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AS 2004 1391

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli

Ordinanza sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (LCart - Ordinanza sugli emolumenti)

Modifica del 12 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 febbraio 19981 sulla riscossione di emolumenti nella legge sui cartelli (LCart - Ordinanza sugli emolumenti) è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 53a della legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli (LCart); visto l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimen- ti per migliorare le finanze federali,

Art. 1 cpv. 1 1 La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti da parte della Com- missione della concorrenza e del suo segretariato per: a. le decisioni concernenti le inchieste su limitazioni della concorrenza secondo gli articoli 26–30 della legge sui cartelli (LCart); b. la trattazione di un annuncio nella procedura di opposizione secondo l’articolo 49a capoverso 3 lettera a LCart; c. l’esame delle concentrazioni di imprese conformemente agli articoli 32–38 LCart; d. le perizie e altre prestazioni di servizi.

Art. 2 cpv. 2 2 Se l’emolumento è a carico di diverse imprese, esse ne rispondono solidalmente.

2004-0187 1391

LCart - Ordinanza sugli emolumenti RU 2004

Art. 3 cpv. 2

2 Inoltre non pagano alcun emolumento:

a. i terzi in base alla cui segnalazione è effettuata una procedura conformemen- te agli articoli 26–30 LCart; b. gli interessati che abbiano occasionato un accertamento preliminare, se dallo stesso non risultano indizi di una limitazione illegale della concorrenza; c. gli interessati che abbiano occasionato un’inchiesta, se gli indizi iniziali non sono confermati e di conseguenza la procedura è sospesa.

Art. 4 cpv. 2–4 2 Varia tra 100 e 400 franchi l’ora. L’importo è fissato segnatamente in base all’ur- genza dell’affare e alla funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo. 3 Per l’esame preliminare di cui all’articolo 32 LCart, il segretariato riscuote un emolumento forfettario di 5000 franchi invece di un emolumento pro rata temporis.

4 Le tasse postali, i costi telefonici e le spese per copie sono compresi sia

nell’emolumento pro rata temporis sia nell’emolumento forfettario.

Art. 5 Esborsi Oltre agli emolumenti secondo l’articolo 4, l’interessato deve rimborsare gli esborsi della Commissione della concorrenza e del suo segretariato, in particolare: a. le spese di viaggio; b. i costi occasionati dall’acquisizione delle prove, da particolari provvedimenti di indagine o dall’acquisizione di documenti; c. i costi di lavori allestiti da periti o altri incaricati.

Art. 9 Abrogato

II

Disposizione transitoria della modifica del 12 marzo 2004 Se al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono ancora in corso procedure amministrative e prestazioni di servizi, alle spese effettuate prima dell’entrata in vigore della modifica si applicano le disposizioni del diritto previgen- te relative al calcolo degli emolumenti e degli esborsi.

LCart - Ordinanza sugli emolumenti RU 2004

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

12 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

LCart - Ordinanza sugli emolumenti RU 2004