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AS 2004 1661

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA)

del 19 marzo 2004

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 57 e 58 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), ordina:

Sezione 1: In generale

Art. 1 Campo di applicazione materiale La presente ordinanza si applica alle imprese che intendono eseguire o certificare lavori di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del 18 settembre 19952 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) su: a. aeromobili, esclusi gli elicotteri, non impiegati per il trasporto aereo com- merciale ai sensi dell’ordinanza dell’8 settembre 19973 concernente l’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale (OJAR-OPS 1) e che presentano una massa ammissibile al decollo non superiore a 5700 kg; b. elicotteri non impiegati per il trasporto aereo commerciale ai sensi dell’ordinanza del 23 novembre 19734 concernente l’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale (ONE 1) e che presentano una massa am- missibile al decollo non superiore a 3175 kg; c. aeromobili della categoria speciale appartenenti alla sottocategoria «aero- mobili storici»; d. parti d’aeromobile installate o utilizzate sugli aeromobili di cui alle lettere a–c.

Art. 2 Campo di applicazione territoriale 1 La presente ordinanza si applica alle imprese che eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili o parti d’aeromobile in Svizzera, nonché alle imprese svizzere che eseguono o certificano questi lavori all’aeroporto di Basilea-Mulhouse.

RS 748.127.4

2003-0687 1661

Imprese di manutenzione di aeromobili RU 2004

2 Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere più severe, la presente ordi- nanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione: a. in Svizzera su aeromobili o parti d’aeromobile esteri; b. all’estero su aeromobili o parti d’aeromobile svizzeri; c. all’estero su aeromobili o parti d’aeromobile esteri; 3 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la manutenzione di aeromo- bili e parti d’aeromobile.

Art. 3 Definizioni Ai sensi della presente ordinanza s’intende per: a. impresa di manutenzione: impresa titolare di una licenza per l’esecuzione di lavori di manutenzione di aeromobili; b. direttore responsabile: la persona che, nell’impresa di manutenzione di ae- romobili, detiene l’autorità generale e che può disporre dei mezzi per finan- ziare tutti gli acquisti necessari per eseguire i lavori di manutenzione previsti e per effettuarli secondo le norme fissate dalle autorità; c. persone abilitate a certificare: persone che, in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 20005 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA), sono abilitate dall’Ufficio a rilasciare i certificati di manutenzione; d. manuale dell’impresa di manutenzione: insieme di documenti in cui l’impresa di manutenzione disciplina la propria organizzazione, le proprie procedure nonché l’esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di manutenzione; e. registrazioni di manutenzione: documenti quali schede tecniche, rapporti di lavoro, certificati di manutenzione, rapporti di prova o attestati di prova.

Sezione 2. Licenza di manutenzione

Art. 4 Obbligo di licenza e ambito di regolamentazione

1 Le imprese che effettuano o certificano lavori di manutenzione conformemente

all’articolo 1 devono disporre di una licenza di impresa di manutenzione di aeromo- bili (licenza di manutenzione). 2 La licenza di manutenzione non è necessaria per le imprese che eseguono lavori di manutenzione in subappalto e che sono sorvegliate e certificate dall’impresa di manutenzione appaltatrice ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2.

5 RS 748.127.2

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Art. 5 Imprese di manutenzione all’estero Alle imprese di manutenzione all’estero non vengono rilasciate licenze di manuten- zione.

Art. 6 Campi di attività Nella licenza di manutenzione sono indicati i campi di attività nei quali l’impresa è autorizzata a operare. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio) emana diret- tive in merito ai campi di attività per i quali è possibile ottenere una licenza di manu- tenzione.

Art. 7 Eccezioni L’Ufficio, dietro richiesta motivata, può autorizzare un’impresa di manutenzione a derogare a determinate disposizioni della presente ordinanza o a eseguire lavori di manutenzione non indicati nella licenza di manutenzione. L’autorizzazione speciale può essere vincolata a oneri o condizioni particolari.

Sezione 3: Condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione

Art. 8 Domanda La domanda di rilascio di una licenza di manutenzione va presentata all’Ufficio sugli appositi moduli e completa della documentazione necessaria, al più tardi tre mesi prima della data prevista per l’inizio dell’attività.

Art. 9 Contenuto della domanda Il richiedente deve dimostrare che: a. l’impresa è iscritta nel registro di commercio in Svizzera o non è soggetta all’obbligo di registrazione; b. l’impresa dispone di un manuale dell’impresa di manutenzione (art. 10); c. sono a disposizione locali e impianti adatti, che permettono al personale di manutenzione di eseguire i propri compiti in modo adeguato (art. 11); d. l’impresa è dotata di personale proprio (art. 12); e. l’impresa dispone degli equipaggiamenti, delle attrezzature e del materiale necessari (art. 13); f. la documentazione necessaria par l’esecuzione dei lavori di manutenzione è disponibile e aggiornata (art. 14).

Art. 10 Manuale dell’impresa di manutenzione 1 Il richiedente allestisce, in una delle tre lingue ufficiali o in inglese, un manuale dell’impresa di manutenzione e lo sottopone all’Ufficio per approvazione.

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2 Il manuale contiene le indicazioni e le procedure di cui all’allegato 1. L’Ufficio può modificare l’allegato 1. L’Ufficio emana direttive in merito alla forma e alla struttura del manuale di manutenzione. 3 Per le imprese di manutenzione titolari di una licenza di manutenzione ai sensi dell’ordinanza 1 del 20 ottobre 19956 concernente le imprese di manutenzione d’aeromobili (OJAR-145), il manuale dell’impresa di manutenzione prescritto può fare riferimento, per tutte le disposizioni coincidenti, al manuale richiesto dall’OJAR-1457 (MOE).

4 Ilmanuale dell’impresa di manutenzione, o le sue parti determinanti, devono

essere accessibili alle persone elencate nel manuale stesso. L’impresa di manuten- zione provvede affinché il manuale sia costantemente aggiornato. 5 L’Ufficio può prescrivere cambiamenti se lo ritiene necessario per assicurare una regolare manutenzione degli aeromobili. Il manuale viene modificato di conse- guenza. 6 Le modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione concernenti i punti di cui all’allegato 1 sono soggette all’approvazione dell’Ufficio.

Art. 11 Locali 1 L’impresa di manutenzione deve disporre, per tutti i lavori previsti, di locali e impianti adatti. Questi devono offrire condizioni di lavoro adeguate ai lavori da svolgere e protezione contro le intemperie e la contaminazione dei posti di lavoro. 2 Devono inoltre essere disponibili uffici adeguati per la pianificazione e la direzione dei lavori, nonché per la conservazione delle registrazioni di manutenzione. 3 I posti di lavoro vanno disposti tenendo conto delle caratteristiche dei lavori da svolgere. 4 Le parti d’aeromobile, gli equipaggiamenti, l’attrezzatura e il materiale vanno immagazzinati in locali adeguati. Le parti utilizzabili devono essere depositate separatamente da quelle che non lo sono e in modo che non possano essere né dan- neggiate, né alterate nella loro qualità.

Art. 12 Personale

1 L’impresa di manutenzione notifica all’Ufficio per approvazione:

a. il nome del direttore responsabile ritenuto idoneo dal richiedente; b. i nomi dei dirigenti subordinati al direttore responsabile. 2 Queste persone sono responsabili, nei limiti del manuale dell’impresa di manuten- zione, dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza.

6 RS 748.127.3

7 Joint Aviation Requirements on Approved Maintenance Organisation; JAR-145;

può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio.

