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AS 2004 2033

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

del 18 marzo 2004

La Banca nazionale svizzera, visti gli articoli 15 capoverso 3, 17 capoverso 2, 18 capoverso 5, 20 capoverso 3 e 23 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale1 (LBN), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni comuni

Art. 1 Scopo La presente ordinanza disciplina: a. l’esecuzione di rilevazioni statistiche da parte della Banca nazionale; b. l’obbligo delle banche di mantenere riserve minime; c. la sorveglianza di sistemi per il computo e la gestione di pagamenti (sistemi di pagamento) nonché di operazioni con strumenti finanziari, in particolare con valori mobiliari (sistemi di gestione delle operazioni su titoli).

Art. 2 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

a. banca: ogni persona e società che dispone di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche2; b. commerciante di valori mobiliari: ogni persona e società che dispone di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 della legge federale del 24 marzo

19953 sulle borse;

c. direzione del fondo di un fondo d’investimento: ogni persona e società che dispone di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10 della legge del 18 marzo 19944 sui fondi d’investimento;

RS 951.131 9 Articoli 23–27 dell’ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche (RS 952.02) e direttive della CFB del 14 dicembre 1994 sulle prescrizioni in materia di allestimento dei conti (DPAC-CFB).

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Capitolo 2: Rilevazioni statistiche Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 3 Oggetto La Banca nazionale svizzera effettua le rilevazioni statistiche necessarie: a. per l’adempimento dei suoi compiti di politica monetaria e valutaria; b. per l’adempimento dei suoi compiti nel settore della sorveglianza dei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli; c. nell’ambito del suo contributo alla stabilità del sistema finanziario svizzero; d. per le organizzazioni internazionali di cui la Svizzera è membro; e e. per l’allestimento della bilancia dei pagamenti e della statistica sui beni all’estero.

Art. 4 Principi della raccolta dei dati 1 La Banca nazionale limita il numero e il genere delle inchieste allo stretto necessa- rio. Essa bada in particolare che l’onere delle persone tenute a informare nell’ambito delle rilevazioni a fini statistici sia per quanto possibile contenuto. 2 Essa effettua una rilevazione presso la totalità delle persone tenute a informare (rilevazione totale) qualora i dati che possono essere ricavati con una rilevazione presso una parte di queste persone (rilevazione parziale) non siano rappresentativi ed eloquenti. 3 Essa rinuncia alla rilevazione di dati statistici qualora possa ricorrere a statistiche esistenti e sufficientemente eloquenti, oppure procurarsi tempestivamente in altro modo dati di qualità equivalente. Essa può dispensare in tutto o in parte dall’obbligo fornire informazioni statistiche determinati gruppi di soggetti tenuti a informare.

Art. 5 Rilevazioni

1 L’allegato alla presente ordinanza stabilisce per ogni rilevazione:

a. la denominazione; b. l’oggetto; c. l’eventuale effettuazione a titolo generale o parziale; d. le persone tenute a fornire informazioni; e. l’eventuale estensione, nel caso di una persona integrata in più unità orga- nizzate in modo autonomo, all’ufficio (incluse le filiali in Svizzera), a tutta l’impresa (incluse le filiali all’estero) oppure a tutto il gruppo (incluse le filiali e le succursali in Svizzera e all’estero); f. gli intervalli di tempo in cui essa viene effettuata (periodicità);

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g. il termine per l’inoltro dei dati (termine d’inoltro); e h. le altre modalità della stessa. 2 Se la Banca nazionale ha assolutamente bisogno dei dati di una determinata rileva- zione per l’adempimento di un suo compito legale, essa può, per un periodo limitato, stabilire il termine d’inoltro e la periodicità in deroga all’allegato. 3 Le rilevazioni statistiche effettuate dalla Banca nazionale presso la Posta sono disciplinate in una ordinanza indirizzata alla stessa azienda.

Art. 6 Rilevazioni supplementari 1 Se la Banca nazionale ha assolutamente bisogno dei dati di una determinata rileva- zione per l’adempimento di un compito legale, essa effettua rilevazioni supplementa- ri o richiede, nell’ambito di rilevazioni esistenti, dati non previsti nell’allegato alla presente ordinanza. Le rilevazioni supplementari devono essere contenute per quanto possibile sotto il profilo materiale e temporale.

2 La Banca nazionale orienta le persone tenute a informare su:

a. l’oggetto; b. gli obiettivi e lo svolgimento della rilevazione; c. il previsto impiego dei dati; d. le misure preconizzate ai fini della protezione dei dati. 3 Essa emana, su richiesta di una persona tenuta a informare, una decisione impu- gnabile sull’obbligo di fornire informazioni nonché sull’oggetto e sull’ampiezza delle informazioni secondo l’articolo 52 della legge sulla Banca nazionale.

Art. 7 Consultazione dei soggetti tenuti a informare La Banca nazionale fornisce alle persone tenute a informare e alle loro associazioni la possibilità di prendere posizione prima che, tramite l’adattamento della presente ordinanza, essa: a. stabilisca o modifichi l’organizzazione e la procedura di una rilevazione; b. introduca una nuova rilevazione o ne ampli sostanzialmente una esistente.

Sezione 2: Esecuzione delle rilevazioni

Art. 8 Partecipazione delle persone interpellate 1 Le persone tenute a informare sono invitate dalla Banca nazionale a partecipare alla rilevazione.

2 Essedevono fornire le informazioni in modo veritiero, tempestivo e gratuito

nonché nella forma prescritta.

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Art. 9 Ricorso a terzi 1 Se la Banca nazionale ricorre a terzi per effettuare le rilevazioni, essi sono contrat- tualmente obbligati in particolare a: a. utilizzare unicamente in esecuzione di questo mandato i dati, che sono loro comunicati o che essi raccolgono nell’ambito del loro mandato; b. non collegare la rilevazione effettuata per la Banca nazionale con altre rile- vazioni; c. ritornare tutti i dati alla Banca nazionale e cancellare i dati memorizzati elettronicamente dopo la cessazione del mandato. 2 Per beneficiare di una deroga a questi obblighi è necessaria l’autorizzazione scritta della Banca nazionale. 3 I terzi devono provare di avere adottato le misure tecniche e organizzative neces- sarie all’elaborazione di questi dati conformemente all’ordinanza del 14 giugno

199310 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

Art. 10 Forma delle dichiarazioni

1 La Banca nazionale emana istruzioni tecniche sulla forma delle dichiarazioni.

2 Essa stabilisce segnatamente quali dati sono forniti in tutto o in parte in forma elettronica.

Art. 11 Confidenzialità e protezione dei dati 1 Tutte le persone incaricate di effettuare rilevazioni sono tenute a trattare in modo confidenziale i dati raccolti. Esse provvedono affinché i dati raccolti siano conservati in un luogo sicuro. 2 La conservazione delle dichiarazioni delle persone tenute a informare dopo la loro elaborazione è retta dalla legge federale del 26 giugno 199811 sull’archiviazione.

Capitolo 3: Riserve minime

Art. 12 Campo d’applicazione

1 Solo le banche sono tenute a mantenere riserve minime.

2 I gruppi di banche che detengono liquidità collettive adempiono l’obbligo di man- tenere riserve minime a livello di gruppo.

10 RS 235.11 11 RS 152.1

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Art. 13 Attivi computabili Per l’adempimento dell’obbligo di mantenere riserve minime sono computabili i seguenti attivi delle banche espressi in franchi svizzeri: a. monete circolanti al 100 per cento (senza monete commemorative e d’investimento) b. banconote al 100 per cento c. avere in conto giro presso la Banca nazionale al 100 per cento

Art. 14 Impegni determinanti

1 Per il calcolo delle riserve minime sono determinanti i seguenti impegni delle

banche espressi in franchi svizzeri: a. gli impegni risultanti da titoli del mercato monetario che sono esigibili entro tre mesi; b. gli impegni a vista o esigibili entro tre mesi nei confronti di banche, purché queste ultime non siano tenute a mantenere riserve minime conformemente agli articoli 17 e 18 della legge sulla Banca nazionale; c. il 20 per cento degli impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d’investimento (senza i fondi depositati nel quadro della previdenza vinco- lata); d. altri impegni a vista o esigibili entro tre mesi nei confronti della clientela; e. le obbligazioni di cassa esigibili entro tre mesi. 2 Non sono determinanti per il calcolo gli impegni monetari risultanti da operazioni Repo con banche e con la Banca nazionale.

Art. 15 Importo delle riserve minime e adempimento delle esigenze di riserve minime

1 Le riserve minime necessarie ammontano al 2,5 per cento della media dei valori

degli impegni determinanti, rilevati alla fine dei tre mesi precedenti il rispettivo periodo di riferimento. 2 Le esigenze di riserve minime devono essere adempiute mediamente nel rispettivo periodo di riferimento dal 20 di ogni mese al 19 del mese successivo. 3 La media di cui al capoverso 2 è calcolata in base al rapporto tra la somma degli attivi secondo l’articolo 13 al momento della chiusura dei conti e il numero dei giorni civili del periodo di riferimento. Per i sabati, le domeniche e i giorni festivi vengono inseriti le consistenze dell’ultimo giorno feriale precedente.

Art. 16 Onere della prova Le banche notificano alla Banca nazionale entro la fine del mese del periodo di riferimento chiuso l’osservanza dell’obbligo di mantenere riserve minime. La Banca nazionale stabilisce nelle direttive forma e modalità della notifica.

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Art. 17 Interessi 1 La banca che omette di mantenere le riserve minime per un periodo di riferimento chiuso deve versare alla Banca nazionale, per 30 giorni, un interesse sull’importo mancante (art. 23 cpv. 1 LBN). Il saggio d’interesse supera di 3 punti percentuali il libor mensile per gli investimenti in franchi, che doveva essere versato nella media del rispettivo periodo di riferimento. 2 La Banca nazionale impone alla banca di pagare l’interesse fino alla fine del se- condo mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento. La banca che non è d’accordo di pagare l’interesse può chiedere entro 30 giorni una decisione impugna- bile ai sensi dell’articolo 52 della legge sulla Banca nazionale.

