Lexipedia

AS 2004 2911

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile)

Modifica del 5 ottobre 2001

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20011, decreta:

I Il Codice civile2 è modificato come segue:

Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale3; …

Art. 39 cpv. 1

1 Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri

elettronici.

Art. 40 titolo marginale e cpv. 3 II. Obbligo di 3 Abrogato notificazione

Art. 43a V. Protezione e 1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione divulgazione dei dati dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.

2 Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare

un interesse diretto degno di protezione.

3 Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati,

regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescri- zioni previste da una legge cantonale.

4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla

verifica dell’identità di una persona:

3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

2000-2370 2911

Gestione elettronica dei registri dello stato civile. Codice civile RU 2004

1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giu-

gno 20014 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri;

2. il servizio federale competente per la gestione del sistema di

ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 351bis del Codice penale5 e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia can- tonali e comunali collegati a tale sistema;

3. il servizio federale competente per la gestione del casellario

giudiziale informatizzato di cui all’articolo 359 del Codice penale;

4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scom-

parse6.

Art. 45 cpv. 3

3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le deci-

sioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.

Art. 45a Ia. Banca dati 1 La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale. centrale

2 La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al

numero di abitanti.

3 Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consi-

glio federale disciplina:

1. la procedura di collaborazione;

2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;

3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la

protezione e la sicurezza dei dati;

4. l’archiviazione.

Art. 48 cpv. 5

5 Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettro-

nica:

1. alla notificazione di fatti dello stato civile;

2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;

3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei

registri.

4 RS 143.1 5 RS 311.0

6 Attualmente l’Ufficio federale di polizia.

Gestione elettronica dei registri dello stato civile. Codice civile RU 2004

Titolo finale Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile

Art. 6a IIa. Banca dati 1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica centrale dello stato civile dei registri.

2 La Confederazione si assume le spese d’investimento fino a 5 milio-

ni di franchi.

Art. 6b Previgente art. 6a

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2004.

28 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 FF 2001 5159

Gestione elettronica dei registri dello stato civile. Codice civile RU 2004