AS 2004 2993
Ordinanza dell'Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare
Ordinanza dell’Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare (Ordinanza sull’amministrazione parlamentare, Oparl)
Modifica del 18 giugno 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta:
I L’ordinanza del 3 ottobre 20033 sull’amministrazione parlamentare è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 16a
Sezione 7: Diritto di polizia
Art. 16a Tessere di accesso
1 Chi intende accedere al Palazzo del Parlamento deve essere in possesso di una
tessera di accesso.
2 Vi sono due tipi di tessere di accesso:
a. le tessere di accesso permanenti, fornite alle persone che lavorano o entrano regolarmente nel Palazzo del Parlamento; b. le tessere di accesso giornaliere, fornite alle persone che entrano nel Palazzo del Parlamento per singoli giorni. 3 Le richieste di tessere di accesso permanenti devono essere rivolte al centro di autorizzazione del Dipartimento, della Cancelleria federale o dei Servizi del Parla- mento. Le tessere sono rilasciate dal servizio del Parlamento incaricato della sicu- rezza. 4 Le richieste di tessere di accesso giornaliere devono essere rivolte al servizio del Parlamento incaricato della sicurezza. Le tessere sono rilasciate da questo servizio.
2004-0425 2993
Legge sul Parlamento e all’amministrazione parlamentare. OAF RU 2004
Art. 16b Dati e protezione dei dati 1 Chi intende chiedere una tessera di accesso permanente è tenuto a fornire al centro di autorizzazione i dati seguenti: a. cognome e nome; b. funzione; c. indirizzo; d. numero AVS; e. fotografia. 2 I centri di autorizzazione verificano l’esattezza dei dati di cui al capoverso 1.
3 Chi intende chiedere una tessera di accesso giornaliera è tenuto a fornire al servizio incaricato della sicurezza i dati seguenti: a. cognome e nome; b. indirizzo; c. numero di un documento di legittimazione ufficiale o di una tessera di legit- timazione del personale della Confederazione. 4 I dati di cui ai capoversi 1 e 3 sono conservati dal servizio incaricato della sicu- rezza: a. per la durata dell’autorizzazione di accesso e per un anno a decorrere dalla scadenza della stessa, in caso di tessere di accesso permanenti; b. per un anno, in caso di tessere di accesso giornaliere.
5 Solo il servizio incaricato della sicurezza ha accesso ai dati raccolti.
6 I dati relativi agli spostamenti delle persone nel Palazzo del Parlamento non sono elaborati, tranne che in casi di emergenza. Sono cancellati al più tardi 30 giorni dopo essere stati rilevati. 7 Il segretario generale dell’Assemblea federale può permettere che la tessera di accesso del personale dei Servizi del Parlamento sia impiegata per altri scopi, in particolare per la registrazione delle ore lavorative.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 Il presidente: Fritz Schiesser Il presidente: Max Binder Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker