoma o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato mem- bro prima del 1° maggio 1999 è preso in considerazione per determinare i diritti sorti conformemente alle disposizioni del presente regolamento. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto si considera sorto ai sensi del presente rego- lamento, anche se si riferisce ad un evento verificatosi anteriormente al 1° maggio 1999. 4. Ogni prestazione non liquidata o sospesa a causa della nazionalità o della resi- denza dell’interessato è liquidata o ripristinata, su richiesta di quest’ultimo, a decor- rere dal 1° maggio 1999 a condizione che i diritti liquidati anteriormente non abbia- no dato luogo ad una liquidazione in capitale. 5. Se la richiesta di cui al paragrafo è presentata entro due anni a decorrere dal 1° maggio 1999, i diritti derivanti dal presente regolamento per gli studenti, i loro familiari e i loro superstiti sono acquisiti a partire da questa data, senza che le dispo- sizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescri- zione dei diritti possano essere opponibili alle persone interessate. 6. Se la richiesta di cui al paragrafo 4 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° maggio 1999, i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualunque Stato membro.

Art. 95sexies Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1399/1999 1. Il regolamento (CE) n. 1399/1999 è applicabile ai diritti degli orfani il cui genito- re, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto dopo il 1° settembre 1999. 2. Ogni periodo di assicurazione o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima del 1° settembre 1999 è preso in considerazione per determina- re i diritti sorti conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999. 3. I diritti degli orfani il cui genitore, dal quale deriva il diritto alle prestazioni, sia deceduto prima del 1° settembre 1999 possono essere riesaminati, su loro richiesta, conformemente al regolamento (CE) n. 1399/1999. 4. Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata entro due anni a decorrere dal 1° settembre 1999, i diritti derivanti dal regolamento (CE) n. 1399/1999 sono acqui- siti a partire da tale data, senza che le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alla decadenza o alla prescrizione di tali diritti possano essere opponibili alle persone interessate.

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5. Se la richiesta di cui al paragrafo 3 è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dal 1° settembre 1999, i diritti non colpiti da decadenza o non prescritti sono acquisiti a partire dalla data della richiesta, fatte salve le disposizioni più favo- revoli della legislazione di qualunque Stato membro.

Art. 96 Accordi relativi al rimborso tra istituzioni Gli accordi conclusi anteriormente al 1° luglio 1982 in applicazione dell’articolo 36 paragrafo 3, dell’articolo 63 paragrafo 3 e dell’articolo 70 paragrafo 3, si applicano anche alle persone cui è stato esteso, a decorrere da tale data, il beneficio del presen- te regolamento, salvo opposizione da parte di uno Stato membro parte di detti accor- di. L’opposizione ha effetto solo se l’autorità competente di detto Stato la comunica all’autorità competente dell’altro o degli altri Stati membri interessati anteriormente al 1° ottobre 1983. Una copia di questa comunicazione è indirizzata alla commissio- ne amministrativa.

Art. 97 Notifiche concernenti talune disposizioni 1. Le notifiche di cui all’articolo 1 lettera j), all’articolo 5 e all’articolo 8 paragra- fo 2, sono indirizzate al presidente del Consiglio delle Comunità europee. Esse indicano la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, quando si tratta delle notifiche previste dall’articolo 1 lettera j), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento sarà applicabile ai regimi menzionati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

2. Le notifiche ricevute conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 sono

pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Art. 98 Regolamento di applicazione Un regolamento ulteriore stabilisce le modalità di applicazione del presente regola- mento.

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Allegato I

Campo d’applicazione del regolamento quanto alle persone

I. Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (art. 1 lett. a) punti ii) e iii) del regolamento) A. Belgio Senza oggetto.

B. Danimarca 1. È considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento, qualsiasi persona che, per il fatto di esercitare un’attività subordi- nata, è soggetta: a) alla legislazione relativa agli infortuni sul lavoro ed alle malattie professio- nali, per il periodo anteriore al 1° settembre 1977, o b) alla legge relativa al regime di pensione complementare dei lavoratori su- bordinati (arbejdsmarkedets tillägspension, ATP), per il periodo che inizia il 1° settembre 1977. 2. Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento, designa la persona che, in conformità della legge sulle prestazioni in denaro in caso di malattia o di maternità ha diritto a tali assegni in base ad un reddito proveniente da un’attività professionale che non sia di tipo subordinato.

C. Germania Se per l’erogazione delle prestazioni familiari è competente un’istituzione tedesca, conformemente al titolo III capitolo 7 del regolamento, ai sensi dell’articolo 1 lette- ra a) punto ii) del regolamento, si considera: a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicura- zione, prestazioni in denaro dall’assicurazione malattia o prestazioni analo- ghe o l’impiegato pubblico di ruolo che a motivo del suo «status» di impie- gato pubblico beneficia di uno stipendio almeno pari a quello che, nel caso di un lavoratore subordinato, darebbe luogo ad un’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un’attività autonoma e che è tenuta: – ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o – ad assicurarsi nell’ambito dell’assicurazione pensione obbligatoria.

D. Spagna Senza oggetto.

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E. Francia Se un’istituzione francese è l’istituzione competente per l’erogazione delle presta- zioni familiari in conformità del titolo III capitolo 7 del regolamento: 1. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell’articolo 1 lettera a) pun- to ii) del regolamento, ogni persona obbligatoriamente affiliata alla sicurezza sociale a norma dell’articolo L 311-2 del codice di sicurezza sociale (Code de la sécurité sociale), la quale adempia alle condizioni minime di attività o di retribuzione previste dall’articolo L 313-1 del medesimo codice per bene- ficiare delle prestazioni in denaro dell’assicurazione malattia, maternità, in- validità, o la persona che beneficia di dette prestazioni in denaro; 2. è considerata lavoratore subordinato, ai sensi dell’articolo 1 lettera a) pun- to ii) del regolamento, ogni persona che eserciti un’attività autonoma e sia tenuta ad assicurarsi e a pagare contributi per il rischio di vecchiaia in un re- gime di lavoratori autonomi.

F. Grecia 1. Sono considerate lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto iii) del regolamento, le persone assicurate nel contesto del regime OGA che eserci- tano unicamente un’attività subordinata oppure sono state soggette alla legislazione di un altro Stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore subordinato, ai sensi dell’articolo 1 lettera a) del regolamento. 2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori subordinati, ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento, le persone di cui all’articolo 1 lettera a) punti i) e iii) del regolamento.

G. Irlanda 1. Il termine «lavoratore subordinato» ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento, designa la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità di quanto disposto alle sezioni 9, 21 e 49 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]. 2. È considerata lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento la persona che è assicurata a titolo obbligatorio o volontario in confor- mità delle disposizioni delle sezioni 17 e 21 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993].

H. Italia Senza oggetto.

I. Lussemburgo Senza oggetto.

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J. Paesi Bassi Il termine «lavoratore autonomo», ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento designa la persona che esercita un’attività lavorativa o una professione senza essere legata da un contratto di lavoro.

K. Austria Senza oggetto.

L. Portogallo Senza oggetto.

M. Finlandia Sono considerate lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento le persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma ai sensi della legge sulle pensioni da lavoro.

N. Svezia Sono considerate lavoratori subordinati o, rispettivamente, lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento le persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma ai sensi della legislazione sull’assicurazione contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro.

O. Regno Unito I termini «lavoratore subordinato o autonomo», ai sensi dell’articolo 1 lettera a) punto ii) del regolamento, designano qualsiasi persona che abbia la qualità di lavora- tore subordinato (employed earner) o di lavoratore autonomo (self-employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell’Irlanda del Nord nonché qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato (employed person) o di lavoratore autonomo (self-employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra.

Svizzera Se un’istituzione svizzera è l’istituzione competente per la concessione delle presta- zioni sanitarie conformemente al titolo III capitolo 1 del regolamento: È considerata lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1 lettera a) comma ii) del regolamento qualsiasi persona che è considerata lavoratore dipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. È considerata lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1 lettera a) comma ii) del regolamento qualsiasi persona considerata lavoratore indipendente ai sensi della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

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II. Familiari 8art. 1 lett. f) seconda frase del regolamento) A. Belgio Senza oggetto.

B. Danimarca Allorché si decide se a norma del regolamento esiste un diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia o di maternità a norma dell’articolo 22 paragrafo 1 pun- to a) e dell’articolo 31 del regolamento, l’espressione «familiare» designa:

1. il coniuge di un lavoratore subordinato, di un lavoratore autonomo o di

un’altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento, purché la stessa persona non abbia a titolo personale la qualità di avente di- ritto a norma del regolamento, o 2. un figlio di età inferiore a 18 anni affidato a una persona che ha la qualità di avente diritto del regolamento.

C. Germania Senza oggetto.

D. Spagna Senza oggetto.

E. Francia Per determinare il diritto agli assegni familiari o alle prestazioni familiari, il termine «familiare» designa qualsiasi persona menzionata all’articolo L 512-3 del Codice della sicurezza sociale.

F. Grecia Senza oggetto.

G. Irlanda Per determinare il diritto alle prestazioni in natura di malattia e maternità in base al regolamento, il termine «familiare» designa qualsiasi persona che si consideri a carico del lavoratore dipendente o autonomo per l’applicazione delle leggi sulla sanità 1947 1970 (Health Acts 1947–1970).

H. Italia Senza oggetto.

I. Lussemburgo Senza oggetto.

J. Paesi Bassi Senza oggetto.

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K. Austria Senza oggetto.

L. Portogallo Senza oggetto.

M. Finlandia Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III capi- tolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio ai sensi della legge sull’assicurazione malattia.

N. Svezia Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III capi- tolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il coniuge o un figlio di età inferiore a 18 anni.

O. Regno Unito Per determinare il diritto alle prestazioni in natura il termine «familiare» designa: 1. Per quanto riguarda le legislazioni della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord: 1) un coniuge, a condizione che: a) questa persona, sia essa un lavoratore dipendente o autonomo o un’altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento i) risieda con il coniuge o ii) contribuisca al mantenimento di quest’ultimo; e che b) il coniuge i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autono- mo o avente diritto a norma del regolamento, o ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione in base alla propria assicurazione; 2) una persona che si prende cura di un bambino a condizione che: a) il lavoratore dipendente, il lavoratore autonomo o un’altra persona che ha la qualità di avente diritto a norma del regolamento i) viva insieme alla persona in questione come marito o moglie, o ii) contribuisca al mantenimento di tale persona e che b) la persona in questione: i) non abbia redditi come lavoratore dipendente, lavoratore autono- mo o avente diritto a norma del regolamento, o ii) non riceva prestazioni di sicurezza sociale né una pensione sulla base della propria assicurazione; 3) un bambino per il quale la persona, il lavoratore dipendente, il lavoratore au- tonomo o potrebbe beneficiare di assegni familiari.

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2. Per quanto riguarda la legislazione di Gibilterra: qualsiasi persona considerata «persona a carico» a norma dell’ordinanza sanitaria relativa alla medicina di gruppo del 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973).

Svizzera Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione del titolo III capitolo 1 del regolamento, il termine «familiare» designa il congiunto, nonché i figli di meno di 18 anni compiuti e quelli di meno di 25 anni compiuti che frequen- tano una scuola o compiono studi o si trovano in situazione di apprendistato.

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Allegato II (art. 1 lett. j) e u) del regolamento)

I. Regimi speciali per i lavoratori non salariati esclusi dal campo d’applicazione del regolamento a norma dell’articolo 1 lettera j) punto IV)

A. Belgio Senza oggetto.

B. Danimarca Senza oggetto.

C. Germania Le istituzioni d’assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungs- werke) per medici, dentisti, veterinari, farmacisti, avvocati, agenti di brevetti (Paten- tanwälte), notai, revisori dei conti (Wirtschaftsprüfer), consulenti fiscali, mandatari fiscali (Steuerbevollmächtigte), piloti di bordo (Seelotsen) e architetti, istituite in virtù della legislazione dei «Länder», e altri enti di assicurazione e di previdenza, segnatamente gli enti assistenziali (Fürsorgeeinrichtungen) e il sistema d’estensione della ripartizione delle competenze (erweiterte Honorarverteilung).

D. Spagna 1. I lavoratori che esercitano un’attività autonoma nei termini dell’articolo 10 para- grafo 2 lettera c) del testo rielaborato dalla legge generale sulla sicurezza sociale (regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994) e dell’articolo 3 del decreto n. 2530/1970 del 20 agosto 1970 che disciplina il regime speciale dei lavoratori autonomi che si riuniscono in categoria professionale e scelgono di aderire alla mutua della categoria professionale, invece di iscriversi al regime speciale della sicurezza sociale dei lavoratori autonomi. 2. Regimi previdenziali e/o aventi carattere di assistenza sociale o di beneficenza, gestiti da istituzioni non soggette alla legge generale sulla sicurezza sociale o alla legge del 6 dicembre 1941.

E. Francia

1. Lavoratori non agricoli autonomi:

a) i regimi complementari dell’assicurazione per la vecchiaia e i regimi dell’assicurazione invalidità-morte dei lavoratori autonomi contemplate agli articoli L 658, L 659, L 663-11, L 663-12, L 682 e L 683-1 del Codice della sicurezza sociale; b) le prestazioni supplementari contemplate all’articolo 9 della legge n. 66.509 del 12 luglio 1966. 2. Lavoratori agricoli autonomi: le assicurazioni contemplate agli articoli 1049 e 1234.19 del codice rurale (code rural) rispettivamente in materia di malattia, mater-

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nità e vecchiaia e in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali dei lavoratori agricoli autonomi. F. Grecia Senza oggetto.

G. Irlanda Senza oggetto.

H. Italia Senza oggetto.

I. Lussemburgo Senza oggetto.

J. Paesi Bassi Senza oggetto.

K. Austria Le Istituzioni di assicurazione e di previdenza (Versicherungs- und Versorgungs- werke), segnatamente gli enti previdenziali (Fürsorgeeinrichtungen) e il sistema d’estensione della ripartizione degli onorari (erweiterte Honorarverteilung) per medici, veterinari, avvocati, consulenti legali e ingegneri civili (Ziviltechniker).

L. Portogallo Senza oggetto.

M. Finlandia Senza oggetto.

N. Svezia Senza oggetto.

O. Regno Unito Senza oggetto.

Svizzera Gli assegni familiari ai lavoratori autonomi in applicazione delle legislazioni canto- nali pertinenti (Grigioni, Lucerna e San Gallo).

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II. Assegni speciali di nascita e di adozione esclusi dal campo d’applicazione del regolamento a norma dell’articolo 1 lettera u) punto i) A. Belgio a) L’assegno di nascita. b) Il premio di adozione.

B. Danimarca Nulla.

C. Germania Nulla.

D. Spagna Nulla.

E. Francia a) L’assegno per il figlio in tenera età erogato fino all’età di tre mesi. b) Il premio di adozione.

F. Grecia Nulla.

G. Irlanda Nulla.

H. Italia Nulla.

I. Lussemburgo a) L’assegno parentale. b) L’assegno di nascita.

J. Paesi Bassi Nulla.

K. Austria Nulla.

L. Portogallo Nulla.

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M. Finlandia Il pacchetto «maternità» o l’assegno forfettario di maternità in applicazione della legge sull’assegno di maternità.

N. Svezia Nulla.

O. Regno Unito Nulla.

Svizzera Gli assegni per la nascita e gli assegni per l’adozione in applicazione delle legisla- zioni cantonali pertinenti sulle prestazioni familiari (Friburgo, Ginevra, Giura, Lucerna, Neuchâtel, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Uri, Vallese, Vaud).

III. Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 2ter che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento A. Belgio Nulla.

B. Danimarca Nulla.

C. Germania a) Le prestazioni accordate a norma delle legislazioni dei Länder a favore dei minorati e in particolare dei ciechi. b) Il supplemento sociale ai sensi della legge sul ravvicinamento delle pensioni del 28 giugno 1990.

D. Spagna Nulla.

E. Francia Nulla.

F. Grecia Nulla.

G. Irlanda Nulla.

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H. Italia Nulla.

I. Lussemburgo Nulla.

J. Paesi Bassi Nulla.

K. Austria Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer a favore dei minorati e delle persone bisognose d’assistenza.

L. Portogallo Nulla.

M. Fnlandia Nulla.

N. Svezia Nulla.

O. Regno Unito Nulla.

Svizzera Senza oggetto.

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Allegato IIbis

Prestazioni speciali a carattere non contributivo (art. 10bis del regolamento)

A. Belgio a) Gli assegni per minorati (legge del 27 febbraio 1987). b) Il reddito garantito alle persone anziane (legge del 1° aprile 1969). c) Le prestazioni familiari garantite (legge del 20 luglio 1971).

B. Danimarca a) La prestazione fissa di riabilitazione versata in base alla legge sugli aiuti so- ciali a beneficio delle persone in fase di riabilitazione. b) Spese di alloggio ai pensionati (legge sull’aiuto individuale, codificata con la legge n. 204 del 29 marzo 1995). c) Prestazione temporanea per i disoccupati che sono stati assunti in un «im- piego flessibile» per dodici mesi (ledighedsydelse) (legge n. 455 del 10 giugno 1997).

C. Germania Nulla.

D. Spagna a) Prestazioni a norma della legge sull’integrazione sociale dei minorati (legge n. 13/82 del 7 aprile 1982). b) Prestazioni assistenziali in denaro per gli anziani e per gli invalidi che non sono in grado di lavorare (regio decreto n. 2620/81 del 24 luglio 1981). c) Le pensioni di invalidità e di vecchiaia, nonché le prestazioni familiari per figli a carico, nelle modalità non contributive, comprese nelle lettere c) e d) del paragrafo 1 dell’articolo 38 del testo modificato della legge generale sul- la sicurezza sociale, approvato con regio decreto legislativo n. 1/1994 del 20 giugno 1994.

E. Francia a) L’assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà (legge del 30 giugno 1956). b) L’assegno agli adulti minorati (legge del 30 giugno 1975). c) L’assegno speciale (legge del 10 luglio 1952).

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F. Grecia a) Le prestazioni speciali per le persone anziane (legge n. 1296/82). b) L’assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti effettuano il servizio militare (legge n. 1483/84, art. 23 par. 1). c) L’assegno per figli a carico alle madri non attive i cui mariti sono prigionieri (legge n. 1483/84, art. 23 par. 2). d) Assegno per le persone affette da anemia emolitica congenita (legge n. 2362/1995; decreto ministeriale comune G4a/F.167/2073/82 e decreto mini- steriale comune P47/F.222/225 oik. 4711/94). e) Assegno per i sordomuti (legge eccezionale n. 421/37; decreto ministeriale comune D 8b 423/73, decreto ministeriale comune G4/F/11.2/oik. 1929/82 e decreto ministeriale comune G4/F.422/oik. 1142/85). f) L’assegno ai minorati gravi (decreto legge n. 162/73) (decreto ministeriale comune G4a/F.225/oik.161). g) Assegno per gli spasmofili (decreto legge n. 162/73; decreto ministeriale comune G4a/F.224/oik. 1434/84). h) Assegno per le persone affette da ritardo mentale grave (decreto legge n. 162/73; decreto ministeriale comune G4/F.12/oik. 1930/82, decreto mini- steriale comune G4b/F.423/oik. 1167/84 e decreto ministeriale comune G4/F.423/oik. 82/oik. 529/85). i) Assegno per i non vedenti (legge n. 958/79).

G. Irlanda a) Assistenza disoccupazione [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capo 2]. b) Pensioni di vecchiaia e per non vedenti (non contributive) [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capi 4 e 5]. c) Pensione (non contributiva) di vedova, pensione (non contributiva) di vedo- vo e pensione (non contributiva) di orfano [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, terza parte, capo 6, come modificato dalla quinta parte o del So- cial Welfare Act 1997]. d) Assegno per famiglie monoparentali che vivono sole [Social Welfare (Con- solidation) Act 1993, terza parte, capo 9]. e) Assegno per assistenti [Social Welfare (consolidation) Act 1993, terza parte, capo 10]. f) Supplemento di reddito familiare [Social Welfare (Consolidation) Act 1993, quinta parte]. g) Assegno di invalidità (Social Welfare Act 1996, quarta parte). h) L’assegno di mobilità (Health Act del 1970, art. 61).