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3 L’impresa di manutenzione deve disporre di personale sufficiente per pianificare, eseguire, sorvegliare e verificare i lavori previsti o assicurati per contratto. Se la mole di lavoro supera quella prevista, l’impresa può impiegare temporaneamente personale supplementare, il quale tuttavia non può rilasciare certificati di manuten- zione; è fatto salvo il capoverso 7. 4 Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa deve essere abilitato, conforme- mente all’OPMA8, al rilascio di certificati di manutenzione. L’Ufficio può fissare questo numero nei singoli casi, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti. 5 Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e i motoalianti, devono disporre di almeno un controllore di aeromobili impiegato a tempo pieno e in possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 25 OPMA.

6 L’impresa di manutenzione conserva:

a. registrazioni sulle persone abilitate al rilascio di certificati, nelle quali sono riportati i dettagli delle rispettive autorizzazioni; b. per almeno due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro o l’abban- dono della relativa attività, una copia delle registrazioni concernenti le per- sone abilitate al rilascio di certificati. 7 Per lavori di manutenzione specialistici, l’impresa di manutenzione può far capo a uno specialista esterno ai sensi dell’articolo 6 OPMA.

Art. 13 Equipaggiamenti, attrezzatura, materiale e apparecchiature di controllo

1 L’impresa di manutenzione, al momento di effettuare i lavori di manutenzione,

deve disporre degli equipaggiamenti, dell’attrezzatura e del materiale necessari. 2 Le apparecchiature di controllo vanno verificate o tarate regolarmente secondo le norme riconosciute dall’Ufficio. L’impresa di manutenzione conserva una registra- zione delle verifiche eseguite e delle norme applicate.

Art. 14 Documenti di manutenzione

1 Al momento di eseguire i lavori di manutenzione, l’impresa deve disporre dei

documenti di manutenzione necessari secondo l’articolo 25 ODNA9. 2 Se l’impresa allestisce anche documenti propri, la loro elaborazione deve avvenire secondo una procedura definita nel manuale dell’impresa di manutenzione. 3 I documenti di manutenzione sono costantemente aggiornati e sono messi a dispo- sizione del personale in forma adeguata per lo svolgimento dei lavori.

8 RS 748.127.2 9 RS 748.215.1

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Sezione 4: Ispezione dell’impresa e licenza di manutenzione

Art. 15 Ispezione dell’impresa

1 L’Ufficio, dopo aver ricevuto e verificato la documentazione completa di cui

all’articolo 8, effettua un’ispezione dell’impresa di manutenzione in presenza di un rappresentante di quest’ultima.

2 La data dell’ispezione è fissata dall’Ufficio.

3 L’Ufficio può far capo a esperti esterni per l’ispezione.

4 Il risultato dell’ispezione è messo a verbale e comunicato al richiedente.

5 Se dall’ispezione emerge che non sono soddisfatte tutte le condizioni per il rilascio di una licenza di manutenzione, l’Ufficio comunica al richiedente le misure supple- mentari da adottare e gli fissa un termine appropriato. 6 Se il richiedente non adotta le misure necessarie entro il termine fissato, si conside- ra che l’ispezione non è superata.

Art. 16 Licenza di manutenzione 1 Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’Ufficio rilascia al richiedente la licenza di manutenzione, sulla quale figura il campo o i campi di attività ammessi, conforme- mente al manuale dell’impresa di manutenzione. 2 La licenza di manutenzione è valida due anni. In casi particolari, l’Ufficio può fissare una durata di validità inferiore. 3 L’Ufficio può effettuare una o più ispezioni dell’impresa per verificare il rispetto delle prescrizioni. 4 Se sono soddisfatte le condizioni determinanti ai fini del rilascio della licenza, quest’ultima viene rinnovata, su richiesta, al massimo per due anni. La domanda di rinnovo va presentata all’Ufficio al più tardi due mesi prima della scadenza della validità della licenza.

Art. 17 Estensione della licenza di manutenzione 1 L’impresa di manutenzione che intende ottenere un’estensione dei campi di attività indicati sulla propria licenza deve superare un’ispezione. 2 A questa ispezione si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 8–15.

Art. 18 Cambiamenti concernenti l’impresa di manutenzione 1 I cambiamenti di rilievo quali la modifica della ragione sociale, il cambiamento di sede, l’apertura o la chiusura di succursali, la nomina di un nuovo direttore respon- sabile o di nuovi dirigenti oppure i cambiamenti riguardanti le officine, le procedure, i campi di attività e le persone abilitate a emettere certificati devono essere comuni- cati immediatamente all’Ufficio e sono subordinati alla sua approvazione.

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2 Se le condizioni per il mantenimento di una licenza non sono temporaneamente

soddisfatte per una delle ragioni di cui al capoverso 1, l’Ufficio può fissare condi- zioni o oneri che l’impresa di manutenzione deve rispettare per poter continuare comunque la sua attività. All’occorrenza, esso adatta la licenza alla nuova situa- zione.

Art. 19 Revoca o limitazione della validità In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’Ufficio può decidere la revoca temporanea o definitiva della licenza di manutenzione oppure limitare il campo di attività dell’impresa se constata che: a. non sono più soddisfatte le condizioni determinanti per il rilascio della licenza; b. i lavori di manutenzione sono stati eseguiti in modo gravemente lacunoso o con ripetuta incuria; c. gli viene impedito l’accesso all’impresa di manutenzione o se gli viene rifiu- tata la visione dei documenti necessari per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni; d. l’impresa di manutenzione non paga le tasse che le vengono imputate.

Sezione 5: Diritti dell’impresa di manutenzione

Art. 20 1 Nei limiti del campo di attività stabilito nella licenza di manutenzione e nel manua- le dell’impresa di manutenzione, quest’ultima è autorizzata a effettuare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili e parti d’aeromobile secondo gli articoli 23–40 ODNA10 nei seguenti luoghi: a. nelle sedi dell’impresa indicate nella licenza di manutenzione; b. in casi isolati, in qualunque luogo, nella misura in cui l’aeromobile in que- stione non è idoneo al volo; c. in qualunque luogo, se si tratta di lavori occasionali di piccola manutenzione e se ciò è previsto dal manuale dell’impresa di manutenzione.

2 L’impresa di manutenzione può delegare lavori di manutenzione a imprese che li

effettuano in subappalto, a condizione che sia in grado di assicurarne la conformità e di certificare l’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni.

10 RS 748.215.1

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Sezione 6: Obblighi dell’impresa di manutenzione

Art. 21 Procedure di esercizio L’impresa di manutenzione allestisce procedure di esercizio riconosciute dal- l’Ufficio, per garantire la corretta esecuzione e conclusione dei lavori di manuten- zione conformemente agli articoli 23–40 ODNA11 nonché il rispetto delle disposi- zioni della presente ordinanza.

Art. 22 Registrazioni concernenti i lavori di manutenzione

1 L’impresa di manutenzione deve:

a. registrare i dettagli di tutti i lavori effettuati; b. conservare una copia di tutte le registrazioni di manutenzione per due anni dalla data del rilascio del certificato di manutenzione. 2 L’Ufficio può imporre un obbligo di conservazione più lungo per le registrazioni riguardanti determinati lavori di manutenzione.

Art. 23 Forma e contenuto del certificato di manutenzione 1 Il certificato di manutenzione contiene indicazioni generali sui lavori eseguiti, il riferimento dei documenti di manutenzione utilizzati, la date e il luogo in cui i lavori si sono conclusi, il nome e il numero di licenza dell’impresa di manutenzione e della persona abilitata a rilasciare il certificato, nonché la firma di quest’ultima. 2 L’Ufficio può emanare direttive in merito alla forma del certificato di manuten- zione.

Art. 24 Obbligo di notifica

1 Entro un termine di tre giorni lavorativi, l’impresa di manutenzione notifica

all’Ufficio e all’esercente dell’aeromobile tutti i difetti e i disturbi tecnici, nonché le sollecitazioni anormali constatate su un aeromobile o su una parte di aeromobile e che potrebbero pregiudicare la sicurezza. 2 La notifica viene effettuata su un modulo riconosciuto dall’Ufficio e contiene tutte le informazioni rilevanti a conoscenza dell’impresa. 3 L’Ufficio disciplina in una direttiva i dettagli relativi all’obbligo di notifica.

Art. 25 Comunicazioni tecniche

1 L’Ufficio emana direttive e comunicazioni sulle imprese di manutenzione sotto

forma di comunicazioni tecniche. 2 Le comunicazioni tecniche possono essere consultate od ottenute presso l’Ufficio.

11 RS 748.215.1

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 26 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 27 Disposizioni transitorie

1 Le domande di rilascio della licenza di manutenzione secondo l’OJAR-14512

ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza conti- nuano, di regola, ad essere trattate in base all’OJAR-145. Le domande pendenti relative ad attività che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza vengono trattate, su richiesta, secondo le disposizioni della medesima.

2 Le imprese in possesso di una licenza di manutenzione secondo l’OJAR-145 e che

eseguono o certificano lavori di manutenzione su aeromobili per i quali è richiesta obbligatoriamente una licenza secondo la presente ordinanza devono ottenerla entro entro il 1° aprile 2005. Fino alla decorrenza di tale termine si applicano le disposi- zioni dell’OJAR-145.

Art. 28 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2004.

19 marzo 2004 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

12 RS 748.127.3

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Allegato 1 (art. 10 cpv. 2)

Contenuto del manuale di manutenzione

L’impresa di manutenzione presenta all’Ufficio un manuale che contiene indicazioni sulle seguenti procedure e attività: A. Indicazioni generali sull’impresa e sul personale:

1. una dichiarazione sottoscritta dal direttore responsabile, nella quale egli

garantisce che il manuale dell’impresa di manutenzione e tutti i relativi alle- gati sono conformi alla presente ordinanza e che le disposizioni di quest’ultima sono rispettate (dichiarazione d’impegno),

2. campi di attività dell’impresa di manutenzione,

3. indicazioni generali sui locali dove viene svolta l’attività,

4. standard di pulizia dei locali dove viene effettuata la manutenzione,

5. indicazioni generali sull’organico del personale,

6. funzioni e nomi dei dirigenti (art. 12),

7. obblighi e responsabilità dei dirigenti,

8. organigramma con la suddivisione delle competenze dei dirigenti,

9. requisiti che il personale abilitato a rilasciare i certificati deve soddisfare, 10. modalità di gestione delle registrazioni sul personale abilitato al rilascio dei certificati, 11. lista delle persone abilitate a rilasciare i certificati di manutenzione (sono esclusi gli specialisti di cui all’art. 12 cpv. 7),

12. procedura per l’impiego a tempo determinato di specialisti secondo l’artico-

lo 6 OPMA13 (personale temporaneo abilitato al rilascio di certificati),

13. requisiti che il personale deve soddisfare per compiere lavori specialistici

quali NDT, saldature ecc.,

14. modalità di sorveglianza delle capacità tecniche del personale addetto alla

manutenzione. B. Descrizione della logistica:

1. procedura per la scelta dei fornitori,

2. procedura di controllo della merce in entrata per le parti d’aeromobile e per gli altri materiali provenienti dai fornitori,

3. procedure di immagazzinamento, denominazione e consegna delle parti

d’aeromobile e dei materiali,

13 RS 748.127.2

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4. procedura di rinvio al magazzino delle parti difettose,

5. elenco delle apparecchiature di prova e di misura,

6. procedure di calibrazione e controllo delle apparecchiature di prova e di

misura,

7. procedura per i subappaltatori,

8. procedura di invio delle parti difettose ai fornitori e ai subappaltatori.

