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AS 2004 2451

Legge federale sul materiale bellico

Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Modifica del 19 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale del 1° novembre 20021; visto il parere del Consiglio federale del 12 febbraio 20032, decreta:

I La legge federale del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico è modificata come segue:

Modifica terminologica Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 8 cpv. 2 e 4 2 Impregiudicati i divieti di cui al capoverso 1, sono permessi la conservazione o il trasferimento di un determinato numero di mine antiuomo per lo sviluppo di tecni- che di rilevazione delle mine, di sminamento o di distruzione delle mine, e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia superare il minimo assolutamente indispensabile ai fini summenzionati. 4 Per «dispositivo antimanipolazione» si intende un dispositivo destinato a protegge- re una mina e che ne fa parte, è collegato o è fissato ad essa o è posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione o di altra alterazione intenzionale della mina.

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