AS 2004 1599
Ordinanza dell'UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo
Ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT)
del 25 febbraio 2004
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visti gli articoli 4 capoverso 2 e 41 capoverso 6 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali (OPV), ordina:
Art. 1 Misure preventive temporanee Le merci la cui importazione comporta un pericolo fitosanitario nella Svizzera intera o per una parte della Svizzera, nonché le misure preventive alle quali esse sono assoggettate, la durata delle misure o la data in cui esse sono riesaminate e le even- tuali disposizioni transitorie sono descritte nell’allegato 1.
Art. 2 Deroga temporanea al divieto d’importazione Le merci la cui importazione è temporaneamente autorizzata, le condizioni d’impor- tazione e la durata della deroga sono descritte nell’allegato 2.
Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.
25 febbraio 2004 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
RS 916.202.1 1 RS 916.20
2004-0272 1599
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Allegato 1 (art. 1) Sezione 1 Misure volte ad impedire l’introduzione e la propagazione di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov.
I Ai fini della presente sezione, si intende per: a. organismo nocivo: Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov; b. piante sensibili: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di Acer macrophyllum Pursch., Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arctostaphylos spp. Adans, Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch.), Rhododendron spp. L., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. e Viburnum spp. L.; c. legname sensibile: il legname di Acer macrophyllum Pursch., Aesculus cali- fornica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.; d. cortecce sensibili: cortecce isolate di Acer macrophyllum Pursch., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus densiflorus (H & A) e Quercus L.
II L’introduzione e la propagazione di isolati non europei o europei dell’organismo nocivo sono vietate.
III 1 Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti in Svizzera uni- camente se conformi alle misure fitosanitarie di cui ai punti 1A e 2 dell’appendice della presente sezione e devono essere sottoposti a ispezione al momento del- l’ingresso in Svizzera per individuare l’eventuale presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo, conformemente all’articolo 10 OPV, e risultare indenni da tale organismo. 2 Le disposizioni di cui ai punti 1A e 2 dell’appendice della presente sezione si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile destinati alla Sviz- zera e originari degli Stati Uniti d’America a partire dal 1° aprile 2004.
3 Le misure stabilite nell’allegato 4 parte A sezione I punto 3 OPV per quanto
riguarda il legname di Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, proveniente dagli Stati Uniti d’America, non si appli-
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cano al legname sensibile di Quercus L. conforme ai requisiti del punto 2 lettera b dell’appendice della presente sezione. 4 A decorrere dal 1° aprile 2004, le piante di Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch, e Viburnum spp., (eccetto i frutti e le sementi), prove- nienti da Paesi terzi diversi dagli Stati Uniti d’America e introdotte in Svizzera, possono essere trasportate all’interno del suo territorio solo a condizione di essere accompagnate da un passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV redatto e rilasciato conformemente agli articoli 20 a 22 dell’OPV. Gli articoli 17, 19 e 23 a 25 OPV si applicano per analogia.
IV Le cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d’America non possono essere introdotte in Svizzera.
V A partire dal 1o aprile 2004, le piante delle specie Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron simsii Planch., e Viburnum spp. (eccetto i frutti e le sementi) prodotte in Svizzera possono essere trasferite dal loro luogo di produzione solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 dell’appendice della presente sezione. I produttori di queste piante sono registrati conformemente all’articolo 23 OPV.
VI Il Servizio fitosanitario federale effettua indagini ufficiali per individuare la presen- za dell’organismo nocivo e determinare eventuali indizi di contaminazione da parte di quest’ultimo.
VII Le misure stabilite nella presente sezione sono riesaminate al più tardi entro il 31 dicembre 2004.
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Appendice 1A. Fatto salvo il disposto dell’allegato 3 parte A punto 2 e dell’allegato 4 parte A sezione I, punti 11.1, 39 e 40 OPV, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d’America sono scortate dal certificato di cui all’articolo 8 OPV. Tale certificato a. attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine», oppure b. è rilasciato a seguito di una verifica ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispe- zioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall’ultimo ciclo vegetativo completo. Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell’organismo nocivo nel corso delle ispezio- ni. La menzione «Riconosciuto indenne da isolati non europei di Phyto- phthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov.» deve figura- re nel suddetto certificato nella casella «Dichiarazione supplementare». 1B. Le piante sensibili importate di cui al punto 1A possono essere trasportate all’interno della Svizzera solo se sono scortate da un passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV e rilasciato conformemente agli articoli 21 e 22 OPV che attesti che le ispezioni di cui al paragrafo III, capoverso 1 della presente sezione, sono state effettuate.
2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d’America può essere impor-
tato solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui all’articolo 8 OPV, il quale a. attesti che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell’organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine», oppure b. sia rilasciato a seguito di un controllo ufficiale che attesti che il legna- me è stato privato della corteccia e che i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la super- ficie arrotondata, oppure ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure
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c. nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se sia provato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio rico- nosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballag- gio conformemente all’uso commerciale attuale, che tale legname è sta- to essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20 % nel corso del trat- tamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e tem- peratura.
3. Le piante delle specie Rhododendron spp., ad eccezione di Rhododendron
simsii Planch., e Viburnum spp. (eccetto i frutti e le sementi), prodotte in Svizzera, possono essere trasportate a partire dal luogo di produzione solo se sono accompagnate dal passaporto delle piante di cui all’allegato 8 OPV e rilasciato conformemente all’articolo 20 OPV e: a. provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati europei dell’organismo nocivo, oppure b. nessun segno indicante la presenza di isolati europei dell’organismo nocivo è stato osservato nelle piante summenzionate nel luogo di pro- duzione successivamente all’ultimo ciclo vegetativo completo nel corso delle ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante, oppure c. qualora la presenza di isolati europei dell’organismo nocivo sia stata constatata nelle piante summenzionate nel luogo di produzione, se sono state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organi- smo, ossia la distruzione almeno delle piante infette e di tutte le piante sensibili situate a meno di 2 metri dalle piante infette, e – nel caso di tutte le piante sensibili situate in un raggio inferiore a
10 m dalle piante infette e di tutte le altre piante della partita con-
taminata, se esse sono rimaste nel luogo di produzione e se ispe- zioni complementari sono state effettuate a due riprese almeno du- rante i tre mesi successivi alla constatazione, quando le piante sono in pieno periodo di crescita, e se sono state riconosciute esen- ti dall’organismo nocivo nel corso di queste ispezioni, – nel caso di tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di pro- duzione, se esse sono state sottoposte a una nuova ispezione approfondita a seguito della constatazione e riconosciute esenti dall’organismo nocivo.
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Sezione 2 Misure contro l’introduzione e la propagazione del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione
I Sono vietate l’importazione e la messa in commercio di piante di pomodori, Lyco- persicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinate alla piantagione contaminate dal virus del mosaico del pepino.
II Le piante di pomodori importate destinate alla piantagione devono soddisfare le condizioni stabilite al punto 1 o 2 dell’appendice della presente sezione. Esse sono ispezionate al loro ingresso in Svizzera per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 OPV.
III
1 Le piante di pomodori destinate alla piantagione prodotte in Svizzera possono
essere trasportate dal luogo di produzione unicamente qualora soddisfino le condi- zioni stabilite al punto 3 o 4 dell’appendice della presente sezione. 2 Il capoverso 1 non si applica al trasporto delle piante destinate alla vendita ai consumatori finali che non si occupano della produzione di piante a titolo professio- nale, purché l’imballaggio delle stesse o altro dispositivo indichino chiaramente tale destinazione.
IV Il Servizio fitosanitario federale effettua studi ufficiali per individuare la presenza del virus del mosaico del pepino negli impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodori.
V L’applicazione delle misure stabilite nella presente sezione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2004.
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Appendice Condizioni di cui ai paragrafi II e III
1. Fatto salvo il disposto dell’allegato 3 punto 13 OPV, le piante di pomodoro
importate destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, sono scortate dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 8 OPV. Tale certificato attesta che a. le piante provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino, oppure, b. i) nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, se del caso, delle prove aleatorie e della sorveglianza effettuate durante un periodo appropriato, oppure ii) il virus del mosaico del pepino non è stato riscontrato, tramite pro- ve effettuate su campioni fogliari prelevati da piante ottenute, col- tivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di produzione, ma prove sup- plementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus, e, qualora le summenzionate piante siano state coltivate in impianti adibiti alla produzione di pomodori e di piante di pomodori, sia dimostrato che la produzione e l’imballaggio dei pomodori sono stati nettamente sepa- rati dalla produzione e dall’imballaggio delle piante per evitare la con- taminazione.
2. I semi di pomodoro importati devono essere accompagnati dal certificato
fitosanitario di cui all’articolo 8 OPV attestante che i semi sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estrazione mediante acido e che: a. detti semi provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepi- no, oppure b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo, oppure c. i semi sono stati oggetto di un controllo ufficiale per individuare la pre- senza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.
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3. Le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi,
prodotte in Svizzera possono essere trasferite fuori dal luogo di produzione unicamente se rispettano le seguenti condizioni: a. provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino, oppure b. i) nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta durante il periodo in cui le piante si trovavano nel luogo di produzione; oppure il virus del mosaico del pepino è stato riscontrato nel luogo di produzione, ma si è constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni ufficiali e, se del caso, delle prove aleatorie e della sorveglianza effettuate durante un periodo appropriato, oppure ii) il virus del mosaico del pepino non è stato riscontrato, tramite pro- ve effettuate su campioni fogliari prelevati da piante ottenute, col- tivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane; oppure il virus del mosaico del pepino è stato individuato nel luogo di produzione, ma prove sup- plementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal suddetto virus, e, qualora le summenzionate piante siano state coltivate in impianti adi- biti alla produzione di pomodori e di piante di pomodori, sia dimostrato che la produzione e l’imballaggio dei pomodori sono stati nettamente separati dalla produzione e dall’imballaggio delle piante per evitare la contaminazione.
4. I semi di pomodoro prodotti in Svizzera possono essere trasportati dal luogo
di produzione soltanto se sono stati ottenuti con un idoneo metodo di estra- zione mediante acido e se: a. provengono da zone indenni dal virus del mosaico del pepino, oppure b. nessun sintomo del virus del mosaico del pepino è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo, oppure c. i semi sono stati oggetto di un controllo ufficiale per individuare la pre- senza del virus del mosaico del pepino, mediante trattamento di un campione rappresentativo con metodi adeguati, e sono risultati indenni dal virus suddetto.
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Sezione 3 Misure contro l’introduzione e la propagazione di Thrips palmi Karny per quanto concerne la Thailandia
I I fiori recisi di Orchidaceae originari della Thailandia possono essere importati soltanto a condizione che siano rispettate le misure fissate nell’appendice della presente sezione. Dette misure si applicano soltanto alle partite che hanno lasciano la Thailandia dopo il 1° aprile 2004.
II La presente sezione è riesaminata al più tardi entro il 31 dicembre 2004.
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Appendice Ai fini di quanto disposto al paragrafo I, devono essere rispettate le seguenti misure fitosanitarie:
1. I fiori recisi di Orchidaceae devono:
a. provenire da un luogo di produzione risultato indenne dal Thrips palmi Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l’esportazione, oppure b. essere stati sottoposti, come partita destinata all’esportazione, ad un idoneo trattamento di fumigazione inteso a garantire l’assenza di Thy- sanoptera.
2. I fiori recisi di Orchidaceae devono essere accompagnati da un certificato
fitosanitario rilasciato in Thailandia ai sensi dell’articolo 8 OPV, sulla base delle condizioni indicate al punto 1. Il certificato precisa nella rubrica «Dichiarazione supplementare» se è stata seguita la procedura del punto 1 lettera a oppure quella del punto 1 lettera b; nei casi in cui sia stata seguita la procedura di cui al punto 1 lettera b, viene indicato nella rubrica «Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione» il trattamento di fumigazione effettuato prima dell’esportazione.
3. Le ispezioni sui fiori recisi di Orchidaceae da introdurre in Svizzera sono
effettuate conformemente alle disposizioni dell’articolo 10 OPV.
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Allegato 2 (art. 2) Sezione 1 Importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
I L’importazione di vegetali di Chamaecyparis Spach e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari del Giappone necessita di un’autorizzazione. Quest’ultima viene rilasciata dall’UFAG su presentazione di una domanda, se il richiedente dispone di un locale idoneo alla quarantena di cui al punto 10 del- l’appendice della presente sezione.
II I vegetali suddetti devono soddisfare le condizioni fissate nell’appendice, oltre o in deroga ai requisiti previsti nell’allegato 1, nell’allegato 2 e nell’allegato 4 parte A, sezione I, punto 43 OPV.
III Le presenti disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 2004.
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Appendice Disposizioni specifiche applicabili ai vegetali originari del Giappone che beneficiano dell’autorizzazione di cui al paragrafo I della presente sezione
1. I vegetali devono essere piante nanizzate naturalmente o artificialmente del
genere Chamaecyparis Spach o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), oppu- re di tale specie innestata su un portinnesto della specie Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & Zucc. In quest’ultimo caso, il portinnesto non deve presentare germogli.
2. Il numero complessivo dei vegetali non deve superare i quantitativi stabiliti
dal Servizio fitosanitario federale, tenuto conto dei locali disponibili per la quarantena.
3. Prima dell’esportazione verso la Svizzera, i vegetali devono essere coltivati
e curati per almeno due anni consecutivi in vivai ufficialmente riconosciuti, sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente sorvegliato. L’elenco annuale dei vivai riconosciuti deve essere messo a disposizione dell’UFAG entro il 31 ottobre di ogni anno. In detti elenchi deve figurare il numero dei vegetali prodotti in ciascun vivaio, nella misura in cui essi siano ritenuti adatti alla spedizione verso la Svizzera, alle condizioni previste dalla presen- te sezione.
4. Per quanto concerne vegetali dei generi Chamaecyparis Spach e Pinus L.
prodotti nei suddetti vivai di vegetali nanizzati naturalmente o artificialmen- te o nelle loro immediate vicinanze devono essere stati sottoposti ad ispezio- ne ufficiale almeno sei volte all’anno ad intervalli opportuni, per individuare la presenza di eventuali organismi nocivi. Gli organismi nocivi considerati sono: a. per i vegetali di Chamaecyparis: i) Popillia japonica Newman; ii) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera; b. per i vegetali di Pinus: i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buehrer) Nickle et al.; ii) Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton; iii) Coleosporium paederiae; iv) Coleosporium phellodendri Komr; v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai; vi) Dendrolimus spectabilis Butler; vii) Monochamus spp. (non européen); viii) Peridermium kurilense Dietel; ix) Popillia japonica Newman; x) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye xi) qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza è sconosciuta in Svizzera.
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Durante queste ispezioni i vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi sopra menzionati. I vegetali infetti debbono essere elimi- nati. Quelli rimanenti debbono essere sottoposti a un trattamento adeguato. 5. I casi in cui è stata constatata la presenza di organismi nocivi menzionati al punto 4 nel corso delle ispezioni effettuate conformemente allo stesso pun- to 4, devono essere ufficialmente registrati e i registri devono essere messi a disposizione dell’UFAG, ove questo ne faccia richiesta. L’accertamento del- la presenza di uno qualsiasi degli organismi indicati al punto 4 implica per il vivaio in causa la perdita dello status di cui al punto 3. L’UFAG ne deve essere informato immediatamente. In tal caso il riconoscimento può essere rinnovato solamente l’anno successivo.
