Lexipedia

AS 2004 2581

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq

Modifica del 18 maggio 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 agosto 19901 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq è modificata come segue:

Art. 2, rubrica, cpv. 1 e 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Sono bloccati gli averi e risorse economiche:

a. di proprietà o sotto il controllo del precedente Governo iracheno oppure sot- to il controllo di imprese o enti controllati dal precedente Governo iracheno. Il blocco non riguarda gli averi e le risorse economiche delle rappresentanze irachene in Svizzera nonché gli averi e le risorse economiche investiti in Svizzera da imprese o enti pubblici iracheni dopo il 22 maggio 2003 o che sono stati versati in loro favore o trasferiti loro dopo tale data; b. di proprietà o sotto il controllo di alti pubblici ufficiali del precedente Go- verno iracheno e dei loro famigliari diretti; c. di proprietà o sotto il controllo di imprese o enti controllati a loro volta da persone di cui alla lettera b o gestiti da persone che agiscono in nome o se- condo le istruzioni delle suddette persone. 3 D’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il Segretariato di Stato dell’economia (seco) può ecce- zionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimonia- li bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate se servono a tutelare interessi svizzeri o a prevenire casi di rigore.

Art. 2a cpv. 1bis e 2 1bis Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presu- mibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al seco.

1 RS 946.206

2004-0940 2581

Ordinanza che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell’Iraq RU 2004

2 La dichiarazione deve indicare il nome del beneficiario, l’oggetto e l’importo degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 2b lett. c, d Ai sensi della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni: c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano, materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento del loro impiego per acqui- sire averi, merci o servizi, ivi comprese la vendita, la locazione o la costitu- zione in pegno di tali risorse.

Art. 2c Esecuzione del blocco delle risorse economiche Su indicazione del seco, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

II La presente modifica entra in vigore il 20 maggio 2004.

18 maggio 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz