AS 2004 2415
Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi
Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)
Modifica del 4 maggio 2004
Il Dipartimento federale dell’economia visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato dell’ordinanza del 29 novembre 20022 sui diamanti è modificato come segue:
Nell’elenco dei partecipanti è inserita (da inserire nell’ordine alfabetico): Singapore
Dall’elenco dei partecipanti è cancellato: Libano
II La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2004.
4 maggio 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss