AS 2004 2325
Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'assicurazione diretta (con Decisione 2/2001 della Commissione mista)
Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’assicurazione diretta
RS 0.961.514; RU 2001 175
Modifica dell’allegato Entrata in vigore il 1° gennaio 2002
Traduzione1
Dipartimento federale Berna, 20 dicembre 2001 degli affari esteri
Ambasciata del Principato del Liechtenstein Berna
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi ossequi all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e, con riferimento all’Accordo del 19 dicembre 1996 sull’assicurazione diretta tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechten- stein, ha l’onore di precisare quanto segue. Nel corso della riunione del 19 dicembre 2001 tenutasi a Vaduz, la Commissione mista istituita in conformità dell’articolo 8 del detto Accordo ha adottato, in virtù dell’articolo 11 capoverso 3 dell’Accordo, la decisione 2/2001 relativa alla modifica dell’allegato all’Accordo (allegato). Il Dipartimento ha l’onore di confermare detta decisione in virtù dell’articolo 11 capoverso 3 dell’Accordo. Il Dipartimento coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata l’assicurazione della sua alta considerazione. Allegato: decisione 2/2001 della Commissione mista del 19 dicembre 2001, con allegati 1 e 2
1 Dal testo originale tedesco (AS 2004 2325).
2001-1057 2325
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Ambasciata del Berna, 27 dicembre 2001 Principato del Liechtenstein
Dipartimento federale Degli affari esteri Berna
L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi ossequi al Dipartimen- to federale degli affari esteri e, con riferimento alla nota del Dipartimento del 20 dicembre 2001, ha l’onore di confermare ricevuta la decisione 2/2001 che modi- fica l’allegato all’Accordo del 19 dicembre 1996 sull’assicurazione diretta tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, con allegati 1 e 2. L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie l’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considera- zione.
Allegato Traduzione2
Decisione 2/2001 della Commissione mista Svizzera-Liechtenstein che reca modifica dell’allegato all’Accordo sull’assicurazione diretta tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein del 19 dicembre 1996
Conclusa il 19 dicembre 2001 Entrata in vigore il 1° gennaio 2002
La Commissione mista, visti gli articoli 8 e 11 capoverso 3 dell’Accordo del 19 dicembre 19963 sull’assicu- razione diretta tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (qui di seguito «Accordo»), considerando quanto segue: (1) Nel corso della sua applicazione, l’allegato sulla sorveglianza secondo il princi- pio del Paese della sede sociale, ha rivelato delle lacune che dovevano essere colma- te e punti che dovevano essere precisati; (2) Il sistema di numerazione dell’allegato all’Accordo si è avverato poco efficace nella citazione degli articoli; decide:
Art. 1 L’allegato all’Accordo è modificato come segue:
Punto I.4 cpv. 1 Concerne solo il testo tedesco.
Punto I.9 (nuovo)
9. Rapporto
Ciascuna impresa di assicurazione presenta all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale un rapporto sugli affari conclusi in ogni ramo assicurativo nel Paese di attività. Gli affari conclusi nell’ambito della libera prestazione dei servizi devono essere separati da quelli conclusi mediante uno stabilimento. L’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale trasmette annualmente, al più tardi entro la fine di settembre, queste informazioni all’autorità di sorveglianza del Paese di attività.
2 Dal testo originale tedesco (AS 2004 2327).
3 RS 0.961.514
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Punto II.B.1 cpv. 2 lett. f) f) nome del mandatario generale. Dotato di poteri sufficienti, deve dare prova di integrità personale ed essere in grado di dirigere lo stabilimento in modo effettivo e competente;
Punto II.B.2 cpv. 3 Abrogato
Punto II.B.3 (nuovo)
3. Modifica delle indicazioni
Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza svizzera le modifiche concernenti le indicazioni menzionate all’articolo XX. L’autorità di sorveglianza svizzera trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.
Punto II.C.1 titolo Concerne solo il testo tedesco.
Punto II.C.2 Abrogato
Punto II.C.3 (nuovo)
3. Modifica delle indicazioni
Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza svizzera le modifiche concernenti le indicazioni menzionate all’articolo XX. L’autorità di sorveglianza svizzera trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.
