AS 2004 1277
Decisione n. 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera, recante modifica dell'allegato II (sicurezza sociale) all'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per la libera circolazione delle persone
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, per la libera circolazione delle persone (con allegati, prot. e atto finale)
Decisione n. 2/2003 del Comitato misto UE-Svizzera del 15 luglio 2003 recante modifica dell’allegato II (sicurezza sociale)
Entrato in vigore il 15 luglio 2003 con effetto al 1° giugno 20021
Testo originale Il comitato misto, visto l’accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in particolare gli articoli 14 e 18, considerando quanto segue: 1. L’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Con- federazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone2 (in appresso «l’accordo») è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. 2. L’allegato II all’accordo fa riferimento in particolare ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/713 e (CEE) n. 574/724, aggiornati dal regolamento (CE) n. 118/975, nonché ai successivi regolamenti di modifica, compreso il regolamento (CE) n. 307/19996. 3. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono stati modificati più volte dopo la data della firma dell’accordo. Di conseguenza è ora necessario incorporare nell’accordo, in particolare nell’allegato, i relativi atti di modifica, vale a dire il regolamento (CE) n. 1399/19997, il regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissio- ne8, il regolamento (CE) n. 1386/2001 ed il regolamento (CE) n. 410/2002.
1 Cfr. l’art. 2 cpv. 2 e 3 della decisione concernenti le disposizioni particolari di entrata in vigore. 2 RS 0.142.112.681; RU 2002 1529 3 GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).
4 GU L 74 del 27.3.1972. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 410/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).
5 GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1.
6 GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.
7 GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1.
8 GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16.
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4. Gli assegni per persone indifese introdotti dalla legislazione svizzera dovrebbero essere inseriti nel testo dell’allegato IIbis al regolamento (CEE) n. 1408/71, come previsto dal protocollo relativo all’allegato II dell’accordo, giacché gli atti relativi a tali prestazioni sono stati modificati sancendo che tali prestazioni siano finanziate esclusivamente da parte delle autorità pubbliche. 5. È necessario chiarire meglio le condizioni e le conseguenze dell’opportunità di richiedere un’esenzione dall’iscrizione obbligatoria all’assicurazione malattia sviz- zera, segnatamente per quanto concerne i temi seguenti: termini di presentazione della richiesta di esenzione, conseguenze per i familiari residenti nello stesso Stato membro, suddivisione dei costi per le prestazioni malattia in natura tra la Cassa infortuni svizzera e un’assicurazione malattia di uno Stato membro in caso di inci- denti non lavorativi, diritto alle prestazioni malattia in natura durante un soggiorno in Svizzera. 6. In conseguenza della una modifica introdotta nel regime svizzero di assicurazione per l’invalidità, le attuali disposizioni dell’allegato II relative alla concessione di una pensione d’invalidità e al diritto a misure di riabilitazione dovrebbero essere modifi- cate. 7. In seguito a modifiche introdotte a livello nazionale svizzero per quanto riguarda le competenze o le denominazioni, è necessario introdurre riferimenti ai ministeri e alle istituzioni interessate.
8. La natura complicata e tecnica del coordinamento dei regimi della sicurezza
sociale impone un coordinamento efficace e coerente basato sull’applicazione di disposizioni comuni ed omogenee entro il territorio delle parti contraenti. 9. È interesse delle persone coperte dall’accordo eliminare, o perlomeno limitare nel tempo, qualsiasi effetto negativo dovuto all’applicazione di diverse norme di coordi- namento da parte delle parti contraenti. 10. Le modifiche all’allegato II devono quindi acquistare validità a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo, con eccezione dell’abolizione o della limitazione della possibilità di esenzione dall’assicurazione obbligatoria svizzera per le persone residenti in Portogallo e in Finlandia, che dovrebbe acquistare validità a partire dal 1° giugno 2003, decide:
Art. 1 L’allegato II al presente accordo è modificato come specificato nell’allegato alla presente decisione.
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Art. 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Comi- tato misto. Essa si applica a partire dal 1° giugno 2002, con eccezione della modifica del pun- to 3, lettera b), dell’allegato II all’accordo, che abolisce o limita la possibilità di esenzione dall’assicurazione obbligatoria svizzera per le persone residenti in Porto- gallo e in Finlandia, il quale entra in vigore il 1° giugno 2003. A tale ultima data cessano parimenti gli effetti delle esenzioni dall’assicurazione obbligatoria svizzera eventualmente concesse a persone residenti in Portogallo.
Art. 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2003.
Per il Comitato misto: Il Presidente, Matthias Brinkmann
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Allegato
L’allegato II all’accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, è modificato come segue:
1. sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento» al punto 1 «Regola-
mento (CEE) n. 1408/71», dopo «399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio …» è inserita la menzione seguente: «399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità di applicazione del rego- lamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).
301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spo- stano all’interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Con- siglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).»; 2. sotto l’intestazione «Ai fini dell’accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:», il punto 1 della sezione A dell’alle- gato II all’accordo è modificato come segue: a) alla lettera h), concernente l’allegato IIbis, dopo la lettera a), è aggiunta una nuova lettera a 1): «a1) L’assegno per persone indifese (legge federale del 19 giugno
19599 relativa all’assicurazione invalidità e legge federale del
20 dicembre 194610 sull’assicurazione vecchiaia e superstiti, nelle loro versioni riviste dell’8 ottobre 1999).»; b) alla lettera o), concernente l’allegato VI, il punto 3 è sostituito dal se- guente: «3. Assicurazione obbligatoria nell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione. a) Le disposizioni giuridiche svizzere sull’assicurazione malat- tia obbligatoria si applicano alle seguenti persone che non risiedono in Svizzera:
9 RS 831.20 10 RS 831.10
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i) le persone soggette alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento; ii) le persone per le quali la Svizzera è lo Stato competente in virtù degli articoli 28, 28bis o 29 del regolamento; iii) le persone che ricevono indennità di disoccupazione dall’assicurazione svizzera; iv) i familiari delle persone citate ai punti i) e iii) o di un lavoratore autonomo o dipendente che risiede in Sviz- zera ed è assicurato nel regime assicurativo di quel paese, quando i suoi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno Unito; v) i familiari delle persone citate al punto ii) o di un titolare di pensione o di rendita che risiede in Svizzera ed è assicurato dal regime di assicurazione malattia svizzero quando questi familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia e Regno Unito. Per ’familiari’ si intendono quelle persone ritenute familiari in conformità con la legislazione dello Stato di residenza; b) le persone citate alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per tutto il tempo in cui risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano di beneficiare di una copertura in caso di malattia: Germania, Austria, Francia, Italia e – nei casi di cui alla lettera a), pun- ti iv) e v), Finlandia. La domanda aa) dev’essere presentata entro i tre mesi successivi all’obbligo di assicurarsi in Svizzera; quando in casi giustificati, la richiesta è presentata dopo questo termi- ne, l’esenzione diventa efficace dall’inizio dell’as- soggettamento all’assicurazione obbligatoria; bb) si applicherà a tutti i familiari residenti nello stesso stato.»; c) alla lettera o) dopo il punto 3, sono aggiunti i seguenti nuovi punti 3bis 3bis. «Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3ter, i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi al 50 % tra l’assicuratore sviz- zero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei
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due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni pro- fessionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professiona- le, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza. 3ter. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di resi- denza in virtù del punto 3ter er beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento per qualsiasi condizione che richieda prestazioni durante un soggior- no in Svizzera; »; d) il punto 8 è sostituito dal testo seguente: «8. Malgrado le disposizioni del titolo III del regolamento, ciascun lavoratore dipendente o autonomo che non sia assicurato secondo la legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità è considerato come assicurato da questa assicurazione per la durata di un anno a decorrere dall’interruzione del lavoro che precede l’invalidità, qualora egli abbia dovuto rinunciare alla sua attività lucrativa o a un’attività autonoma in Svizzera in seguito a un infortunio o a una malattia e se l’invalidità è stata constatata in questo paese; egli deve pagare i contributi all’assicurazione vecchiaia, reversi- bilità e invalidità come se fosse domiciliato in Svizzera. La presente disposizione non è applicabile se egli è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a e), e degli articoli da 14 a 14 septies o dell’articolo 17 del regolamento.»; e) il punto 9 è sostituito dal testo seguente: «9. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, si considera assicurata da questa assicurazione per la concessione di misure di integrazione e durante il periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.»;
3. sotto il titolo «Sezione A: Atti cui è fatto riferimento» al punto 2 «Regola-
mento (CEE) n. 574/72», dopo «399 R 307: Regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio …» è inserita la menzione seguente: «399 R 1399: Regolamento (CE) n. 1399/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità e il
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regolamento (CEE) n. 574/72 che fissa le modalità dell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).