Capitolo 4: Sorveglianza dei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli Sezione 1: Designazione dei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli sistemicamente importanti

Art. 18 Obbligo di pubblicità 1 L’obbligo di pubblicità ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 della legge sulla Banca nazionale si applica a: a. esercenti di sistemi di pagamento attraverso i quali sono gestiti pagamenti per importi superiori a 25 miliardi di franchi (lordi) per esercizio commer- ciale; b. esercenti di sistemi di gestione delle operazioni su titoli. 2 L’obbligo di pubblicità si applica già prima che il sistema inizi il suo esercizio; per gli esercenti di sistemi di pagamento tuttavia solo nella misura in cui prevedano di raggiungere, nell’anno successivo all’inizio dell’esercizio, il volume di cui al capo- verso 1, lettera a. 3 L’obbligo di pubblicità non si applica agli esercenti di sistemi di pagamento, attra- verso i quali sono computati e gestiti crediti e impegni monetari tra clienti di un unico e medesimo intermediario finanziario (cosiddetti sistemi di pagamento interni o «inhouse») qualora l’esercente sia assoggettato a una vigilanza prudenziale.

Art. 19 Procedura 1 La Banca nazionale verifica se un sistema è importante per la stabilità del sistema finanziario svizzero ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 della legge sulla Banca nazionale. A questo scopo essa richiede dall’esercente i dati e i documenti necessari, stabilisce un termine per il loro inoltro e la forma della dichiarazione. 2 Prima di constatare se il sistema è importante per la stabilità del sistema finanziario svizzero e se l’esercente deve pertanto adempiere le esigenze minime, essa gli forni-

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sce la possibilità di prendere posizione e consulta la Commissione federale delle banche.

3 La Banca nazionale comunica all’esercente per scritto questo accertamento.

4 L’esercente che non condivide l’accertamento della Banca nazionale può chiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 52 della legge sulla Banca nazionale.

Art. 20 Criteri per sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli sistemicamente importanti 1 Un sistema di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli è importante per la stabilità del sistema finanziario svizzero, se: a. problemi operazionali o tecnici di questo sistema possono causare presso gli intermediari finanziari gravi problemi di credito o di liquidità; o b. difficoltà di pagamento o di consegna di singoli partecipanti possono propa- garsi attraverso il sistema ad altri partecipanti e in questo modo originare presso gli intermediari finanziari gravi problemi di credito o di liquidità. 2 Per accertare se un sistema è importante per la stabilità del sistema finanziario svizzero, la Banca nazionale considera in particolare: a. il genere delle operazioni computate o gestite attraverso il sistema, segnata- mente se si tratta di operazioni in valuta estera nel mercato monetario o in quello di capitali oppure di operazioni che sostengono l’attuazione della politica monetaria; b. il volume e il numero delle operazioni computate o gestite attraverso il sistema, sia mediamente sia nei giorni di punta; c. la cerchia dei partecipanti al sistema; d. le valute delle operazioni computate o gestite attraverso il sistema; e. il genere e il numero delle relazioni esistenti tra questo sistema e gli altri sistemi di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli; f. la possibilità dei partecipanti di ripiegare rapidamente sul sistema di un altro esercente per la gestione di operazioni.

Art. 21 Esenzione dall’osservanza delle esigenze minime Gli esercenti di un sistema di pagamento o di gestione delle operazioni su titoli con sede all’estero sono esentati in tutto o in parte dall’osservanza delle esigenze mini- me, se: a. questo sistema soggiace a una sorveglianza analoga da parte di un’autorità estera; e b. questa autorità è disposta a collaborare con la Banca nazionale conforme- mente all’articolo 21 della legge sulla Banca nazionale.

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Sezione 2: Esigenze minime

Art. 22 Organizzazione 1 L’esercente stabilisce in modo vincolante gli obiettivi aziendali e le direttive in materia di gestione aziendale. Le direttive regolano in particolare la politica di sicurezza, la gestione dei rischi e i requisiti posti al personale. 2 L’esercente dispone di una struttura organizzativa adeguata alla gestione aziendale e al conseguimento degli obiettivi aziendali. I compiti, le competenze e le responsa- bilità degli organi per l’alta direzione, la sorveglianza e il controllo dei membri di direzione e dei collaboratori sono stabiliti in modo vincolante. 3 I membri degli organi per l’alta direzione, la sorveglianza e il controllo nonché della gestione degli affari devono disporre delle attitudini professionali necessarie all’adempimento dei propri compiti e beneficiare di una reputazione irreprensibile.

4 L’esercente lavora con procedimenti adeguati al conseguimento degli obiettivi

aziendali. I procedimenti comprendono in particolare chiari piani per l’elaborazione e l’attuazione della strategia aziendale, della politica di sicurezza e della gestione dei rischi nonché procedure decisionali trasparenti e un’elevata qualità della documenta- zione. 5 L’esercente provvede a un sistema di controllo interno e a una gestione dei rischi adeguati e garantisce l’osservanza delle disposizioni legali, normative e interne all’azienda (compliance). 6 Esso fa esaminare l’adeguatezza e l’osservanza delle procedure e delle concezioni tecniche, in particolare nell’ambito della politica di sicurezza e della gestione dei rischi, almeno una volta l’anno da un ufficio interno o esterno qualificato.

Art. 23 Informazione del pubblico 1 L’esercente pubblica regolarmente tutte le questioni essenziali che lo concernono.

2 Esso informa in particolare sulla situazione finanziaria e sulla produttività, sui principi della struttura organizzativa nonché sul controllo dei rischi legati ai crediti e alla liquidità.

Art. 24 Basi contrattuali

1 L’esercente predispone basi contrattuali, in particolare per:

a. stabilire le condizioni per la partecipazione e l’esclusione di partecipanti; b. definire esaurientemente i diritti e gli obblighi dell’esercente e dei parteci- panti; c. stabilire le regole e i procedimenti per la gestione del sistema; d. stabilire il momento a partire dal quale una transazione è irrevocabilmente e incondizionatamente svolta (finalità). 2 Le basi contrattuali devono consentire ai partecipanti di riconoscere e comprendere i rischi legati alla partecipazione al sistema.

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3 L’esercente stipula con i terzi, le cui prestazioni sono essenziali alla gestione del sistema, accordi esaurienti sui diritti e sugli obblighi reciproci. 4 Esso garantisce che le basi contrattuali siano efficaci e attuabili secondo il diritto di tutti gli ordinamenti giuridici determinanti. Se è applicabile il diritto straniero, esso ne adduce la prova.

Art. 25 Controllo dei rischi legati ai crediti e alla liquidità da parte dell’esercente 1 L’esercente assicura che la finalità dei pagamenti e delle forniture di titoli gestite dal sistema sia garantita in tempo reale, ma al più tardi entro la fine del giorno di gestione. 2 Esso deve essere in grado di registrare e limitare i rischi legati ai crediti e alla liquidità dei partecipanti. A tale scopo esso sorveglia ininterrottamente il processo di conteggio e di gestione nel sistema nonché l’osservanza delle condizioni in materia di partecipazione al sistema. 3 Un esercente che contrae rischi legati ai crediti o alla liquidità deve disporre di procedimenti e strumenti tali da consentire la registrazione, limitazione e sorveglian- za ininterrotte di questi rischi.

Art. 26 Limitazione dei rischi legati ai crediti e alla liquidità dei partecipanti 1 L’esercente consente ai partecipanti la registrazione e limitazione ininterrotte dei rischi legati ai crediti e alla liquidità dovuti alla partecipazione al sistema. Esso crea incentivi affinché i partecipanti limitino i loro rischi legati ai crediti e alla liquidità.

2 A tale scopo entrano in linea di conto segnatamente i seguenti procedimenti e

strumenti: a. facilitazioni per il superamento di difficoltà di liquidità a breve termine; b. meccanismi di code d’attesa; c. informazioni in tempo reale sull’avere in conto attuale nonché sui pagamenti o sulle forniture di titoli effettuati o imminenti; o d. elaborazione della struttura dei prezzi e delle tasse.

Art. 27 Requisiti supplementari posti agli esercenti di sistemi speciali

1 L’esercente di un sistema per il pagamento compensatorio di crediti reciproci

(sistema di netting) assicura che gli affari siano gestiti tempestivamente anche se entrambi i partecipanti con i maggiori impegni di gestione delle operazioni non sono in grado di far fronte ai loro impegni. 2 Un esercente che funge da contraente principale adotta misure adeguate per coprire le proprie perdite e affinché le transazioni siano gestite tempestivamente anche se entrambi i partecipanti verso i quali ha le maggiori poste rischio non sono in grado di far fronte ai loro impegni.

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3 L’esercente di un sistema per la gestione di impegni reciproci provenienti da ope- razioni su titoli o da operazioni di cambio consente ai partecipanti di evitare i rischi legati all’adempimento e crea a questo scopo i relativi incentivi. 4 Per gli scopi del presente articolo entrano segnatamente in linea di conto i seguenti procedimenti e strumenti: a. facilitazioni per il superamento di difficoltà di liquidità a breve termine; b. l’accordo di limiti di credito bilaterali o multilaterali; c. il deposito di garanzie da parte dei partecipanti; d. un fondo, un’assicurazione, una garanzia di un terzo o la dotazione di fondi propri; o e. la gestione di impegni reciproci provenienti da operazioni su titoli secondo il principio «fornitura dietro pagamento» o «fornitura dietro fornitura» nonché, per le operazioni di cambio, secondo il principio «pagamento dietro paga- mento».

Art. 28 Mezzi di pagamento 1 Nei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli, i crediti devono essere estinti preferibilmente tramite il trasferimento di depositi a vista presso una banca centrale.

2 È ammessa l’utilizzazione di un altro mezzo di pagamento, se:

a. la gestione con depositi a vista presso una banca centrale non è possibile o è possibile solo difficilmente per ragioni operazionali, tecniche o giuridiche; e b. il mezzo di pagamento utilizzato presenta, in materia di rischi legati ai crediti e alla liquidità, una sicurezza analoga a quella dei depositi a vista presso una banca centrale.

Art. 29 Sicurezza 1 Durante l’intero processo di elaborazione delle operazioni, il sistema deve soddi- sfare elevate esigenze di sicurezza in materia di disponibilità, integrità, confidenzia- lità e verificabilità. Queste non possono essere pregiudicate dai lavori di sviluppo e manutenzione. 2 L’esercente si orienta su standard riconosciuti in materia di sicurezza dell’infor- mazione. Ogni tre anni esso fa esaminare in modo approfondito da un servizio esterno abilitato l’adeguatezza e l’osservanza degli standard scelti. Negli altri anni questo esame deve essere effettuato per sondaggio da un ufficio interno o esterno abilitato e indipendente.

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Art. 30 Disponibilità del sistema 1 L’esercente determina per differenti scenari il periodo in cui sono tollerabili limita- zioni alla disponibilità del sistema. 2 Esso adotta le misure organizzative e tecniche necessarie a ripristinare la gestione ordinaria entro i periodi stabiliti e a garantire il computo e la gestione delle opera- zioni al più tardi entro la fine del giorno di svolgimento. I piani per le urgenze e i procedimenti in caso di difficoltà operative o tecniche devono essere verificati e sottoposti con successo a test almeno una volta l’anno o al termine di importanti modifiche al sistema. 3 L’esercente mantiene un sistema principale e almeno un sistema d’emergenza, che deve soddisfare essenzialmente gli stessi requisiti. Le sedi dei sistemi principali e d’emergenza sono determinate in funzione di un’analisi dei rischi. Un cambiamento tra il sistema principale e un sistema d’emergenza deve poter essere effettuato entro i periodi stabiliti senza perdita delle operazioni concluse.

Art. 31 Integrità e confidenzialità dei dati 1 L’esercente adotta misure che consentono di garantire l’integrità dei dati per le operazioni computate o gestite attraverso il sistema. Esso assicura l’elaborazione corretta e completa delle operazioni tramite misure appropriate e controlli efficaci. 2 L’esercente adotta misure che consentono di garantire la confidenzialità dei dati, in particolare durante il loro trasferimento.

Art. 32 Verificabilità 1 L’esercente assicura che le operazioni siano registrate per tutti gli stadi di elabora- zione essenziali, in particolare al momento dell’immissione nel sistema e dell’emis- sione dallo stesso. 2 Gli interventi manuali sul sistema, come le modifiche del software o dei parametri del sistema, devono essere registrati e sorvegliati. 3 Gli errori nell’elaborazione e i guasti del sistema devono essere registrati in manie- ra puntuale e standardizzata.

Art. 33 Principio dell’accesso aperto 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la partecipazione al sistema è aperta a tutte le persone.

2 L’esercente può subordinare la partecipazione in particolare a un’adeguata vigilan- za dell’esercente, a mezzi finanziari sufficienti o a competenze tecniche e operazio- nali sufficienti. 3 Esso può limitare l’accesso, se in tal modo è possibile ottenere una diminuzione dei rischi o un aumento dell’efficienza e tale effetto non è ottenibile con altre misure. Se l’accesso a un sistema è limitato per ragioni d’efficienza, la Banca nazionale consul- ta la Commissione della concorrenza (Comco) nel quadro della sua valutazione

4 L’esercente stabilisce e pubblica le condizioni di partecipazione.

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Art. 34 Esclusione di partecipanti 1 Le condizioni di partecipazione regolano i casi di esclusione temporanea o durevo- le di un partecipante dal sistema.

2 L’esclusione di un partecipante deve essere comunicata immediatamente a

quest’ultimo, agli altri partecipanti, alla Banca nazionale e all’autorità competente in materia di vigilanza sui mercati finanziari.

Sezione 3: Verifica dell’osservanza delle esigenze minime e dei procedimenti

Art. 35 Obbligo dell’esercente di fornire informazioni 1 L’esercente deve fornire alla Banca nazionale tutte le informazioni e mettere a sua disposizione i documenti di cui la Banca nazionale necessita per la verifica dell’osservanza delle esigenze minime secondo gli articoli 22–34.

2 Esso deve consentire alla Banca nazionale o a un terzo da essa determinato di

ispezionare gli impianti in loco, qualora ciò sia necessario per la verifica del- l’osservanza delle esigenze minime.

Art. 36 Rapporto alla Banca nazionale

1 L’esercente inoltra ogni anno alla Banca nazionale un rapporto sull’osservanza

delle esigenze minime. Esso, invia inoltre ogni anno i seguenti documenti: a. il rapporto di gestione; b. le basi contrattuali; c. le basi organizzative; d. le relazioni dell’ufficio di revisione; e. i dati sulla cerchia dei partecipanti. 3 Esso notifica ogni trimestre alla Banca nazionale secondo le prescrizioni della stessa: a. i dati concernenti il computo e la gestione delle operazioni; b. i dati concernenti il controllo dei rischi legati ai crediti e alla liquidità dell’esercente e dei partecipanti.

4 Esso notifica ogni mese alla Banca nazionale:

a. i dati concernenti la disponibilità del sistema nonché i guasti del sistema e i disturbi, comprese le cause e le misure adottate (statistica d’esercizio e rapporto sulla produzione); b. i risultati delle verifiche dei procedimenti d’emergenza secondo l’articolo 30 capoverso 2.

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5 D’intesa con l’esercente la Banca nazionale fissa le scadenze, i termini e la forma per la presentazione dei documenti e delle notifiche secondo i capoversi 1–4.

6 L’esercente informa spontaneamente e senza indugio la Banca nazionale in

merito a: a. le modifiche prospettate degli obiettivi nazionali e della strategia ai sensi dell’articolo 22 capoversi 1 e 4 nonché in merito a controversie importanti; b. gli eventi che limitano in maniera essenziale la disponibilità del sistema secondo l’articolo 30.

Art. 37 Obbligo d’approvazione 1 L’esercente sottopone all’approvazione della Banca nazionale le modifiche delle basi legali, nella misura in cui concernono: a. la gestione dei rischi, in particolare i procedimenti di controllo dei rischi legati ai crediti e alla liquidità; b. il mezzo di pagamento utilizzato nel sistema; c. le condizioni di partecipazione al sistema; d. gli accordi con i terzi le cui prestazioni sono essenziali per la gestione del sistema.

2 Prima di concedere l’approvazione, la Banca nazionale consulta la Commissione

federale delle banche.

