AS 2004 1709
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 24 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Sezione 3a Scioglimento dei contratti
Art. 16a Calcolo della riserva matematica (art. 53e cpv. 8 LPP) 1 In caso di scioglimento dei contratti tra gli istituti di assicurazione e gli istituti di previdenza che soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio, la riserva matematica corrisponde all’importo che l’istituto di assicurazione esige- rebbe dall’istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e di titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni. Le spese derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto non sono conteggiate. Il tasso d’interesse tecnico corrisponde al massimo al tasso più elevato secondo l’articolo 8 dell’ordinanza del 3 ottobre 19943 sul libero passaggio. 2 Gli istituti di assicurazione operanti nel settore della previdenza professionale regolano il calcolo della riserva matematica conformemente al capoverso 1 e sotto- pongono il suo disciplinamento all’approvazione dell’Ufficio federale delle assicu- razioni private. 3 L’istituto di previdenza che trasferisce beneficiari di rendite a un altro istituto di previdenza comunica a quest’ultimo ogni informazione necessaria al calcolo e al versamento delle prestazioni.
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Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti RU 2004 e l’invalidità
Art. 16b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 53e cpv. 7 LPP)
Nel caso di scioglimento del contratto di affiliazione in seguito all’insolvenza del datore di lavoro, i beneficiari di rendite restano presso l’istituto di previdenza com- petente fino a quel momento; tale istituto continua a versare le rendite in corso conformemente alle disposizioni regolamentari in vigore fino a quel momento.
Art. 47 rubrica (rinvio fra parentesi) cpv. 1 e 2 Regolarità (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP) 1 Gli istituti di previdenza e gli altri istituti attivi nell’ambito della previdenza pro- fessionale quali gli istituti di libero passaggio, gli istituti per forme previdenziali riconosciute ai sensi dell’articolo 82 LPP, le fondazioni di investimento, l’istituto collettore e il fondo di garanzia, sono responsabili dell’allestimento del conto annua- le. Il conto annuale si compone del bilancio, del conto d’esercizio e dell’allegato. Esso contiene i dati dell’esercizio precedente. 2 Gli istituti di previdenza allestiscono e articolano il conto annuale conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26 Swiss GAAP RPC 264 nella versione del 1° gennaio 2004. Tali raccomandazioni si applicano per analogia agli altri istituti attivi nell’ambito della previdenza professionale.
Art. 48 Valutazione (art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)
Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono calcola- te in base al rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 LPP.
Art. 48a Spese di amministrazione (art. 65 cpv. 3 LPP)
1 Nel conto d’esercizio sono indicate le spese di amministrazione seguenti:
a. le spese dell’amministrazione generale; b. le spese di amministrazione del patrimonio; c. le spese di marketing e pubblicitarie.
2 Le spese di amministrazione sono indicate conformemente alle raccomandazioni
contabili Swiss GAAP RPC 26.
4 Indirizzo per l’ordinazione: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, casella postale 687, 8027 Zurigo, tel. 041 823 45 21, fax 041 283 45 65, e-mail: verlagskv@kvschweiz.ch, si- to Internet: www.verlagskv.ch
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Sezione 2a Trasparenza
Art. 48b Informazione delle casse pensioni affiliate (art. 65a cpv. 4 LPP) 1 Gli istituti collettivi comunicano a ogni cassa pensioni affiliata i principi determi- nanti per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle presta- zioni assicurative. 2 Gli istituti di assicurazione sulla vita che hanno stipulato contratti con istituti collettivi forniscono a questi ultimi le informazioni necessarie sulla base del conto d’esercizio secondo l’articolo 6a della legge federale del 18 giugno 19935 sull’assi- curazione diretta sulla vita (LAssV). 3 L’istituto di previdenza fornisce in una forma adeguata alla cassa pensioni affiliata le informazioni secondo l’articolo 65a capoverso 3 LPP. Il rapporto attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 LPP costituisce la base per tali informazioni.
Art. 48c Informazione degli assicurati (art. 86b cpv. 2 LPP)
La base dell’informazione degli assicurati da parte dell’istituto di previdenza, con- formemente all’articolo 86b capoverso 2 secondo periodo LPP, è costituita dal rapporto più recente del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 LPP.
Art. 48d Partecipazione alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione (art. 68 cpv. 4 lett. a e 68a LPP) 1 L’istituto di previdenza fissa nel regolamento le basi per il calcolo della partecipa- zione alle eccedenze e i principi della ripartizione.
2 L’istituto
di previdenza allestisce annualmente un conteggio comprensibile e commentato sul calcolo e la ripartizione della partecipazione alle eccedenze.
Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro (art. 71 cpv. 1 LPP) 1 Nella misura in cui sia vincolato alla copertura delle prestazioni di libero passaggio e a quella delle rendite in corso, il patrimonio, al netto di impegni e ratei e risconti passivi, non può essere investito senza garanzia presso il datore di lavoro. 2 Gli investimenti non garantiti e le partecipazioni presso il datore di lavoro non possono superare, insieme, il 5 per cento del patrimonio. 3 I crediti dell’istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello del mercato.
5 RS 961.61
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Art. 58 rubrica e cpv. 2 Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro (art. 71 cpv. 1 LPP)
2 Vale come garanzia:
a. la garanzia della Confederazione, di un Cantone, di un Comune o di una banca assoggettata alla legge federale dell’8 novembre 19346 sulle banche; la garanzia è intestata a un solo istituto di previdenza ed è irrevocabile e non cedibile; b. i pegni immobiliari sino a concorrenza dei due terzi del valore venale dell’immobile; i pegni immobiliari su immobili del datore di lavoro adibiti a fini industriali, commerciali o artigianali per più del 50 per cento del loro va- lore non possono valere come garanzia.
Art. 59 cpv. 1 1 Le possibilità di investimento secondo gli articoli 53-56 e 56a capoversi 1 e 5, nonché 57 capoverso 2 possono essere estese in base a un regolamento di investi- mento fondato sull’articolo 49a, purché l’applicazione dell’articolo 50 sia compro- vata in modo concludente in un rapporto annuale.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 24 marzo 2004 1 Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri rego- lamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica. 2 Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.
III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
24 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 952.0
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