Punto III.B.1 lett. e) e) nome del mandatario generale. Dotato di poteri sufficienti, deve dare prova di integrità personale ed essere in grado di dirigere lo stabilimento in modo effettivo e competente;
Punto III.B.3 cpv. 2 Abrogato
Punto III.B.4 (nuovo)
4. Modifica delle indicazioni
Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le modifiche concernen- ti le indicazioni menzionate all’articolo XX. L’autorità di sorveglianza del Liechten- stein trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza svizzera.
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Punto III.C.1 titolo Concerne solo il testo tedesco.
Punto III.C.1 cpv. 3 Concerne solo il testo tedesco.
Punto III.C.1 cpv. 3 Diventa un nuovo punto III.C.3
Punto III.C.2 Abrogato
Punto III.C.3 titolo
3. Assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli
Contenuto ripreso dal Punto III.C.1 cpv. 3
Punto III.C.4 (nuovo)
4. Compiti del rappresentante incaricato di liquidare i sinistri
Il rappresentante menzionato all’articolo XX è incaricato di eseguire i compiti seguenti: a) riunire le necessarie informazioni sui sinistri; b) rappresentare l’impresa di assicurazione nelle relazioni con le persone lese che fanno valere il diritto al risarcimento; in merito, il rappresentante deve avere le necessarie competenze inclusa la facoltà di pagare le somme di de- naro corrispondenti; c) rappresentare o fare rappresentare l’impresa di assicurazione davanti ai tri- bunali e alle autorità amministrative svizzere per quanto concerne le pretese delle persone lese; d) rappresentare o fare rappresentare l’impresa di assicurazione davanti ai tri- bunali e alle autorità amministrative svizzere per quanto concerne l’esistenza e la validità delle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile degli au- toveicoli.
Punto III.C.5 (nuovo)
5. Modifica delle indicazioni
Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le modifiche concernen- ti le indicazioni menzionate negli articoli 23 e 24. L’autorità di sorveglianza del Liechtenstein trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza svizzera.
2001-1057 2329
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Art. 2 L’allegato all’Accordo è stato rinumerato secondo l’allegato 1 alla presente decisio- ne. I rinvii sono adeguati in conseguenza. L’allegato 2 alla presente decisione con- tiene una tavola di concordanza che stabilisce il rapporto tra la vecchia e la nuova numerazione.
Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Fatto a Vaduz, il 19 dicembre 2001.
Per Per la delegazione svizzera: la delegazione del Liechtenstein: Henri Gétaz Hubert Büchel
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Allegato 1 alla decisione 2/2001
Sorveglianza secondo il principio del Paese della sede sociale
I. In generale
Art. 1 Autorizzazione L’autorizzazione di esercitare l’attività di assicurazione accordata da una Parte contraente è valida per il territorio di entrambe le Parti contraenti, sempreché siano adempiute le condizioni previste qui di seguito.
Art. 2 Definizioni 1 Ai sensi del presente Accordo, per Paese della sede sociale, s’intende la Parte contraente sul cui territorio è situata la sede sociale di un’impresa di assicurazione. 2 Ai sensi del presente Accordo, per Paese di attività si intende la Parte contraente sul cui territorio un’impresa di assicurazione esercita la sua attività nell’ambito della libera prestazione dei servizi o mediante uno stabilimento, senza possedervi la sede sociale. 3 Ai sensi del presente Accordo, per stabilimento si intende un’agenzia, una succur- sale o un ufficio gestiti da personale dell’impresa di assicurazione, o diretti come un’agenzia e in modo duraturo da una persona indipendente incaricata dall’impresa di assicurazione. 4 Ai sensi del presente Accordo, vi è libera prestazione di servizi quando un’impresa di assicurazione garantisce, a partire dal Paese in cui si trova la sua sede sociale, i rischi situati sul territorio dell’altra Parte contraente senza avvalersi di uno stabili- mento in detto territorio. 5 Ai sensi del presente Accordo, per imprese di assicurazione del Liechtenstein si intendono le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova nel Liechtenstein. 6 Ai sensi del presente Accordo, per imprese di assicurazione svizzere si intendono le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova in Svizzera.
