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AS 2004 3043

Ordinanza del DFI sul valore nutritivo

Ordinanza del DFI sul valore nutritivo (OVn)

Modifica del 7 giugno 2004

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’ordinanza del DFI del 26 giugno 19951 sul valore nutritivo è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 5 5 Per quanto concerne gli integratori alimentari (art. 184b ODerr), i dati di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere espressi per razione giornaliera.

II

Disposizione transitoria della modifica del 7 giugno 2004 Le derrate alimentari possono essere consegnate ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2005.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

7 giugno 2004 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1 RS 817.021.55

2004-0511 3043

Ordinanza del DFI sul valore nutritivo RU 2004

3044

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