C. Descrizione delle procedure di manutenzione e di modifica:

1. procedura relativa ai lavori di riparazione,

2. procedura di utilizzo delle attrezzature e degli equipaggiamenti da parte del personale,

3. documentazione relativa alla manutenzione, aggiornamenti e disponibilità

per il personale,

4. procedura relativa alle direttive di navigabilità,

5. procedura relativa alle modifiche non obbligatorie,

6. gestione delle registrazioni di manutenzione,

7. procedura in caso di individuazione di disfunzioni,

8. procedura per l’emissione del certificato di manutenzione,

9. procedura di elaborazione elettronica delle registrazioni di manutenzione,

10. procedure di manutenzione particolari,

11. procedura concernente le parti di aeromobile rimosse da un aeromobile in

esercizio e destinate ad un uso immediato,

12. procedura in caso di modifiche del manuale dell’impresa di manutenzione,

13. procedura per informare le autorità in merito ai cambiamenti concernenti

l’impresa di manutenzione (art. 18), 14. procedura per informare le autorità e i detentori in merito a disfunzioni tec- niche e a sollecitazioni anormali,

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Allegato 2 (art. 26)

Modifica del diritto vigente

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 novembre 197314 concernente le norme d’esercizio

per il traffico aereo commerciale (ONE I)

Capitolo 8.1.2 Per il rimanente, alla manutenzione degli aeromobili e delle parti d’aeromobile si applicano le disposizioni dell’ordinanza 1 del 20 ottobre 199515 concernente le imprese di manutenzione d’aeromobili, l’ordinanza 2 del 19 marzo 200416 concer- nente le imprese di manutenzione di aeromobili, l’ordinanza del 18 settembre 199517 concernente la navigabilità degli aeromobili, l’ordinanza del 25 agosto 200018 con- cernente il personale di manutenzione d’aeromobili e l’ordinanza del 25 agosto

200019 sulle licenze per il personale di manutenzione d’aeromobili (OJAR-66).

2. Ordinanza del 20 ottobre 199520 concernente le imprese di

manutenzione d’aeromobili (OJAR-145)

Titolo Ordinanza 1 concernente le imprese di manutenzione d’aeromobili (OJAR-145)

3. Ordinanza del 18 settembre 199521 concernente la navigabilità degli

aeromobili

Art. 30 Fatte salve prescrizioni più severe emanate dal titolare del certificato di tipo, l’autorizzazione a eseguire e a certificare lavori di manutenzione si basa sugli artico- li 31–35.

14 RS 748.127.1 15 RS 748.127.3 16 RS 748.127.4; RU 2004 1661 17 RS 748.215.1 18 RS 748.127.2 19 RS 748.127.22 20 RS 748.127.3 21 RS 748.215.1

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Titolo prima dell’art. 31 Sezione 2: Aeromobili nel trasporto aereo commerciale

Art. 31 1 I lavori di manutenzione sugli aeromobili utilizzati conformemente all’ordinanza dell’8 settembre 199722 concernente l’esercizio di aeromobili nel trasporto aereo commerciale (OJAR-OPS 1) possono essere eseguiti o certificati solamente da un’impresa autorizzata ai sensi dell’ordinanza 1 del 20 ottobre 199523 concernente le imprese di manutenzione d’aeromobili (OJAR-145). 2 I lavori di manutenzione sugli elicotteri utilizzati nel trasporto commerciale di persone o cose secondo l’ordinanza del 23 novembre 197324 concernente le norme d’esercizio per il traffico aereo commerciale (ONE 1) possono essere eseguiti o certificati solamente da un’impresa autorizzata ai sensi dell’OJAR-145. 3 I lavori di manutenzione sugli aeromobili utilizzati per scopi diversi da quelli di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere eseguiti o certificati solamente da un’impresa autorizzata ai sensi dell’OJAR-145 o dell’ordinanza 2 del 19 marzo 200425 concer- nente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA).

