AS 2004 2911
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Gestione elettronica dei registri dello stato civile)
Modifica del 5 ottobre 2001
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20011, decreta:
I Il Codice civile2 è modificato come segue:
Ingresso visto l’articolo 64 della Costituzione federale3; …
Art. 39 cpv. 1
1 Per la documentazione dello stato civile si tengono appositi registri
elettronici.
Art. 40 titolo marginale e cpv. 3 II. Obbligo di 3 Abrogato notificazione
Art. 43a V. Protezione e 1 Il Consiglio federale provvede, nell’ambito della documentazione divulgazione dei dati dello stato civile, alla tutela della personalità e dei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono oggetto di elaborazione.
2 Disciplina la divulgazione di dati a privati che possono dimostrare
un interesse diretto degno di protezione.
3 Designa le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati,
regolarmente o su richiesta, i dati necessari all’adempimento dei loro compiti legali. È fatta salva la divulgazione di dati in virtù di prescri- zioni previste da una legge cantonale.
4 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla
verifica dell’identità di una persona:
3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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Gestione elettronica dei registri dello stato civile. Codice civile RU 2004
1. le autorità di rilascio ai sensi della legge federale del 22 giu-
gno 20014 sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri;
2. il servizio federale competente per la gestione del sistema di
ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 351bis del Codice penale5 e i servizi di filtraggio dei corpi di polizia can- tonali e comunali collegati a tale sistema;
3. il servizio federale competente per la gestione del casellario
giudiziale informatizzato di cui all’articolo 359 del Codice penale;
4. il servizio federale competente per la ricerca di persone scom-
parse6.
Art. 45 cpv. 3
3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le deci-
sioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorità di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali.
Art. 45a Ia. Banca dati 1 La Confederazione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale. centrale
2 La banca dati è finanziata dai Cantoni. I costi sono ripartiti in base al
numero di abitanti.
3 Nei limiti della legge e con la partecipazione dei Cantoni, il Consi-
glio federale disciplina:
1. la procedura di collaborazione;
2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile;
3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la
protezione e la sicurezza dei dati;
4. l’archiviazione.
Art. 48 cpv. 5
5 Determina a quali condizioni è possibile procedere per via elettro-
nica:
1. alla notificazione di fatti dello stato civile;
2. al rilascio di dichiarazioni concernenti lo stato civile;
3. alla notificazione di comunicazioni e al rilascio di estratti dei
registri.
4 RS 143.1 5 RS 311.0
6 Attualmente l’Ufficio federale di polizia.
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Titolo finale Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile
Art. 6a IIa. Banca dati 1 Il Consiglio federale disciplina il passaggio alla gestione elettronica centrale dello stato civile dei registri.
2 La Confederazione si assume le spese d’investimento fino a 5 milio-
ni di franchi.
Art. 6b Previgente art. 6a
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2001 Consiglio nazionale, 5 ottobre 2001 La presidente: Françoise Saudan Il presidente: Peter Hess Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 24 gennaio 2002.7
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2004.
28 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 FF 2001 5159
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