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i) L’assegno di sussistenza per malattie infettive (Health Act del 1947, art. 5 e art. 44 par. 5). j) L’assegno di cure a domicilio (Health Act del 1970, art. 61). k) L’assegno di previdenza sociale per ciechi (Blind persons Act del 1920, cap. 49). l) L’assegno di rieducazione per minorati (Health Act del 1970, art. 68, 69 e 72).

H. Italia a) La pensione sociale ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969). b) Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili (legge n.

118 del 30 marzo 1974, legge n. 18 dell’11 febbraio 1980 e legge n. 508 del

23 novembre 1988). c) Le pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988). d) Le pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988). e) L’integrazione al trattamento minimo (legge n. 218 del 4 aprile 1952, legge n. 638 dell’11 novembre 1983 e legge n. 407 del 28 dicembre 1990). f) L’integrazione dell’assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984). g) L’assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per ina- bilità (legge n. 222 del 12 giugno 1984). h) Assegno sociale (legge n. 335 dell’8 agosto 1995).

I. Lussemburgo a) L’assegno speciale per le persone gravemente minorate (legge del 16 aprile 1979). b) L’assegno di maternità (legge del 30 aprile 1980).

J. Paesi Bassi Prestazioni di incapacità di lavoro per i giovani disabili (legge del 24 aprile 1997).

K. Austria a) Integrazione compensativa (legge federale del 9 settembre 1955 sulle assicu- razioni sociali – ASGV, legge federale dell’11 ottobre 1978 sulle assicura- zioni sociali per i lavoratori del commercio – GSVG e legge federale dell’11 ottobre 1978 sulle assicurazioni sociali per gli agricoltori – BSVG). b) Assegno di assistenza (Pflegegeld) ai sensi della legge federale austriaca su- gli assegni di assistenza (Bundespflegegeldgesetz), ad eccezione degli asse- gni di assistenza corrisposti dagli istituti di assicurazione contro gli infortuni per minorazioni causate da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

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L. Portogallo a) L’assegno familiare non contributivo per i figli e per i giovani e la sua mag- giorazione a causa di invalidità (decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980, modificato dal decreto legge n. 133-C/97, del 30 maggio 1997). b) L’assegno non contributivo per frequenza di una scuola speciale (decreto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980, modificato dal decreto legge n. 133- C/97, del 30 maggio 1997). c) La pensione di orfano non contributiva (decreto legge n. 160/80 del 27 mag- gio 1980, modificato dal decreto legge n. 133-C/97, del 30 maggio 1997). d) La pensione sociale di vecchiaia e d’invalidità, non contributiva (decreto legge n. 464/80 del 13 ottobre 1980). e) L’assegno non contributivo per assistenza da parte di una terza persona (de- creto legge n. 160/80 del 27 maggio 1980, modificato dal decreto legge n. 133-C/97, del 30 maggio 1997). f) La pensione di vedovanza non contributiva (decreto regolamentare n. 52/81 dell’11 novembre 1981).

M. Finlandia a) Assegno per la cura dei figli (legge sugli assegni per la cura dei figli, 444/69). b) Assegno di invalidità (legge sugli assegni di invalidità, 124/88). c) Indennità di alloggio per pensionati (legge sulle indennità di alloggio per pensionati, 591/78). d) Assegno per l’occupazione (legge sull’assegno per l’occupazione 1542/93).

N. Svezia a) Supplemento abitativo per i pensionati (legge 1994: 308). b) Assegno di invalidità non corrisposto a titolari di pensione (legge 1962: 381, ristampa 1982: 120). c) Assegno per la cura dei figli minorati (legge 1962:381, ristampa 1982: 120).

O. Regno Unito a) ... b) L’assegno per l’assistenza di invalidi [legge del 20 marzo 1975 sulla sicu- rezza sociale, art. 37 e legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Ir- landa del Nord), art. 37]. c) Il credito d’imposta per i lavoratori con famiglia a carico [Social Security Contributions and Benefits Act 1992, articolo 123 (1) (b), Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992, articolo 122 (1) (b) e Tax Credits Act 1999].

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

d) L’assegno di aiuto [legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale, art. 35 e legge del 20 marzo 1975 sulla sicurezza sociale (Irlanda del Nord), art. 35]. e) L’aiuto al reddito [legge del 25 luglio 1986 sulla sicurezza sociale, art. 20,

21 e 22 e art. 23, e regolamento del 5 novembre 1986 sulla sicurezza sociale

(Irlanda del Nord), art. 21-24]. f) L’assegno di sussistenza per minorati [legge del 27 giugno 1991 sull’asse- gno di sussistenza per minorati e sull’assegno di lavoro per minorati, art. 1 e regolamento del 24 luglio 1991 sull’assegno di sussistenza per minorati e sull’assegno di lavoro per minorati (Irlanda del Nord), art. 3]. g) Il credito d’imposta per disabili [Social Security Contributions and Benefits Act 1992, articolo 123 (1) (b), Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Act 1992, articolo 122 (1) (b) e Tax Credits Act 1999]. h) Indennità per richiedenti lavoro basate sui redditi [Jobseekers Act 1995, 28 giugno 1995, sezioni I (2) (d) (ii) e 3 e Jobseekers (Northern Ireland) Or- der 1995, 18 ottobre 1995, art. 3 (2) (d) (ii) e 5].

Svizzera a) Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complemen- tari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali. b) Le rendite per casi di rigore dell’assicurazione invalidità (art. 28 par. 1bis della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994). c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, pre- viste dalle legislazioni cantonali.

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Allegato III

Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l’articolo 6 del regolamento - Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento (art. 7 par. 2 lett. c) e art. 3 par. 3 del regolamento)

Osservazioni generali

1. Ove le disposizioni menzionate nel presente allegato prevedano riferimenti ad

altre disposizioni di convenzioni detti riferimenti sono sostituiti dai riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento, sempreché le disposizioni di conven- zioni in questione non siano menzionate nel presente allegato. 2. La clausola di denuncia prevista in una convenzione di sicurezza sociale, di cui alcune disposizioni sono menzionate nel presente allegato, viene mantenuta per quanto concerne dette disposizioni.

A. Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l’articolo 6 del regolamento (art. 7 par. 2 lett. c) del regolamento)

1. Belgio-Danimarca

Senza oggetto.

2. Belgio-Germania

a) Gli articoli 3 e 4 del protocollo finale del 7 dicembre 1957 della convenzione generale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 novembre 1960. b) L’accordo complementare n. 3 del 7 dicembre 1957 alla convenzione gene- rale della stessa data, nel testo di cui al protocollo complementare del 10 no- vembre 1960 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo pre- cedente l’entrata in vigore della convenzione).

3. Belgio-Spagna

Nulla.

4. Belgio-Francia

a) Gli articoli 13, 16 e 23 dell’accordo complementare del 17 gennaio 1948 alla convenzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate). b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell’art. 4 par. 2 della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

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c) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all’assegno per i vecchi la- voratori subordinati.

5. Belgio-Grecia

L’articolo 15 paragrafo 2, l’articolo 35 paragrafo 2 e l’articolo 37 della convenzione generale del 1° aprile 1958.

6. Belgio-Irlanda

Senza oggetto.

7. Belgio-Italia

L’articolo 29 della convenzione del 30 aprile 1948.

8. Belgio-Lussemburgo

Articoli 2 e 4 dell’accordo del 27 ottobre 1971 (sicurezza sociale d’oltremare).

9. Belgio-Paesi Bassi

Articoli 2 e 4 dell’accordo del 4 febbraio 1969 (attività professionale d’oltremare).

10. Belgio-Austria

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedano in un Paese terzo.

11. Belgio-Portogallo

Articoli 1 e 5 della convenzione del 13 gennaio 1965 (sicurezza sociale degli impie- gati del Congo Belga e del Ruanda - Urundi), nella formulazione di cui all’accordo in forma di scambio di lettere in data 18 giugno 1982.

12. Belgio-Finlandia

Senza oggetto.

13. Belgio-Svezia

Senza oggetto.

14. Belgio-Regno Unito

Nulla.

Belgio-Svizzera a) L’articolo 3 paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

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b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pa- gamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

15. Danimarca-Germania

a) Il punto 15 del protocollo finale della convenzione sulle assicurazioni sociali del 14 agosto 1953. b) L’accordo complementare del 14 agosto 1953 alla convenzione suddetta.

16. Danimarca-Spagna

Senza oggetto.

17. Danimarca-Francia

Nulla.

18. Danimarca-Grecia

Senza oggetto.

19. Danimarca-Irlanda

Senza oggetto.

20. Danimarca-Italia

Senza oggetto.

21. Danimarca-Lussemburgo

Senza oggetto.

22. Danimarca-Paesi Bassi

Senza oggetto.

23. Danimarca-Austria

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

24. Danimarca-Portogallo

Senza oggetto.

25. Danimarca-Finlandia

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

26. Danimarca-Svezia

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

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27. Danimarca-Regno Unito

Nulla.

Danimarca-Svizzera L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983 modificata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

28. Germania-Spagna

L’articolo 4 paragrafo 1 e l’articolo 45 paragrafo 2 della convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973.

29. Germania-Francia

a) L’articolo 11 paragrafo 1, l’articolo 16 secondo comma e l’articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950. b) L’articolo 9 dell’accordo complementare n. 1 del 10 luglio 1950 alla con- venzione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assi- milate). c) L’accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955. d) I titoli I e III della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955. e) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data. f) I titoli II, III e IV dell’accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

30. Germania-Grecia

a) L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione generale del 25 aprile 1961. b) L’articolo 8 paragrafi 1, 2 lettera b) e 3, gli articoli da 9 a 11, nonché i capi- toli I e IV, per quanto riguardano tali articoli, della convenzione sull’as- sicurazione disoccupazione del 31 maggio 1961 nonché la nota al verbale del 14 giugno 1980. c) Protocollo del 7 ottobre 1991, unitamente alla convenzione del 6 luglio 1984 conclusa tra i governi della Repubblica democratica tedesca e della Grecia in materia di risoluzione di taluni problemi inerenti alle pensioni.

31. Germania-Irlanda

Senza oggetto.

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32. Germania-Italia

a) L’articolo 3 paragrafo 2, l’articolo 23 paragrafo 2, gli articoli 26 e 36 para- grafo 3 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicurazioni sociali). b) L’accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 mag- gio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo preceden- te l’entrata in vigore della convenzione).

33. Germania-Lussemburgo

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell’11 luglio 1959 (Ausgleichsvertrag) (regola- mento del contenzioso tedesco lussemburghese).

34. Germania-Paesi Bassi

a) L’articolo 3 paragrafo 2 della convenzione del 29 marzo 1951. b) Gli articoli 2 e 3 dell’accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

35. Germania-Austria

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980). b) Paragrafo 3 lettere c) e d), paragrafo 17, paragrafo 20 lettera a) e paragra- fo 21 del protocollo finale di detta convenzione. c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedo- no in un Paese terzo. d) Paragrafo 3 lettera g) del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. e) Articolo 4 paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravve- nuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i pe- riodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltan- to a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui: i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gen- naio 1994; ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria an- teriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un’assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994; ciò vale anche per i periodi di riscossione di un’altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi di riscossione si susseguono senza interru- zione.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

f) Paragrafo 19 lettera b) del protocollo finale di detta convenzione. All’atto dell’applicazione del punto 3 lettera c) di detta disposizione, l’importo di cui l’istituzione competente tiene conto non può superare l’importo che, in fun- zione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione. g) Articolo 2 della convenzione complementare n. 1 di detta convenzione del 10 aprile 1969. h) Articolo 1 paragrafo 5 e articolo 8 della convenzione sull’assicurazione di disoccupazione del 19 luglio 1978. i) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.

36. Germania-Portogallo

L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione del 6 novembre 1964.

37. Germania-Finlandia

Articolo 4 dell’accordo sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1979.

38. Germania-Svezia

a) Articolo 4 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 feb- braio 1976. b) Punto 8 lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

39. Germania-Regno Unito

a) L’articolo 3 paragrafi 1 e 6 e l’articolo 7 paragrafi da 2 a 6 della convenzio- ne sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960. b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960. c) L’articolo 2 paragrafo 5 e l’articolo 5 paragrafi da 2 a 6 della convenzione sull’assicurazione disoccupazione del 20 aprile 1960.

Germania-Svizzera a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989: i) l’articolo 4 paragrafo 2, per quanto concerne il pagamento di prestazio- ni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo; ii) il punto 9b paragrafo 1 punti 2 a 4 del protocollo finale; iii) il punto 9e paragrafo 1 lettera b frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale. b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 otto- bre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992: i) l’articolo 7 paragrafo 1; ii) l’articolo 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero,

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occu- pati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

40. Spagna-Francia

Nulla.

41. Spagna-Grecia

Senza oggetto.

42. Spagna-Irlanda

Senza oggetto.

43. Spagna-Italia

L’articolo 5, l’articolo 18 paragrafo 1 lettera c) e l’articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979.

44. Spagna-Lussemburgo

a) L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione dell’8 maggio 1969. b) L’articolo 1 dell’accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l’applica- zione della convenzione dell’8 maggio 1969 ai lavoratori autonomi.

45. Spagna-Paesi Bassi

L’articolo 23 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.

46. Spagna-Austria

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

47. Spagna-Portogallo

Gli articoli 4 paragrafo 2, 6 paragrafo 2 e 22 della convenzione generale dell’11 giugno1969.

48. Spagna-Finlandia

Articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

49. Spagna-Svezia

Articolo 5 paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 febbraio 1983.

50. Spagna-Regno Unito

Nulla.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

Spagna-Svizzera a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 giugno 1982, per quanto concer- ne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo. b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.

51. Francia-Grecia

L’articolo 16 quarto comma e l’articolo 30 della convenzione generale del 19 aprile 1958.

52. Francia-Irlanda

Senza oggetto.

53. Francia-Italia

a) Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948. b) Lo scambio di lettere del 3 marzo 1956 (prestazioni di malattia ai lavoratori stagionali nelle professioni agricole).

54. Francia-Lussemburgo

Gli articoli 11 e 14 dell’accordo complementare del 12 novembre 1949 alla conven- zione generale della stessa data (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

55. Francia-Paesi Bassi

L’articolo 11 dell’accordo complementare del 1° giugno 1954 alla convenzione generale del 7 gennaio 1950 (lavoratori delle miniere e imprese assimilate).

56. Francia-Austria

Nulla.

57. Francia-Portogallo

Nulla.

58. Francia-Finlandia

Nulla.

59. Francia-Svezia

Nulla.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

60. Francia-Regno Unito

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

Francia-Svizzera L’articolo 3 paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

61. Grecia-Irlanda

Senza oggetto.

62. Grecia-Italia

Senza oggetto.

63. Grecia-Lussemburgo

Senza oggetto.

64. Grecia-Paesi Bassi

L’articolo 4 paragrafo 2 della convenzione generale del 13 settembre 1966.

65. Grecia-Austria

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quan- to concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

66. Grecia-Portogallo

Senza oggetto.

67. Grecia-Finlandia

Articolo 5 paragrafo 2 e articolo 21 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 marzo 1988.

68. Grecia-Svezia

Articolo 5 paragrafo 2 e articolo 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

69. Grecia-Regno Unito

Senza oggetto.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

Grecia-Svizzera L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

70. Irlanda-Italia

Senza oggetto.

71. Irlanda-Lussemburgo

Senza oggetto.

72. Irlanda-Paesi Bassi

Senza oggetto.

73. Irlanda-Austria

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

74. Irlanda-Portogallo

Senza oggetto.

75. Irlanda-Finlandia

Senza oggetto.

76. Irlanda-Svezia

Senza oggetto.

77. Irlanda-Regno Unito

L’articolo 8 dell’accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale.

78. Italia-Lussemburgo

L’articolo 18 paragrafo 2 e l’articolo 24 della convenzione generale del 29 maggio 1951.

79. Italia-Paesi Bassi

L’articolo 21 paragrafo 2 della convenzione generale del 28 ottobre 1952.

80. Italia-Austria

a) Articolo 5 paragrafo 3 e articolo 9 paragrafo 2 della convenzione sulla sicu- rezza sociale del 21 gennaio 1981. b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

81. Italia-Portogallo

Senza oggetto.

82. Italia-Finlandia

Senza oggetto.

83. Italia-Svezia

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

84. Italia-Regno Unito

Nulla.

Italia-Svizzera a) L’articolo 3 seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quan- to concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo. b) L’articolo 9 paragrafo 1 di detta convenzione.

85. Lussemburgo-Paesi Bassi

Nulla.

86. Lussemburgo-Austria

a) Articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 di- cembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 mag- gio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978. b) Articolo 3 paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

87. Lussemburgo-Portogallo

L’articolo 3 paragrafo 2 della convenzione del 12 febbraio 1965.

88. Lussemburgo-Finlandia

Articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

89. Lussemburgo-Svezia

a) Articolo 4 e articolo 29 paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Articolo 30 di detta convenzione.

90. Lussemburgo-Regno Unito

Nulla.

Lussemburgo-Svizzera L’articolo 4 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

91. Paesi Bassi-Austria

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modi- ficata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

92. Paesi Bassi-Portogallo

L’articolo 5 paragrafo 2 e l’articolo 31 della convenzione del 19 luglio 1979.

93. Paesi Bassi-Finlandia

Senza oggetto.

94. Paesi Bassi-Svezia

Articolo 4 e articolo 24 paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

95. Paesi Bassi-Regno Unito

Nulla.

Paesi Bassi-Svizzera L’articolo 4 seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

96. Austria-Portogallo

Nulla.

97. Austria-Finlandia

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 dicembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

98. Austria-Svezia

Convenzione sulla sicurezza sociale del 21 marzo 1996.

99. Austria-Regno Unito

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 mo- dificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del 13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell’articolo 2 paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento.

Austria-Svizzera L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967 modifi- cata dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

100. Portogallo-Finlandia

Senza oggetto.

101. Portogallo-Svezia

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

102. Portogallo-Regno Unito

a) L’articolo 2 paragrafo 1 del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novembre 1978. b) Per quanto concerne i lavoratori portoghesi e per il periodo dal 22 ottobre

1987 e fino al termine del periodo transitorio previsto all’articolo 220 para-

grafo 1 dell’atto di adesione della Spagna e del Portogallo: l’articolo 26 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1978, così come modi- ficata dallo scambio di lettere del 28 settembre 1987.

Portogallo-Svizzera L’articolo 3 seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settem- bre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

103. Finlandia-Svezia

Articolo 10 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

104. Finlandia-Regno Unito

Nulla.

Finlandia-Svizzera L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

105. Svezia-Regno Unito

Articolo 4 paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

Svezia-Svizzera L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

Regno Unito-Svizzera L’articolo 3 paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

B. Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento (art. 3 par. 3 del regolamento)

1. Belgio-Danimarca

Senza oggetto.

2. …

3. Belgio-Spagna

Nulla.

4. Belgio-Francia

a) Lo scambio di lettere del 29 luglio 1953 relativo all’assegno per i vecchi la- voratori subordinati. b) Lo scambio di lettere del 27 febbraio 1953 (applicazione dell’art. 4 par. 2 della convenzione generale del 17 gennaio 1948).

5. Belgio-Grecia

Nulla.

6. Belgio-Irlanda

Nulla.

7. Belgio-Italia

Nulla.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

8. Belgio-Lussemburgo

Articoli 2 e 4 dell’accordo del 27 ottobre 1971 (sicurezza sociale d’oltremare).

9. Belgio-Paesi Bassi

Articoli 2 e 4 dell’accordo del 4 febbraio 1969 (attività professionale d’oltremare).

10. Belgio-Austria

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 aprile 1977 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

11. Belgio-Portogallo

Articoli 1 e 5 della convenzione del 13 gennaio 1965 (Sicurezza sociale degli impie- gati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi) nella formulazione di cui all’accordo in forma di scambio di lettere in data 18 giugno 1982.

12. Belgio-Finlandia

Senza oggetto.

13. Belgio-Svezia

Senza oggetto.

14. Belgio-Regno Unito

Nulla.

Belgio-Svizzera a) L’articolo 3 paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 24 settembre 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo. b) Il punto 4 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese ter- zo.

15. Danimarca-Germania

a) Il punto 15 del protocollo finale della Convenzione sulle assicurazioni socia- li del 14 agosto 1953. b) L’accordo complementare del 14 agosto 1953 alla convenzione suddetta.

16. Danimarca-Spagna

Senza oggetto.

17. Danimarca-Francia

Nulla.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

18. Danimarca-Grecia

Senza oggetto.

19. Danimarca-Irlanda

Senza oggetto.

20. Danimarca-Italia

Senza oggetto.

21. Danimarca-Lussemburgo

Senza oggetto.

22. Danimarca-Paesi Bassi

Senza oggetto.

23. Danimarca-Austria

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 16 giugno 1987 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto I del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

24. Danimarca-Portogallo

Senza oggetto.

25. Danimarca-Finlandia

Nulla.

26. Danimarca-Svezia

Nulla.

27. Danimarca-Regno Unito

Nulla.

Danimarca-Svizzera L’articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 gennaio 1983, modifica- ta dagli accordi aggiuntivi n. 1 del 18 settembre 1985 e n. 2 dell’11 aprile 1996 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

28. Germania-Spagna

L’articolo 4 paragrafo 1 e l’articolo 45 paragrafo 2 della convenzione di sicurezza sociale del 4 dicembre 1973.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

29. Germania-Francia

a) L’articolo 16 secondo comma e l’articolo 19 della convenzione generale del 10 luglio 1950. b) L’accordo complementare n. 4 del 10 luglio 1950 alla convenzione generale della stessa data, nel testo di cui alla clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955. c) I titoli I e II della clausola addizionale n. 2 del 18 giugno 1955. d) I punti 6, 7 e 8 del protocollo generale del 10 luglio 1950 della convenzione generale della stessa data. e) I titoli II, III e IV dell’accordo del 20 dicembre 1963 (sicurezza sociale per quanto riguarda il Land della Saar).

30. Germania-Grecia

Protocollo del 7 ottobre 1991, unitamente alla convenzione del 6 luglio 1984 conclu- sa tra i governi della Repubblica democratica tedesca e della Grecia in materia di risoluzione di taluni problemi inerenti alle pensioni.

31. Germania-Irlanda

Senza oggetto.

32. Germania-Italia

a) Gli articoli 3 paragrafo 2 e 26 della convenzione del 5 maggio 1953 (assicu- razioni sociali). b) L’accordo complementare del 12 maggio 1953 alla convenzione del 5 mag- gio 1953 (pagamento delle pensioni e rendite dovute per il periodo preceden- te l’entrata in vigore della convenzione).

33. Germania-Lussemburgo

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell’11 luglio 1959 (regolamento del contenzioso tedesco-lussemburghese).

34. Germania-Paesi Bassi

a) L’articolo 3 paragrafo 2 della convenzione del 29 marzo 1951. b) Gli articoli 2 e 3 dell’accordo complementare n. 4 del 21 dicembre 1956 alla convenzione del 29 marzo 1951 (regolamento dei diritti acquisiti nel regime tedesco di assicurazione sociale dai lavoratori olandesi fra il 13 maggio 1940 e il 1° settembre 1945).

35. Germania-Austria

a) Articolo 41 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 dicembre 1966 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 10 aprile 1969, n. 2 del 29 marzo 1974 e n. 3 del 29 agosto 1980. b) Paragrafo 20 lettera a) del protocollo finale di detta convenzione.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

c) Articolo 3 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedo- no in un Paese terzo. d) Paragrafo 3 lettera g) del protocollo finale di detta convenzione. e) Articolo 4 paragrafo 1 della convenzione per quanto concerne la legislazione tedesca in virtù della quale gli infortuni (e malattie professionali) sopravve- nuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i pe- riodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltan- to a determinate condizioni al pagamento di prestazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nel caso in cui: i) la prestazione sia già stata concessa o possa essere concessa al 1° gen- naio 1994; ii) la persona interessata abbia stabilito la propria residenza in Austria an- teriormente al 1° gennaio 1994 e la concessione di pensioni a titolo di un’assicurazione pensioni e infortuni sia iniziata anteriormente al 31 dicembre 1994; ciò vale anche per i periodi di riscossione di un’altra pensione, compresa una pensione di reversibilità, in sostituzione della prima, allorché i periodi di riscossione si susseguono senza interru- zione. f) Paragrafo 19 lettera b) del protocollo di detta convenzione. All’atto dell’ap- plicazione del punto 3 lettera c) di detta disposizione, l’importo di cui l’isti- tuzione competente tiene conto non può superare l’importo che, in funzione dei periodi corrispondenti, deve essere versato da tale istituzione.

36. Germania-Portogallo

L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione del 6 novembre 1964.

37. Germania-Finlandia

Articolo 4 dell’accordo sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997.

38. Germania-Svezia

Articolo 4 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 febbraio 1976.

39. Germania-Regno Unito

a) L’articolo 3 paragrafi 1 e 6 e l’articolo 7 paragrafi da 2 a 6 della convenzio- ne sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960. b) Gli articoli da 2 a 7 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 aprile 1960. c) L’articolo 2 paragrafo 5 e l’articolo 5 paragrafi da 2 a 6 della convenzione sull’assicurazione disoccupazione del 20 aprile 1960.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

Germania-Svizzera a) Per quanto concerne la convenzione sulla sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1 del 9 settembre 1975 e n. 2 del 2 marzo 1989, l’articolo 4 paragrafo 2 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo. b) Per quanto concerne l’Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 otto- bre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992: i) l’articolo 7 paragrafo 1; ii) l’articolo 8 paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occu- pati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

40. Spagna-Francia

Nulla.

41. Spagna-Grecia

Senza oggetto.

42. Spagna-Irlanda

Senza oggetto.

43. Spagna-Italia

Gli articoli 5, 18 paragrafo 1 lettera c) e 23 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 ottobre 1979.

44. Spagna-Lussemburgo

a) L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione dell’8 maggio 1969. b) L’articolo 1 dell’accordo amministrativo del 27 giugno 1975 per l’applica- zione della convenzione dell’8 maggio 1969 a lavoratori autonomi.

45. Spagna-Paesi Bassi

L’articolo 23 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 febbraio 1974.

46. Spagna-Austria

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 6 novembre 1981 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

47. Spagna-Portogallo

Gli articoli 4 paragrafo 2, 16 paragrafo 2 e 22 della convenzione dell’11 giugno 1969.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

48. Spagna-Finlandia

Articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 dicembre 1985.

49. Spagna-Svezia

Articolo 5 paragrafo 2 e articolo 16 della convenzione sulla sicurezza sociale del 4 febbraio 1983.

50. Spagna-Regno Unito

Nulla.

Spagna-Svizzera a) L’articolo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dalla convenzione complementare dell’11 giugno 1982, per quan- to concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo. b) Il punto 17 del protocollo finale di detta convenzione; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattia svizzera.

51. Francia-Grecia

Nulla.

52. Francia-Irlanda

Senza oggetto.

53. Francia-Italia

Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948.

54. Francia-Lussemburgo

Nulla.

55. Francia-Paesi Bassi

Nulla.

56. Francia-Austria

Nulla.

57. Francia-Portogallo

Nulla.

58. Francia-Finlandia

Senza oggetto.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

59. Francia-Svezia

Nulla.

60. Francia-Regno Unito

Lo scambio di note del 27 e del 30 luglio 1970 relativo alla situazione in merito alla sicurezza sociale dei professori del Regno Unito che esercitano temporaneamente la loro attività in Francia in base alla convenzione culturale del 2 marzo 1948.

Francia-Svizzera L’articolo 3 paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 luglio 1975 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

61. Grecia-Irlanda

Senza oggetto.

62. Grecia-Italia

Senza oggetto.

63. Grecia-Lussemburgo

Senza oggetto.

64. Grecia-Paesi Bassi

Nulla.

65. Grecia-Austria

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1979 modificata dalla convenzione complementare del 21 maggio 1986 per quan- to concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

66. Grecia-Portogallo

Senza oggetto.

67. Grecia-Finlandia

Articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 marzo 1988.

68. Grecia-Svezia

Articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 5 maggio 1978 modificata dalla convenzione complementare del 14 settembre 1984.

69. Grecia-Regno Unito

Senza oggetto.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

Grecia-Svizzera L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 1° giugno 1973 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

70. Irlanda-Italia

Senza oggetto.

71. Irlanda-Lussemburgo

Senza oggetto.

72. Irlanda-Paesi Bassi

Senza oggetto.

73. Irlanda-Austria

Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 30 settembre 1988 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

74. Irlanda-Portogallo

Senza oggetto.

75. Irlanda-Finlandia

Senza oggetto.

76. Irlanda-Svezia

Senza oggetto.

77. Irlanda-Regno Unito

Nulla.

78. Italia-Lussemburgo

Nulla.

79. Italia-Paesi Bassi

Nulla.

80. Italia-Austria

a) Articolo 5 paragrafo 3 e articolo 9 paragrafo 2 della convenzione sulla sicu- rezza sociale del 21 gennaio 1981. b) Articolo 4 di detta convenzione e paragrafo 2 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

81. Italia-Portogallo

Senza oggetto.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

82. Italia-Finlandia

Senza oggetto.

83. Italia-Svezia

Articolo 20 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 settembre 1979.

84. Italia-Regno Unito

Nulla.

Italia-Svizzera a) L’articolo 3 seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1 del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2 del 2 aprile 1980, per quan- to concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo. b) L’articolo 9 paragrafo 1 di detta convenzione.

85. Lussemburgo-Paesi Bassi

Nulla.

86. Lussemburgo-Austria

a) Articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 di- cembre 1971 modificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 16 mag- gio 1973 e n. 2 del 9 ottobre 1978. b) Articolo 3 paragrafo 2 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. c) Punto III del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

87. Lussemburgo-Portogallo

L’articolo 3 paragrafo 2 della convenzione del 12 febbraio 1965.

88. Lussemburgo-Finlandia

Articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 settembre 1988.

89. Lussemburgo-Svezia

Articolo 4 e articolo 29 paragrafo 1 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1985 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

90. Lussemburgo-Regno Unito

Nulla.

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

Lussemburgo-Svizzera L’articolo 4 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 3 giugno 1967, modificata dalla convenzione complementare del 26 marzo 1976.

91. Paesi Bassi-Austria

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 7 marzo 1974 modi- ficata dalla convenzione complementare del 5 novembre 1980 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

92. Paesi Bassi-Portogallo

L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione del 19 luglio 1979.

93. Paesi Bassi-Finlandia

Senza oggetto.

94. Paesi Bassi-Svezia

Articolo 4 e articolo 24 paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 2 luglio 1976 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

95. Paesi Bassi-Regno Unito

Nulla.

Paesi Bassi-Svizzera L’articolo 4 seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 maggio 1970.

96. Austria-Portogallo

Nulla.

97. Austria-Finlandia

a) Articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 novembre 1985 modificata dalla convenzione complementare del 9 marzo 1993 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo.

98. Austria-Svezia

Articolo 5 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 marzo 1996.

99. Austria-Regno Unito

a) Articolo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 22 luglio 1980 mo- dificata dalle convenzioni complementari n. 1 del 9 dicembre 1985 e n. 2 del

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. R CEE RU 2004

13 ottobre 1992 per quanto concerne le persone che risiedono in un Paese terzo. b) Protocollo riguardante le prestazioni in natura annesso a detta convenzione, ad eccezione dell’articolo 2 paragrafo 3 relativamente alle persone che non possono invocare le prestazioni di cui al titolo III capitolo 1 del regolamento.

Austria-Svizzera L’articolo 4 della convenzione sulla sicurezza sociale del 15 novembre 1967, modi- ficata dalle convenzioni completive n. 1 del 17 maggio 1973, n. 2 del 30 novembre 1977, n. 3 del 14 dicembre 1987 e n. 4 dell’11 dicembre 1996, per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

100. Portogallo-Finlandia

Senza oggetto.

101. Portogallo-Svezia

Articolo 6 della convenzione sulla sicurezza sociale del 25 ottobre 1978.

102. Portogallo-Regno unito

L’articolo 2 paragrafo 1 del protocollo relativo al trattamento medico del 15 novem- bre 1978.

Portogallo-Svizzera L’articolo 3 seconda frase della convenzione sulla sicurezza sociale dell’11 settem- bre 1975, modificata dall’accordo aggiuntivo dell’11 maggio 1994 per quanto con- cerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risiedono in un Paese terzo.

103. Finlandia-Svezia

Nulla.

104. Finlandia-Regno Unito

Nulla.

Finlandia-Svizzera L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 28 giugno 1985.

105. Svezia-Regno Unito

Articolo 4 paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 giugno 1987.

Svezia-Svizzera L’articolo 5 paragrafo 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 20 ottobre 1978.

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Regno Unito-Svizzera L’articolo 3 paragrafi 1 e 2 della convenzione sulla sicurezza sociale del 21 febbraio 1968 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro a persone che risie- dono in un Paese terzo.

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Allegato IV (art. 37 par. 2; 38 par. 3; 45 par. 3; 46 par. 1 lett. b) e art. 46ter par. 2 del regolamento)

A. Legislazioni contemplate all’articolo 37 paragrafo 1 del regolamento secondo le quali l’importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione A. Belgio a) Le legislazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile. b) La legislazione riguardante l’assicurazione contro l’inabilità al lavoro a fa- vore dei lavoratori autonomi. c) La legislazione concernente l’invalidità nel regime di sicurezza sociale d’ol- tremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi.

B. Danimarca Nulla.

C. Germania Nulla.

D. Spagna La legislazione sull’assicurazione contro l’invalidità del regime generale e dei regimi speciali, eccettuati i regimi speciali per i dipendenti pubblici, del personale militare e del personale dell’amministrazione giudiziaria.

E. Francia

1. Lavoratori subordinati

L’insieme delle legislazioni sull’assicurazione contro l’invalidità, ad ecce- zione della legislazione sull’assicurazione contro l’invalidità del regime di sicurezza sociale delle miniere.

2. Lavoratori autonomi

La legislazione relativa all’assicurazione contro l’invalidità dei lavoratori agricoli autonomi.

F. Grecia La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola.

G. Irlanda La parte II capitolo 15 della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993].

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H. Italia Nulla.

I. Lussemburgo Nulla.

J. Paesi Bassi a) La legge del 18 febbraio 1966 sull’assicurazione contro l’invalidità, con le successive modifiche. b) Legge del 24 aprile 1997 sull’assicurazione di incapacità di lavoro degli au- tonomi (WAZ), come modificata.

K. Austria Nulla.

L. Portogallo Nulla.

M. Finlandia Pensioni nazionali ai minorati dalla nascita o dall’infanzia (legge nazionale sulle pensioni 547/93).

N. Svezia Nulla.

O. Regno Unito a) Gran Bretagna Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale del 1975 (Social Security Act 1975). Articoli 14, 15 e 16 della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del 1975 (Social Security Pensions Act 1975). b) Irlanda del Nord Articoli 15 e 36 della legge sulla sicurezza sociale nell’Irlanda del Nord del

1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975].

Articoli 16, 17 e 18 del regolamento sulle pensioni di sicurezza sociale nell’Irlanda del Nord del 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975].

Svizzera Senza oggetto.

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B. Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 38 paragrafo 3 e dell’articolo 45 paragrafo 3 del regolamento A. Belgio Nulla.

B. Danimarca Nulla.

C. Germania Assicurazione vecchiaia degli agricoltori (Alterssicherung für Landwirte).

D. Spagna Regime di anticipazione dell’età di pensionamento per la gente di mare autonoma che esercita le attività di cui al regio decreto n. 2309 del 23 luglio 1970. E. Francia Nulla.

F. Grecia Nulla.

G. Irlanda Nulla.

H. Italia Regimi di assicurazione pensioni per: – medici, – farmacisti, – veterinari, – ostetriche, – ingegneri ed architetti, – geometri, – avvocati e procuratori, – dottori commercialisti, – ragionieri e periti commerciali, – consulenti del lavoro, – notai, – spedizionieri doganali.

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I. Lussemburgo Nulla.

J. Paesi Bassi Nulla.

K. Austria Nulla.

L. Portogallo Nulla.

M. Finlandia Nulla.

N. Svezia Nulla.

O. Regno Unito Nulla.

Svizzera Senza oggetto.

C. Casi previsti all’articolo 46 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento A. Belgio Nulla.

B. Danimarca Tutte le domande di pensione contemplate dalla legge relativa alle pensioni sociali, eccetto le pensioni menzionate nell’allegato IV parte D.

C. Germania Nulla.

D. Spagna Nulla.

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E. Francia Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i dipendenti, ad eccezione delle domande di pensione di vecchiaia o di reversibilità del regime complementare del personale navigante professionale dell’aeronautica civile.

F. Grecia Nulla.

G. Irlanda Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

H. Italia Tutte le domande di pensione di invalidità, di anzianità e per superstiti dei lavoratori subordinati, nonché delle seguenti categorie di lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri, fattori, artigiani e commercianti.

I. Lussemburgo Nulla.

J. Paesi Bassi Tutte le domande di pensione di vecchiaia ai sensi della legge del 31 maggio 1956 relativa all’assicurazione vecchiaia generalizzata, con le successive modifiche.

K. Austria Nulla.

L. Portogallo Tutte le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e pensione di vedova.

M. Finlandia Nulla.

N. Svezia Tutte le domande di pensione di vecchiaia di base e complementari, eccetto le pen- sioni menzionate nell’allegato IV parte D.

O. Regno Unito Tutte le domande di pensione di anzianità e di vedova presentate in applicazione delle disposizioni di cui al titolo III capitolo 3 del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali: a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:

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i) l’interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto i) non è conside- rato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito; b) i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazio- ne a norma dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento mediante l’appli- cazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la le- gislazione di un altro Stato membro.

Svizzera Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di base nonché di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale.

D. Prestazioni e accordi di cui all’articolo 46ter paragrafo 2 lettera a) del regolamento 1. Prestazioni e accordi di cui all’articolo 46ter paragrafo 2 lettera a) del regolamen- to, il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti: a) le prestazioni di invalidità previste dalle legislazioni menzionate nella parte A del presente allegato; b) la pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali è stata corrisposta una pensione al più tardi al 1° ottobre 1989; c) l’assegno in caso di morte e le pensioni di reversibilità erogati in Spagna nell’ambito dei regimi generali e speciali; d) l’assegno vedovile ai sensi dell’assicurazione vedovile del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei lavoratori agricoli; e) la pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale fran- cese di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando è calco- lata in base ad una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 1 lettera a) punto i; f) la pensione di reversibilità olandese a norma della legge del 21 dicembre

1995 nella versione in vigore al momento;

g) le pensioni nazionali finlandesi stabilite ai sensi della legge nazionale sulle pensioni dell’8 giugno 1956 e assegnate conformemente alle norme transito- rie della legge nazionale sulle pensioni (547/93) e l’importo aggiuntivo della pensione d’orfano ai sensi della legge sulle pensioni di reversibilità del 17 gennaio 1969;

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h) la pensione base svedese completa assegnata conformemente alla legislazio- ne sulle pensioni base applicata anteriormente al 1° gennaio 1993 e la pen- sione base completa assegnata conformemente alle norme transitorie della legislazione applicata a decorrere da tale data. 2. Prestazioni di cui all’articolo 46ter paragrafo 2 lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in base ad un periodo fittizio considerato compiuto tra la data in cui si è verificato il rischio e una data ulteriore: a) le pensioni danesi di collocamento a riposo anticipato il cui importo è fissato conformemente alla legislazione in vigore anteriormente al 1° ottobre 1984; b) le pensioni tedesche di invalidità e di reversibilità per le quali si tiene conto di un periodo complementare e le pensioni tedesche di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare già acquisito; c) le pensioni italiane di inabilità; d) le pensioni lussemburghesi di invalidità e di reversibilità; e) le pensioni da lavoro finlandesi per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale; f) le pensioni di invalidità e di reversibilità svedesi per le quali si tiene conto di un periodo assicurativo fittizio e le pensioni di vecchiaia svedesi per le quali si tiene conto di un periodo fittizio già acquisito; g) le rendite svizzere per superstiti e di invalidità conformemente alla legge fe- derale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 3. Accordi di cui all’articolo 46ter paragrafo 2 lettera b) punto i) del regolamento conclusi per evitare di prendere in considerazione due o più volte il medesimo periodo fittizio. Convenzione nordica del 15 giugno 1992 sulla sicurezza sociale. Accordo sulla sicurezza sociale del 28 aprile 1997 tra la Repubblica federale di Germania e la Finlandia.

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Allegato V (15)

Concordanza delle condizioni relative allo stato d’invalidità fra le legislazioni degli stati membri

(Articolo 40, paragrafo 4 del regolamento) Belgio

Stato membro Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri Regimi applicabili dalle istituzioni belghe cui s’impone la decisione in caso di concordanza che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d’invalidità Regime generale Regime miniere Regime gente di mare OSSOM

Invalidità generale Invalidità professionale

Francia 1. Regime generale – III gruppo (assistenza terza persona) – II gruppo Concordanza Concordanza Concordanza Concordanza Non concordanza – I gruppo

2. Regime agricolo

– invalidità generale totale – invalidità generale dei due terzi Concordanza Concordanza Concordanza Concordanza Non concordanza – assistenza terza persona

3. Regime miniere

– invalidità generale parziale – assistenza terza persona Concordanza Concordanza Concordanza Concordanza Non concordanza – invalidità professionale Non concordanza Non concordanza Concordanza Non concordanza Non concordanza

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Stato membro Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri Regimi applicabili dalle istituzioni belghe cui s’impone la decisione in caso di concordanza che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d’invalidità Regime generale Regime miniere Regime gente di mare OSSOM

Invalidità generale Invalidità professionale

4. Regime gente di mare

– invalidità generale Concordanza Concordanza Concordanza Concordanza Non concordanza – assistenza terza persona – invalidità professionale Non concordanza Non concordanza Non concordanza Non concordanza Non concordanza

Italia 1. Regime generale – invalidità operai Non concordanza Concordanza Concordanza Concordanza Non concordanza – invalidità impiegati

2. Regime gente di mare

– invalidità alla navigazione Non concordanza Non concordanza Non concordanza Non concordanza Non concordanza

Lussemburgo – Invalidità operai – Invalidità impiegati Concordanza Concordanza Concordanza Concordanza Non concordanza

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Francia

Stato membro Regimi applicabili dalle Regimi applicati dalle istituzioni francesi cui s’impone la decisione in caso di concordanza isti-tuzioni degli Stati membri che hanno preso la Regime generale Regime agricolo Regime miniere Regime gente di mare decisione che riconosce lo stato di invalidità I gruppo II gruppo III gruppo Invalidità Invalidità Assistenza Invalidità Assistenza Invalidità Invalidità Invalidità Assistenza (assistenza 2/3 totale terza generale 2/3 terza professio- generale 2/3 professio- terza terza persona persona nale nale totale persona persona)

Belgio 1. Regime generale Concor- Non Non Concor- Non Non Concor- Non Non Non Non Non danza concor- concor- danza concor- concor- danza concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza

2. Regime miniere

– invalidità generale Concor- Non Non Concor- Non Non Concor- Non Non Non Non Non parziale danza concor- concor- danza concor- concor- danza concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza - – invalidità Non Non Non Non Non Non Non Non Non professionale concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza **

3. Regime gente di Concor- Non Non Concor- Non Non Concor- Non Non Non Non Non

mare danza * concor- concor- danza * concor- concor- danza * concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza

Italia 1. Regime generale – invalidità operai Concor- Non Non Concor- Non Non Concor- Non Non Non Non Non danza concor- concor- danza concor- concor- danza concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza – invalidità impiegati Concor- Non Non Concor- Non Non Concor- Non Non Non Non Non danza concor- concor- danza concor- concor- danza concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza

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Stato membro Regimi applicabili dalle Regimi applicati dalle istituzioni francesi cui s’impone la decisione in caso di concordanza isti-tuzioni degli Stati membri che hanno preso la Regime generale Regime agricolo Regime miniere Regime gente di mare decisione che riconosce lo stato di invalidità I gruppo II gruppo III gruppo Invalidità Invalidità Assistenza Invalidità Assistenza Invalidità Invalidità Invalidità Assistenza (assistenza 2/3 totale terza generale 2/3 terza professio- generale 2/3 professio- terza terza persona persona nale nale totale persona persona)

2. Regime gente di

mare – invalidità alla Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non navigazione concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza danza danza danza

Lussem- Invalidità operai Concor- Non Non Concor- Non Non Concor- Non Non Non Non Non burgo danza concor- concor- danza concor- concor- danza concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza Invalidità impiegati Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- concor- danza danza danza danza danza danza danza danza danza danza danza danza

* Quando l’invalidità riconosciuta dall’istituzione belga è generale. ** Solo se l’istituzione belga ha riconosciuto l’inabilità al lavoro in sotterraneo o in superficie.

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Italia

Stato membro Regimi applicabili dalle istituzioni degli Stati membri che Regimi applicati dalle istituzioni italiane cui s’impone la decisione in caso di concordanza hanno preso la decisione che riconosce lo stato di’nvalidità

Regime generale Gente di mare – Inabilità alla navigazione Operai Impiegati

Belgio 1. Regime generale Non concordanza Non concordanza Non concordanza

2. Regime miniere

– invalidità generale parziale Concordanza Concordanza Non concordanza – invalidità professionale Non concordanza Non concordanza Non concordanza

3. Regime gente di mare Non concordanza Non concordanza Non concordanza

Francia 1. Regime generale – III gruppo (assistenza terza persona) – II gruppo Concordanza Concordanza Concordanza – I gruppo

2. Regime agricolo

– invalidità generale totale – invalidità generale parziale Non concordanza Non concordanza Non concordanza – assistenza terza persona

3. Regime miniere

– invalidità generale parziale – assistenza terza persona Concordanza Concordanza Non concordanza – invalidità professionale Non concordanza Non concordanza Non concordanza

4. Regime gente di mare

– invalidità generale parziale Non concordanza Non concordanza Non concordanza – assistenza terza persona – invalidità professionale

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Allegato VI

Modalità particolari d’applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri (art. 89 del regolamento)

A. Belgio 1. Le persone il cui diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia risulta dalle disposizioni del regime belga di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l’invalidità applicabili ai lavoratori autonomi, beneficiano delle disposi- zioni del titolo III capitolo 1 del regolamento, compreso l’articolo 35 paragrafo 1, alle seguenti condizioni: a) in caso di soggiorno nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano: i) per quanto riguarda le cure sanitarie dispensate in caso di ricovero in ospedale, delle prestazioni in natura previste dalla legislazione dello Stato di dimora, ii) per quanto concerne le altre prestazioni in natura previste dal regime belga, del rimborso di tali prestazioni da parte della competente istitu- zione belga al tasso previsto dalla legislazione dello Stato di dimora; b) in caso di residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal Belgio, gli interessati beneficiano delle prestazioni in natura previste dalla legisla- zione dello Stato di residenza, purché versino alla competente istituzione belga il contributo supplementare a tal fine previsto dalla regolamentazione belga. 2. Per l’applicazione da parte dell’istituzione belga competente delle disposizioni dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento, si considera che il figlio è allevato nello Stato membro nel cui territorio egli risiede. 3. Per l’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, si considerano come periodi di assicurazione compiuti in applicazione della legislazione belga del regime generale d’invalidità e del regime della gente di mare anche i periodi di assicurazione vecchiaia compiuti sotto la legislazione belga anteriormente al 1° gennaio 1945. 4. Per l’applicazione dell’articolo 40 paragrafo 3 lettera a) punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione belga.

5. I periodi di assicurazione vecchiaia compiuti da lavoratori autonomi sotto la

legislazione belga prima dell’entrata in vigore della legislazione sulla inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi, sono considerati periodi compiuti sotto quest’ultima legislazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento. 6. Per determinare se le giornate che le hanno precedute sono state condizioni alle quali la legislazione belga subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni di

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. O CEE RU 2004

disoccupazione siano soddisfatte, sono prese in considerazione esclusivamente le giornate di lavoro subordinato; tuttavia, le giornate equiparate ai sensi di detta legi- slazione sono prese in considerazione nella misura in cui le giornate di lavoro che le hanno precedute erano giornate di lavoro subordinato. 7. Per l’applicazione delle disposizioni degli articoli 72 e 79 paragrafo 1 lettera a) del regolamento, si tiene conto dei periodi di occupazione e/o di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, nel caso in cui la legislazio- ne belga subordini il diritto alla prestazione alla condizione che siano stati soddisfat- ti, per un determinato periodo anteriore, i requisiti di ammissibilità agli assegni familiari nel regime dei lavoratori subordinati. 8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14bis paragrafi 2, 3 e 4, dell’articolo 14quater lettera a) e dell’articolo 14quinquies del regolamento (CEE) n. 1408/71, per il calcolo dei redditi da attività professionali dell’anno di riferimento che fungono da base per la determinazione dei contributi dovuti ai sensi dello statuto sociale dei lavoratori autonomi si prende in considerazione la media annua dell’esercizio durante il quale sono stati percepiti tali redditi. Il tasso di conversione è costituito dalla media annua dei tassi di conversione pubbli- cati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 107 para- grafo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72. 9. Per il calcolo dell’importo teorico di una pensione di invalidità, di cui all’arti- colo 46 paragrafo 2 del regolamento, l’istituzione competente belga si basa sulle remunerazioni percepite dall’interessato nella sua ultima professione. 10. I lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in Belgio in forza della legislazione belga in materia di assicurazione malattia e invalidità , la quale subordi- na la concessione del diritto alle prestazioni anche ad una condizione di assicurazio- ne al momento del verificarsi del rischio, sono considerati assicurati al verificarsi del rischio, ai fini dell’applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro. 11. Se, in applicazione dell’articolo 45 del regolamento, l’interessato ha diritto ad

una prestazione di invalidità belga, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento: a) conformemente alle disposizioni previste dalla legge del 9 agosto 1963 che istituisce e organizza un regime di assicurazione obbligatoria malattia e in- validità, se l’interessato, al momento in cui è prodotta l’incapacità di lavoro, era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1 lettera a) del regolamento; b) conformemente alle disposizioni del regio decreto del 20 luglio 1971 che i- stituisce un regime di assicurazione in caso di incapacità di lavoro a favore dei lavoratori autonomi, se l’interessato, al momento in cui si è prodotta l’incapacità di lavoro, era un lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1 let- tera a) del regolamento.

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Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. O CEE RU 2004

12. L’evento dannoso di cui all’articolo 1 della legge del 9 marzo 1953 recante

alcune modifiche delle pensioni militari e che prevede assistenza medica e prescri- zioni gratuite ai militari colpiti da invalidità in tempo di pace costituisce un infortu- nio sul lavoro o una malattia professionale in base al capitolo 4 del titolo III del regolamento.

B. Danimarca 1. ... 2. Le persone che, ai sensi del titolo III capitolo 1 del regolamento, hanno diritto a prestazioni in natura in caso di soggiorno o di residenza in Danimarca, hanno diritto a tali prestazioni alle stesse condizioni valide, secondo la legge danese, per le perso- ne che ai sensi della legge danese sull’assicurazione malattia (lav om offentlig sygesikring) sono assicurate nel gruppo 1. Le persone che prendono la residenza in Danimarca e s’iscrivono alla cassa malattia danese possono comunque, alle stesse condizioni degli assicurati danesi, scegliere di essere assicurate nel gruppo 2.

3. a) Le disposizioni della legislazione danese sulle pensioni sociali, a norma

delle quali il diritto alla pensione è subordinato alla residenza in Danimarca del richiedente, non sono applicabili ai lavoratori subordinati o autonomi o ai loro superstiti che abbiano la residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca. b) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca da un lavoratore frontaliero o stagionale sono consi- derati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge super- stite, purché durante questi periodi quest’ultimo sia stato unito in matrimo- nio con il lavoratore frontaliero o stagionale senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il coniuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro. c) Per il calcolo della pensione, i periodi di attività subordinata o autonoma compiuti in Danimarca anteriormente al 1° gennaio 1984 da un lavoratore subordinato o autonomo che non sia un lavoratore frontaliero o stagionale saranno considerati come periodi di residenza compiuti in Danimarca dal coniuge superstite, purché durante questi periodi quest’ultimo sia stato unito in matrimonio con il lavoratore subordinato autonomo senza separazione di corpo o di fatto a seguito di disaccordi e purché durante questi periodi il co- niuge abbia risieduto nel territorio di un altro Stato membro. d) I periodi da prendere in considerazione in virtù delle lettere b) e c) non sa- ranno tuttavia considerati qualora essi coincidano con i periodi prese in con- siderazione per il calcolo della pensione dovuta all’interessato in virtù della legislazione sull’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro o qua- lora essi coincidano con i periodi durante i quali l’interessato ha beneficiato di una pensione in virtù di tale legislazione. Tuttavia questi periodi saranno presi in considerazione se l’importo annuo della suddetta pensione è inferio- re alla metà dell’importo base della pensione sociale. 4. Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni transitorie delle leggi danesi del 7 giugno 1972 concernenti il diritto a pensione dei cittadini danesi

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. O CEE RU 2004

che hanno effettivamente risieduto in Danimarca per un periodo determinato, imme- diatamente prima della data della domanda. La pensione è tuttavia concessa, alla condizioni previste per i cittadini danesi, ai cittadini di altri Stati membri che hanno effettivamente risieduto in Danimarca nell’anno immediatamente precedente la data della domanda. 5. a) I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero, il quale risiede nel territo- rio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, ha esercitato la sua attivi- tà professionale nel territorio della Danimarca devono essere considerati come periodi di residenza in conformità della legislazione danese. Ciò vale anche per i periodi durante i quali un lavoratore frontaliero è distaccato o e- segue una prestazione di servizi in uno Stato membro diverso dalla Dani- marca. b) Sono considerati periodi di residenza ai sensi della legislazione danese i pe- riodi durante i quali un lavoratore stagionale residente nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca è stato occupato nel territorio della Danimarca. Ciò vale anche per i periodi durante i quali il lavoratore stagio- nale è distaccato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca. 6. Per determinare se risultano soddisfatte le condizioni per l’acquisizione dell’in- dennità giornaliera in caso di malattia o di maternità previste dalla legge del 20 dicembre 1989 sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità, quando l’interessato non è stato soggetto alla legislazione danese per tutti i periodi di riferimento stabiliti dalla legge summenzionata: a) si tiene conto dei periodi di assicurazione o di lavoro compiuti sotto la legi- slazione di uno Stato membro diverso dalla Danimarca nel corso dei suddetti periodi di riferimento durante cui l’interessato non è stato soggetto alla legi- slazione danese, come se si trattasse di periodi compiuti sotto quest’ultima legislazione, e b) si presume che, durante i periodi così presi in considerazione, un lavoratore autonomo o un lavoratore subordinato (se, nel caso di quest’ultimo, la retri- buzione non si presta a fungere da base per il calcolo delle indennità giorna- liere) abbia ricevuto una retribuzione o un salario medio di importo pari a quello adottato come base per il calcolo delle indennità giornaliere nel corso

dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante i periodi di riferi- mento. 7. L’articolo 46bis paragrafo 3 lettera d) e l’articolo 46quater paragrafi 1 e 3 del rego- lamento e l’articolo 7 paragrafo 1 del regolamento di applicazione non si applicano alle pensioni liquidate nel quadro della legislazione danese. 8. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 67 del regolamento, le prestazioni di disoc- cupazione dei lavoratori autonomi assicurati in Danimarca vengono calcolate secon- do la legislazione danese. 9. Se il beneficiario di una pensione di vecchiaia danese, eventualmente anticipata, ha anche diritto ad una pensione per i superstiti di un altro Stato membro, dette pensioni sono considerate, per l’applicazione della legislazione danese, come presta- zioni della stessa natura ai sensi dell’articolo 46bis paragrafo 1 del regolamento,

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Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati. O CEE RU 2004

purché tuttavia la persona i cui periodi di assicurazione o di residenza servono di base per il calcolo della pensione di superstite abbia compiuto periodi di residenza in Danimarca.

10. A una persona coperta da un regime speciale per i dipendenti pubblici che

risieda in Danimarca e a) cui non si applicano le disposizioni del titolo III capitolo 1 sezioni 2-7; e b) che non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Danimarca, le autorità competenti possono chiedere il pagamento dei costi delle prestazioni in natura concesse in Danimarca, nella misura in cui le prestazioni in natura sono coperte dal regime speciale in questione e/o dal regime assicurativo individuale complementare. La presente disposizione si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore ai 18 anni di tale persona.

C. Germania 1. L’articolo 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni a norma delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repub- blica federale di Germania, nonché i periodi maturati fuori da tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di pre- stazioni, quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania. 2. a) Il periodo forfettario di imputazione (pauschale Anrechnungszeit) è determi- nato esclusivamente in funzione dei periodi tedeschi. b) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di pensione per l’assicu- razione della pensione dei minatori si applica unicamente la legislazione na- zionale tedesca. c) Per la presa in considerazione dei periodi tedeschi di sostituzione (Ersatzzei- ten) si applica unicamente la legislazione nazionale tedesca. 3. Qualora l’applicazione del presente regolamento o dei regolamenti successivi in materia di sicurezza sociale comporti oneri eccezionali per talune istituzioni di assicurazione malattia, tali oneri possono essere totalmente o parzialmente compen- sati. L’organo di collegamento tedesco «assicurazione malattia - stranieri (Kranken- versicherung-Ausland), Bonn» decide in merito a tale compensazione di comune accordo con le altre federazioni centrali di casse malattia. Le risorse necessarie all’attuazione della compensazione sono suddivise fra l’insieme delle istituzioni di assicurazione malattia, proporzionalmente al numero medio dei membri nel corso dell’anno precedente. 4. L’articolo 7 del libro VI del codice sociale si applica ai cittadini degli altri Stati membri, nonché agli apolidi e ai rifugiati residenti sul territorio degli altri Stati membri, secondo le seguenti modalità: Ove le condizioni generali siano soddisfatte, possono essere versati contributi volontari all’assicurazione tedesca per la pensione: a) qualora l’interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio della Repubblica federale di Germania;

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b) qualora l’interessato abbia il suo domicilio o residenza nel territorio di un altro Stato membro e sia stato precedentemente iscritto, in un qualsiasi mo- mento, ad un’assicurazione tedesca obbligatoria o volontaria per la pensione; c) qualora l’interessato, cittadino di un altro Stato membro, abbia il suo domici- lio o residenza nel territorio di uno Stato terzo, abbia versato contributi per almeno sessanta mesi all’assicurazione tedesca per la pensione o possa esse- re ammesso all’assicurazione volontaria a norma dell’articolo 232 del libro VI del codice sociale e non sia stato assicurato a titolo obbligatorio o volon- tario a norma della legislazione di un altro Stato membro. 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. Qualora le prestazioni in natura, erogate ai titolari di pensione o ai loro familiari assicurati presso le istituzioni competenti di altri Stati membri da istituzioni tedesche del luogo di residenza, debbano essere rimborsate sulla base di importi forfettari mensili, esse sono da considerarsi, ai fini della perequazione finanziaria fra istituzio- ni tedesche per l’assicurazione malattia dei titolari di pensione, come prestazioni a carico del regime tedesco di assicurazione malattia dei titolari di pensione. Gli importi forfettari dalle istituzioni competenti degli altri Stati membri alle istituzioni tedesche del luogo di residenza sono da considerarsi introiti di cui bisogna tener conto ai fini della perequazione finanziaria suddetta. 10. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il beneficio dell’assistenza ai disoc- cupati (Arbeitslosenhilfe) è subordinato alla condizione che, prima di dichiarare la propria condizione di disoccupato, l’interessato abbia esercitato, a titolo principale, un’attività autonoma per almeno un anno nel territorio della Repubblica federale di Germania e che non l’abbia abbandonata soltanto a titolo temporaneo. 11. I periodi assicurativi compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, a titolo di un regime speciale di assicurazione per vecchiaia di coltivatori diretti ovve- ro, in mancanza, in tale veste, a titolo del regime generale, vengono computati per soddisfare la condizione di durata di assicurazione prescritta per il versamento di contributi ai sensi dell’articolo 27 della legge sull’assicurazione per vecchiaia di coltivatori diretti (Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte - GAL) a condi- zione che:

a) la dichiarazione a sostegno del versamento di contributi sia presentata nei termini prescritti e che b) prima della presentazione di tale dichiarazione, l’interessato sia stato sotto- posto da ultimo nel territorio della Repubblica federale di Germania al ver- samento di contributi a titolo del regime di assicurazione per vecchiaia dei coltivatori diretti. 12. I periodi di assicurazione obbligatoria maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro, in base ad un regime speciale per artigiani o, in mancanza di ciò, in base ad un regime speciale per lavoratori autonomi o in base al regime generale,

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sono computati per giustificare il compimento dei diciotto anni di contributi obbliga- tori richiesti per l’esenzione dall’affiliazione obbligatoria all’assicurazione pensioni degli artigiani autonomi. 13. Per l’applicazione della legislazione tedesca sull’assicurazione obbligatoria malattia dei pensionati di cui all’articolo 5 paragrafo 1 punto 11 del volume V del codice di sicurezza sociale (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) e all’articolo

56 della legge sulla riforma del sistema sanitario (Gesundheitsreformgesetz), i

periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e durante i quali l’interessato aveva diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia sono presi in considerazione, nella misura necessaria, quali periodi assicurativi maturati ai sensi della legislazione tedesca, sempreché non si cumulino con periodi assicurativi maturati sotto questa legislazione. 14. Per l’erogazione gli assicurati che risiedono nel territorio di un altro Stato mem- bro delle prestazioni in denaro di cui all’articolo 47 paragrafo 1 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), all’articolo 200 paragrafo 2 e all’articolo 47 paragrafo 1 del codice tedesco delle assicurazioni sociali (Reichsversicherungsor- dnung - RVO), le istituzioni tedesche determinano la retribuzione netta su cui si fonda il calcolo di dette prestazioni, come se questi assicurati fossero residenti nella Repubblica federale di Germania. 15. Gli insegnanti greci che hanno lo status di funzionario statale e che per aver insegnato nelle scuole tedesche hanno versato contributi al regime obbligatorio tedesco di assicurazione pensioni, nonché al regime speciale greco per funzionari pubblici e che hanno cessato di essere coperti dall’assicurazione obbligatoria tedesca dopo il 31 dicembre 1978, possono, su domanda, essere rimborsati dei contributi obbligatori versati a norma dell’articolo 210 del libro VI del codice sociale. Le domande di rimborso di contributi vanno presentate nel corso dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L’interessato può del pari far valere il suo diritto entro sei mesi civili a decorrere dalla data in cui ha cessato di essere soggetto all’assicurazione obbligatoria. L’articolo 210 paragrafo 6 del libro VI del codice sociale si applica soltanto per quanto riguarda i periodi durante i quali i contributi obbligatori al regime di assicurazione pensioni sono stati versati in aggiunta ai contributi al regime speciale greco per funzionari pubblici e per quanto riguarda i periodi di imputazione immediatamente successive ai periodi durante i quali tali contributi obbligatori sono stati versati. 16. ... 17. Per l’erogazione delle prestazioni alle persone che necessitano di cure intensive, di cui agli articoli 53 e seguenti del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB

V) nell’ambito dell’aiuto accordato sotto forma di prestazioni in natura, l’istituzione del luogo di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati ai sensi della legislazione applicabile a tale istituzione. 18. Per l’applicazione dell’articolo 27 del regolamento si considera che il titolare di una pensione o di una rendita in virtù della legislazione tedesca e di una pensione o rendita in virtù della legislazione di un altro Stato membro abbia diritto alle presta- zioni in natura dell’assicurazione malattia e maternità se, in forza dell’articolo 8

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paragrafo 1 punto 4 del volume V del codice di sicurezza sociale (SGB V), è esone- rato dall’obbligo dell’iscrizione all’assicurazione malattia (Krankenversicherung). 19. Si considera periodo di assicurazione per educazione dei figli ai sensi della legislazione tedesca anche il periodo durante il quale il lavoratore subordinato inte- ressato educa un figlio in un altro Stato membro, nella misura in cui egli non possa esercitare la sua occupazione, in applicazione dell’articolo 6 paragrafo 1 della legge sulla protezione della maternità (Mutterschutzgesetz) oppure prenda un congedo parentale a norma dell’articolo 15 della legge federale sul costo dell’educazione (Bundeserziehungsgeldgesetz) e non abbia avuto un’occupazione minore (geringfü- gig) ai sensi dell’articolo 8 dell’SGB IV. 20. Nel caso in cui si applichino le disposizioni del diritto tedesco sulle pensioni in vigore al 31 dicembre 1991, si applicano del pari le disposizioni dell’allegato VI nella loro versione in vigore al 31 dicembre 1991. 21. a) Nella misura in cui tali disposizioni riguardano prestazioni in natura, il titolo III capitolo 1 sezioni da 2 a 7 non si applica alle persone aventi diritto a pre- stazioni in natura previste da un regime per i dipendenti pubblici o al perso- nale assimilato e che non sono assicurate in virtù di un regime obbligatorio di assicurazione malattia. b) Tuttavia, la persona coperta da un regime per i dipendenti pubblici che risie- da in uno Stato membro la cui legislazione preveda: – che il diritto di ricevere prestazioni in natura non è soggetto a condizio- ni in materia di assicurazione o di impiego e, – che non è erogabile alcuna pensione, è consigliata dal proprio organismo sanitario di informare le appropriate au- torità dello Stato membro di residenza che non desidera avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura che le sono concessi a norma della legislazione na- zionale del suo Stato membro di residenza. Se del caso, ciò è possibile fa- cendo riferimento all’articolo 17bis del regolamento. 22. Nonostante le disposizioni del punto 21, per quanto riguarda le prestazioni in natura, si considera che le disposizioni dell’articolo 27 del regolamento si applichino a chiunque abbia diritto sia ad una pensione a norma del Beamteversorgungsrecht sia ad una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro.

23. Il capitolo 4 non si applica alle persone aventi diritto alle prestazioni in natura contemplate dall’assicurazione infortuni prevista per i dipendenti pubblici e il perso- nale assimilato.

D. Spagna 1. Il requisito relativo all’esercizio di un’attività retribuita o meno, ovvero all’essere stato precedentemente iscritto a un’assicurazione obbligatoria contro lo stesso ri- schio, nel quadro di un regime destinato ai lavoratori autonomi o indipendenti dello stesso Stato membro, previsto all’articolo 1 lettera a) punto iv) del presente rego- lamento, non sarà richiesto alle persone iscritte volontariamente al regime generale della sicurezza sociale, in conformità delle disposizioni del regio decreto

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n. 317/1985 del 6 febbraio 1985 a motivo della condizione di funzionario o dipen- dente al servizio di un’organizzazione internazionale governativa.

2. Le prestazioni previste dal regio decreto n. 2805/79 del 7 dicembre 1979

sull’affiliazione volontaria al regime generale della sicurezza sociale, saranno estesi, in applicazione del principio della parità di trattamento, ai cittadini di altri Stati membri, ai rifugiati e agli apolidi, residenti sul territorio comunitario, che non siano più coperti obbligatoriamente dal sistema spagnolo di sicurezza sociale, essendo alle dipendenze di organizzazioni internazionali. 3. a) In tutti i regimi di sicurezza sociale spagnoli, eccettuato il regime per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell’amministrazione giudiziaria, i lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legislazione spagnola, sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell’applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, qualora al verificarsi del rischio siano assicurati in forza della legislazione di un altro Stato membro oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro e per il me- desimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi di cui all’articolo 48 paragrafo 1. b) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del capitolo 3 titolo III del rego- lamento sono calcolati come anni di servizio compiuto per lo Stato quelli che mancano per il raggiungimento dell’età pensionabile o dell’età obbliga- toria di cessazione del servizio di cui al punto 4 all’articolo 31 del testo con- solidato della legge sui pensionati statali soltanto se, al momento del verifi- carsi dell’evento che dà diritto alla pensione di invalidità o alla pensione per i superstiti, il beneficiario era coperto da un regime speciale spagnolo per i dipendenti pubblici o svolgeva un’attività coperta dallo stesso regime. 4. a) In applicazione dell’articolo 47 del regolamento, il calcolo della prestazione teorica spagnola si effettua sulle basi contributive reali versate dall’assicu- rato durante gli anni immediatamente precedenti il pagamento dell’ultimo contributo alla sicurezza sociale spagnola. b) L’importo della pensione ottenuta sarà aumentato dell’importo delle mag- giorazioni e rivalutazioni calcolate per ciascun anno successivo, per le pen- sioni di analoga natura. 5. I periodi compiuti in altri Stati membri che devono essere calcolati nel contesto

del regime speciale per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell’amministrazione giudiziaria sono considerati, ai fini dell’articolo 47 del rego- lamento, alla stregua dei periodi più recenti compiuti in qualità di dipendente pub- blico in Spagna. 6. Nel regime speciale per i dipendenti pubblici, il personale militare e il personale dell’amministrazione giudiziaria, l’espressione «acto de servicio» (in occasione di lavoro) si riferisce agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali nell’acce- zione e ai fini dell’applicazione delle disposizioni del capitolo 4 del titolo III del regolamento.

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7. a) Le sezioni da 2 a 7 del capitolo 1 del titolo III, nella misura in cui riguardano prestazioni in natura, non si applicano ai beneficiari dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, per il personale militare e per il personale del- l’amministrazione giudiziaria che sono soggetti al regime spagnolo «Mutua- lismo administrativo». b) Tuttavia la persona coperta da uno di questi regimi che risieda in uno Stato membro la cui legislazione preveda: – che il diritto di ricevere prestazioni in natura non è soggetto a condizio- ni di assicurazione o di impiego, e – che non sia erogabile una pensione, è consigliata dal proprio organismo sanitario di informare le appropriate au- torità dello Stato membro di residenza che non desidera avvalersi dei diritti alle prestazioni in natura che le sono concessi a norma della legislazione na- zionale del suo Stato membro di residenza. Se del caso, ciò è possibile fa- cendo riferimento all’articolo 17bis del regolamento.

8. Nonostante le disposizioni del punto 7, per quanto riguarda le prestazioni in

natura, si considera che le disposizioni dell’articolo 27 del regolamento si applichino a chiunque abbia diritto ad una pensione a titolo dei regimi speciali per i dipendenti pubblici, per il personale militare e per il personale dell’amministrazione giudiziaria, sia ad una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro. 9. Il regime speciale spagnolo per gli studenti («Seguro Escolar») non si basa, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni, sul compimento dei periodi di assicura- zione, occupazione e residenza come definiti all’articolo 1 lettere r), s) e sbis) del regolamento. Le istituzioni spagnole non possono pertanto rilasciare i pertinenti certificati ai fini del cumulo dei periodi. Tuttavia, il regime speciale spagnolo per gli studenti si applica agli studenti che sono cittadini di altri Stati membri e studiano in Spagna, alle stesse condizioni degli studenti di nazionalità spagnola.

E. Francia 1. a) L’assegno agli ex lavoratori subordinati nonché l’assegno agli ex lavoratori autonomi e l’assegno di vecchiaia per gli agricoltori sono concessi, alle con- dizioni previste per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori subordinati o autonomi cittadini degli altri Stati membri che, all’atto dell’inoltro della loro domanda, risiedono nel territorio francese. b) Lo stesso avviene per quanto concerne i profughi e gli apolidi. c) Le disposizioni del regolamento non pregiudicano le disposizioni della legi- slazione francese a norma delle quali, per l’acquisizione del diritto all’asse- gno agli ex lavoratori subordinati nonché all’assegno agli ex lavoratori auto- nomi, vengono computati unicamente i periodi di attività lavorativa subordinata o equiparata, o, se del caso, i periodi di attività lavorativa auto- noma compiuti nei territori dei dipartimenti europei e dei dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guyana, Martinica e Riunione) della Repubblica francese.

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2. L’assegno speciale e l’indennità cumulabile previsti dalla legislazione speciale di sicurezza sociale nelle miniere non sono corrisposti che ai lavoratori occupati nelle miniere francesi.

3. La legge n. 65-555 del 10 luglio 1965, che concede ai francesi che svolgono o

hanno svolto un’attività professionale all’estero la facoltà di accedere al regime dell’assicurazione volontaria di vecchiaia, si applica ai cittadini degli altri Stati membri alle seguenti condizioni: – l’attività professionale che dà luogo all’assicurazione volontaria nei confron- ti del regime francese non deve o non deve essere stata svolta nel territorio francese, né nel territorio dello Stato membro di cui il lavoratore subordinato o autonomo è cittadino; – il lavoratore subordinato o autonomo, alla data della domanda di ammissione al beneficio della legge, deve dimostrare di aver risieduto in Francia per al- meno dieci anni consecutivi o non consecutivi, oppure di essere stato sogget- to alla legislazione francese, a titolo obbligatorio o facoltativo continuato, per la stessa durata. Le condizioni che precedono valgono anche nel caso in cui si applichino a cittadini di altri Stati membri le disposizioni che consentono a un lavoratore dipendente francese che esercita la sua attività al di fuori della Francia di iscriversi volontaria- mente a un regime pensionistico integrativo francese per lavoratori dipendenti, sia direttamente, che tramite il datore di lavoro. 4. La persona soggetta alla legislazione francese in applicazione dell’articolo 14 paragrafo 1 o dell’articolo 14bis paragrafo 1 del regolamento ha diritto, per i familiari che l’accompagnano nel territorio dello Stato membro nel quale effettua un lavoro, alle seguenti prestazioni familiari: a) l’assegno per figlio in tenera età erogato fino all’età di tre mesi; b) le prestazioni familiari erogate in applicazione dell’articolo 73 del regola- mento. 5. Per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 46 paragrafo 2 lettera a) del regolamento, nei regimi di base o complementari in cui le pensioni di vecchiaia sono calcolate sulla base dei punti accumulati, l’istituzione competente prende in conside- razione, per quanto riguarda ognuno degli anni di assicurazione maturati in base alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro, il numero di punti accumulati dividen- do il numero di punti di pensione acquisiti secondo la legislazione applicata per il numero di anni che corrispondono ai punti in questione. 6. a) I lavoratori frontalieri che esercitano la loro attività subordinata sul territorio di uno Stato membro diverso dalla Francia e risiedono nei dipartimenti fran-

cesi dell’Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella beneficiano, in applica- zione dell’articolo 19 del regolamento, sul territorio di tali dipartimenti delle prestazioni in natura previste dal regime locale di Alsazia-Lorena, istituito con i decreti n. 46-1428 del 12 giugno 1946 e n. 67-814 del 25 settembre 1967.

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b) Tali disposizioni sono applicabili, per analogia, ai beneficiari dell’articolo 25 paragrafi 2 e 3 e degli articoli 28 e 29 del regolamento. 7. Nonostante gli articoli 73 e 74 del regolamento, gli assegni di alloggio, l’assegno di custodia di figli a domicilio, l’aiuto alla famiglia per l’impiego di un’assistenza materna riconosciuta e l’assegno parentale d’istruzione sono concessi ai soli interes- sati e ai loro familiari che risiedono sul territorio francese. 8. Al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato, i lavoratori salariati non più soggetti alla legislazione francese relativa all’assicurazione di vedovanza del regime generale francese di sicurezza sociale o del regime dei salariati nel settore agricolo, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo III capitolo 3 del regolamento, sono considerati assicurati in virtù di questa legislazione se, al momento dell’insor- genza dell’evento assicurato, sono assicurati quali lavoratori salariati a norma della legislazione di un altro Stato membro oppure, qualora questa condizione non fosse adempita, se deve essere concessa una prestazione per superstiti conformemente alla legislazione di un altro Stato membro applicabile ai lavoratori salariati. Tuttavia, questa condizione è considerata soddisfatta nel caso menzionato all’articolo 48 capoverso 1. 9. La legislazione francese applicabile a un lavoratore dipendente o a un ex lavora- tore dipendente per applicare le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regola- mento si deve applicare sia al regime pensionistico di anzianità che al/ai regime/i pensionistici integrativi cui l’interessato ha aderito.

F. Grecia 1. ... 2. La legge n. 1469/84 concernente l’affiliazione facoltativa al regime pensionistico dei cittadini greci e di quelli stranieri di origine greca si applica ai cittadini di altri Stati membri, agli apolidi e ai rifugiati residenti sul territorio di uno Stato membro, conformemente al capoverso 2. Purché siano soddisfatte le altre condizioni richieste dalla legge suddetta, i contributi possono essere versati: a) quando la persona interessata è domiciliata o risiede nel territorio di uno Sta- to membro ed è stata inoltre, in passato, iscritta a titolo obbligatorio al regi- me greco dell’assicurazione pensione, ovvero b) indipendentemente dal luogo di domicilio o di residenza, quando la persona interessata ha in precedenza risieduto in Grecia, con o senza interruzione, per dieci anni o è stata iscritta al regime greco, a titolo obbligatorio o volon- tario, per un periodo di millecinquecento giorni.

3. Contrariamente a quanto previsto dalla pertinente legislazione applicata dal-

l’OGA, i periodi di pensione dovuti a motivo di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale conformemente alla legislazione di uno Stato membro che prevede un quadro specifico per questi rischi, e sempreché essi coincidano con i periodi di occupazione nel settore agricolo in Grecia, saranno considerati come periodi di assicurazione a titolo della legislazione applicata dall’OGA nel senso definito all’articolo 1 lettera r) del presente regolamento.

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4. Nell’ambito della legislazione greca, l’applicazione dell’articolo 49 paragrafo 2 del regolamento è subordinata alla condizione che il nuovo calcolo di cui al citato articolo non rechi pregiudizio all’interessato. 5. Qualora le disposizioni statutarie delle casse assistenziali ausiliarie greche per le pensioni prevedano la possibilità del riconoscimento di periodi di assicurazione obbligatoria per vecchiaia effettuati presso istituzioni greche di assicurazione legale di base, tali disposizioni si applicano anche in ordine a periodi di assicurazione obbligatoria per il settore pensioni effettuati in base alla legislazione di ogni altro Stato membro competente per il campo di applicazione materiale del presente rego- lamento. 6. Il lavoratore che sia soggetto all’assicurazione obbligatoria di un altro Stato membro fino al 31 dicembre 1992 e diventi soggetto per la prima volta dopo il 1° gennaio 1993 all’assicurazione obbligatoria greca (regime legale di base) è consi- derato come «ex assicurato» a norma delle disposizioni della legge 2084/920. 7. Per quanto riguarda i dipendenti pubblici e il personale assimilato assunti entro il 31 dicembre 1982, le disposizioni dei capitoli 2 e 3 del titolo III del regolamento si applicano per analogia se le persone interessate hanno compiuto periodi di assicura- zione in un altro Stato membro nel quadro di un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici o il personale assimilato o nel quadro di un regime generale, purché le persone interessate siano state occupate in qualità di dipendenti pubblici o personale assimilato in base alle disposizioni della legislazione greca. 8. Qualora non siano stati acquisiti diritti a pensione sotto un regime speciale per dipendenti pubblici o personale assimilato, l’applicazione dell’articolo 43bis paragra- fo 2 e dell’articolo 51bis paragrafo 2 non pregiudica l’applicazione della legislazione greca (codice relativo alle pensioni civili e militari) per quanto riguarda il trasferi- mento di periodi di assicurazione da un regime speciale per dipendenti pubblici al regime generale di assicurazione per lavoratori dipendenti, mediante il versamento dei contributi richiesti.

G. Irlanda 1. In caso di residenza o di dimora in Irlanda, i lavoratori subordinati o autonomi, i disoccupati, i richiedenti ed i titolari di pensione o rendita, nonché i loro familiari, di cui all’articolo 19 paragrafo 1, all’articolo 22 paragrafi 1 e 3, all’articolo 25 paragra- fi 1 e 3, all’articolo 26 paragrafo 1 ed agli articoli 28bis, 29 e 31 del regolamento, beneficiano gratuitamente dell’insieme dell’assistenza sanitaria prevista dalla legi- slazione irlandese allorché dette prestazioni sono a carico dell’istituzione di uno Stato membro diverso dall’Irlanda. 2. I familiari di un lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dall’Irlanda e che soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto, se del caso, dell’ar- ticolo 18 del regolamento, beneficiano gratuitamente, allorché risiedono in Irlanda, dell’insieme dell’assistenza sanitaria prevista dalla legislazione irlandese. Le presta- zioni così corrisposte sono a carico dell’istituzione presso la quale è iscritto il lavo- ratore subordinato o autonomo. Tuttavia, qualora il coniuge del lavoratore subordi- nato o autonomo o la persona che ha cura dei figli eserciti un’attività professionale

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in Irlanda, le prestazioni corrisposte ai familiari sono a carico dell’istituzione irlan- dese, sempreché il diritto alle suddette prestazioni sussista unicamente in applicazio- ne della legislazione irlandese. 3. Se un lavoratore subordinato soggetto alla legislazione irlandese è vittima di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito: a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio irlandese; b) non tenendo conto della sua assenza dal territorio irlandese per determinare se, in virtù del suo lavoro, era assicurato sotto detta legislazione. 4. ... 5. Per il calcolo delle retribuzioni per la concessione della prestazione di malattia o di disoccupazione, prevista dalla legislazione irlandese, in deroga all’articolo 23 paragrafo 1 e all’articolo 68 paragrafo 1 del regolamento, viene preso in considera- zione nei confronti del lavoratore subordinato, per ciascuna settimana di occupazio- ne compiuta come lavoratore subordinato sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l’esercizio fiscale (imposta sul reddito) di riferimento, un importo pari alla retribuzione settimanale media percepita rispettivamente dai lavoratori subordinati di sesso maschile e femminile durante detto esercizio. 6. Per l’applicazione dell’articolo 40 paragrafo 3 lettera a) punto ii), si tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile al lavoro ai sensi della legislazione irlandese. 7. Per l’applicazione dell’articolo 44 paragrafo 2 si considera che il lavoratore subordinato ha chiesto espressamente di soprassedere alla liquidazione della pensio- ne di vecchiaia cui avrebbe diritto ai sensi della legislazione irlandese se non è entrato effettivamente in pensione, quando questa condizione è richiesta per ottenere detta pensione. 8. ... 9. Un disoccupato che rientra in Irlanda dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazione irlandese in applicazione dell’articolo 69 paragrafo 1 del regolamento ha diritto alle prestazioni di disoccupazione, nonostante l’articolo 69 paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione.

10. Un periodo maturato nell’ambito della legislazione irlandese a norma dell’arti- colo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento non può: i) essere considerato in forza di questa disposizione, come un periodo maturato nell’ambito della legislazione irlandese agli effetti del titolo III del regola- mento, né ii) far sì che l’Irlanda diventi lo Stato competente per erogare le prestazioni previste dagli articoli 18 o 38 o dell’articolo 39 paragrafo 1 del regolamento. 11. Il diritto al complemento di reddito familiare ai sensi della sola legislazione irlandese è sospeso, qualora nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare,

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le prestazioni familiari siano dovute unicamente in virtù della legislazione del Regno Unito o in applicazione degli articoli 73, 74, 77, 78 o 78bis del regolamento fino a concorrenza dell’importo di tali prestazioni.

H. Italia Nulla.

I. Lussemburgo 1. In deroga all’articolo 94 paragrafo 2 del regolamento, i periodi di assicurazione o equiparati maturati da un lavoratore subordinato o autonomo sotto la legislazione lussemburghese di assicurazione per la pensione di invalidità, vecchiaia o morte anteriormente al 1° gennaio 1946 o prima di una data anteriore stabilita da una convenzione bilaterale saranno presi in considerazione ai fini dell’applicazione di questa legislazione soltanto se l’interessato dimostra di aver maturato un periodo di assicurazione di sei mesi sotto il regime lussemburghese posteriormente alla data di cui trattasi. Nel caso in cui siano applicabili più convenzioni bilaterali, i periodi di assicurazione o equiparati sono presi in considerazione a decorrere dalla data più remota. 2. Per l’attribuzione della quota fissa nelle pensioni lussemburghesi, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese dai lavoratori subordi- nati o autonomi che non risiedono nel territorio lussemburghese sono equiparati a periodi di residenza con decorrenza dal 1° ottobre 1972.

3. L’articolo 22 paragrafo 2 secondo comma del regolamento, non pregiudica le

disposizioni legislative lussemburghesi secondo le quali l’autorizzazione della cassa di malattia per un trattamento all’estero non può essere rifiutata se le cure necessarie non possono essere praticate nel Granducato. 4. Ai fini del computo del periodo di assicurazione di cui all’articolo 171 paragra- fo 7 del codice delle assicurazioni sociali, l’istituzione lussemburghese tiene conto dei periodi di assicurazione maturati dall’interessato sotto la legislazione di qualun- que altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica. L’applicazione della disposizione precedente è subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo periodi di assicurazione sotto la legislazione lussemburghese.

5. Per un dipendente pubblico non soggetto alla legislazione lussemburghese al

momento della cessazione dal servizio, la base del calcolo per la concessione della pensione è l’ultima retribuzione versata alla persona interessata al momento di lasciare il pubblico impiego lussemburghese, retribuzione fissata in base alla legisla- zione in vigore all’epoca in cui è maturata la pensione.

6. Se avviene il trasferimento da un regime legale lussemburghese a un regime

speciale per i dipendenti pubblici o il personale assimilato in un altro Stato membro, le disposizioni legislative lussemburghesi sull’assicurazione retroattiva sono sospese. 7. Il riconoscimento dei periodi del regime legale lussemburghese si basa esclusi- vamente sui periodi maturati nel Lussemburgo.

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8. Le persone che beneficiano di assistenza malattia nel Granducato del Lussembur- go e che proseguono gli studi in un altro Stato membro sono dispensati dall’af- filiazione in quanto studenti ai sensi della legislazione del Paese in cui sono svolti gli studi.

J. Paesi Bassi

1. Assicurazione spese di malattia

a) Per quanto concerne il diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legisla- zione olandese, come beneficiario delle prestazioni in natura ai fini dell’ap- plicazione del capitolo 1 del titolo III, si intende la persona assicurata o co- assicurata in virtù dell’assicurazione di cui alla legge olandese sulle casse malattia. b) ... c) Ai fini dell’applicazione degli articoli da 27 a 34 del regolamento, sono e- quiparate alle pensioni da corrispondersi in virtù della legislazione di cui ri- spettivamente alla lettera b) (invalidità) e alla lettera c) (vecchiaia) della di- chiarazione dei Paesi Bassi, a norma dell’articolo 5 del regolamento: – le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 gennaio 1966 (Staats- blad 6) recante nuove disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili e dei loro familiari (legge generale sulle pensioni civili); – le pensioni corrisposte in virtù della legge 6 ottobre 1966 (Staats- blad 445) recante nuove disposizioni relative alle pensioni dei militari e loro familiari (legge generale sulle pensioni militari); – le pensioni corrisposte in virtù della legge 15 febbraio 1967 (Staats- blad 138) recante nuove disposizioni relative alle pensioni dei dipen- denti delle ferrovie olandesi e loro familiari (legge sulle pensioni ferro- vieri); – le pensioni corrisposte in virtù del regolamento relativo alle condizioni di servizio delle ferrovie olandesi (RDV 1964 NS); – le prestazioni a titolo di pensione erogate prima dell’età di 65 anni a norma di regimi pensionistici aventi lo scopo di fornire l’assistenza vecchiaia ai lavoratori e agli ex lavoratori, o le prestazioni a titolo di collocamento a riposo anticipato concesse in conformità di normative stabilite dallo Stato, ovvero da, o in forza di una convenzione collettiva di lavoro in materia di pensionamento anticipato, oppure in forza di una normativa che dovrà essere definita dal consiglio delle casse malattia. d) I familiari residenti nei Paesi Bassi, contemplati dall’articolo 19 paragrafo 2, e il lavoratore subordinato o autonomo ed i suoi familiari, contemplati dal- l’articolo 22 paragrafo 1 lettera b) e paragrafo 3 in collegamento con il para- grafo 1 lettera b) e dagli articoli 25 e 26, aventi diritto a prestazioni a norma della legislazione di un altro Stato membro, non sono assicurati in forza del-

la legge generale sulle spese di malattia eccezionali (Algemene Wet Bij- zondere Ziektekosten).

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2. Applicazione della legislazione olandese sull’assicurazione vecchiaia generaliz- zata (AOW) a) La riduzione di cui all’articolo 13 paragrafo 1 dell’AOW non è applicabile agli anni civili, o alle parti di essi, antecedenti il 1° gennaio 1957, durante i quali il titolare, che non soddisfa ai requisiti che gli consentirebbero di otte- nere l’equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi, tra il compimento del quindicesimo e quello del sessanta- cinquesimo anno di età, oppure durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un lavoro subordinato nei Paesi Bassi, per un datore di lavoro stabilito in tale Paese. In deroga all’articolo 7 dell’AOW, può ottenere detta equiparazione anche il titolare che abbia risieduto o lavorato nei Paesi Bassi solo prima del 1° gen- naio 1957, alle condizioni precedentemente esposte. b) La riduzione di cui all’articolo 13 paragrafo 1 dell’AOW non è applicabile agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, durante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno, la persona sposata o che era sposata non era assicurata a norma della citata legislazione, risiedendo nel territorio di uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, sem- preché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi d’assicurazione compiuti dal coniuge sotto questa legislazione sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l’una con l’altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in consi- derazione a norma della lettera a). In deroga all’articolo 7 dell’AOW, questa persona è considerata titolare. c) La riduzione di cui all’articolo 13 paragrafo 2 dell’AOW non si applica agli anni civili o alle parti di anni civili anteriori al 1° gennaio 1957, durante i quali il coniuge del titolare, che non soddisfi alle condizioni che gli consenti- rebbero di ottenere l’equiparazione di tali anni ai periodi d’assicurazione, ha risieduto nei Paesi Bassi fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, ovvero durante i quali, risiedendo nel territorio di un altro Stato mem- bro, ha esercitato un’attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di la- voro stabilito in questo Paese. d) La riduzione di cui all’articolo 13 paragrafo 2 dell’AOW non si applica agli

anni civili o alle parti di anni civili anteriori alla data del 2 agosto 1989, du- rante i quali, fra il quindicesimo e il sessantacinquesimo anno di età, il co- niuge del titolare ha risieduto in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi e non era assicurato in forza della citata legislazione, sempreché questi anni civili o parti di anni civili coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal titolare sotto questa legislazione - sempreché durante questi periodi le persone di cui trattasi fossero sposate l’una con l’altra - nonché con gli anni civili o parti di anni civili da prendere in considerazione a norma della lette- ra a). e) Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sono applicabili esclusiva- mente qualora il titolare abbia risieduto durante sei anni nel territorio di uno

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o di più Stati membri dopo il compimento del cinquantanovesimo anno di età, e fintanto che vi risiede. f) In deroga all’articolo 45 paragrafo 1 dell’AOW e all’articolo 63 paragrafo 1 dell’ANW (assicurazione generalizzata dei superstiti), il coniuge di un lavo- ratore, subordinato o autonomo, soggetto al regime di assicurazione obbliga- toria, residente in uno Stato membro diverso dai Paesi Bassi, è autorizzato ad assicurarsi liberamente in virtù di tali legislazioni esclusivamente per i periodi posteriori al 2 agosto 1989, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo è o è stato soggetto all’assicurazione obbligatoria in virtù di tali legislazioni. Tale autorizzazione scade con decorrenza dal giorno in cui termina il perio- do di assicurazione obbligatoria del lavoratore, subordinato o autonomo. Ta- le autorizzazione però non scade qualora l’assicurazione obbligatoria del la- voratore subordinato o autonomo sia stata interrotta dal decesso del lavoratore e la vedova riscuota esclusivamente una pensione in virtù della legislazione generale sull’assicurazione dei superstiti (AWW). L’autorizzazione all’assicurazione volontaria scade in ogni caso il giorno del compimento del sessantacinquesimo anno di età del titolare dell’assicura- zione volontaria. Il contributo che dovrà versare il coniuge di un lavoratore subordinato o au- tonomo soggetto al regime di assicurazione obbligatoria dell’assicurazione vecchiaia generalizzata e dell’assicurazione generale dei superstiti. è fissato conformemente alle disposizioni relative alla determinazione dei contributi dell’assicurazione obbligatoria, fermo restando che il reddito del coniuge, in tal caso, è considerato come riscosso nei Paesi Bassi. Per il coniuge di un lavoratore subordinato o autonomo che si è iscritto all’assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o da data poste- riore, il contributo è fissato in conformità delle disposizioni relative alla de- terminazione del premio di assicurazione volontaria in virtù dell’assicu- razione vecchiaia generalizzata e dell’assicurazione generale dei superstiti. g) L’autorizzazione di cui alla lettera f) è concessa esclusivamente qualora il coniuge del lavoratore subordinato o autonomo abbia comunicato alla Socia- le Verzekeringbank (Banca delle assicurazioni sociali), entro il termine di un

anno a decorrere dall’inizio del periodo di assicurazione obbligatoria del la- voratore, la sua intenzione di versare contributi volontari. Per i coniugi dei lavoratori subordinati o autonomi che siano iscritti all’assicurazione obbligatoria a decorrere dal 2 agosto 1989 o nel periodo immediatamente antecedente tale data, il termine di un anno decorre dal 2 agosto 1989. Il coniuge non residente nei Paesi Bassi del lavoratore subordinato o auto- nomo al quale si applicano le disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 1, dell’articolo 14bis paragrafo 1 o dell’articolo 17 del regolamento non può va- lersi della facoltà prevista dalla lettera f) quarto comma, qualora, conforme-

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mente alle disposizioni della sola legislazione olandese, sia già o sia già stato autorizzato ad assicurarsi liberamente. h) Le lettere a), b), c), d) e f) non sono applicabili ai periodi coincidenti con pe- riodi che possono essere presi in considerazione per il calcolo dei diritti a pensione in virtù legislazione relativa all’assicurazione vecchiaia di uno Sta- to membro diverso dai Paesi Bassi né ai periodi durante i quali all’inte- ressato è stata corrisposta una pensione di vecchiaia in virtù di una tale legi- slazione. i) Per l’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età, ai sensi della legge generale olandese relativa all’assicurazione per la vecchiaia (AOW).

3. Applicazione della legge generale olandese sull’assicurazione dei superstiti

a) I lavoratori subordinati o autonomi, non più assicurati in forza della legisla- zione olandese relativa all’assicurazione generale dei superstiti sono consi- derati assicurati in forza di tale legislazione all’atto del verificarsi del rischio ai fini dell’applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per il medesimo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione per i super- stiti in virtù della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condi- zione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all’articolo 48 paragrafo 1. b) Se, in applicazione della lettera a), una vedova ha diritto ad una pensione di vedova a norma della legislazione olandese relativa all’assicurazione genera- le dei superstiti, detta pensione è calcolata a norma dell’articolo 46 paragrafo

2 del regolamento.

Per l’applicazione di queste disposizioni sono parimenti considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto la suddetta legislazione olandese i periodi anteriori al 1° ottobre 1959, durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dall’età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha esercitato un’attività retribuita nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo Paese. c) Non si tiene conto dei periodi da prendere in considerazione, ai sensi della lettera b), che coincidono con periodi di assicurazione compiuti sotto la legi- slazione di un altro Stato membro in materia di pensioni o rendite per i su- perstiti. d) Per l’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento vengono considerati come periodi di assicurazione soltanto i periodi di assicurazione maturati dopo il compimento del quindicesimo anno di età in base alla legi- slazione olandese.

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4. Applicazione della legge olandese sull’incapacità di lavoro

a) I lavoratori, subordinati o autonomi, non più soggetti alla legge del 18 feb- braio 1966 relativa all’assicurazione di incapacità di lavoro (WAO) (appli- cabile ai lavoratori) e/o alla legge dell’11 dicembre 1975 relativa all’assicurazione generalizzata di incapacità di lavoro (AAW), e alla legge del 24 aprile 1997 sull’assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (applicabile a tutti i residenti), sono considerati ancora assicurati al momento del verificarsi del rischio, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del tito- lo III capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati per lo stesso ri- schio in forza della legislazione di un altro Stato membro, oppure qualora abbiano diritto ad una prestazione in virtù della legislazione di un altro Stato membro per il medesimo rischio. Tale ultima condizione è tuttavia conside- rata soddisfatta nei casi contemplati all’articolo 48 paragrafo 1. b) Se, in applicazione della lettera a) del presente paragrafo, l’interessato ha diritto ad una prestazione di invalidità olandese, detta prestazione è liquidata secondo le norme di cui all’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento: i) conformemente alle disposizioni previste dalla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO), se l’interessato, al momento in cui si è pro- dotta l’invalidità, era assicurato per questo rischio in forza della legisla- zione di un altro Stato membro in quanto lavoratore subordinato ai sen- si dell’articolo 1 lettera a) del regolamento; ii) conformemente alle disposizioni di cui alla succitata legge del 24 aprile

1997 sull’assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi, se l’in-

teressato al momento in cui è sopravvenuta l’invalidità: – era assicurato per questo rischio in forza della legislazione di un altro Stato membro senza avere la qualità di lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1 lettera a) del regolamento, ovvero – non era assicurato per questo rischio, in forza della legislazione di un altro Stato membro, ma può far valere diritti a prestazioni in virtù della legislazione di un altro Stato membro. c) Per il calcolo delle prestazioni liquidate conformemente alla succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO) o alla succitata legge del 24 aprile 1997 sull’assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi, le istituzioni dei Paesi Bassi tengono conto: – dei periodi di lavoro subordinato e dei periodi equiparati compiuti nei Paesi Bassi anteriormente al 1° luglio 1967; – dei periodi di assicurazione compiuti sotto la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO); – dei periodi di assicurazione compiuti dopo l’età di 15 anni secondo la succitata legge dell’11 dicembre 1975 (AAW), purché non coincidano con periodi di assicurazione compiuti secondo la succitata legge del 18 febbraio 1966 (WAO); – dei periodi di assicurazioni compiuti a norma della legge del 24 aprile

1997 sull’assicurazione di incapacità di lavoro degli autonomi (WAZ).

