AS 2004 2087
Ordinanza dell'UFAG concernente la gestione di aziende d'estivazione
Ordinanza dell’UFAG concernente la gestione di aziende d’estivazione
Modifica del 20 aprile 2004
L’Ufficio federale dell’agricoltura, ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 29 marzo 20001 concernente la gestione di aziende d’estivazione è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2 lett. a, b, d e f
2 Vi è una sorveglianza permanente se:
a. la conduzione del gregge è effettuata da un pastore con cani e il gregge è condotto giornalmente ai luoghi di pascolo stabiliti; b. il pascolo è suddiviso in settori e stabilito in un piano; d. la permanenza sul medesimo settore rispettivamente sul medesimo pascolo non supera due settimane e la stessa superficie è riadibita al pascolo al più presto dopo quattro settimane; f. la scelta e l’utilizzazione dei rifugi per la notte sono effettuate in maniera da evitare danni ecologici, e
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
20 aprile 2004 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 910.133.2
2004-0718 2087
Gestione di aziende d’estivazione. O dell’UFAG RU 2004
2088