301 R 1386: Regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si sposta- no all’interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consi- glio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).
301 R 89: Regolamento (CE) n. 89/2001 della Commissione, del 17 gennaio
2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 16).
302 R 410: Regolamento (CE) n. 410/2002 della Commissione, del
27 febbraio 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consi- glio che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori auto- nomi, ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 17).»;
4. sotto l’intestazione «Ai fini dell’accordo, le disposizioni del regolamento
s’intendono adattate come in appresso:», il punto 2 della sezione A dell’allegato II all’accordo è modificato come segue: a) alla lettera a) dell’allegato 1, il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’economia, Direzione del lavoro, Berna – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne». b) alla lettera d) dell’allegato 4, il punto 5 è sostituito dal seguente: «5. Disoccupazione Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’Economia, Direzione del Lavoro, Berna – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»; c) la lettera g) dell’allegato 7 è sostituita dalla seguente: «Svizzera UBS SA, Genève – Genf – Ginevra – Geneva»; d) alla lettera j) dell’allegato 10: aa) al punto 3 della versione inglese, cancellare le parole «Gemeinde- verwaltung – Administration communale – Amministrazione co- munale»;
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bb) al punto 5 della versione inglese, aggiungere le parole «Gemein- deverwaltung – Administration communale – Amministrazione comunale» prima dell’espressione tra parentesi «the local authority at the place of residence»; cc) al punto 6 sostituire la denominazione «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern – Office fédéral du développement économique et de l’emploi, Berne – Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna» con: «Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’Economia, Direzione del Lavoro, Ber- na – State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»; dd) al punto 7, lettera c), sostituire la denominazione «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern – Office fédéral du développement économique et de l’emploi, Berne – Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Berna» con: «Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’Economia, Direzione del Lavoro, Ber- na/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»;
5. la sezione B dell’allegato II è modificata come segue:
a) al punto 4.23, «387 D XXX» è sostituito da «387 Y 1009 (01)»; b) al punto 4.25, «388 D XXX» è sostituito da «388 Y 309 (01)»; c) al punto 4.26, «388 D XXX» è sostituito da «388 Y 309 (3)»; d) al punto 4.29, «389 D XXX» è sostituito da «389 Y 1115 (01)»; e) al punto 4.30, «390 D XXX» è sostituito da «390 Y 412 (01)»; f) al punto 4.31, «390 D XXX» è sostituito da «390 Y 412 (02)»; g) al punto 4.32, «390 D XXX» è sostituito da «390 Y 412 (03)»; h) al punto 4.33, «390 D XXX» è sostituito da «390 Y 330 (01)»; i) sopprimere i punti 4.16, 4.46 e 4.47; j) al punto 4.38: – al punto 1, lettera a), sostituire i termini «Assicurazione-invalidità» con «Assicurazione vecchiaia, reversibilità e invalidità», – al punto 2 sostituire «Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit, Bern – Office fédéral du développement économique et de l’emploi, Ber- ne – Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Ber- na» con: «Staatssekretariat für Wirtschaft, Direktion für Arbeit, Bern – Secrétariat d’État à l’économie, Direction du travail, Berne – Segretariato di Stato dell’Economia, Direzione del Lavoro, Ber- na/State Secretariat for Economic Affairs, Directorate of Labour, Berne»;
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k) dopo il punto 4.55 sono aggiunti i seguenti punti: «4.56. 399 D 370: Decisione n. 171, del 9 dicembre 1998, che modifi- ca la decisione n. 135, del 1o luglio 1987, relativa alla conces- sione di prestazioni in natura di cui agli articoli 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 e alla nozione di urgenza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71 e di urgenza assoluta ai sensi degli artico- li 17, paragrafo 7, e 60, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 143 dell’8.6.1999, pag. 11).
