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AS 2004 1633

Legge federale sul programma di sgravio 2003

Legge federale sul programma di sgravio 2003

del 19 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 luglio 20031, decreta:

I Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio

degli stranieri Art. 13b, frase introduttiva e cpv. 1 lett. c e d 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità cantonale competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può: c. incarcerare lo straniero, se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all’espulsione, in particolare perché non si attiene all’obbligo di col- laborare secondo l’articolo 13f della presente legge e l’articolo 8 capoverso 1 lettera a o capoverso 4 della legge sull’asilo del 26 giugno 19983; d. incarcerare lo straniero, se, fondandosi sull’articolo 32 capoverso 2 lette- re a–c o sull’articolo 33 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998, l’ufficio competente ha deciso di non entrare nel merito.

Art. 13f Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura prevista dalla presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della legge. Devono in particolare: a. fornire indicazioni esatte e complete sugli elementi essenziali ai fini della regolamentazione della dimora; b. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per procurarli entro un congruo termine; c. procurarsi i documenti di legittimazione o collaborare affinché le autorità possano ottenerli.

2003-1253 1633

Programma di sgravio. LF RU 2004

Art. 14f 1 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese di partenza delle persone di cui all’articolo 44a della legge sull’asilo del 26 giugno 19984. L’articolo 92 di detta legge si applica per analogia.

2 Per le persone di cui al capoverso 1 la Confederazione versa ai Cantoni

un’indennità forfettaria per le spese occasionate: a. dall’aiuto in situazioni di bisogno secondo l’articolo 12 della Costituzione federale; b. dall’esecuzione dell’allontanamento; il versamento di questa indennità può essere limitato nel tempo. 3 Il Consiglio federale adegua gli importi dell’indennità forfettaria secondo il capo- verso 2 in base all’esito di una verifica periodica delle spese e dopo aver consultato i Cantoni.

Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2003 La Confederazione può versare ai Cantoni contributi forfettari secondo l’articolo 14f capoverso 2 se una decisione di non entrata nel merito presa in base agli articoli 32–

34 e una decisione di allontanamento presa in base all’articolo 44 della legge

sull’asilo del 26 giugno 19985 sono passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente legge. I contributi forfettari possono essere versati per nove mesi al massimo dopo l’entrata in vigore della presente legge, salvo per persone per le quali l’Ufficio federale dei rifugiati, prima dell’entrata in vigore della presente legge, si è impegnato ad assistere i Cantoni nell’esecuzione dell’allontanamento.

2. Legge federale del 26 giugno 19986 sull’asilo

Art. 27 cpv. 3, primo periodo, e cpv. 4 3 L’Ufficio federale ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (Cantoni d’attribuzione). ...

4 Non sono attribuite ai Cantoni le persone per le quali non si è entrati nel merito della domanda d’asilo presso i centri di registrazione (art. 32–34). Questa norma non si applica segnatamente se: a. non è stata pronunciata una decisione su ricorso entro un termine adeguato dalla presentazione della domanda d’asilo; b. il richiedente è perseguito penalmente o è stato condannato per aver com- messo in Svizzera un crimine o un delitto; oppure c. l’esecuzione dell’allontanamento è imminente.

4 RS 142.31; RU 2004 1634 5 RS 142.31; RU 2004 1634 6 RS 142.31

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Programma di sgravio. LF RU 2004

Art. 32 cpv. 2 lett. f

2 Non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente:

f. è stato oggetto di una decisione negativa in materia d’asilo in uno Stato del- l’Unione Europea o dello Spazio economico europeo, a meno che dall’audi- zione non emergano indizi secondo cui nel frattempo sono intervenuti fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.

Art. 36 cpv. 1 1 Nei casi di cui agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a e f, 33 e 34 ha luogo un’audizione secondo gli articoli 29 e 30. Lo stesso vale per i casi di cui all’arti- colo 32 capoverso 2 lettera e se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d’ori- gine o di provenienza.

Art. 37 Decisione di non entrata nel merito Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev’essere presa entro dieci giorni feriali dal deposito della domanda e dev’essere motivata sommariamente.

Art. 44a Statuto giuridico delle persone la cui domanda d’asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito Alle persone la cui domanda d’asilo è stata oggetto di una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato secondo gli articoli 32–34 e di una decisione di allon- tanamento definitiva si applicano le disposizioni della LDDS7. È fatto salvo l’articolo 14.

Art. 45 cpv. 2 Abrogato

Art. 46 cpv. 1 e 1bis

1 Il Cantone di attribuzione è tenuto a eseguire la decisione di allontanamento.

1bis Per l’esecuzione dell’allontanamento delle persone che conformemente all’arti- colo 27 capoverso 4 non sono state attribuite ad alcun Cantone è competente il Can- tone indicato nella decisione d’allontanamento in base all’articolo 45 capoverso 1 lettera f. Per designare il Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento, si applica per analogia la chiave per la ripartizione dei richiedenti l’asilo fra i Cantoni.

7 RS 142.20; RU 2004 1633

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Programma di sgravio. LF RU 2004

Art. 88 cpv. 1bis 1bis Per le persone di cui all’articolo 44a, i sussidi versati dalla Confederazione ai Cantoni sono retti dall’articolo 14f LDDS8.

Art. 108a Termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito Il termine di ricorso contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–

34 è di cinque giorni feriali.

Art. 109 Termine di disbrigo delle decisioni di non entrata nel merito 1 La Commissione di ricorso decide di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35 e 40 capoverso 1. 2 In caso di rinuncia allo scambio di scritti e se non sono necessari ulteriori atti pro- cedurali, la Commissione di ricorso decide entro il termine di cinque giorni feriali sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–34.

Art. 110 cpv. 1 1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; per i ricorsi contro decisioni di cui agli articoli 32–34, di tre giorni.

Art. 112 cpv. 1 1 Se è stata ordinata l’esecuzione immediata dell’allontanamento giusta gli artico- li 23 capoverso 2 o 42 capoverso 3, lo straniero può, entro 24 ore, presentare alla Commissione di ricorso un’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo. Lo straniero dev’essere informato dei suoi diritti.

Disposizioni transitorie della modifica del 19 dicembre 2003

1 Perle domande d’asilo presentate prima dell’entrata in vigore della presente

modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 37. 2 Per le decisioni di prima istanza di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 emanate prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di ricorso è retto dall’articolo 50 della legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa. 3 Per i ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 pre- sentati prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge, il termine di disbrigo è retto dall’ex articolo 109. 4 Gli articoli 44a e 88 capoverso 1bis si applicano anche alle decisioni di non entrata nel merito di cui agli articoli 32–34 passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica di legge. I Cantoni che fino all’entrata in vigore della pre- sente modifica di legge sono stati assistiti dall’Ufficio federale dei rifugiati nel-

8 RS 142.20; RU 2004 1633 9 RS 172.021

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Programma di sgravio. LF RU 2004

l’esecuzione dell’allontanamento ricevono nondimeno l’assistenza secondo l’arti- colo 88 capoverso 1 al massimo per nove mesi dopo l’entrata in vigore della presen- te modifica di legge.

3. Legge federale del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo

e dell’Amministrazione (LOGA)

Titolo prima dell’art. 46a Capitolo 3: Emolumenti

Art. 46a 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’amministrazione federale.

2 Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare:

a. la procedura di riscossione; b. l’ammontare degli emolumenti; c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all’emolumento; d. la prescrizione del diritto di riscossione.

3 IlConsiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di

equivalenza e del principio di copertura dei costi. 4 Può prevedere eccezioni all’assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante.

4. Legge federale del 15 giugno 193411 sulla procedura penale

Art. 38 1 L’indennità al difensore d’ufficio è stabilita dal tribunale o, nel caso in cui non si debba procedere, dal procuratore generale. 2 Se l’imputato è indigente (art. 36 cpv. 2), i costi dell’indennità al difensore d’uffi- cio sono a carico della cassa federale.

Art. 121 Abrogato

10 RS 172.010 11 RS 312.0

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Programma di sgravio. LF RU 2004

Art. 172 cpv. 1, primo periodo

1 Le spese del procedimento penale, comprese quelle delle indagini preliminari,

dell’istruzione preparatoria, della messa in stato d’accusa e dell’attività requirente vanno a carico del condannato. …

Art. 219 cpv. 3 Abrogato

Titolo prima dell’art. 245 Capo quinto: Spese del procedimento

Art. 245 In quanto la presente legge non disponga altrimenti, le spese e le indennità in rela- zione al procedimento giudiziario sono stabilite secondo gli articoli 146–161 della legge federale del 16 dicembre 194312 sull’organizzazione giudiziaria.

Art. 246 1 Sono prelevate spese procedurali per le indagini preliminari, per la procedura di ricorso secondo l’articolo 105bis capoverso 1, per l’istruzione preparatoria, per l’esercizio dei diritti di parte del procuratore generale della Confederazione nell’istruzione preparatoria nonché per la messa in stato d’accusa e l’attività requi- rente. Tali spese comprendono gli emolumenti e gli esborsi causati dal procedimen- to, dalla messa in stato d’accusa e dall’attività requirente.

2 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti e gli esborsi.

Art. 246bis 1 In caso di rinuncia a procedere all’indagine preliminare, di sospensione dell’inda- gine preliminare o di sospensione dell’istruzione preparatoria, la cassa federale assume di regola le spese procedurali.

2 Le spese di cui al capoverso 1 possono essere messe a carico, interamente o in

parte: a. dell’imputato che ha determinato o complicato illecitamente e per sua colpa il procedimento; b. del denunziante o della parte lesa che ha provocato o complicato con dolo o negligenza grave il procedimento. 3 Se il procuratore generale accoglie un ricorso ai sensi dell’articolo 105bis capover- so 1, la cassa federale assume le spese procedurali. Se respinge il ricorso interamente o in parte, il procuratore generale può metterle interamente o in parte a carico del

12 RS 173.110

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Programma di sgravio. LF RU 2004

ricorrente, se il ricorso è stato fatto in modo temerario o se il ricorrente ha intralciato notevolmente con raggiri il procedimento.

Art. 246ter 1 Se una causa di diritto penale federale è delegata a un’autorità cantonale in virtù degli articoli 18 o 18bis, le spese del procedimento federale sono esposte e documen- tate separatamente negli atti. 2 Il giudice decide secondo il proprio diritto procedurale l’attribuzione di tali spese alle parti e ai terzi a favore della cassa federale.

5. Legge federale del 5 ottobre 198413 sulle prestazioni della Confederazione

nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure Art. 5 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva, e cpv. 2 1 La Confederazione concede sussidi d’esercizio per speciali misure educative prese da istituti pubblici e privati di utilità pubblica che: b. s’impegnano ad accogliere in totale almeno un terzo di persone delle catego- rie seguenti: …

2 Abrogato

Art. 19a Moratoria in materia di riconoscimento secondo il programma di sgravio 2003 Nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 non possono essere presentate domande di sussidi d’esercizio ai sensi dell’articolo 5; sono eccettuate le domande per nuovi tipi di istituti da approntare secondo la legge federale del 20 giugno

200314 sul diritto penale minorile.

6. Legge federale del 6 ottobre 198915 sulle finanze della Confederazione

Art. 24d Conto di compensazione 1 Dopo l’approvazione del conto di Stato, l’importo massimo per le spese totali del- l’anno precedente fissato ai sensi degli articoli 24a o 24c è rettificato sulla base delle entrate effettivamente conseguite. 2 Se le uscite totali iscritte nel conto di Stato sono superiori o inferiori all’importo massimo rettificato, la differenza è addebitata o accreditata a un conto di compensa- zione distinto dal conto di Stato.

13 RS 341 14 RS …; RU … (FF 2003 3844) 15 RS 611.0

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Programma di sgravio. LF RU 2004

7. Legge federale del 4 ottobre 197416 a sostegno di provvedimenti

per migliorare le finanze federali Art. 4 Abrogato

Art. 4a Mandato di risparmio 1 Il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi rispetto al piano finanziario del 30 settembre 2002:

2004 2005 2006

in milioni di franchi

1. Provvedimenti intesi a migliorare 13,0 28,0

l’efficienza e la legalità nel procedimento penale

2. Esecuzione delle pene e delle misure 0,5 4,0 4,0

3. Misurazione ufficiale 2,7 4,0

4. Aiuto allo sviluppo e aiuto ai Paesi 62,0 135,0 180,0

dell’Est

5. Altri settori nell’ambito delle relazioni 1,4 6,2 12,5

con l’estero

6. Settore «Esercito» 60,0 90,0 240,0

7. Altri settori della difesa nazionale 5,0 10,6 13,0

8. Istruzione, ricerca e tecnologia 33,0 134,0 211,0

9. Promozione dell’impiego delle tecnologie 7,0 15,5 17,5

dell’informazione e della comunicazione nelle scuole

10. Cultura 4,0 7,3 11,5

11. Sport 2,0 5,2 15,2

12. Sanità 6,8 10,1 12,5

13. Prestazioni collettive dell’assicurazione 41,0 81,0

invalidità

14. Promozione della costruzione di 15,0

abitazioni

15. Misure d’integrazione degli stranieri 2,5 5,0

16. Costruzione delle strade nazionali 80,0 120,0

17. Manutenzione delle strade nazionali 20,0 25,0 20,0

18. Strade principali 5,0 12,0 18,0

19. Altri contributi vincolati per opere stradali 7,5

20. Contributi generali a favore delle strade 20,0 20,0 20,0

16 RS 611.010

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Programma di sgravio. LF RU 2004

