AS 2004 3043
Ordinanza del DFI sul valore nutritivo
Ordinanza del DFI sul valore nutritivo (OVn)
Modifica del 7 giugno 2004
Il Dipartimento federale dell’interno ordina:
I L’ordinanza del DFI del 26 giugno 19951 sul valore nutritivo è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 5 5 Per quanto concerne gli integratori alimentari (art. 184b ODerr), i dati di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere espressi per razione giornaliera.
II
Disposizione transitoria della modifica del 7 giugno 2004 Le derrate alimentari possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2005.
III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
7 giugno 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
1 RS 817.021.55
2004-0511 3043
Ordinanza del DFI sul valore nutritivo RU 2004