AS 2004 2019
Ordinanza sull'elaborazione dei dati personali nell'Amministrazione federale delle dogane
Ordinanza sull’elaborazione dei dati personali nell’Amministrazione federale delle dogane (Ordinanza sull’elaborazione dei dati AFD)
Modifica del 31 marzo 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato A 6 dell’ordinanza sull’elaborazione dei dati AFD del 9 maggio 20031 riceve la nuova versione conformemente all’annesso.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
31 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 631.64
2004-0059 2019
Ordinanza sull’elaborazione dei dati RU 2004
Allegato A 6
Rapporti e comunicazioni Cgcf (Rumaca)
1. Base legale
Articoli 27 e 137 LD.
2. Obiettivo
Il sistema d’informazione serve, ai sensi dell’articolo 141a capoverso 2 lettere b e c LD, alla tenuta degli atti, al controlling, alla stesura di analisi dei rischi, all’infor- mazione dei superiori, delle autorità di polizia e degli uffici committenti.
3. Contenuto
Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati: 1. dati su singoli avvenimenti al confine (dati personali e indirizzo di persone, indicazioni in merito a veicoli e cose, nonché dati sulla fattispecie);
2. rapporti su accertamenti al confine (dati personali e indirizzo di persone,
indicazioni in merito a veicoli e cose, nonché dati sulla fattispecie).
4. Competenza e organizzazione
Il Comando centrale del Corpo guardie di confine gestisce il sistema d’infor- mazione.
5. Accesso e trattamento
1. I collaboratori competenti del Corpo delle guardie di confine hanno accesso
ai dati del sistema d’informazione e possono trattarli. 2. Nella procedura di richiamo i collaboratori della divisione Cause penali della DGD e della sezione Servizio inquirente delle direzioni di circondario hanno accesso ai dati in correlazione con le infrazioni che vengono giudicate nella procedura abbreviata e possono trattarli. 3. Nella procedura di richiamo gli specialisti in stupefacenti degli ispettorati doganali, designati dal Comando centrale Cgcf, hanno accesso ai dati in cor- relazione con gli stupefacenti e possono trattarli. 4. Istruzioni interne stabiliscono l’accesso e l’abilitazione al trattamento da par- te delle singole persone.