2004 2005 2006

in milioni di franchi

21. Separazione del traffico, miglioramenti 15,0 25,0

tecnici e conversioni dell’esercizio

22. Conferimenti al Fondo per i grandi 50,0 125,0 150,0

progetti ferroviari

23. Convenzione sulle prestazioni Confedera- 15,0 91,0 130,0

zione-FFS

24. Trasferimento del traffico dalla strada alla 20,0

ferrovia

25. Misure nel settore dei trasporti pubblici 6,5 10,0

ai sensi della legge sui disabili

26. Impianti per le acque di scarico e per lo 26,0 39,0

smaltimento dei rifiuti

27. Diverse misure nel settore ambientale 6,0 14,6 19,0

28. Agricoltura 10,0 60,0 103,0

29. Economia forestale 10,0 12,0 17,0

30. Programma SvizzeraEnergia 5,0 10,0 10,0

31. Prestiti alla Società svizzera di credito 10,0 14,0 16,0

alberghiero

32. Promozione della piazza economica e 3,0 5,0

delle esportazioni

33. Personale 132,5 186,5 382,1

34. Costruzioni civili 50,0 80,0 80,0

35. Pubblicazioni e relazioni pubbliche 6,0 9,0 20,0

36. Provvedimenti diversi concernenti 32,7 41,8 50,5

l’amministrazione generale

37. Compiti funzionali dell’UFPAP 1,0 4,0 6,0

38. Istruzione di volo impartita a terzi 4,0 3,0 3,0

(integrazione nel DDPS)

2 Il Consiglio federale può, nel quadro dell’elaborazione del preventivo, proporre spostamenti di crediti tra le categorie di spesa toccate dalle misure di sgravio, purché questi spostamenti non comportino riduzioni dei tagli previsti. 3 Il Consiglio federale può effettuare spostamenti tra i tagli previsti nel capoverso 1 numero 6, purché non venga superato il limite di spesa di 15,938 miliardi per gli anni 2004–2007.

4 Nell’ambito del preventivo i contributi di cui al capoverso 1 numero 22 sono

accreditati al Fondo per i grandi progetti ferroviari sino al 2009. 5 È fatta salva la competenza dell’Assemblea federale di stabilire i crediti di paga- mento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

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Programma di sgravio. LF RU 2004

8. Legge federale del 22 marzo 198517 concernente l’utilizzazione dell’imposta

sugli oli minerali a destinazione vincolata Art. 3 lett. c n. 1 Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all’esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega nel modo seguente il prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale: c. per gli altri contributi al finanziamento di misure tecniche, in particolare:

1. contributi per provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da

quello privato e contributi a binari di raccordo privati,

Titoli prima dell’art. 18 Capitolo 5: Altri contributi al finanziamento di misure tecniche Sezione 1: Contributi per provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato e contributi a binari di raccordo privati

Art. 18 cpv. 1 e 2 1 La Confederazione promuove i provvedimenti intesi a separare il traffico pubblico da quello privato.

2 Abrogato

Art. 19 cpv. 3, primo periodo 3 Se per provvedimenti intesi a separare i modi di traffico gli interessati devono sopportare oneri eccessivi rispetto alla loro capacità finanziaria, il Consiglio federale può aumentare l’aliquota oltre la quota massima. …

Art. 20 Rapporto con altre quote ed altri contributi (strade nazionali e strade principali) Gli articoli 18 e 19 sono applicabili par analogia se, per provvedimenti tecnici intesi a separare i modi di traffico, le quote o i contributi sono già versati in base al diritto concernente le strade nazionali o le strade principali.

Art. 28 Principio La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale motorizzato per la conservazione, la preservazione o il ripristino di paesaggi degni di protezione, compresi i monumenti storici.

