AS 2004 1427
AS 2004 1427
Ordinanza concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali)
Modifica del 5 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 gennaio 19971 sulle preferenze tariffali è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 e 3 2 Ai prodotti dei Paesi in sviluppo meno progrediti menzionati nell’allegato 2, par- te 2 (PMP), si applicano le aliquote di dazio preferenziali di cui nell’allegato 3. Se per determinate voci di tariffa le aliquote dell’allegato 1 sono superiori a quelle dell’allegato 3, per la corrispondente voce di tariffa sussiste l’attuale preferenza fissata nell’allegato 1.
3 Abrogato
Art. 2 Abrogato
II
1 L’allegato 2 è modificato come segue:
Parte 1: Elenco dei Paesi e territori in sviluppo cui sono accordate le aliquote di dazio preferenziali Europa: È cancellata dall’elenco: Malta
Sono aggiunte all’elenco: Albania Bosnia-Erzegovina
Allegato 3 (art. 1 cpv. 2)
Preferenze supplementari in materia agricola concesse ai PMP a partire dal 1° aprile 2004
Designazione della merce Capitolo o voce della Concessioni accordate ai PMP a partire dal tariffa doganale2 1.4.2004 (rispetto all’aliquota normale)**
Animali vivi e prodotti del regno 01 55 % di riduzione rispetto animale all’aliquota normale Carne e frattaglie commestibili 02 55 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Pesci e crostacei, molluschi e altri 03 esenti da dazio doganale invertebrati acquatici) Latte e derivati del latte 0401 a 0406 65 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Uova di volatili 0407 e 0408 55 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Miele naturale e prodotti 0409 e 0410 esenti da dazio doganale commestibili di origine animale) Altri prodotti di origine animale, non 05 55 % di riduzione rispetto nominati né compresi altrove all’aliquota normale Piante vive e prodotti della 06 75 % di riduzione rispetto floricoltura all’aliquota normale Legumi, piante, radici e tuberi 07 75 % di riduzione rispetto all’ali- mangerecci quota normale *; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazio- ni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
Frutta commestibile, scorze di agrumi 08 75 % di riduzione rispetto all’ali- o di meloni quota normale *; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazio- ni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione
(Caffè, tè, mate e spezie) 09 esenti da dazio doganale Cereali 10 55 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Prodotti della macinazione; malto; 11 55 % di riduzione rispetto amidi e fecole; inulina; glutine di all’aliquota normale frumento Semi e frutti oleosi; semi, sementi e 12 55 % di riduzione rispetto frutti diversi; piante industriali o all’aliquota normale medicinali (Gomme, resine e altri succhi e 13 esenti da dazio doganale estratti vegetali)
2 RS 632.10
Ordinanza sulle preferenze tariffali RU 2004
Designazione della merce Capitolo o voce della Concessioni accordate ai PMP a partire dal tariffa doganale 1.4.2004 (rispetto all’aliquota normale)**
Materie da intreccio e altri prodotti di 14 75 % di riduzione rispetto all’ali- origine vegetale quota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazio- ni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Grassi e oli animali 1501 a 1506, 75 % di riduzione rispetto 1516.1010/1099 all’aliquota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazio- ni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Grassi e oli vegetali 1507 a 1515, 55 % di riduzione rispetto 1516.2010/2099 all’aliquota normale Preparazioni di carne 1601 e 1602 55 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (Preparazioni di pesci, crostacei, 1603 a 1605 esenti da dazio doganale molluschi e altri invertebrati) Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 17 75 % di riduzione rispetto all’ali- quota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazio- ni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Cacao e sue preparazioni 18 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale Preparazioni a base di cereali, di 19 75 % di riduzione rispetto all’ali- farine, di amidi o di latte; quota normale; tranne foraggi prodotti della pasticceria giusta l’ordinanza sulle importazio- ni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Preparazioni di legumi o di frutta 20 75 % di riduzione rispetto all’ali- quota normale Preparazioni alimentari diverse 21 75 % di riduzione rispetto all’ali- quota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazio- ni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Bevande, liquidi alcolici e aceti 22 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (più imposta sull’alcol) Residui e cascami delle industrie 23 75 % di riduzione rispetto all’ali- alimentari quota normale; tranne foraggi giusta l’ordinanza sulle importazio- ni agricole (OIAgr; RS 916.01), allegato I, n. 13: 55 % di riduzione Tabacchi 24 75 % di riduzione rispetto all’aliquota normale (più imposta sul tabacco) * Per le linee di tariffa con contingenti doganali, si applica quale aliquota di riferimento l’aliquota di dazio fuori contingente secondo la tariffa generale. ** Le concessioni più elevate accordate finora in alcune linee di tariffa rimangono invariate.