AS 2004 2091
AS 2004 2091
Ordinanza concernente il contingentamento della produzione lattiera (Ordinanza sul contingentamento lattiero, OCL)
Modifica del 21 aprile 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul contingentamento lattiero è modificata come segue:
Art. 3a Limitazione del trasferimento di contingenti
1 Un contingente non trasferito definitivamente, che viene ritrasferito dopo il
1° maggio 2004 a chi ha ceduto il contingente per l’utilizzo nella propria azienda, non può essere ulteriormente trasferito. 2 Dopo essere stato ritrasferito a chi lo ha ceduto, il contingente può essere ulterior- mente trasferito se: a. il titolare del contingente ha disdetto il contratto di trasferimento; b. esso è stato trasferito soltanto per la durata di un periodo di contingenta- mento. 3 Dopo il ritrasferimento, il contingente non può essere utilizzato in una comunità aziendale settoriale. L’infrazione della presente disposizione comporta la revoca del contingente.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2004.
21 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.350.1
2004-0453 2091
Ordinanza sul contingentamento lattiero RU 2004