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d) Per il calcolo della prestazione d’invalidità olandese in applicazione dell’ar- ticolo 40 paragrafo 1 del regolamento, gli organismi olandesi non tengono conto del supplemento eventualmente concesso al titolare della prestazione in virtù della legge sui supplementi. Il diritto a tale supplemento e il suo im- porto sono determinati esclusivamente in base alle disposizioni della legge sui supplementi.

5. Applicazione della legislazione olandese sugli assegni familiari

a) Un lavoratore subordinato o autonomo cui la legislazione olandese sugli as- segni familiari diventi applicabile durante un dato trimestre civile e che, nel primo giorno di tale trimestre, era assoggettato alla legislazione corrispon- dente d’un altro Stato membro è considerato come assicurato da tale primo giorno secondo la legislazione olandese. b) L’importo degli assegni familiari cui ha diritto il lavoratore subordinato o autonomo che, in base alla lettera a), è considerato come assicurato secondo la legislazione olandese sugli assegni familiari, è determinato secondo le modalità del regolamento d’applicazione previsto dall’articolo 98 del rego- lamento.

6. Applicazione di alcune disposizioni transitorie

Non si applica l’articolo 45 paragrafo 1 nel valutare il diritto alle prestazioni a norma delle disposizioni transitorie delle legislazioni sull’assicurazione vecchiaia generalizzata (art. 46), sull’assicurazione generalizzata delle vedove e degli orfani e sull’assicurazione generalizzata contro l’inabilità al lavoro. 7. Applicabilità del titolo II del regolamento ad un «directeur-grootaandeelhouder» (direttore/principale azionista) di una società a responsabilità limitata: Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo II del regolamento, una persona che eserciti nei Paesi Bassi un’attività professionale, diversa da un’attività svolta nel quadro di un rapporto di lavoro, per conto di una società a responsabilità limitata nella quale ha un «interesse significativo» ai sensi della legislazione olandese (ossia un interesse che comporti almeno il 50 % dei diritti di voto) è assimilata ad una persona che esercita un’attività indipendente.

K. Austria 1. Ai fini dell’applicazione del regolamento, la legislazione austriaca in materia di trasferimento di periodi di assicurazioni mediante il pagamento di una somma di trasferimento resta valida se avviene il passaggio da un regime generale a un regime speciale per i dipendenti pubblici. 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento non si tiene conto degli aumenti per i contributi per l’assicurazione complementare né delle prestazioni supplementari a vantaggio dei minatori previsti dalla legislazione au- striaca. In tali casi l’importo calcolato conformemente all’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento è maggiorato degli aumenti per i contributi per l’assicurazione com- plementare e delle prestazioni supplementari per i minatori.

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3. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento, nell’appli- care la legislazione austriaca si considera come data di riferimento per una pensione (Stichtag) la data in cui il rischio si avvera. 4. Dall’applicazione delle disposizioni del regolamento non può derivare una limi- tazione del diritto a prestazioni in virtù della legislazione austriaca per quanto con- cerne le persone la cui situazione sul piano della sicurezza sociale abbia subito pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro ascendenza. 5. Le disposizioni dell’articolo 22 paragrafo 1 lettera a) del regolamento si applica- no anche alle persone coperte da assicurazione malattia a norma di una legge au- striaca sulla sicurezza sociale (Versorgungsgesetz). 6. Ai fini dell’applicazione del regolamento, le prestazioni a norma della legge sul- l’assistenza al personale militare (Heeresversorgungsgesetz - HVG) sono assimilate alle prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali. 7. L’assistenza speciale conforme al decreto di assistenza speciale (Sonderunterstü- tzungsgesetz) del 30 novembre 1973 sarà ritenuta pensione di anzianità per quanto riguarda l’applicazione del regolamento.

L. Portogallo Circa le persone coperte dal regime speciale previsto per i dipendenti pubblici e il personale assimilato che non prestano più servizio presso l’amministrazione porto- ghese al momento del collocamento a riposo o quando i loro diritti a pensione ven- gono determinati, si tiene conto, ai fini del calcolo della pensione, dell’ultima retri- buzione versata loro da tale amministrazione.

M. Finlandia 1. Onde stabilire se si debba tener conto del periodo che intercorre tra il momento in cui sopravviene l’evento pensionabile e l’età pensionabile (periodo futuro) all’atto di calcolare l’importo della pensione da lavoro finlandese, i periodi di assicurazione o di residenza sotto la legislazione e di un altro Stato membro sono presi in considera- zione per quanto concerne la condizione della residenza in Finlandia. 2. Qualora l’attività lavorativa subordinata o autonoma in Finlandia sia giunta a termine e l’evento pensionabile si verifichi durante l’espletamento di un’attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro e qualora la pensione, in virtù della legislazione finlandese sulle pensioni da lavoro, non comprenda più il periodo intercorrente tra l’evento pensionabile e l’età pensionabile (periodo futuro), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato membro ai fini del periodo futuro come se si trattasse di periodi assicurativi in Finlandia. 3. Qualora, in virtù della legislazione finlandese, un’istituzione finlandese debba pagare un aumento in seguito ad un ritardo nell’evadere una richiesta di prestazione, una richiesta presentata ad un’istituzione di un altro Stato membro è considerata, ai fini dell’applicazione e delle disposizioni della legislazione finlandese in merito a detto aumento, come se fosse stata presentata alla data in cui detta richiesta, con la necessaria documentazione, è pervenuta all’istituzione competente in Finlandia.

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4. Al momento dell’applicazione delle disposizioni del titolo III capitolo 3 del

presente regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo che non è più assicurato in virtù del regime pensionistico nazionale si considera ancora assicurato se, al momento in cui il rischio si concretizza, è assicurato in virtù della legislazione di un altro Stato membro o, in caso contrario, se ha diritto a una pensione corrispondente allo stesso rischio secondo la legislazione di un altro Stato membro. Tuttavia, si ritiene che quest’ultima condizione sussista nel caso di cui all’articolo 48 paragra- fo 1. 5. Se una persona affiliata ad un regime speciale per dipendenti pubblici risiede in Finlandia e se: a) le disposizioni del titolo III capitolo 1 sezioni da 2 a 7 non si applicano b) e la persona in questione non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Finlandia, essa è tenuta al pagamento dei costi delle prestazioni in natura concesse a lei o ai suoi familiari in Finlandia nella misura in cui queste sono coperte dal regime specia- le per dipendenti pubblici e da un eventuale regime assicurativo individuale com- plementare.

N. Svezia 1. Per l’applicazione dell’articolo 72 del regolamento, il diritto alle prestazioni per figli a carico sarà determinato considerando i periodi di assicurazione maturati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di assicurazione in Svezia ai quali vengono sommati. 2. Le disposizioni del regolamento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi o di residenza non si applicano alle norme transitorie previste dalla legislazione svedese per quanto concerne il diritto ad un calcolo più favorevole delle pensioni base a vantaggio delle persone che hanno risieduto in Svezia per un periodo determinato antecedente la data in cui è fatto valere il diritto. 3. Onde stabilire il diritto ad una pensione di invalidità o di reversibilità parzialmen- te fondato sulla presunzione di periodi assicurativi futuri, si considera che una per- sona soddisfi i requisiti assicurativi e di reddito della legislazione svedese se è coperta, in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, da un regime assicurativo o di residenza di un altro Stato membro. 4. Conformemente a determinate condizioni fissate dalla legislazione svedese, gli anni trascorsi nell’assistenza a bambini in tenera età sono considerati alla stregua di periodi assicurativi ai fini di una pensione complementare anche nel caso in cui il bambino e la persona interessata risiedano in un altro Stato membro, a patto che la persona che si occupa del bambino si trovi in congedo parentale conformemente alle disposizioni della legge sui congedi per la cura dei bambini. 5. Una persona coperta da un regime speciale per i dipendenti pubblici che risieda in Svezia e: a) cui non si applicano le disposizioni del titolo III capitolo 1 sezioni da 2 a 7, e b) che non ha diritto al versamento di una pensione da parte della Svezia

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è tenuta al pagamento dell’assistenza medica prestata in Svezia alla tariffa che, in base alla legislazione svedese, si applicano ai non residenti nella misura in cui l’assi- stenza prestata è coperta dal regime speciale in questione e/o da un eventuale regime assicurativo individuale complementare. Questo si applica anche al coniuge e ai figli di età inferiore a 18 anni di tale persona.

O. Regno Unito 1. Se una persona risiede abitualmente nel territorio di Gibilterra o, a decorrere dal suo ultimo arrivo su tale territorio, è stata tenuta a versare i suoi contributi sotto la legislazione di Gibilterra in qualità di lavoratore subordinato e chiede, per incapacità al lavoro, per maternità o per disoccupazione, di essere esonerata dal versamento di contributi per un certo periodo e che, per tale periodo, determinati contributi venga- no iscritti a suo conto, ogni periodo durante il quale è stata occupata sul territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito, ai fini di tale domanda, è considerato come un periodo di lavoro effettivamente prestato nel territorio di Gibilterra e per il quale abbia versato i suoi contributi in qualità di lavoratore subordinato, in applica- zione della legislazione di Gibilterra. 2. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretende- re il beneficio di una pensione di anzianità, se: a) i contributi dell’ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali, ovvero se b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall’ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l’ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, alla legislazione di due o più Sta- ti membri, si applicano le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del rego- lamento per determinare i suoi diritti alla pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo 3a «pe- riodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assi- curazione compiuto da: i) il coniuge o l’ex coniuge, se la domanda è presentata da una donna spo- sata, da un vedovo o da una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge, ii) l’ex coniuge, se la domanda è presentata da una vedova che non benefi- ciava di una prestazione di superstite immediatamente prima dell’età pensionabile o beneficiava unicamente di una pensione di vedova con- nessa con l’età, calcolata in applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento. 3. a) Se una persona fruisce delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione del Regno Unito in virtù dell’articolo 71 paragrafo 1 lettera a) punto ii) o lettera b) punto ii) del regolamento, i periodi di assicurazione, di

occupazione o di attività autonoma compiuti da tale persona sotto la legisla- zione di un altro Stato membro sono considerati, ai fini del diritto alle pre- stazioni per figli a carico (child benefit) che la legislazione del Regno Unito subordina a un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell’Ir-

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landa del Nord, come periodi di presenza in Gran Bretagna, o, se del caso, nell’Irlanda del Nord. b) Se, in virtù del titolo II del regolamento, ad esclusione dell’articolo 13 para- grafo 2 lettera f), la legislazione del Regno Unito è applicabile ad un lavora- tore subordinato o autonomo che non soddisfa la condizione richiesta dalla legislazione del Regno Unito ai fini del diritto alle prestazioni per figli a ca- rico (child benefit) per quanto concerne: i) la presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell’Irlanda de Nord, egli sarà trattato, per soddisfare tali condizioni, come se vi fosse stato pre- sente, ii) un periodo di presenza in Gran Bretagna o, se del caso, nell’Irlanda del Nord, i periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma compiuti da tale lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato mem- bro saranno considerati, per soddisfare tali condizioni, periodi di pre- senza in Gran Bretagna o, se del caso, nell’Irlanda del Nord. c) Per quanto concerne i diritti a percepire gli assegni familiari (family allo- wances) ai sensi della legislazione di Gibilterra, si applicano per analogia le disposizioni di cui alle lettere a) e b).

4. La prestazione a favore delle vedove (widow’s payment) erogata in base alla

legislazione del Regno Unito è considerata, ai fini del capitolo 3 del regolamento, come una pensione di riversibilità. 5. Per l’applicazione dell’articolo 10bis paragrafo 2 alle disposizioni che regolamen- tano il diritto al sussidio (attendance allowance), al sussidio per custodia di invalido ed al sussidio di sussistenza in caso di incapacità, viene preso in considerazione un periodo di occupazione, di attività non subordinata o di residenza svolta in un terri- torio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative alla presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione. 6. Se un lavoratore subordinato, soggetto alla legislazione del Regno Unito, è vitti- ma di un infortunio dopo aver lasciato il territorio di uno Stato membro per recarsi, nel corso del suo regime di impiego, nel territorio di un altro Stato membro, ma prima di esservi giunto, il suo diritto alle prestazioni per tale infortunio è stabilito: a) come se tale infortunio fosse sopravvenuto nel territorio del Regno Unito, e b) per determinare se egli era un lavoratore subordinato (employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell’Irlanda del Nord oppure un lavoratore subordinato (employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra, non tenendo conto della sua assenza da detti terri- tori. 7. Il regolamento non si applica alle disposizioni della legislazione del Regno Unito destinate a porre in vigore un accordo di sicurezza sociale concluso tra il Regno Unito e uno Stato terzo. 8. Per l’applicazione del titolo III capitolo 3 del regolamento, non si tiene conto né dei contributi proporzionali versati dall’assicurato a norma della legislazione del

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Regno Unito, né delle prestazioni proporzionali di vecchiaia erogabili a norma di tale legislazione. L’importo delle prestazioni proporzionali viene aggiunto all’im- porto della prestazione dovuta in virtù della legislazione del Regno Unito, determi- nato conformemente a quanto disposto al suddetto capitolo; la somma dei due im- porti costituisce la prestazione effettivamente dovuta all’interessato. 9. ... 10. Per l’applicazione del regolamento relativo alle prestazioni dell’assicurazione sociale senza versamento di contributi nonché all’assicurazione disoccupazione (Non Contributory Social Insurance Benefit and Unemployment Insurance Ordinan- ce, Gibilterra), qualsiasi persona cui il presente regolamento è applicabile è conside- rata come abitualmente residente a Gibilterra qualora risieda in uno Stato membro. 11. Ai fini degli articoli 27, 28, 28bis, 29, 30 e 31 del regolamento, le prestazioni erogabili fuori del Regno Unito unicamente in virtù dell’articolo 95ter paragrafo 8 del regolamento sono considerate prestazioni di invalidità. 12. Per l’applicazione dell’articolo 10 paragrafo 1 del regolamento il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro. 13.1. Per il calcolo del coefficiente salariale (earnings factor) ai fini della determi- nazione del diritto alle prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito, salvo il punto 15, ogni settimana durante cui il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso del- l’anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è presa in considerazione secondo le modalità seguenti: a) periodi dal 6 aprile 1975 al 5 aprile 1987: i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l’interessato abbia pagato i contributi come lavoratore subordinato sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore di tale anno di imposta, ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l’interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo; b) periodi a decorrere dal 6 aprile 1987:

i) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore subordinato, si considera che l’interessato abbia percepito una retribuzione settimanale pagando i relativi contributi come lavora- tore subordinato, pari ai due terzi del limite salariale superiore per tale settimana, ii) per ogni settimana di assicurazione, di attività autonoma o di residenza come lavoratore autonomo, si considera che l’interessato abbia versato contributi di classe 2 come lavoratore autonomo; c) per ogni settimana completa durante la quale l’interessato ha maturato un periodo equiparato a un periodo di assicurazione, di occupazione o d’attività

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autonoma o di residenza, si considera che egli abbia beneficiato di un credito di contributi o di retribuzioni, secondo il caso, nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente globale per tale anno di imposta fino al livello richiesto per fare di tale anno di imposta un anno da prendere in considera- zione ai sensi della legislazione del Regno Unito sulla concessione di credito di contributi o di retribuzioni. 13.2. Per l’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 lettera b) del regolamento: a) qualora, per ogni anno d’imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o successivamente a questa data, un lavoratore subordinato abbia compiuto pe- riodi di assicurazione, di occupazione o di residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito, e l’applicazione del paragrafo 1 lettera a) punto i), abbia preso in considerazione quell’anno ai sensi della le- gislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 lettera a) del regolamento, l’interessato è reputato come assicurato per 52 settimane in quell’anno nell’altro Stato membro; b) qualora ogni anno d’imposta sul reddito a decorrere dal 6 aprile 1975 o suc- cessivamente a questa data non sia preso in considerazione ai sensi della le- gislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 lettera a) del regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza compiuti in quell’anno. 13.3. Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l’anno di imposta sul reddito in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferio- re fissato per tale anno di imposta. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero cosi ottenuto è conside- rato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legisla- zione del Regno Unito durante tale anno di imposta, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno di imposta, l’interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione. 14. Per l’applicazione dell’articolo 40 paragrafo 3 lettera a) punto ii), tiene conto soltanto dei periodi durante i quali il lavoratore subordinato o autonomo era inabile

al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito. 15.1. Per il calcolo, ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 2 lettera a) del regolamento dell’importo teorico della parte della pensione che consiste in una componente addizionale ai sensi della legislazione del Regno Unito: a) le parole «guadagni», «contributi» e «maggiorazioni», di cui all’articolo 47 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, designano le eccedenze dei coeffi- cienti salariali ai sensi della legge sulle pensioni di sicurezza sociale del

1975 (Social Security Pensions Act 1975), o, se del caso, del regolamento

sulle pensioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) del 1975 [Social Secu- rity Pensions (Northern Ireland) Order 1975]; b) la media delle eccedenze dei coefficienti salariali sarà calcolata in virtù del- l’articolo 47 paragrafo 1 lettera b) del regolamento, secondo l’interpreta- zione della precedente lettera a), dividendo la somma di dette eccedenze,

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compiute a norma della legislazione del Regno Unito, per il numero di anni di imposta sul reddito (anche parziali) completati ai sensi di detta legislazio- ne a decorrere dal 6 aprile 1978 nel periodo di assicurazione in questione. 15.2. Per il calcolo dell’importo della parte di pensione che consiste in una compo- nente addizionale, ai sensi della legislazione del Regno Unito, le parole «periodi di assicurazione e di residenza» di cui all’articolo 46 paragrafo 2 del regolamento designano i periodi di assicurazione e di residenza compiuti a decorrere dal 6 aprile 1978. 16. Un disoccupato che rientra nel Regno Unito dopo la scadenza del periodo di tre mesi durante i quali ha continuato a fruire delle prestazioni previste dalla legislazio- ne del Regno Unito, in applicazione dell’articolo 69 paragrafo 1 del regolamento, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione nonostante l’articolo 69 paragrafo 2, se soddisfa alle condizioni previste da detta legislazione. 17. Ai fini dell’acquisizione del diritto all’assegno di invalidità grave, il lavoratore subordinato o autonomo, che è o è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito in conformità del titolo II del regolamento, ad esclusione dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera f): a) è considerato come se fosse stato presente o avesse risieduto nel Regno Uni- to durante tutto il periodo nel quale ha esercitato un’attività subordinata o autonoma ed è stato soggetto alla legislazione del Regno Unito, pur essendo presente o residente in un altro Stato membro; b) ha diritto all’equiparazione a periodi di presenza o di residenza nel Regno Unito dei periodi di assicurazione maturati come lavoratore subordinato o autonomo nel territorio o sotto la legislazione di un altro Stato membro.

