AS 2004 1431
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
Modifica del 12 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 1 lett. e Abrogata
Art. 33 cpv. 1bis 1bis Il Servizio disciplina per il tramite di direttive i dettagli tecnici e amministrativi dei singoli tipi di sorveglianza.
Art. 36 cpv. 4 4 Entro il 1° aprile 2004, gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione trasmetto- no i dati raccolti nel corso di ciascuna sorveglianza del traffico delle telecomunica- zioni conformemente alle direttive di cui all’articolo 33 capoverso 1bis. Il Diparti- mento può aumentare in modo adeguato la quota di emolumenti spettanti agli offerenti che già tra il 1° aprile 2003 e il 1° aprile 2004 trasmettono questi dati secondo le nuove esigenze; le spese supplementari non sono addossate alle autorità che hanno ordinato la sorveglianza. Il Dipartimento può convenire con gli offerenti un riporto dell’inizio della trasmissione dei dati. Tale riporto dipende dalle capacità tecniche degli offerenti e può essere fissato al più tardi al momento della soppressio- ne dei centri regionali.
1 RS 780.11
2003-1187 1431
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
12 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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