Art. 38 Raccomandazioni della Banca nazionale

1 Se un sistema non soddisfa le esigenze minime del presente capitolo, la Banca

nazionale formula una raccomandazione all’attenzione dell’esercente.

2 Prima di emanare la raccomandazione, la Banca nazionale consulta la Commissio-

ne federale delle banche e concede all’esercente la possibilità di prendere posizione.

Art. 39 Decisioni della Banca nazionale

1 La Banca nazionale emana una decisione qualora l’esercente non osservi una

raccomandazione o chieda l’emanazione di una decisione. 2 Prima di emanare la decisione, la Banca nazionale consulta la Commissione fede- rale delle banche e concede all’esercente la possibilità di prendere posizione.

Capitolo 5: Controllo

Art. 40 1 Gli uffici legali di revisione di banche, borse, commercianti di valori mobiliari e fondi d’investimento devono verificare, nell’ambito del conto annuale, l’osservanza degli obblighi di notifica statistici e dell’obbligo di mantenere riserve minime.

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2 Nella sua relazione di revisione, l’ufficio di revisione deve ragguagliare su questi punti e inoltrare il testo corrispondente alla Banca nazionale entro sei mesi dalla chiusura del conto annuale.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 41 Disposizioni transitorie

1 L’obbligo di mantenere riserve minime secondo gli articoli 12–17 deve essere

adempiuto per la prima volta nel periodo d’applicazione che va dal 20 gennaio al 19 febbraio 2005. 2 Gli esercenti dei sistemi di pagamento ai sensi dell’articolo 18 capoverso 1 lettera a e dei sistemi di gestione delle operazioni su titoli devono annunciarsi entro il 31 luglio 2004 presso la Banca nazionale, allegando un estratto del registro di com- mercio o un documento equivalente nonché l’ultimo rapporto di gestione.

Art. 42 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2004.

18 marzo 2004 Banca nazionale svizzera: Il presidente della Direzione generale, Jean-Pierre Roth Il vicepresidente, Niklaus Blattner

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Allegato

Denominazione della Bilancio mensile dettagliato rilevazione: Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fiduciarie conforme- mente alle disposizioni della Commissione federale delle banche concernenti l’allestimento dei conti delle banche12; suddivisione per durata residua, valuta (franco svizzero, dollaro US, euro, yen) e secondo sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero; operazione di prestito su titoli (securities lending and borrowing) Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche il cui totale proveniente dalla somma di bilancio e dalle operazioni fiduciarie supera 150 milioni di franchi e la cui somma di bilancio rag- giunga da sola almeno 100 milioni di franchi Livello della rilevazione: Direzione; impresa Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 15 giorni

17 giorni (banche che inoltrano i dati nel quadro

della rilevazione di poste di bilancio scelte per la statistica relativa alla massa monetaria) Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

12 Articoli 23–27 dell’ordinanza sulle banche e direttive della CFB del 14 dicembre 1994 concernenti le prescrizioni sull’allestimento dei conti (PAC-CFB).

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Denominazione della Poste di bilancio scelte per la statistica relativa rilevazione: alla massa monetaria Oggetto della rilevazione: Registrazione delle poste di bilancio che consentono una valutazione tempestiva della massa monetaria Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Le banche le cui somme delle poste di bilancio rilevanti per M3 superano 300 milioni di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 10 giorni Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Statistica dettagliata di fine anno rilevazione: Oggetto della rilevazione: Poste di bilancio e operazioni fuori bilancio confor- memente alle prescrizioni della Commissione federa- le delle banche concernenti l’allestimento dei conti delle banche13 (in funzione dell’impiego degli utili); suddivisione per durata residua, valuta (franco sviz- zero, dollaro US, euro, yen), sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché settori econo- mici; conto economico e dati complementari; ripar- tizione per Stato degli attivi e passivi e delle opera- zioni fiduciarie; operazione di prestito su titoli (secu- rities lending and borrowing) Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Rilevazione parziale per la ripartizione per Stato nonché per la ripartizione per settori economici Istituti tenuti a informare: Tutte le banche (senza il Principato del Liechten- stein) Ripartizione per Stato: banche che devono inoltrare la statistica relativa alle divise in euro Ripartizione secondo settori economici: banche i cui attivi in Svizzera superano 900 milioni di franchi Livello della rilevazione: Impresa; direzione e gruppo di società (conglome- rato) per singoli settori Periodicità: Annuale Termine d’inoltro dopo il 3 mesi; dati del gruppo di società (conglomerato): giorno di riferimento: 6 mesi Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

13 Articoli 23–27 dell’ordinanza sulle banche e direttive della CFB del 14 dicembre 1994 concernenti le prescrizioni sull’allestimento dei conti (PAC-CFB).