6. I vegetali destinati ad essere spediti in Svizzera devono, almeno nel periodo
indicato al punto 3: a. essere stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra o su di un pavimento in cemento, impenetrabile per i nematodi, in buono stato di manutenzione e privo di residui; b. essere risultati esenti, nel corso delle ispezioni di cui al punto 4, dagli organismi nocivi indicati allo stesso punto 4 e ad essi non debbono essere state applicate le misure di cui al punto 5; c. se appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portin- nesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb. & amp; Zucc., avere un portinnesto ottenuto da materiale ufficialmente ricono- sciuto sano; d. devono recare ciascuno un marchio specifico ed esclusivo, notificato all’organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone, che consenta di identificare il vivaio riconosciuto, nonché l’anno di invasa- tura.
7. L’organismo ufficiale di protezione dei vegetali del Giappone garantisce
l’identità dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l’esportazione, mediante piombatura dei veicoli adi- biti al trasporto o altri metodi appropriati.
8. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso (in appresso
denominato «il materiale») sono scortati da un certificato fitosanitario rila- sciato in Giappone conformemente all’articolo 8 OPV, attestante che le con- dizioni relative all’importazione di cui all’articolo 5 della medesima ordi- nanza, in particolare l’assenza degli organismi nocivi considerati, nonché i requisiti di cui ai punti da 1 a 7 sono rispettati. Sul certificato devono figurare: a. il nome o i nomi del vivaio o dei vivai riconosciuti; b. i marchi di cui al punto 6, nella misura in cui consentano l’identifi- cazione del vivaio riconosciuto e dell’anno d’invasatura;
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c. l’indicazione dell’ultimo trattamento applicato prima della spedizione; d. nella voce «Dichiarazione supplementare» la frase «La presente partita è conforme ai requisiti di cui all’allegato 2, sezione 1 dell’ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004».
9. Le domande d’autorizzazione all’importazione devono essere inoltrate
all’UFAG almeno 30 giorni prima di introdurre materiale in Svizzera, indi- cando: a. il tipo di materiale; b. il quantitativo; c. la data dichiarata d’importazione; d. il luogo ufficialmente riconosciuto nel quale saranno tenuti i vegetali durante il periodo di quarantena all’importazione di cui al punto 10. Gli importatori devono essere ufficialmente informati, prima dell’intro- duzione del materiale, delle condizioni specificate ai punti da 1 a 12.
10. Prima che venga immesso in commercio, il materiale deve essere sottoposto,
all’atto dell’importazione, ad un periodo di quarantena ufficiale non inferio- re a tre mesi di ripresa vegetativa e risultare, durante tale periodo di quaran- tena, esente dagli organismi nocivi di cui trattasi. Particolare attenzione sarà prestata per mantenere, per ciascun vegetale, il marchio di cui al punto 6 lettera d.
11. La quarantena ufficiale di cui al punto 10 deve:
a. essere effettuata sotto il controllo del Servizio fitosanitario federale; b. essere effettuata in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale secondo modalità atte ad eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi; c. comprendere, per ogni elemento del materiale: i) esami visivi, effettuati all’arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per individuare la pre- senza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi; ii) esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell’esame visivo, per identificare gli organismi nocivi che sono all’origine di tali sintomi. 12. Le partite contenenti materiale che, durante la quarantena di cui al punto 10, non è stato trovato esente dagli organismi nocivi considerati, debbono essere immediatamente distrutte sotto controllo ufficiale. 13. Tutti i casi di contaminazione da parte degli organismi nocivi considerati che sono stati confermati durante la quarantena all’importazione di cui al pun- to 10 comportano che il vivaio giapponese in questione perda lo status di cui al punto 3. L’UFAG ne informa senza indugio le autorità del Giappone.
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14. Il materiale che, all’atto dell’importazione, è stato sottoposto alla quarantena di cui al punto 10 trovato esente durante il periodo di quarantena dagli orga- nismi nocivi considerati e conservato in condizioni appropriate, può essere trasportato all’interno della Svizzera soltanto qualora sia stato rilasciato un passaporto delle piante di cui agli articoli 21 e 22 OPV, conformemente alla pertinenti disposizioni dell’ordinanza suddetta, e tale passaporto sia stato fis- sato sul materiale, sull’imballaggio o sul veicolo che trasporta il materiale. Il passaporto delle piante deve indicare il nome del Paese d’origine.
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