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AS 2004 1361

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici

Modifica del 18 febbraio 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 luglio 19831 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di medicamenti

Preambolo visti gli articoli 8, 27, 52, 55 e 57 della legge dell’8 ottobre 19822 sull’approvvigionamento del Paese (LAP),

Art. 1 Obbligo di costituire scorte Le merci elencate in allegato sottostanno alla costituzione di scorte obbligatorie, per assicurare l’approvvigionamento del Paese con medicamenti.

Art. 2 Costituzione di scorte obbligatorie da parte di chi mette per la prima volta merci in circolazione 1 È tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie la persona che mette per la prima volta merci in circolazione all’interno del Paese, conformemente all’allegato, come rappresentante di una ditta commerciale o produttore importando dette merci o trasformandole. 2 Detta persona è allora tenuta a concludere con l’Ufficio federale dell’approvvigio- namento economico del Paese (UFAE) un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 5 LAP). L’UFAE può esentare una persona da questo obbli- go a condizione che essa si impegni per scritto a fornire prestazioni finanziarie identiche a quelle risultanti dalla conclusione di un contratto propriamente detto per la costituzione di scorte obbligatorie.

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Costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici RU 2004

3 La persona tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie deve costituire, sul terri- torio doganale svizzero e per tutta la durata del contratto, una scorta obbligatoria di merci secondo il capoverso 1. 4 Sono considerati territorio nazionale svizzero, oltre al territorio nazionale svizzero in senso stretto, le enclave doganali, ma non i territori extradoganali.

Art. 3 Obblighi di dichiarare 1 La persona che mette in circolazione per la prima volta merci secondo il capover- so 1 deve informare spontaneamente e senza indugio l’Ufficio fiduciario dei proprie- tari di scorte obbligatorie di agenti terapeutici (UFAT). 2 Qualsiasi persona tenuta alla costituzione di scorte obbligatorie deve dichiarare periodicamente all’UFAT, secondo le istruzione dell’UFAE, il tipo e la quantità di merci che mette in circolazione. 3 L’UFAT informa l’UFAE sul contenuto di queste dichiarazioni quando si tratta di concludere, di modificare o di disdire un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

Art. 4 Costatazione dell’obbligo di costituire scorte

1 Nel caso di una controversia, l’UFAE, basandosi sulle dichiarazioni dell’UFAT,

fissa in una decisione destinata alla persona che mette per la prima volta in circola- zione le merci di cui nell’articolo 1: a. l’obbligo di concludere un contratto sulla costituzione di scorte obbligatorie per queste merci; b. il momento in cui la persona deve costituire la scorta obbligatoria; c. la soppressione dell’obbligo di costituire una scorta obbligatoria. 2 L’Amministrazione federale delle dogane e l’Istituto svizzero per gli agenti tera- peutici trasmettono in modo adeguato all’UFAE le informazioni necessarie sull’importazione di merci secondo l’articolo 1.

Art. 5 Contratto sulla costituzione di scorte obbligatorie Le modalità della costituzione di scorte obbligatorie sono disciplinate da contratti di tenore uniforme conclusi tra l’UFAE e i proprietari di scorte obbligatorie

Art. 6 Volume e qualità delle scorte obbligatorie Dopo aver consultato gli ambienti economici interessati, il DFE determina: a. le merci di cui nell’allegato che devono essere oggetto di scorte obbligatorie; b. il volume e la qualità delle scorte obbligatorie nonché gli elementi che per- mettono di calcolare l’entità delle scorte obbligatorie dei singoli proprietari.

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Costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici AS 2004

Art. 7 Dichiarazioni periodiche Il proprietario di una scorta obbligatoria è tenuto, conformemente alle istruzioni dell’UFAE, a dichiarare periodicamente la totalità delle sue scorte (scorte obbligato- rie e scorte costituite volontariamente) di merci di cui nell’allegato.

Art. 8 Controlli 1 Per costatare l’obbligo di costituire scorte, l’UFAE può in ogni momento esamina- re e controllare i documenti commerciali delle ditte e aziende, i loro locali, i siti, i depositi, i sili e i mezzi di trasporto. 2 L’UFAE può incaricare l’UFAT o terzi di esaminare le condizioni della costituzio- ne di scorte obbligatorie e conferire loro i diritti relativi.

Art. 9 cpv. 1 1 L’UFAE è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza. Il DFE può modifi- care l’allegato dopo aver consultato gli ambienti economici interessati.

II L’allegato è sostituito dalla versione acclusa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

18 febbraio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Costituzione di scorte obbligatorie di antibiotici RU 2004

Allegato (art. 1)

Lista delle merci

1. Antibiotici

Voci di tariffa3 Designazione della merce

ex 2309.9089, 9090 antibiotici e preparati con effetti antibiotici per l’alimentazione degli animali ex 2933.4900 sostanze con effetti antibiotici ex 2933.5920, 9910 sostanze con effetti antibiotici ex 2934.9920 sostanze con effetti antibiotici 2941.1000/9000 antibiotici ex 3003.1000/2000 medicamenti contenenti antibiotici e medicamenti con effetti antibiotici (puri o ex 3004.1000/2000 mescolati con altre sostanze medicinali), anche per la medicina veterinaria.

2. Virostatici

Codice ATC4 Designazione della merce

J05AH Inibitori della neuramidasi

3 Vedi RS 632.10 allegato

4 Anatomic Therapeutic, Chemical Classification Code (ATC).

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