Art. 3 Competenza esclusiva dell’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale 1 La sorveglianza finanziaria di un’impresa di assicurazione, compresa quella delle attività esercitate mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi, compete esclusivamente all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale. 2 La sorveglianza finanziaria comprende in particolare, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione, la verifica del suo stato di solvibilità, della costituzio- ne delle riserve tecniche di assicurazione e degli attivi destinati alla loro copertura.
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Art. 4 Ispezioni in loco 1 L’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale può – dopo averne informa- to l’autorità di sorveglianza del Paese di attività – procedere personalmente o per il tramite di persone da essa incaricate alle ispezioni in loco necessarie per l’esercizio della sorveglianza finanziaria sulle imprese soggette alla sua competenza. 2 L’autorità di sorveglianza del Paese di attività può partecipare a tali ispezioni.
Art. 5 Riserve tecniche Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a costituire riserve tecniche sufficienti per le attività esercitate nel territorio delle Parti contraenti e a coprire tali riserve con attivi equivalenti.
Art. 6 Provvedimenti conservativi I provvedimenti conservativi previsti dalla legislazione in materia di sorveglianza di una Parte contraente sono applicabili anche rispetto agli assicurati dell’altra Parte contraente.
Art. 7 Trasferimento del portafoglio 1 Se un’impresa di assicurazione trasferisce in tutto o in parte a un’impresa del Paese di attività un portafoglio di contratti di assicurazione conclusi in detto Paese median- te uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi, è necessaria soltanto l’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale. 2 L’autorizzazione è accordata se un attestato dell’autorità di sorveglianza del Paese di attività prova che, dopo il trasferimento, l’impresa cessionaria dispone di fondi propri equivalenti al margine di solvibilità e se sono tutelati gli interessi degli assicu- rati.
Art. 8 Inosservanza delle norme di diritto emanate dal Paese di attività 1 Se un’impresa di assicurazione non rispetta le norme di diritto emanate dal Paese di attività, l’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale la invita, su richie- sta dell’autorità di sorveglianza del Paese di attività, ad adottare tutte le misure adeguate per porre fine alle irregolarità. 2 Se le irregolarità persistono, l’autorità di sorveglianza del Paese di attività può, dopo averne informato l’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale, vietare all’impresa di assicurazione l’esercizio dell’attività nel Paese di attività e adottare tutte le misure necessarie.
Art. 9 Rapporto Ciascuna impresa di assicurazione presenta all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale un rapporto sugli affari conclusi in ogni ramo assicurativo nel Paese di attività. Gli affari conclusi nell’ambito della libera prestazione di servizi devono essere separati da quelli conclusi mediante uno stabilimento. L’autorità di
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
sorveglianza del Paese della sede sociale trasmette annualmente, al più tardi entro la fine di settembre, queste informazioni all’autorità di sorveglianza del Paese di attività.
II. Attività nel Liechtenstein delle imprese di assicurazione svizzere A. Principio
Art. 10 Le imprese di assicurazione svizzere possono esercitare la loro attività nel Liechten- stein mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi senza autorizzazione supplementare, sempreché siano osservate le disposizioni previste qui di seguito. Nel Liechtenstein sono soggette alle stesse norme applicabili alle imprese con sede sociale in uno Stato dello SEE.
B. Stabilimento
Art. 11 Condizioni per l’esercizio dell’attività nel Liechtenstein 1 L’impresa di assicurazione notifica all’autorità di sorveglianza svizzera la sua intenzione di aprire uno stabilimento nel Liechtenstein.
2 Tale notifica contiene:
a) indicazioni concernenti i rami assicurativi che l’impresa intende praticare e i rischi che si propone di garantire in ogni ramo specificando la copertura assicurativa; b) previsioni per i primi tre esercizi concernenti le commissioni e altre spese amministrative, l’incasso dei premi, gli oneri per sinistri e la situazione di tesoreria; c) un’esposizione concernente i mezzi finanziari disponibili per coprire gli impegni e il margine di solvibilità nei primi tre esercizi; d) un’esposizione concernente i costi previsti per l’impianto dei servizi ammi- nistrativi e della rete di produzione nonché i mezzi finanziari disponibili a tal fine (fondo di organizzazione); e) indicazioni concernenti la struttura organizzativa dello stabilimento; f) nome del mandatario generale. Dotato di poteri sufficienti, deve dare prova di integrità personale ed essere in grado di dirigere lo stabilimento in modo effettivo e competente; g) nome e indirizzo dello stabilimento; h) una dichiarazione attestante che l’impresa ha aderito all’Ufficio nazionale e al Fondo nazionale di garanzia sempreché sia prevista l’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli.
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Art. 12 Procedura 1 Entro tre mesi dalla ricezione delle indicazioni menzionate, l’autorità di sorve- glianza svizzera verifica, oltre alla legalità del progetto, l’adeguatezza delle strutture amministrative, la situazione finanziaria dell’impresa e l’adempimento delle condi- zioni concernenti il mandatario generale e la direzione generale. 2 Se nulla osta, notifica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le stesse indi- cazioni e gli stessi attestati che il Liechtenstein esige dai Paesi dello SEE.
Art. 13 Modifica delle indicazioni Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza svizzera le modifiche concernenti le indicazioni menzionate all’articolo 11. L’autorità di sorveglianza svizzera trasmette senza indugio dette modifiche all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.
C. Libera prestazione di servizi
Art. 14 Condizioni e procedura 1 Se desidera esercitare la propria attività nell’ambito della libera prestazione dei servizi l’impresa di assicurazione lo comunica all’autorità di sorveglianza svizzera, indicando i rami assicurativi che intende praticare nel Liechtenstein e i rischi che si propone di garantire. 2 Entro un mese dalla ricezione delle indicazioni necessarie, l’autorità di sorveglian- za svizzera verifica la legalità del progetto. 3 Se nulla osta, notifica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le stesse indi- cazioni e gli stessi attestati che il Liechtenstein esige dalle autorità di sorveglianza dei Paesi membri dello SEE.
Art. 15 Modifica delle indicazioni Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza svizzera le modifiche concernenti le indicazioni menzionate all’articolo 14. L’autorità di sorveglianza svizzera trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
III. Attività in Svizzera delle imprese di assicurazione del Liechtenstein A. Disposizioni generali
Art. 16 Principio Le imprese di assicurazione del Liechtenstein possono esercitare la loro attività in Svizzera mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione di servizi senza autorizzazione supplementare, sempreché siano adempiute le condizioni previste qui di seguito.
Art. 17 Informazione dei clienti Le imprese di assicurazione del Liechtenstein sono soggette in Svizzera ai medesimi obblighi di informazione cui soggiacciono nel Liechtenstein.
Art. 18 Revoca dell’autorizzazione Se l’autorizzazione di esercitare l’attività nel Liechtenstein le è stata revocata, l’impresa lo comunica senza indugio all’autorità di sorveglianza svizzera.
B. Stabilimento
Art. 19 Condizioni per l’esercizio dell’attività in Svizzera L’accesso all’attività di assicurazione in Svizzera mediante uno stabilimento è ammesso solo se l’autorità di sorveglianza del Liechtenstein fornisce all’autorità di sorveglianza svizzera le indicazioni e le attestazioni seguenti: a) l’impresa è autorizzata a esercitare l’attività di assicurazione nel Liechten- stein ed ha assunto una delle forme giuridiche riconosciute in detto Paese; b) l’impresa di assicurazione ha il diritto di aprire uno stabilimento in Svizzera; c) un programma di attività nel quale siano in particolare indicate l’attività che l’impresa si propone di esercitare e l’organizzazione dello stabilimento; d) nome e indirizzo dello stabilimento; e) nome del mandatario generale. Dotato di poteri sufficienti, deve dare prova di integrità personale ed essere in grado di dirigere lo stabilimento in modo effettivo e competente; f) che l’impresa di assicurazione dispone di fondi propri necessari per coprire il margine di solvibilità; g) una dichiarazione attestante che l’impresa: – è membro in Svizzera dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia;
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
– riscuote dal contraente il contributo per la prevenzione degli infortuni di cui all’articolo 1 capoverso 3 della legge del 25 giugno 19764 sul con- tributo alla prevenzione degli infortuni e lo versa al Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali, sempreché essa intenda praticare l’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli.
