AS 2004 1591
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)
del 5 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 19691 sull’imposizione del tabacco, ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Costituzione
1 È costituito un fondo per la prevenzione del tabagismo (fondo).
2 Il fondo tiene una contabilità propria.
Art. 2 Scopo 1 Mediante il fondo sono finanziati provvedimenti di prevenzione atti a contribuire in modo efficace e duraturo alla riduzione del consumo di tabacco.
2 La prevenzione dev’essere in particolare finalizzata a:
a. impedire l’iniziazione al fumo e promuoverne l’abbandono; b. proteggere dal fumo passivo; c. sensibilizzare e informare l’opinione pubblica; d. costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo e creare condizioni quadro a sostegno della prevenzione; e. promuovere la ricerca.
Art. 3 Amministrazione 1 Il fondo è amministrato da un servizio specializzato dell’Ufficio federale della sanità pubblica (servizio).
RS 641.316 1 RS 641.31
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2 Il servizio ha in particolare i compiti seguenti:
a. svolge progetti di prevenzione propri; b. accorda a terzi contributi finanziari per progetti di prevenzione; c. tiene informato il pubblico sulle proprie attività.
3 Adempie i propri compiti in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport.
4 Consulta altre organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo, in particolare la Commissione federale per la prevenzione del tabagismo, in merito all’orientamento strategico del fondo e a ulteriori questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.
Sezione 2: Contributi finanziari a progetti di prevenzione
Art. 4 Condizioni 1 Mediante il fondo possono essere accordati contributi finanziari a progetti di pre- venzione del tabagismo a condizione che tali progetti: a. siano in accordo con lo scopo del fondo; b. forniscano un contributo alla strategia nazionale di prevenzione del tabagi- smo; c. siano atti a sviluppare un elevato effetto preventivo; d. corrispondano agli standard di qualità riconosciuti per le attività di preven- zione; e. siano sottoposti a un controlling e valutati.
2 Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.
3 Non sono accordati contributi finanziari a persone soggette all’obbligo di versare una tassa ai sensi dell’articolo 27 dell’ordinanza del 15 dicembre 19692 sull’imposi- zione del tabacco e a persone da queste finanziariamente sostenute.
Art. 5 Domande
1 Le domande di contributi finanziari devono permettere una valutazione completa
dell’effetto preventivo previsto.
2 Le domande contengono in particolare:
a. indicazioni complete sul richiedente; b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull’obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti; c. lo scadenzario del progetto; d. un preventivo dettagliato dei costi.
2 RS 641.311
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Art. 6 Procedura
1 Il servizio esamina le domande. Esso rispedisce le domande incomplete o non
chiare al richiedente affinché siano completate o chiarite.
2 Per le domande riguardanti progetti di prevenzione nel settore dello sport e
dell’attività fisica, il servizio chiede un parere all’Ufficio federale dello sport. Le decisioni che divergono da tale parere devono essere ulteriormente motivate.
3 Il servizio può consultare periti.
4 Il servizio decide in merito alle domande mediante decisione formale.
5 La concessione di contributi finanziari può essere vincolata a condizioni, segnata- mente per quanto concerne il controlling, la valutazione e il rapporto.
Art. 7 Versamento
1 Il versamento dei contributi finanziari è disciplinato nella decisione.
2 Sono ammessi il versamento anticipato e quello scaglionato.
3 Il versamento può essere vincolato alla presentazione di una prova delle prestazioni fornite.
Sezione 3: Finanze
Art. 8 Finanziamento Il fondo è finanziato mediante: a. le tasse ai sensi dell’articolo 27 dell’ordinanza del 15 dicembre 19693 sull’imposizione del tabacco; b. donazioni dirette di terzi; c. donazioni di terzi alla Confederazione che, in base alle condizioni, possono essere attribuite al fondo; d. i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con l’amministrazione degli attivi.
Art. 9 Amministrazione degli attivi 1 L’Amministrazione federale delle finanze amministra separatamente gli attivi del fondo (art. 35 cpv. 1 della legge federale del 6 ottobre 19894 sulle finanze della Confederazione).
3 RS 641.311 4 RS 611.0
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2 Si applicano i tassi d’interesse previsti nell’articolo 46 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 giugno 19905 sulle finanze della Confederazione. 3 I proventi degli interessi e gli altri proventi sono accreditati ogni anno al fondo.
Art. 10 Impiego delle risorse
1 Le risorse del fondo possono essere impiegate soltanto per gli scopi di cui
all’articolo 2.
2 Esse devono essere impiegate in maniera efficace e redditizia.
3 A titolo indicativo, è auspicabile che il 20–30 per cento delle entrate annuali sia destinato a progetti nel settore dello sport e dell’attività fisica.
Art. 11 Costi amministrativi I costi amministrativi del fondo e del servizio sono coperti con le risorse del fondo.
Sezione 4: Vigilanza
Art. 12 Vigilanza generale 1 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) esercita la vigilanza sul ser- vizio.
2 Il servizio presenta al Dipartimento i rapporti seguenti:
a. un programma annuale; b. un rapporto annuale; c. un consuntivo annuale.
Art. 13 Vigilanza finanziaria La vigilanza finanziaria è esercitata dal Controllo federale delle finanze conforme- mente alla legge del 28 giugno 19676 sul controllo delle finanze.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 14 Valutazione 1 Il servizio viene valutato tre anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, in particolare per quanto riguarda l’organizzazione, l’impiego delle risorse del fondo e il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione.
5 RS 611.01 6 RS 614.0
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2 Al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, il Dipartimento presenta al Consiglio federale un rapporto sul risultato della valutazio- ne e gli propone misure adeguate.
Art. 15 Disposizioni transitorie 1 Con l’entrata in vigore della presente ordinanza, il fondo transitorio ai sensi dell’articolo 32a dell’ordinanza del 15 dicembre 19697 sull’imposizione del tabacco viene sciolto e il suo patrimonio trasferito nel fondo per la prevenzione del tabagi- smo. Il trasferimento compete all’Ufficio federale della sanità pubblica. 2 Fino al 31 dicembre 2005, il servizio può finanziare i progetti d’intervento in corso e la campagna di prevenzione del Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001–2005 con le risorse del fondo prescindendo dagli articoli 4–7.
Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1º gennaio 2004.
5 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 641.311
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