AS 2004 2899
Decisione del Comitato per il trasporto aero Comunità/Svizzera N. 3/2004 recante modifica dell'allegato all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
Traduzione1
Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo Decisione n° 3/2004 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera
Adottata il 22 aprile 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2004
Il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo2 (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, decide:
Art. 1 1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2299/98 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo: «2002/30/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità. (Art. 1–12, 14–18) Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità.» 2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il testo inserito di cui all’articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, è aggiunto il seguente testo: «2000/79/CE Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all’attuazione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’ avia- zione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Tran- sport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
1 Dal testo francese (RO 2004 2899)
2 RS 0.748.127.192.68; RU 2002 1705
2004-0826 2899
Decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera N. 3/2004 RU 2004
Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità.» 3. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’accordo, dopo il testo inserito di cui all’articolo 1, paragrafo 2 della presente decisione, è aggiunto il seguente testo: «93/104/CE Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000. Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso: La Svizzera applica la direttiva dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dalla direttiva per gli Stati membri della Comunità.»
Art. 2 Al punto 2 (Regole di concorrenza) dell’allegato all’accordo, al riferimento al rego- lamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, è aggiunto il seguente testo: « e dal regolamento (CE) n. 1105/2002 della Commissione, del 25 giugno 2002. Ai fini dell’accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso. La Svizzera applica il regolamento dopo un periodo di transizione di durata pari al periodo di attuazione previsto dal regolamento per gli Stati membri della Comu- nità.»
Art. 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La pre- sente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.
Bruxelles, 22 aprile 2004 Per il comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera Il capo della delegazione comunitaria, Enrico Grillo Pasquarelli Il capo della delegazione svizzera, Dante Martinelli
Decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera N. 3/2004 RU 2004
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