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AS 2004 1419

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure

Modifica del 5 marzo 2004

Il Consiglio federale ordina:

I L’ordinanza del 29 ottobre 19861 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. g e h 1 La Confederazione accorda sussidi d’esercizio (art. 5 della legge) agli stabilimenti per fanciulli e adolescenti e alle case di educazione al lavoro (case d’educazione) alle condizioni seguenti: g. almeno un terzo dell’insieme delle giornate di soggiorno è ripartito su fan- ciulli, adolescenti e giovani adulti ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 lette- ra b della legge e ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della presente ordi- nanza; h. la casa d’educazione offre un’assistenza completa e sull’arco di tutto l’anno a prescindere da un massimo di 14 giorni di vacanze aziendali.

Art. 8 cpv. 3, 5 e 7 3 Non entrano in linea di conto per il calcolo del sussidio le persone i cui disturbi di comportamento danno diritto a sussidi individuali o a sussidi di costruzione e d’esercizio dell’assicurazione per l’invalidità o sono oggetto di convenzioni tariffa- rie stipulate con l’assicurazione per l’invalidità. 5 Per il versamento dei sussidi di costruzione e d’esercizio le giornate di soggiorno determinanti devono raggiungere un terzo delle giornate dell’insieme dei collocati. 7 I sussidi di costruzione sono versati soltanto se al momento del conteggio finale le giornate di soggiorno determinanti raggiungono in media negli ultimi tre anni un terzo delle giornate di soggiorno dell’insieme dei collocati. I sussidi di costruzione possono essere versati a nuove case d’educazione che al momento del conteggio finale sono in esercizio da meno di tre anni. Se tuttavia queste case d’educazione non hanno raggiunto la media necessaria di giornate di soggiorno al termine dei tre anni d’esercizio, è chiesta la restituzione dell’insieme del sussidio di costruzione versato.

1 RS 341.1

2004-0161 1419

Prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene RU 2004 e delle misure

Art. 9 cpv. 2 Abrogato

Art. 16 cpv. 9, 10 e 11 Abrogati

Art. 16a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 5 marzo 2004 1 Il nuovo diritto è applicabile a tutte le domande di riconoscimento del diritto ai sussidi e a tutte le domande di sussidi di costruzione ai sensi della legge non ancora assegnati, pendenti al momento della sua entrata in vigore. 2 Nell’ambito dei sussidi d’esercizio per le case d’educazione riconosciute il nuovo diritto è applicabile a partire dall’anno 2004 e avrà effetto per il calcolo dei sussidi d’esercizio a partire dall’anno 2005.

3 Le case d’educazione riconosciute, che entro il 31 dicembre 2004 non adempiono

la condizione di un’assistenza completa sull’arco di tutto l’anno ai sensi dell’artico- lo 3 capoverso 1 lettera h, perdono da quel momento il loro diritto ai sussidi.

II La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2004.

5 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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