18. Un periodo maturato nell’ambito della legislazione del Regno Unito a norma

dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento non può: i) essere considerato in forza di questa disposizione come periodo maturato nell’ambito della legislazione del Regno Unito agli effetti del titolo III del regolamento, né ii) far sì che il Regno Unito diventi lo Stato competente per erogare le presta- zioni previste dagli articoli 18, 38 o 39 paragrafo 1 del regolamento. 19. Fatta salva ogni convenzione stipulata con gli Stati membri, ai fini dell’arti- colo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento e dell’articolo 10ter del regolamento di applicazione, la legislazione del Regno Unito cesserà di essere applicabile alla scadenza del più recente dei tre giorni sottoindicati a chiunque fosse precedentemen- te soggetto alla legislazione del Regno Unito come lavoratore subordinato o auto- nomo: a) il giorno in cui la residenza è trasferita nell’altro Stato membro ai sensi del- l’articolo 13 paragrafo 2 lettera f; b) il giorno in cui cessa l’attività subordinata o autonoma, permanente o tempo- ranea, durante la quale l’interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito;

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c) l’ultimo giorno di qualsiasi periodo di erogazione di prestazioni britanniche per malattia e maternità (comprese le prestazioni in natura per le quali il Re- gno Unito è lo Stato competente) o prestazioni per disoccupazione: i) iniziato prima della data di trasferimento della residenza in un altro Sta- to membro o, se è iniziato dopo tale data, ii) immediatamente successivo all’esercizio di un’attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, per il quale l’interessata ero sog- getto alla legislazione del Regno Unito. 20. Il fatto che una persona sia soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell’articolo 13 paragrafo 2 lettera f) del regolamento, dell’articolo 10ter del regolamento di applicazione e del punto 19 non osta a che: a) il Regno Unito, in qualità di Stato competente, applichi a tale persona le di- sposizioni relative ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi del tito- lo III capitolo 1 e capitolo 2 sezione 1 e dell’articolo 40 paragrafo 2 del re- golamento, se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo a questi fini ed era assicurata da ultimo in tale qualità conformemente alla legislazione del Regno Unito; b) tale persona sia trattata come lavoratore subordinato o autonomo ai fini dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento o degli articoli 10 oppure 10bis del regolamento di applicazione, purché la prestazione britannica prevista dal capitolo 1 del titolo III le possa essere erogata a norma della lettera a). 21. Nel caso di studenti oppure di familiari o superstiti di uno studente l’arti- colo 10bis paragrafo 2 del regolamento non si applica alle prestazioni il cui unico obiettivo è la protezione specifica delle persone disabili. 22. Il diritto al credito familiare ai sensi della sola legislazione del Regno Unito è sospeso qualora, per lo stesso periodo e per lo stesso familiare, le prestazioni fami- liari siano dovute unicamente in virtù della legislazione irlandese, o in applicazione degli articoli 73, 74, 77, 78 o 78bis del regolamento fino a concorrenza dell’importo di tali prestazioni.

Svizzera 1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti come anche l’articolo primo della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i citta- dini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente Accordo nonché ai rifugiati e agli apolidi residen- ti sul territorio di tali Stati allorché tali persone dichiarano la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione

svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo

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ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente Accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.

3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattie svizzera e

possibilità di esenzione: a) Sono assicurate obbligatoriamente all’assicurazione malattie svizzera le se- guenti persone che non risiedono in Svizzera: i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento, ii) le persone per cui la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli arti- coli 28, 28bis o 29 del regolamento, iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’as- sicurazione svizzera, iv) i familiari di tali persone o di un lavoratore che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattie svizzera, allorché tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito. b) Le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e pos- sono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germa- nia, Austria, Finlandia, Italia e, nei casi contemplati alla lettera a) i)–iii), Portogallo. Detta richiesta dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se la richiesta è depo- sitata dopo tale termine, l’assicurazione prende effetto sin dall’affiliazione. 4. Le persone che risiedono in Germania, Austria, Belgio o nei Paesi Bassi, ma che sono assicurate in Svizzera per le cure medico-sanitarie beneficiano, in caso di soggiorno in Svizzera, dell’applicazione per analogia dell’articolo 20 prima e secon- da frase del regolamento. In tal caso, l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati.

5. Per l’applicazione degli articoli 22, 22a, 22b, 22c, 25 e 31 del regolamento

l’assicuratore svizzero prende in carico la totalità dei costi fatturati. 6. Il rimborso delle prestazioni di assicurazione malattia versate dall’istituzione del luogo di residenza alle persone di cui al punto 4 avviene conformemente all’articolo

93 del regolamento (CEE) n. 574/72.

7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizze- ro entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera. 8. Tutti i lavoratori, subordinati o autonomi, che non sono assicurati in virtù della legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, sono considerati, per l’applica-

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zione del titolo III capitolo 3 del regolamento, assicurati da detta assicurazione per quanto concerne l’erogazione di una rendita d’invalidità ordinaria: a) durante la durata di un anno a decorrere dall’interruzione del lavoro che ha preceduto l’invalidità, se hanno dovuto rinunciare alla loro attività lucrativa in Svizzera in seguito ad un infortunio o ad una malattia e se l’invalidità è stata constatata in tale Paese; essi sono tenuti a pagare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; b) per il periodo durante il quale essi beneficiano di provvedimenti di integra- zione da parte dell’assicurazione invalidità dopo la cessazione della loro at- tività lucrativa; essi rimangono soggetti all’obbligo di versare i contributi dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; c) nei casi in cui i punti a) e b) non si applicano: i) se sono assicurati a titolo della legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti o l’invalidità di un altro Stato cui si applica il pre- sente Accordo alla data in cui il rischio assicurato è realizzato ai sensi della legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità; ovvero ii) se essi hanno diritto ad una pensione a titolo dell’assicurazione d’invalidità o vecchiaia di un altro Stato cui si applica il presente Ac- cordo o se ricevono tale pensione; ovvero iii) se sono inabili al lavoro allorché sono soggetti alla legislazione di un al- tro Stato cui si applica il presente Accordo ed hanno diritto al versa- mento di prestazioni da parte di un’assicurazione malattia o infortunio di detto Stato o se ricevono tale prestazione; ovvero iv) se hanno diritto, in caso di disoccupazione, al versamento delle presta- zioni da parte dell’assicurazione di disoccupazione di un altro Stato cui si applica il presente Accordo o se ricevono tale prestazione; ovvero v) se hanno lavorato in Svizzera come lavoratori frontalieri e, nei tre anni che hanno immediatamente preceduto la realizzazione del rischio con- formemente alla legislazione svizzera, hanno versato contributi a titolo di tale legislazione durante almeno dodici mesi. 9. Il punto 8 lettera a) si applica per analogia per quanto concerne la concessione di provvedimenti di integrazione dell’assicurazione invalidità svizzera.

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Allegato VII

Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due Stati membri (art. 14quater lett. b) del regolamento)

1. Esercizio di un’attività autonoma in Belgio e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 2. Esercizio di un’attività autonoma in Danimarca e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca. 3. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un’attività agricola autonoma in Germania e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 4. Esercizio di un’attività autonoma in Spagna e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna. 5. Esercizio di un’attività autonoma in Francia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro, ad eccezione del Lussemburgo. 6. Esercizio di un’attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un’attività subordinata in Lussemburgo.

7. Per i regimi di assicurazione pensioni per lavoratori autonomi: esercizio di

un’attività autonoma in Grecia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 8. Esercizio di un’attività autonoma in Italia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 9. ... 10. Esercizio di un’attività autonoma in Portogallo e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 11. Esercizio di un’attività autonoma in Finlandia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia. 12. Esercizio di un’attività autonoma in Svezia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia. Esercizio di un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività subordinata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo.

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Allegato VIII

Regimi che prevedono per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali (art. 78bis del regolamento)

A. Belgio a) Assegni familiari previsti dalle leggi coordinate relative agli assegni familia- ri per i lavoratori subordinati; b) prestazioni familiari previste dalla legislazione relativa alle prestazioni fami- liari dei lavoratori autonomi; c) prestazioni familiari previste nel regime degli ex impiegati del Congo belga e del Ruanda-Urundi.

B. Danimarca Gli assegni familiari speciali per figli a carico nonché gli assegni familiari ordinari o supplementari concessi qualora il detentore dell’autorità parentale sia l’unico soste- gno della famiglia. Inoltre, le prestazioni familiari previste a favore di tutti i figli di età inferiore a 18 anni qualora essi siano residenti in Danimarca e il detentore dell’autorità parenta- le sia pienamente soggetto a imposta in virtù della legislazione danese.

C. Germania Nulla

D. Spagna Nulla

E. Francia Tutti i regimi di base di sicurezza sociale, tranne i regimi speciali per lavoratori subordinati (funzionari, operai alle dipendenze dello Stato, gente di mare, impiegati di notai, agenti dell’EFD-GDF, della SNCF e della RATP, personale dell’Opéra e della Comédie française, ecc.) diversi dal regime applicabile ai minatori.

F. Grecia Nulla

G. Irlanda Le prestazioni per i figli, l’assegno (contributivo) per gli orfani e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizio- ni previste dalla legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993] e successive modifiche.

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H. Italia Nulla

I. Lussemburgo Nulla

J. Paesi bassi Nulla

K. Austria Nulla

L. Portogallo Nulla

M. Finlandia Nulla

N. Svezia Nulla

O. Regno Unito

1. Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Disposizioni della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act] del 1992 e della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Irlanda del Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act] del 1992, relative alle prestazioni per i figli (compresi eventuali importi più elevati per genitori soli); assegni per figli a carico versati ai pensionati e assegni per i tutori.

2. Gibilterra

Disposizioni del regolamento relativo alla sicurezza sociale (regime aperto di presta- zioni a lungo termine [Social Security (Open Long-Term Benefits Scheme) Ordi- nance] del1997 e del regolamento relativo alla sicurezza sociale (regime chiuso di prestazioni a lungo termine [Social Security (Closed Long-Term Benefits Scheme) Ordinance] del 1996, concernenti le maggiorazioni per figli a carico versate ai pensionati e l’assegno per i tutori.

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Titolo I: Disposizioni generali Definizioni Art. 1 Campo di applicazione quanto alle persone Art. 2 Parità di trattamento Art. 3 Campo d’applicazione «ratione materiae» Art. 4 Dichiarazioni degli Stati membri sul campo d’applicazione del presente regolamento Art. 5 Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce Art. 6 Disposizioni internazionali non pregiudicate dal presente regolamento Art. 7 Conclusione di convenzioni tra Stati membri Art. 8 Ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata Art. 9 Prolungamento del periodo di riferimento Art. 9bis Revoca delle clausole di residenza - Incidenza dell’assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi Art. 10 Prestazioni speciali a carattere non contributivo Art. 10bis Rivalutazione delle prestazioni Art. 11 Divieto di cumulo delle prestazioni Art. 12

Titolo II: Determinazione della legislazione applicabile Norme generali Art. 13 Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività subordinata Art. 14 Norme particolari applicabili alle persone, diverse dai marittimi, che esercitano un’attività autonoma Art. 14bis Norme particolari applicabili ai marittimi Art. 14ter Norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e un’attività autonoma nel territorio di vari Stati membri Art. 14quater Disposizioni varie Art. 14quinquies Norme particolari applicabili alle persone assicurate in un regime speciale per i dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente un’attività subordinata e/o autonoma nel territorio di uno o più Stati membri Art. 14sexies

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Norme particolari applicabili ai dipendenti pubblici che esercitano simultaneamente la loro attività in più di uno Stato membro e che sono assicurati in un regime speciale in uno di tali Stati Art. 14septies Norme concernenti l’assicurazione volontaria o l’assicurazione facoltativa continuata Art. 15 Norme particolari concernenti il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonché gli agenti ausiliari delle Comunità europee Art. 16 Eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 16 Art. 17 Norme particolari concernenti i titolari di pensioni o di rendite spettanti in forza della legislazione di uno o più Stati membri Art. 17bis

Titolo III: Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni Capitolo 1: Malattia e maternità Sezione 1: Disposizioni comuni Totalizzazione dei periodi di assicurazione, d’occupazione o di residenza Art. 18 Sezione 2: Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Norme generali Art. 19 Lavoratori frontalieri e loro familiari – Norme specifiche Art. 20 Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente Art. 21 Dimora fuori dello Stato competente – Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate Art. 22 Norme specifiche per talune categorie di persone Art. 22bis Attività svolta in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Soggiorno nello Stato in cui viene svolta l’attività Art. 22ter Art. 22quater Calcolo delle prestazioni in denaro Art. 23 Prestazioni in natura di notevole importanza Art. 24

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Sezione 3: Disoccupati e loro familiari Art. 25 Contributi a carico dei lavoratori dipendenti in disoccupa- zione completa Art. 25bis Sezione 4: Richiedenti di pensioni o di rendite e loro familiari Diritto alle prestazioni in natura in caso di cessazione del diritto alle prestazioni da parte dell’istituzione che era da ultimo competente Art. 26 Sezione 5: Titolari di pensioni o di rendite e loro familiari Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di più Stati membri, quando esiste un diritto alle prestazioni nel- lo Stato di residenza Art. 27 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un so- lo Stato o di più Stati, quando non esiste un diritto alle prestazioni nello Stato di residenza Art. 28 Pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di un so- lo Stato o di più Stati membri diversi da quello di residenza, quando esiste un diritto alle prestazioni in quest’ultimo Stato Art. 28bis Residenza dei familiari in uno Stato diverso da quello ove risiede il titolare – Trasferimento della residenza nello Sta- to ove risiede il titolare Art. 29 Prestazioni in natura di notevole importanza Art. 30 Dimora del titolare e/o dei suoi familiari in uno Stato diverso da quello in cui hanno la loro residenza Art. 31 Art. 32 Contributi a carico dei titolari di pensioni o di rendite Art. 33 Disposizioni generali Art. 34 Sezione 5bis: Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale e loro familiari Disposizioni specifiche per studenti e loro familiari Art. 34bis Disposizioni comuni Art. 34ter Sezione 6: Disposizioni varie Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel Paese di residenza o di dimora – Affezione preesistente – Durata massima della concessione delle prestazioni Art. 35 Sezione 7: Rimborsi tra istituzioni Art. 36

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Capitolo 2: Invalidità Sezione 1: Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l’importo delle prestazioni di invalidità non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione Disposizioni generali Art. 37 Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto per l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni Art. 38 Liquidazione delle prestazioni Art. 39 Sezione 2: Lavoratori subordinati o autonomi soggetti esclusivamente a legislazioni secondo le quali l’importo della prestazione d’invalidità dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza, o a legislazioni del tipo anzidetto e del tipo di cui alla sezione 1 Disposizioni generali Art. 40 Sezione 3: Aggravamento dell’invalidità Art. 41 Sezione 4: Ripresa dell’erogazione delle prestazioni dopo sospensione o soppressione – Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia – Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell’articolo 39 Determinazione dell’istituzione debitrice in caso di ripresa dell’erogazione delle prestazioni di invalidità Art. 42 Conversione delle prestazioni di invalidità in prestazioni di vecchiaia - Nuovo calcolo delle prestazioni liquidate a norma dell’articolo 39 Art. 43 Sezione 5: Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici

Capitolo 3: Vecchiaia e morte (pensioni) Disposizioni generali concernenti la liquidazione delle prestazioni quando il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri Art. 44

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Presa in considerazione dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto le legislazioni alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a prestazioni Art. 45 Liquidazione delle prestazioni Art. 46 Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri Art. 46bis Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute in virtù della legislazione di due o più Stati membri Art. 46ter Disposizioni particolari applicabili in caso di cumulo di una o più prestazioni di cui all’articolo 46bis paragrafo 1 con una o più prestazioni di natura diversa o con altri redditi, qualora siano interessati due o più Stati membri Art. 46quater Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni Art. 47 Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno Art. 48 Calcolo delle prestazioni quando l’assicurato non soddisfi simultaneamente le condizioni prescritte da tutte le legislazioni sotto le quali i periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti, o abbia chiesto espressa- mente di soprassedere alla liquidazione delle prestazioni di vecchiaia Art. 49 Attribuzione di un complemento quando la somma delle prestazioni dovute in virtù delle legislazioni dei vari Stati membri non raggiunge il minimo previsto dalla legis- lazione dello Stato membro nel cui territorio risiede il beneficiario Art. 50 Rivalutazione e nuovo calcolo delle prestazioni Art. 51 Persone coperte dal regime speciale per i dipendenti pubblici Art. 51bis

Capitolo 4: Infortuni sul lavoro e malattie professionali Sezione 1: Diritto alle prestazioni Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente – Norme generali Art. 52 Lavoratori frontalieri – Disposizione particolare Art. 53 Dimora o trasferimento di residenza nello Stato competente Art. 54

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Dimora fuori dello Stato competente – Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro dopo che si è verificato l’infortunio o la malattia professionale – Necessità di recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure Art. 55 Infortuni in itinere Art. 56 Prestazioni per malattia professionale se l’interessato è stato esposto allo stesso rischio in più Stati membri Art. 57 Calcolo delle prestazioni in denaro Art. 58 Spese di trasporto dell’infortunato Art. 59 Sezione 2: Aggravamento di una malattia professionale indennizzata Art. 60 Sezione 3: Disposizioni varie Norme intese a tener conto delle particolarità di talune legislazioni Art. 61 Regime applicabile in caso di pluralità di regimi nel Paese di residenza o di dimora – Durata massima delle prestazioni Art. 62 Sezione 4: Rimborsi tra istituzioni Art. 63 Sezione 5: Studenti

Capitolo 5: Assegni in caso di morte Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di residenza Art. 64 Diritto agli assegni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diversodallo Stato competente Art. 65 Erogazione delle prestazioni in caso di morte di un titolare di pensione o di rendita che risiedeva in uno Stato diverso da quello ove trovasi l’istituzione cui incombeva l’onere delle prestazioni in natura Art. 66 Studenti Art. 66bis

Capitolo 6: Disoccupazione Sezione 1: Disposizioni comuni Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupa- zione Art. 67 Calcolo delle prestazioni Art. 68

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Sezione 2: Disoccupati che si recano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Condizioni e limiti relativi alla conservazione del diritto alle prestazioni Art. 69 Erogazione delle prestazioni e dei rimborsi Art. 70 Sezione 3: Disoccupati che durante la loro ultima occupazione risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 71 Sezione 4: Persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici

Capitolo 7: Prestazioni familiari Totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività autonoma Art. 72 Lavoratori subordinati in disoccupazione completa Art. 72bis Lavoratori subordinati o autonomi i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 73 Disoccupati i cui familiari risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 74 Erogazioni delle prestazioni Art. 75 Regole di priorità in caso di cumulo dei diritti a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato competente e della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari Art. 76 Studenti Art. 76bis

Capitolo 8: Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani Figli a carico di titolari di pensioni o di rendite Art. 77 Orfani Art. 78 Disposizioni comuni alle prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni o rendite e per orfani Art. 79 Disposizioni concernenti prestazioni per gli orfani previste dal regime speciale per i dipendenti pubblici Art. 79bis

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Titolo IV: Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti Composizione e funzionamento Art. 80 Compiti della commissione amministrativa Art. 81

Titolo V: Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti Creazione, composizione e funzionamento Art. 82 Compiti del comitato consultivo Art. 83

Titolo VI: Disposizioni varie Cooperazione delle autorità competenti Art. 84 Esenzioni o riduzioni di tasse – Dispensa dal visto di legalizzazione Art. 85 Domande, dichiarazioni o ricorsi inoltrati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso dallo Stato competente Art. 86 Perizie mediche Art. 87 Trasferimenti da uno Stato membro all’altro delle somme dovute in applicazione del presente regolamento Art. 88 Modalità particolari di applicazione di talune legislazioni Art. 89 Art. 90 Contributi a carico dei datori di lavoro o delle imprese non stabiliti nello Stato competente Art. 91 Ricupero dei contributi Art. 92 Diritti delle istituzioni debitrici nei confronti di terzi responsabili Art. 93

Titolo VII: Disposizioni transitorie e finali Disposizioni transitorie per i lavoratori subordinati Art. 94 Disposizioni transitorie per i lavoratori autonomi Art. 95 Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento

3 Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone l’articolo 95bis non si applica. 4 Nell’ambito dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone l’articolo 95ter non si applica.

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Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1606/98 Art. 95quater Disposizioni transitorie applicabili agli studenti Art. 95quinquies Disposizioni transitorie per l’applicazione del regolamento (CE) n. 1399/1999 Art. 95sexies Accordi relativi al rimborso tra istituzioni Art. 96 Notifiche concernenti talune disposizioni Art. 97 Regolamento di applicazione Art. 98

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone e (con all.) | Lexipedia | Lexipedia