AS 2004 1301
Accordo del 16 giugno 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea concernente il traffico aereo di linea
Accordo del 16 giugno 1995 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica popolare democratica di Corea concernente il traffico aereo di linea
RS 0.748.127.192.76; RU 2003 2434
Modifica dell’Accordo
Conclusa il 30 marzo 2001 Entrata in vigore mediante scambio di note il 30 ottobre 2003
Traduzione1
Art. 5bis Sicurezza Ogni Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate dall’altra agli impianti aeroportuali, ai membri d’equipaggio, agli aeromobili e all’esercizio dell’impresa designata. Se, dopo siffatte consultazioni, constata che in questi campi l’altra Parte non mantiene né applica efficacemente le norme di sicurezza e le esi- genze corrispondenti almeno alle norme minime stabilite in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra queste constatazioni e i passi necessari per adempiere queste norme minime e l’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, la Parte interessata si riserva il diritto di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio o l’omologazione tecnica per l’impresa designa- ta o le imprese designate dall’altra Parte.
Art. 13 Tariffe 1. Le tariffe applicate dall’impresa designata di una Parte per i servizi contemplati nel presente Accordo vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto di tutti gli elementi determinanti, inclusi gli interessi degli utenti, le spese d’esercizio, le parti- colari caratteristiche di ogni servizio, i tassi di commissione, un utile ragionevole, le tariffe di altre imprese e altre considerazioni di ordine economico sugli avvenimenti di mercato. 2. Le autorità aeronautiche prestano particolare attenzione alle tariffe contro le quali possono essere sollevate obiezioni in virtù del fatto che sono eccessivamente discri- minanti, troppo elevate o restrittive a causa dell’abuso di una posizione dominante, artificiosamente basse a seguito di sussidi o sostegni, diretti o indiretti, o esagerate. 3. Le tariffe sono sottoposte all’approvazione almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la loro entrata in vigore. Le autorità aeronautiche approvano o rifiutano le tariffe sottoposte per il trasporto di sola andata o di andata e ritorno fra i
1 Dal testo originale inglese.
2003-0854 1301
Traffico aereo di linea. Accordo con la Corea RU 2004
territori delle due Parti che iniziano nel loro proprio territorio. Nel caso di un rifiuto, notificano la non approvazione alle autorità aeronautiche dell’altra Parte il prima possibile o almeno entro quattordici giorni dalla ricezione delle tariffe.
4. Nessuna delle autorità aeronautiche intraprende unilateralmente provvedimenti
atti a impedire l’introduzione delle tariffe proposte o il mantenimento di quelle esistenti per il trasporto fra i territori delle due Parti che inizia nel territorio dell’altra Parte. 5. A prescindere dal precedente paragrafo 4, qualora ritengano che una tariffa per il trasporto verso il proprio territorio rientri nelle categorie menzionate a tale scopo nel paragrafo 2, le autorità aeronautiche di una Parte devono notificare alle autorità aeronautiche dell’altra Parte la loro non approvazione il più rapidamente possibile o almeno entro quattordici giorni dal momento della ricezione delle tariffe.
6. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono esigere negoziati su ogni
tariffa oggetto della non approvazione. Simili negoziati devono avere luogo entro trenta giorni dalla ricezione di una richiesta in tal senso. Se le Parti raggiungono un’intesa, ciascuna di esse si adopera al meglio per attuarla efficacemente. Se non si giunge a un’intesa, prevale la decisione di quella Parte dal cui territorio inizia il trasporto. 7. Per i trasporti fra i territori delle Parti, le autorità aeronautiche autorizzano la o le imprese designate dell’altra Parte a parificare le loro tariffe con quelle che un’im- presa di ciascuna Parte o di uno Stato terzo è già stata autorizzata ad applicare per la stessa coppia di città.
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Allegato
Tavole delle linee Tavola I Linee sulle quali l’impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti intermedi Punti nella Repubblica Punti oltre la Repubblica popolare democratica popolare democratica di Corea di Corea
Punti in Svizzera Pechino un punto –
Tavola II Linee sulle quali l’impresa designata dalla Repubblica popolare democratica di Corea può esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre la Svizzera
Punti nella Repubblica Mosca un punto nessuno popolare democratica di Corea
Note:
1. Punti intermedi e punti oltre sulle linee specificate possono, secondo quanto
conviene alle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi. 2. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto sul terri- torio dell’altra Parte.
3. Ciascuna impresa designata può servire punti intermedi o punti oltre non men-
zionati nell’Allegato del presente Accordo, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell’altra Parte.
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