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AS 2004 1659

Ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo

Ordinanza concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo (OCRA)

Modifica del 24 marzo 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente la Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 3 3 Non sono considerati giorni feriali ai sensi dell’articolo 108a della legge sull’asilo2 (termine di ricorso in caso di decisioni di non entrata nel merito) il sabato, la dome- nica nonché i giorni festivi della Confederazione o quelli legalmente riconosciuti dai Cantoni nel luogo in cui la parte ricorrente o il suo rappresentante hanno il loro domicilio o la loro sede.

Art. 32 Motivazione sommaria La Commissione può, in una motivazione sommaria, rinviare alla decisione impu- gnata, a un’ atto scritto della parte ricorrente o dell’Ufficio federale o alle decisioni incidentali ai sensi dell’articolo 27 capoversi 2 e 3.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.

24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz