AS 2004 2343
Regolamento del Tribunale federale
Regolamento del Tribunale federale
Modifica del 23 marzo 2004
Il Tribunale federale ordina:
I Il Regolamento del Tribunale federale del 14 dicembre 19781 è modificato come segue:
Art. 2 cpv. 1
1 La Prima corte di diritto pubblico giudica:
1. i ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie: – diritti politici, – assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (estradizione e altri atti di assistenza), – diritto edilizio e pianificazione del territorio, – protezione dell’ambiente, protezione delle acque, foreste, protezione della natura e del paesaggio, – lavori pubblici, – bonifiche fondiarie (segnatamente raggruppamenti di terreni e urbaniz- zazioni), – espropriazioni, – promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà (in quanto la causa sollevi delle questioni concernenti la pianificazione del territorio), – percorsi pedonali e sentieri, – protezione dei dati;
2. i ricorsi di diritto pubblico (in quanto non vengano principalmente toccati
settori di competenza della Seconda corte di diritto pubblico) per violazione: – della dignità umana, – del diritto alla vita e alla libertà personale, – delle garanzie in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti, – delle garanzie in materia di protezione della sfera privata, – del diritto al matrimonio e alla famiglia,
1 RS 173.111.1
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– della libertà d’opinione e d’informazione, – della libertà dei media, – della libertà della scienza, – della libertà artistica, – della libertà di riunione, – della libertà d’associazione, – della garanzia della proprietà, – della libertà sindacale, – del diritto di petizione, – dell’autonomia comunale; 3. i ricorsi di diritto pubblico, non attribuiti a una diversa sezione del Tribu- nale, in particolare per violazione: – dell’uguaglianza giuridica, – della protezione dall’arbitrio e della tutela della buona fede, – delle garanzie procedurali generali, quali il diritto alla parità ed equità di trattamento in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o ammini- strative, il diritto delle parti a essere sentite, il diritto all’assistenza giu- diziaria, ecc., – delle garanzie previste all’articolo 30 capoversi 1 e 3 Cost.2, – delle garanzie in ambito di procedura penale e delle norme della proce- dura penale cantonale, – delle norme di diritto federale concernenti la delimitazione della com- petenza delle autorità per materia o territorio, – del diritto penale cantonale (in quanto l’oggetto della causa non compe- ta a un’altra sezione);
4. i ricorsi contro le decisioni della Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale concernenti misure coercitive giusta l’articolo 33 capover- so 3 lettera a LTPF3;
5. le azioni di diritto pubblico.
Art. 3 n. 1, 2, 4 e 5 La Seconda corte di diritto pubblico giudica: 1. i ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie: – diritto degli stranieri, – rapporti di lavoro di diritto pubblico, – responsabilità dell’ente pubblico (ad eccezione della responsabilità dello Stato per attività medica),
2 RS 101 3 RS 173.71
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– istruzione e formazione, – acquisto di fondi da parte di persone all’estero, – cinematografia, – protezione degli animali, – difesa nazionale (difesa militare ed economica, servizio militare, prote- zione civile) – materiale bellico e armi, – sovvenzioni, – imposte e tributi (contributi di miglioria, tasse di allacciamento, tasse, ecc.), – circolazione stradale (eccettuate le revoche della licenza di condurre e le limitazioni conformemente all’art. 3 LCStr4 emanate per esigenze di protezione dell’ambiente e di pianificazione del territorio), – navigazione, – trasporti (strade, ferrovia, navigazione aerea, eccettuate la pianificazio- ne e la costruzione di impianti nonché l’espropriazione). – poste e telecomunicazioni, in quanto non vengano principalmente toc- cati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico (prote- zione dell’ambiente, pianificazione del territorio, protezione dei dati), – monopoli, – concessioni, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico , – appalti pubblici, – energia (fornitura d’acqua, elettricità); in quanto non vengano principal- mente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pub- blico, – sanità, – polizia delle derrate alimentari, – legislazione sul lavoro, – assicurazioni sociali e previdenza professionale; in quanto non sia data la competenza del Tribunale federale delle assicurazioni, – alloggio, promozione della costruzione di abitazioni e dell’accesso alla proprietà, in quanto non vengano principalmente toccati campi di com- petenza della Prima corte di diritto pubblico (pianificazione del territo- rio), – assistenza, – agricoltura (eccettuate le migliorie fondiarie), – caccia e pesca, in quanto non vengano principalmente toccati campi di competenza della Prima corte di diritto pubblico (protezione dell’ambiente, protezione delle acque), – lotterie, giochi d’azzardo e case da gioco,
4 RS 741.01
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– economia (vigilanza sulle banche, sulle borse e sulle assicurazioni, au- torizzazioni a esercitare l’attività), – cartelli e sorveglianza dei prezzi, – commercio con l’estero, – libere professioni;
2. i ricorsi di diritto pubblico per violazione:
– della libertà di credo e di coscienza, – della libertà di lingua, – della libertà economica, – della libertà di domicilio, – del diritto all’aiuto in situazioni di bisogno, – del diritto all’istruzione scolastica di base, – della libertà sindacale, in ambito di contenziosi tra datori di lavoro e lavoratori in regime di diritto pubblico; 4. gli altri ricorsi di diritto amministrativo non attribuiti a una diversa sezione del Tribunale federale oppure al Tribunale federale delle assicurazioni.
5. Abrogato.
Art. 4 n. 2 e 3 La Prima corte civile giudica: 2. i ricorsi di diritto pubblico concernenti la responsabilità dello Stato per atti- vità medica nonché i ricorsi di diritto pubblico riguardanti le materie men- zionate nel numero 1 del presente articolo o la relativa procedura cantonale, incluso il diritto cantonale dell’esecuzione forzata: – per violazione degli articoli 8, 9 e 29 Cost.5, – per violazione della garanzia del foro del domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.), – per violazione di concordati o di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. b, c OG), – per violazione delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o territorio (art. 84 cpv. 1 lett. d OG), – in materia di arbitrati, inclusi i ricorsi ai sensi dell’articolo 85 lettera c OG; 3. i processi diretti ai sensi dell’articolo 41 OG, che non sono stati attribuiti alla Seconda corte civile;
5 RS 101
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Art. 5 cpv. 1 n. 2–4
1 La Seconda corte civile giudica:
2. i ricorsi di diritto pubblico riguardanti le materie menzionate nel numero 1 del presente articolo oppure la relativa procedura cantonale, incluso il diritto cantonale dell’esecuzione forzata: – per violazione degli articoli 8, 9 e 29 Cost.6, – per violazione della garanzia del foro del domicilio (art. 30 cpv. 2 Cost.), – per violazione di concordati o di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. b, c OG), – per violazione delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o territorio (art. 84 cpv. 1 lett. d OG), – in materia di arbitrati, inclusi i ricorsi ai sensi dell’articolo 85 lettera c OG, – in materia di riconoscimento ed esecuzione di decisioni straniere (art. 25 segg. LDIP7); 3. i processi diretti ai sensi dell’articolo 41 OG nelle materie menzionate nel numero 1 del presente articolo;
4. i ricorsi di diritto amministrativo:
– in materia di cittadinanza, – in materia di collocamento in vista di adozione e in materia di affilia- zione, – in materia di diritto fondiario rurale, – contro le decisioni delle autorità di vigilanza sulle fondazioni, esclusi gli istituti di previdenza (di competenza della Seconda corte di diritto pubblico), – contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di registro dello stato civile, di registro dei pegni sul bestiame, di registro fondiario e di registro sul naviglio;
Art. 7 n. 1 e 2
1 La Corte di cassazione penale giudica:
1. i ricorsi per cassazione contro decisioni emanate nei Cantoni dalle autorità penali e di rinvio a giudizio (art. 268 PP8) e contro le decisioni della Corte penale del Tribunale penale federale (art. 33 cpv. 3 lett. b LTPF9); 2. i ricorsi di diritto pubblico per violazione degli articoli 8, 9, 29 e 32 Cost.10, connessi con un ricorso per cassazione pendente;
6 RS 101 7 RS 291 8 RS 312.0 9 RS 173.71
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II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2004.
23 marzo 2004 In nome del Tribunale federale: Il presidente, Aemisegger Il segretario generale, Tschümperlin
10 RS 101
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