AS 2004 1287
Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull'applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell'ambito dell'Accordo di emendamento della Convenzione AELS
Scambio di note del 30 maggio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sull’applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone firmato nell’ambito dell’Accordo di emendamento della Convenzione AELS
Entrato in vigore il 1° giugno 2003
Traduzione1
Ambasciata Berna, 30 maggio 2003 del Principato del Liechtenstein Berna
Al Dipartimento federale degli affari esteri Berna
L’ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipar- timento federale degli affari esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 30 maggio 2003, del tenore seguente:
«Il Dipartimento federale degli affari esteri esprime all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua più alta considerazione e ha l’onore di sottoporle quanto segue: – considerando l’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sul- la libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone); – considerando la soluzione speciale negoziata dal Principato del Liechtenstein in qualità di membro dello Spazio economico europeo (SEE) per quel che concerne la libera circolazione delle persone; – con riferimento al Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein3, firmato il 21 giugno 2001 a Vaduz, relati- vo all’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associa- zione europea di libero scambio4; – con riferimento alle pertinenti discussioni avvenute in seguito tra una dele- gazione svizzera e una delegazione del Principato del Liechtenstein,
RS 0.142.115.144
1 Dal testo originale tedesco (AS 2004 1287).
2 RS 0.142.112.681 3 RS 0.632.31; RU 2003 2957 4 RS 0.632.31; RU 2003 2685
2003-2347 1287
Applicazione del Protocollo sulla libera circolazione delle persone RU 2004 Scambio di note con il Liechtenstein
il Consiglio federale svizzero propone la seguente regolamentazione in applicazione del Protocollo concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo all’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Con- venzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS):
1. A decorrere dal 1° giugno 2003, la Svizzera concede ai cittadini del Lie-
chtenstein che già risiedono in Svizzera la libera circolazione secondo l’articolo 10 paragrafo 5 dell’Allegato VIII dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Allegato K - Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS).
2. A decorrere dal 1° giugno 2003, il Principato del Liechtenstein concede ai
cittadini svizzeri che già risiedono nel Liechtenstein il medesimo statuto garantito ai cittadini dello SEE risiedenti nel Liechtenstein conformemente alla soluzione speciale negoziata nel contesto dell’Accordo sullo SEE, sem- preché si tratti di ambiti giuridici che fanno l’oggetto dell’Allegato VIII dell’Accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione istitu- tiva dell’Associazione europea di libero scambio (Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS).
3. La Svizzera concede ai prestatori di servizi in ambito commerciale prove-
nienti dal Liechtenstein il diritto di effettuare prestazioni di servizio tran- sfrontaliere conformemente all’Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS.
4. Il Principato del Liechtenstein concede ai prestatori di servizi in ambito
commerciale provenienti dalla Svizzera il diritto di effettuare prestazioni di servizio transfrontaliere conformemente all’Allegato K – Appendice 1 della versione consolidata della Convenzione AELS. Le disposizioni dell’Accordo del 6 novembre 19635 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sullo stato giuridico dei cittadini di ciascuno di essi nell’altro Stato per quanto concerne la polizia degli stranieri e lo scambio di lettere del 19 ottobre 19816 concernente la sospensione parziale dell’articolo 3 del predetto Accordo restano in vigore sempreché prevedano una regolamentazione più vantaggiosa di quella del presente scambio di note. Se il Governo del Principato del Liechtenstein approva quanto sopra, la presente nota e la nota di risposta del Liechtenstein formano un Accordo tra i due Governi, che entra in vigore il 1° giugno 2003. Per le questioni legate all’applicazione dello scambio di note è istituito un comitato formato da periti delle amministrazioni delle due Parti dell’Accordo. Il comitato è convocato ad hoc su domanda di una delle due Parti. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie quest’occasione per esprimere all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua più alta considerazione.»
5 RS 0.142.115.142 6 RS 0.142.115.142.1
Applicazione del Protocollo sulla libera circolazione delle persone RU 2004 Scambio di note con il Liechtenstein
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di comunicare al Diparti- mento federale degli affari esteri che il Governo del Principato del Liechtenstein ha approvato quanto precede. La nota del Dipartimento e la presente nota costituiscono un accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, che entra in vigore il 1° giugno 2003.
L’Ambasciata coglie quest’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.
Applicazione del Protocollo sulla libera circolazione delle persone RU 2004 Scambio di note con il Liechtenstein