AS 2004 2895
Decisione del Comitato per il trasporto aero Comunità/Svizzera N. 1/2004 recante modifica dell'allegato all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo Decisione n° 1/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità europea Svizzera
Adottata il 6 aprile 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2004
Il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo2 (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, ha deciso:
Art. 1 1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, è eliminata e aggiunta al riferimento al regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio relativo ad un codice di comporta- mento in materia di sistemi telematici di prenotazione il seguente testo: «e dal regolamento n. 323/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999.»
2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, è eliminato il seguente testo: «n. 3089/93 Regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione. (Art. 1)»
Art. 2 1. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, il riferimento al regolamento (CEE) n. 17/62 del Consiglio è integrato dal seguente testo: «e dal regolamento (CE) n. 1216/1999 del Consiglio, del 10 giugno 1999.»
2. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura: «(vedere in appresso)»
1 Dal testo originale francese (RO 2004 2895)
2 RS 0.748.127.192.68; RU 2002 1705
2004-0821 2895
Decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera N. 1/2004 RU 2004
3. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura. «, modificato dal regolamento n. 1284/91 del Consiglio, del 14 maggio 1991, (art. 1) e dal regolamento n. 2410/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (art. 1).» 4. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, nel riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio è eliminata la seguente dicitura: «(vedere in appresso)»
5. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, è eliminato e
aggiunto al riferimento al regolamento (CEE) n. 3976/87 del Consiglio il seguente testo: «, modificato dal regolamento n. 2344/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, (art. 1) e dal regolamento n. 2411/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 (art. 1).»
6. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, è eliminato e
aggiunto al riferimento al regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione il seguente testo: «modificato dal regolamento (CE) n. 1523/96 della Commissione, del 24 luglio 1996, (art. 1 e 2), dal regolamento (CE) n. 1083/99 della Commissione, del 26 maggio 1999, dal regolamento (CE) n. 1324/2001 della Commissione, del 29 giugno 2001.»
7. Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, è eliminato e
aggiunto al riferimento alla direttiva (CEE) n. 80/723 della Commissione il seguente testo: «modificata dalla direttiva n. 85/413 della Commissione, del 24 luglio 1985. (Art. 1–3)»
Art. 3 Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento alla direttiva 80/723/CEE della Commissione, modificata dall’articolo 2, paragrafo 7 della presente decisione è aggiunto il seguente testo: «n. 447/98 Regolamento della Commissione, del 1º marzo 1998, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relati- vo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. n. 2842/98 Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo 85 e dell’articolo 86 del trattato CE.
Decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera N. 1/2004 RU 2004
n. 2843/98 Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla forma, al contenuto ed alle altre modalità delle domande e delle notificazioni di cui ai regola- menti (CEE) n. 1017/68, (CEE) n. 4056/86 e (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, recan- ti applicazione delle regole di concorrenza al settore dei trasporti.»
Art. 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La pre- sente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.
Bruxelles, 6 aprile 2004 Per il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera Il capo della delegazione comunitaria, Michel Ayral Il capo della delegazione svizzera, Max Friedli
Decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera N. 1/2004 RU 2004