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Denominazione della Statistica relativa al volume dei crediti rilevazione: Oggetto della rilevazione: Attività creditizia (limiti, impiego, accantonamenti, ammortamenti); ripartizione dei crediti per tipo di credito (crediti di costruzioni, crediti ipotecari e altri crediti), per rami economici, sede o domicilio dei clienti in Svizzera o all’estero nonché dimensioni dell’impresa del beneficiario del credito Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche i cui crediti al settore non bancario in Sviz- zera rispettivamente all’estero superano 300 milioni di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 20 giorni Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Rilevazione preliminare concernente la statistica rilevazione: relativa al volume dei crediti Oggetto della rilevazione: Poste scelte della statistica sul volume dei crediti Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche che devono fornire dati nell’ambito della rilevazione riguardante le poste scelte di bilancio per la statistica monetaria Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 10 giorni Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Statistica relativa agli interessi del credito rilevazione: Oggetto della rilevazione: Forma del credito, ammontare del credito, garanzie, rating, saggio d’interesse, fissazione dell’interesse, commissioni, durata del credito e modalità di rim- borso nonché caratteristiche del beneficiario del credito; devono essere notificate individualmente tutte le operazioni che si fondano su nuove stipula- zioni di credito Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche i cui crediti a imprese non finanziarie in Svizzera superano 2 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale; la notifica concerne le operazioni di credito rilevanti del secondo mese del trimestre Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Portafogli titoli rilevazione: Oggetto della rilevazione: Entità dei titoli nei depositi dei clienti aperti; riparti- zione per categorie di titoli (in particolare valori del mercato monetario, obbligazioni di cassa, obbliga- zioni, azioni, certificati di fondi d’investimento, altri titoli), provenienza dell’emittente (in Svizzera o all’estero) e valuta; ripartizione dei titolari di depo- sito per settori economici e per sede o domicilio in Svizzera o all’estero; entità dei titoli prestati Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale; rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Le banche la cui situazione di deposito supera

1 miliardo di franchi procedono a una notifica men-

sile; tutte le altre banche procedono a una notifica annuale nell’ambito della statistica dettagliata di fine anno Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Mensile; annuale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: Notifica mensile: 25 giorni Notifica annuale: 3 mesi Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Cifre d’affari concernenti titoli rilevazione: Oggetto della rilevazione: Cifre d’affari concernenti depositi di clienti aperti provenienti da operazioni di compravendita; ripar- tizione dei titolari di deposito per settori economici per sede o domicilio in Svizzera o all’estero; ripar- tizione delle cifre d’affari per categorie di titoli (in particolare valori del mercato monetario, obbliga- zioni di cassa, obbligazioni, azioni, certificati di fondi d’investimento, altri titoli), provenienza del- l’emittente (in Svizzera o all’estero) nonché per valuta Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche che devono notificare mensilmente la rileva- zione delle entità dei titoli Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 25 giorni Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Statistica relativa ai fondi d’investimento rilevazione: Oggetto della rilevazione: Situazione e variazione della sostanza dei fondi d’investimento; valore delle quote emesse e riscatta- te; ripartizione dei valori patrimoniali in Svizzera e all’estero per valuta e categorie d’investimento (strumenti del mercato monetario, crediti da opera- zioni di pensione, obbligazioni, azioni e altri titoli di partecipazione, parti di altri fondi d’investimento, fondi e immobili, altri titoli); ripartizione degli impegni in Svizzera e all’estero; ripartizione dei fondi d’investimento per tipo di fondo legale; conto economico Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Direzioni di fondi svizzeri, rappresentanti di fondi esteri in Svizzera, fondi del Liechtenstein e rappre- sentanti di fondi esteri in Liechtenstein Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 20 giorni Partecipanti: Commissione federale delle banche, Borsa svizzera SWX Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Rischi di perdita degli indirizzi in ambito inter- rilevazione: bancario Oggetto della rilevazione: Annotazione delle 10 rispettivamente 20 maggiori posizioni relativi a crediti e impegni nei confronti di altre banche rispettivamente gruppi bancari in Sviz- zera e all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Tutte le banche e i gruppi bancari (tranne le banche del Liechtenstein) Livello della rilevazione: Gruppo di società (conglomerato) Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 2 mesi Partecipanti: Commissione federale delle banche Disposizioni speciali: Se le condizioni dell’articolo 5 capoverso 2 OBN sono adempiute, il termine d’inoltro può essere ridotto a 24 ore

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Denominazione della Ripartizione per Stato dei portafogli titoli (IMF rilevazione: Coordinated Portfolio Investment Survey) Oggetto della rilevazione: Annotazione delle entità dei titoli di emittenti esteri in depositi bancari di clienti svizzeri; ripartizione per categorie delle entità di titoli (titoli del mercato monetario, obbligazioni, azioni, certificati di fondi d’investimento e altri titoli) e Stato d’origine degli emittenti Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche la cui entità dei depositi da rilevare supera 1,7 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Annuale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 3 mesi Partecipanti: Fondo monetario internazionale Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Statuto estero (BIS Consolidated Banking rilevazione Statistics) Oggetto della rilevazione: Ripartizione per Stato dei crediti e impegni finanziari del settore bancario su base consolidata in confor- mità alle disposizioni della Banca dei regolamenti internazionali; ripartizione dei crediti per garanzie (pegno immobiliare, lombard, fideiussioni e garan- zie, altro) Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Le banche i cui attivi all’estero o i cui crediti fiducia- ri verso l’estero superano 1 miliardo di franchi Livello della rilevazione: Direzione; impresa; gruppo di società (conglome- rato) Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 2 mesi Partecipanti: Banca dei regolamenti internazionali Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Statistica delle divise in euro (BIS Locational rilevazione: Banking Statistics) Oggetto della rilevazione: Crediti e impegni nonché operazioni fiduciarie del settore bancario svizzero verso l’estero conforme- mente alle disposizioni della Banca dei regolamenti internazionali Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Banche i cui attivi e passivi all’estero superano

1 miliardo di franchi

Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 25 giorni Partecipanti: Banca dei regolamenti internazionali Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Rilevazione delle divise e dei derivati (BIS OTC rilevazione: Derivatives Statistics) Oggetto della rilevazione: Operazioni di cambio e sui derivati conformemente alle disposizioni della Banca dei regolamenti inter- nazionali; entità; cifre d’affari Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Statistica semestrale: i 3 maggiori gruppi di società bancari Ogni tre anni: banche il cui volume contrattuale degli strumenti finanziari derivati non scaduti superano 3,5 miliardi di franchi Livello della rilevazione: Direzione (cifre d’affari); gruppo di società (consi- stenze) Periodicità: Cifre d’affari: ogni tre anni Entità: semestralmente e ogni tre anni Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 2 mesi Partecipanti: Banca dei regolamenti internazionali Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Rilevazioni nel settore della bilancia dei rilevazione: pagamenti Oggetto della rilevazione: Commercio internazionale con merci (tranne il com- mercio con l’estero in base alla rilevazione della Direzione generale delle dogane) e servizi, commer- cio di transito, redditi internazionali da lavoro e capitale, trasferimenti e movimenti di capitale (flus- si) conformemente alle direttive del Fondo monetario internazionale. Ripartizione per Stati, tipo di transa- zione e settori economici Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Persone tenute a informare: Persone giuridiche e società, se il valore di transa- zione nel trimestre supera i 100 000 franchi per oggetto di rilevazione (1 milione di franchi per oggetto di rilevazione nell’ambito del traffico dei capitali) Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Partecipanti: Ufficio federale di statistica Disposizioni speciali: L’obbligo di fornire informazioni è adempiuto anche se la transazione è annunciata dalla banca che parte- cipa alle operazioni di pagamento

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Denominazione della Crediti e impegni finanziari nei confronti rilevazione: dell’estero e investimenti diretti (statistica dei beni all’estero) Oggetto della rilevazione: Crediti e impegni finanziari (entità) nei confronti dell’estero, investimenti diretti della Svizzera all’estero e investimenti diretti esteri in Svizzera conformemente alle direttive del Fondo monetario internazionale. Ripartizione per Stato, entità e settori economici. Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Persone tenute a informare: Persone giuridiche e società, i cui crediti, impegni o investimenti diretti al momento della rilevazione superano 10 milioni di franchi per oggetto di rileva- zione Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale o annuale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese (notifiche trimestrali), 3 mesi (notifiche annuali) Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Operazioni su interessi, in commissione e di rilevazione: negoziazione Oggetto della rilevazione: Operazioni su interessi, in commissione e di nego- ziazione delle banche con clienti e banche all’estero Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Persone tenute a informare: Banche, i cui beni all’estero rispettivamente impegni all’estero superano 500 milioni di franchi e/o ammi- nistrano per clienti stranieri titoli di un valore supe- riore a 500 milioni di franchi Livello della rilevazione: Direzione Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro dopo il giorno di riferimento: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – sistemi di rilevazione: pagamento Oggetto della rilevazione: Ammontare e numero delle transazioni svolte ripar- tite per valuta; numero dei partecipanti diretti Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Gli esercenti di sistemi di pagamento, che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a 100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio (senza i cosiddetti sistemi di pagamento «inhouse» Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – applicazioni rilevazione: su supporti di dati Oggetto della rilevazione: Ammontare e numero delle transazioni svolte Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Gli esercenti di applicazioni su supporti di dati, che effettuano pagamenti per un ammontare superiore a

100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio

Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – carte rilevazione: di addebito Oggetto della rilevazione: Ammontare e numero delle transazioni svolte; nume- ro di carte; numero di rapporti contrattuali e luoghi di pagamento; suddivisione per luogo dei pagamenti (in Svizzera e all’estero) Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Emittenti di carte di addebito, che effettuano paga- menti per un importo superiore a 100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – carte di rilevazione: credito Oggetto della rilevazione: Ammontare e numero delle transazioni svolte ripar- tite per luogo della transazione (in Svizzera e all’estero) e tipo di transazione (acquisto di merci e servizi per settori economici, prelievo di denaro in contanti); numero di carte; numero degli accettanti Tipo di rilevazione: Rilevazione parziale Istituti tenuti a informare: Emittenti di carte di credito, che effettuano pagamen- ti per un importo superiore a 100 milioni di franchi (al lordo) per esercizio Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – traffico rilevazione: degli assegni Oggetto della rilevazione: Ammontare e numero delle transazioni svolte ripar- tite per luogo della transazione (in Svizzera e all’estero) e domicilio del cliente (in Svizzera e all’estero) Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Servizio di clearing per assegni Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Traffico scritturale dei pagamenti – denaro rilevazione: elettronico Oggetto della rilevazione: Ammontare e numero delle transazioni svolte; nume- ro degli accettanti Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Emittenti di denaro elettronico Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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Denominazione della Prelievi di denaro in contanti presso i distributori rilevazione: automatici di banconote Oggetto della rilevazione: Ammontare e numero delle transazioni svolte ripar- tite per luogo della transazione (in Svizzera e all’estero) e per provenienza delle carte (in Svizzera e all’estero); numero di distributori automatici Tipo di rilevazione: Rilevazione totale Istituti tenuti a informare: Gli esercenti di reti di distributori automatici di banconote Livello della rilevazione: – Periodicità: Trimestrale Termine d’inoltro: 1 mese Partecipanti: – Disposizioni speciali: –

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