4.57. 399 D 371: Decisione n. 172, del 9 dicembre 1998, relativa al
modello degli attestati necessari all’applicazione dei regola- menti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 101) (GU L 143 dell’8.6.1999, pag. 13).
4.58. 300 D 129: (01) Decisione n. 173, del 9 dicembre 1998, relativa
alle modalità comuni approvate dagli Stati membri per il rim- borso tra le istituzioni in vista del passaggio all’euro (GU C 27 del 29.1.2000, pag. 1).
4.59. 300 D 141: Decisione n. 174, del 20 aprile 1999, relativa
all’interpretazione dell’articolo 22bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 30).
4.60. 300 D 142: Decisione n. 175, del 23 giugno 1999, relativa
all’interpretazione della nozione di ’prestazioni in natura’ dell’assicurazione malattia-maternità di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, articoli 22, 22bis e 22ter, articolo 25, paragrafi 1,
3 e 4, articolo 26, articolo 28, paragrafo 1, articoli 28bis, 29, 31,
34bis e 34ter, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e concernente la determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 93, 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 nonché agli anticipi da versare in applicazione del paragrafo 4 dell’articolo 102 dello stesso regolamento (GU L 47 del 19.2.2000, pag. 32).
4.61. 300 D 582: Decisione n. 176, del 24 giugno 1999, relativa al
rimborso da parte dell’istituzione competente di uno Stato membro delle spese sostenute durante il soggiorno in un altro Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 574/72 (96/249/CE) (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 42).
4.62. 300 D 748: Decisione n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa agli
attestati necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 65).
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4.63. 300 D 749: Decisione n. 178, del 9 dicembre 1999, sull’inter-
pretazione dell’articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 71).
4.64. 302 D 154: Decisione n. 179, del 18 aprile 2000, relativa ai
modelli di attestati necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 111, E 111 B, da E 113 a E 118, da E 125 a E 127) (GU L 54 del 25.2.2002, pag. 1).
4.65. 301 D 70: Decisione n. 180, del 15 febbraio 2000, riguardante i
modelli di attestati necessari all’applicazione dei regolamenti (CEE) 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (da E 211 a E 212) (GU L 23 del 25.1.2001, pag. 33).
4.66. 301 D 891: Decisione n. 181, del 13 dicembre 2000, concernen-
te l’interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 14bis, paragra- fo 1 e 14ter, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativi alla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che svolgono un’attività all’esterno dello Stato competente (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 73).
4.67. 301 D 655: Decisione n. 182, del 13 dicembre 2000, relativa
alla realizzazione di un quadro comune per la raccolta di dati relativi alla liquidazione delle domande di pensione (GU L 230 del 28.8.2001, pag. 20).
4.68. 302 D 155: Decisione n. 183, del 27 giugno 2001, sull’inter-
pretazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regola- mento (CEE) n. 1408/71 in materia di assistenza sanitaria in caso di gravidanza e parto (GU L 54 del 25.2.2002, pag. 39).»