Titolo prima dell’art. 32 Sezione 3: Altri aeromobili

Art. 32 Velivoli ed elicotteri 1 Sui velivoli con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 5700 kg o sugli elicotteri con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 3175 kg attribuiti alla categoria standard, i lavori di manutenzione possono essere eseguiti o certificati solamente da un’impresa di manutenzione autorizzata ai sensi dell’OJAR-14526. 2 Sui velivoli e gli elicotteri utilizzati regolarmente per scopi di addestramento, i lavori di manutenzione, fatto salvo quanto previsto dal capoverso 1, possono essere eseguiti e certificati solamente da un’impresa di manutenzione autorizzata ai sensi dell’OJAR-145 o dell’O 2 IMA27. L’Ufficio emana direttive in merito. 3 Su tutti gli altri velivoli ed elicotteri, i lavori di manutenzione possono essere eseguiti o certificati: a. da personale di manutenzione, a condizione che sia autorizzato ai sensi dell’ordinanza del 25 agosto 200028 sulle licenze per il personale di manu-

22 RS 748.127.8 23 RS 748.127.3 24 RS 748.127.1 25 RS 748.127.4; RU 2004 1661 26 RS 748.127.3 27 RS 748.127.4; RU 2004 1661 28 RS 748.127.22

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tenzione d’aeromobili (OJAR-66) o dell’ordinanza del 25 agosto 200029 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA) e che disponga della documentazione di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessarie; b. da imprese di manutenzione, a condizione che siano autorizzate ai sensi dell’OJAR-145 o dell’O 2 IMA; c. dalle aziende produttrici, a condizione che siano autorizzate ai sensi delle regole JAR 21.

Art. 33 Alianti, motoalianti, palloni e dirigibili 1 Su alianti, motoalianti, dirigibili e palloni, i lavori di manutenzione possono essere eseguiti e certificati: a. dall’esercente, a condizione che disponga delle conoscenze tecniche, della documentazione di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessarie; b. da personale di manutenzione, a condizione che sia autorizzato ai sensi dell’OJAR-6630 o dell’OPMA31 e che disponga della documentazione di manutenzione, delle attrezzature e delle apparecchiature necessarie; c. da imprese di manutenzione, a condizione che siano autorizzate ai sensi dell’O 2 IMA32; d. dalle aziende produttrici, a condizione che siano autorizzate ai sensi delle regole JAR 21.

2 L’articolo 34 capoversi 2 e 4 si applica per analogia.

Titolo prima dell’art. 34 Abrogato

Art. 34 Casi speciali 1 L’Ufficio può autorizzare l’esercente di un velivolo monomotore a pistoni o di un aeromobile della categoria speciale a eseguire e certificare personalmente determina- ti piccoli lavori di manutenzione sul suo aeromobile. L’Ufficio emana direttive in merito. 2 Eccezionalmente, l’Ufficio può autorizzare un esercente ai sensi del capoverso 1 ad eseguire anche singoli lavori di manutenzione di grande entità. Essi devono essere sorvegliati e certificati da un’impresa di manutenzione, da un controllore d’aeromobili o da uno specialista autorizzati.

29 RS 748.127.2 30 RS 748.127.22 31 RS 748.127.2 32 RS 748.127.4; RU 2004 1661

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3 L’esercente che costruisce egli stesso un aeromobile della categoria speciale è abilitato a eseguire e certificare i lavori di manutenzione secondo i documenti di manutenzione. Le attestazioni sono valide unicamente fin tanto che l’aeromobile è ammesso nella categoria speciale.

4 La persona responsabile della manutenzione di un aeromobile della categoria

speciale, sottocategoria “aeromobili storici”, deve essere nominata dall’esercente e annunciata all’Ufficio. Essa è autorizzata a eseguire, sorvegliare e certificare i lavori di manutenzione. 5 Se constata lacune di manutenzione ai sensi dei capoversi 1-3, l’Ufficio può ritirare l’autorizzazione alla persona in questione.

Titolo prima dell’art. 35 Abrogato

Art. 35 Parti d’aeromobile Per l’autorizzazione a eseguire lavori di manutenzione su parti d’aeromobile, si applicano per analogia gli articoli 30–34.

Art. 37 cpv. 5 5 Il certificato di manutenzione non può essere rilasciato quando si è a conoscenza di fatti che compromettono seriamente la sicurezza di volo.

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