17 RS 725.116.2

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Programma di sgravio. LF RU 2004

Art. 31 cpv. 2 e 3 2 La Confederazione accorda contributi per trafori o gallerie soltanto se servono a proteggere strade nazionali o strade principali. 3 Non sono accordati contributi ai provvedimenti intesi a proteggere le altre strade (gallerie, trafori, spostamento del tracciato, drenaggio ecc.).

9. Legge federale del 21 giugno 199118 sulla radiotelevisione

Art. 20 cpv. 3 Abrogato

Art. 33 1 Alla SSR è accordata una concessione specifica per l’offerta redazionale destinata all’estero. 2 L’offerta è intesa a consolidare i legami degli Svizzeri all’estero con la loro Patria, contribuire alla comprensione tra i popoli e, all’estero, curare l’immagine della Svizzera e promuovere la comprensione delle sue aspirazioni.

10. Legge federale del 7 ottobre 198319 sulla protezione dell’ambiente

Art. 50 Sussidi per misure di protezione dell’ambiente lungo le strade 1 Nell’ambito dell’impiego del prodotto netto dell’imposta sugli oli minerali e della tassa sulle strade nazionali, la Confederazione partecipa alle spese: a. per le misure di protezione dell’ambiente lungo le strade nazionali e lungo quelle principali sistemabili con la partecipazione finanziaria della Confede- razione secondo le aliquote fissate per tali strade; b. per le misure di protezione fonica e di isolamento acustico nella rimanente rete stradale con il 20–35 per cento; per il calcolo del sussidio sono determi- nanti sia la capacità finanziaria del Cantone sia i costi del risanamento.

2 I sussidi federali sono versati ai Cantoni.

11. Legge federale del 24 gennaio 199120 sulla protezione delle acque

Art. 81 cpv. 2 2 Essa provvede affinché le misure di risanamento siano concluse entro la fine del 2012.

18 RS 784.40 19 RS 814.01 20 RS 814.20

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Programma di sgravio. LF RU 2004

12. Legge federale del 20 dicembre 194621 sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti Art. 103 cpv. 3 Abrogato

Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003 Il contributo speciale di 170 milioni di franchi versato dalla Confederazione per il

2003 secondo l’ex articolo 103 capoverso 322 è compensato dalla riduzione di

85 milioni di franchi all’anno per gli anni 2005 e 2006 dei contributi della Confe- derazione all’AVS secondo l’articolo 103 capoverso 1 lettera a.

Capoverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999 Abrogato

13. Legge federale del 19 giugno 199223 sull’assicurazione militare

Art. 2 Assicurati a titolo professionale 1 Le persone assicurate secondo l’articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) versano un premio adeguato in contropartita delle prestazioni fornite loro dall’assicurazione militare: a. in luogo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo gli articoli 25–31 della legge federale del 18 marzo 199424 sull’assicurazione malattie; e b. in luogo dell’assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni non pro- fessionali secondo gli articoli 10–33 della legge federale del 20 marzo

198125 sull’assicurazione contro gli infortuni.

2 A partire dal pensionamento, gli assicurati a titolo professionale possono conclude- re un’assicurazione di base presso l’assicurazione militare per le affezioni risultanti da una malattia o da un infortunio (assicurazione facoltativa di base per pensionati). 3 Gli assicurati secondo il capoverso 2 hanno diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 19–21. Le altre disposizioni della presente legge si applicano per analo- gia all’assicurazione facoltativa di base per pensionati. 4 Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza l’importo dei premi che gli assicurati devono versare secondo i capoversi 1 e 2. Tale importo è stabilito in fun- zione dei premi versati per prestazioni simili agli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dell’assicurazione infortuni obbligatoria.

21 RS 831.10 22 RU 1999 2374 23 RS 833.1 24 RS 832.10 25 RS 832.20

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Programma di sgravio. LF RU 2004

14. Legge del 21 marzo 200326 sulla promozione dell’alloggio

Art. 12 e 24 Gli articoli 12 e 24 sono sospesi fino al 31 dicembre 2008.

15. Legge del 29 aprile 199827 sull’agricoltura

Art. 187b cpv. 8 8 L’abrogazione dell’articolo 70 capoverso 5 lettera d entra in vigore il 1° gennaio 2008.

16. Legge federale del 4 ottobre 199128 sulle foreste

Art. 37, frase introduttiva e lett. b La Confederazione versa indennità sino al 50 per cento dei costi causati dall’esecu- zione di provvedimenti ordinati per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste con funzione protettiva, segnatamente per: … b. la riparazione di danni di cui alla lettera a e di danni dovuti a catastrofi natu- rali, come pure le utilizzazioni forzate che ne conseguono.

Art. 38 cpv. 2 lett. a, b, d e dbis 2 La Confederazione versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per provve- dimenti relativi alla gestione, quali: a. l’elaborazione delle basi per la pianificazione forestale interaziendale; b. le misure selvicolturali temporanee, come la cura di giovani popolamenti e la cura, l’utilizzazione e il trasporto di legname, se questi provvedimenti sono particolarmente dispendiosi per motivi di protezione della diversità biologica; d. la costruzione di strutture di raccordo in quanto assolutamente necessarie per la gestione di foreste con funzione protettiva particolare e rispettose della sua biocenosi; dbis. l’acquisizione di strutture di raccordo mobili, l’adattamento di strutture di raccordo ai metodi moderni di raccolta del legname e il ripristino di queste strutture, in quanto necessarie per la gestione delle foreste e rispettose della sua biocenosi.

26 RS 842 27 RS 910.1 28 RS 921.0

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Programma di sgravio. LF RU 2004

17. Legge del 10 ottobre 199729 sul riciclaggio di denaro

Art. 22 Emolumenti e tassa di sorveglianza 1 L’autorità di controllo riscuote emolumenti per le sue decisioni e i servizi che for- nisce. Riscuote inoltre ogni anno una tassa di sorveglianza dagli organismi di auto- disciplina e dagli intermediari finanziari che le sono direttamente sottoposti. 2 La tassa di sorveglianza copre i costi della sorveglianza non coperti dal ricavo degli emolumenti. Essa viene stabilita sulla base dei costi insorti l’anno precedente per l’autorità di controllo. 3 Per gli organismi di autodisciplina, la tassa di sorveglianza è determinata in fun- zione del ricavo lordo e del numero di affiliati; per gli intermediari direttamente sottoposti all’autorità di controllo, in funzione del ricavo lordo e della grandezza dell’impresa. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la tariffa degli emolu- menti, i costi di sorveglianza computabili e la ripartizione della tassa di sorveglianza tra gli organismi di autodisciplina e gli intermediari finanziari direttamente sottopo- sti all’autorità di controllo.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 La cifra I 13 entra in vigore il 1° gennaio 2006.

3 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore dei rimanenti atti normativi.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore La presente legge entra in vigore come segue: Per quanto il termine di referendum scada inutilizzato30, la cifra I/5 entra retroatti- vamente in vigore il 1° gennaio 2004.

5 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

29 RS 955.0 30 Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 31 marzo 2004 (Cancelleria federale).

1646

Programma di sgravio. LF RU 2004

Per quanto il termine di referendum scada inutilizzato31, le seguenti modifiche entrano in vigore come segue:

1 Il 1° aprile 2004:

a. la cifra I/1, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stra- nieri; b. la cifra I/2, legge federale sull’asilo; c. la cifra I/4, legge federale sulla procedura penale; d. la cifra I/6, legge federale sulle finanze della Confederazione; e. la cifra I/7, articolo 4a della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali;

2 Il 20 dicembre 2004:

a. la cifra I/10, legge federale sulla protezione dell’ambiente; b. la cifra I/12, articolo 103 capoverso 3 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

3 Il 1° gennaio 2005:

a. la cifra I/3, legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini- strazione; b. la cifra I/7, articolo 4 della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali; c. la cifra I/8, legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata; d. la cifra I/9, legge federale sulla radiotelevisione; e. la cifra I/11, legge federale sulla protezione delle acque; f. la cifra I/12, disposizione finale della modifica del 19 dicembre 2003 e il ca- poverso 2 delle disposizioni finali della modifica del 19 marzo 1999 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; g. la cifra I/14, legge sulla promozione dell’alloggio; h. la cifra I/15, legge sull’agricoltura; i. la cifra I/16, legge federale sulle foreste;

31 Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 31 marzo 2004 (Cancelleria federale).

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Programma di sgravio. LF RU 2004

4 Il 1° gennaio 2006:

La cifra I/17, legge sul riciclaggio di denaro.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 31 marzo 2004.32

2 Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la cifra I/13 entra in vigore il

1° gennaio 2006.

1° aprile 2004 Cancelleria federale

32 FF 2003 7021

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