Art. 20 Interesse generale Entro due mesi dalla ricezione delle indicazioni e attestazioni sopraccitate, l’autorità di sorveglianza svizzera indica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein e all’impresa di assicurazione le condizioni applicabili per motivi di interesse generale all’esercizio dell’attività in Svizzera.
Art. 21 Inizio dell’attività Lo stabilimento può cominciare la sua attività in Svizzera non appena gli siano state comunicate le condizioni d’esercizio dettate dall’interesse generale, al più tardi spirato il termine di due mesi summenzionato.
Art. 22 Modifica delle indicazioni Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comu- nica per scritto all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le modifiche concernen- ti le indicazioni menzionate all’articolo 19. L’autorità di sorveglianza del Liechten- stein trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza svizzera.
C. Libera prestazione di servizi
Art. 23 Condizioni e procedura 1 L’impresa di assicurazione che intende concludere contratti di assicurazione in Svizzera nell’ambito della libera prestazione dei servizi può accedere a tale attività se l’autorità di sorveglianza del Liechtenstein fornisce all’autorità di sorveglianza svizzera le indicazioni e le attestazioni seguenti: a) l’impresa dispone di un margine di solvibilità necessario per l’insieme delle sue attività ed è autorizzata a esercitare la sua attività fuori del Liechtenstein; b) i rami assicurativi che l’impresa è abilitata a praticare; c) la natura dei rischi che l’impresa di assicurazione intende garantire in Sviz- zera. 2 L’impresa di assicurazione può cominciare a esercitare la sua attività in Svizzera non appena l’autorità di sorveglianza svizzera è in possesso dei documenti citati.
4 RS 741.81
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Art. 24 Assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli L’impresa di assicurazione che intende esercitare l’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli deve: a) nominare un rappresentante domiciliato in Svizzera e incaricato di liquidare i sinistri ; b) aderire in Svizzera all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazio- nale di garanzia nonché partecipare al loro finanziamento; c) riscuotere dal contraente il contributo per la prevenzione degli infortuni di cui all’articolo 1 capoverso 3 della legge del 25 giugno 19765 sul contributo alla prevenzione degli infortuni e versarlo al Fondo nazionale per la preven- zione degli infortuni stradali.
Art. 25 Compiti del rappresentante incaricato di liquidare i sinistri Il rappresentante menzionato all’articolo 24 è incaricato di eseguire i compiti seguenti: a) riunire tutte le necessarie informazioni sui sinistri; b) rappresentare l’impresa di assicurazione nelle relazioni con le persone lese che fanno valere il diritto al risarcimento; in merito, il rappresentante deve avere le necessarie competenze inclusa la facoltà di pagare le somme di denaro corrispondenti; c) rappresentare o fare rappresentare l’impresa di assicurazione davanti ai tri- bunali e alle autorità amministrative svizzere per quanto concerne le pretese delle persone lese; d) rappresentare o fare rappresentare l’impresa di assicurazione davanti ai tri- bunali e alle autorità amministrative svizzere per quanto concerne l’esistenza e la validità delle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile degli autoveicoli.
Art. 26 Modifica delle indicazioni Al più tardi prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione comunica per scritto all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein le modifiche concernenti le indicazioni menzionate negli articoli 23 e 24. L’autorità di sorveglianza del Lie- chtenstein trasmette senza indugio queste modifiche all’autorità di sorveglianza svizzera.
5 RS 741.81
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2004
Allegato 2 alla decisione 2/2001
Tavola di concordanza con la nuova numerazione dell’allegato all’Accordo assicurazione Svizzera-Liechtenstein
vecchi numeri nuovi numeri
I.1 1 I.2 2 I.3 3 I.4 4 I.5 5 I.6 6 I.7 7 I.8 8 I.9 (nuovo) 9 II.A. 10 II.B.1 11 II.B.2 12 II.B.3 (nuovo) 13 II.C.1 14 II.C.2 abrogato II.C.3 (nuovo) 15 III.A.1 16 III.A.2 17 III.A.3 18 III.B.1 19 III.B.2 20 III.B.3 21 III.B.4 (nuovo) 22 III.C.1 23 III.C.2 abrogato III.C.3 (ex III.C.1 cpv.3) 24 III.C.4 (nuovo) 25 III.C.5 (nuovo) 26