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AS 2004 305

Ordinanza sul settore dei politecnici federali

Ordinanza sul settore dei politecnici federali (Ordinanza sul settore dei PF)

del 19 novembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:

Sezione 1: Settore dei PF

Art. 1 (Art. 1 legge sui PF)

Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) è formato: a. dai politecnici federali (PF):

1. il Politecnico federale di Zurigo (PFZ),

2. il Politecnico federale di Losanna (PFL);

b. dagli istituti di ricerca:

1. l’Istituto Paul Scherrer (IPS),

2. l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP),

3. il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR),

4. l’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la prote-

zione delle acque (IFADPA); c. dall’organo direttivo strategico: il Consiglio dei PF e il suo stato maggiore; d. dall’organo di ricorso indipendente: la Commissione di ricorso dei PF.

RS 414.110.3 1 RS 414.110

2003-2108 305

Ordinanza sul settore dei PF RU 2004

Sezione 2: Consiglio dei PF

Art. 2 Membri del Consiglio dei PF (Art. 24 cpv. 1 e 2 legge sui PF) 1 Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.

2 Chi non è membro a tempo pieno del Consiglio dei PF può esercitare la sua attività fino al termine dell’anno in cui compie 70 anni. 3 Al momento della nomina, il Consiglio federale stabilisce la retribuzione di base, l’indennità giornaliera e il rimborso delle spese. 4 Sono fatte salve le prescrizioni speciali per il presidente del settore dei PF, i presi- denti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca membri del Consiglio dei PF.

Art. 3 Presidente (Art. 17 cpv. 1 legge sui PF) 1 La costituzione e la fine del rapporto di lavoro del presidente del Consiglio dei PF sono rette dall’articolo 2 capoversi 1 e 3 e dall’articolo 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 20012 sulla durata della funzione. 2 Il rapporto di lavoro del presidente termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti nell’articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). In casi eccezionali il Consiglio federale può, con il consenso del presidente, prolungare il rapporto di lavoro.

3 Il presidente esercita la sua funzione a tempo pieno.

4 Lo stipendio è calcolato in base all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sulla durata della funzione. 5 Per il resto si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del 15 marzo

20014 sul personale del settore dei PF.

Art. 4 Pianificazione, gestione e supervisione strategica (Art. 25 cpv. 1 lett. a e c legge sui PF) 1 Al Consiglio dei PF competono la pianificazione, la gestione e la supervisione a livello strategico (supervisione strategica). 2 La supervisione strategica riguarda in particolare il mandato di prestazioni e gli accordi sugli obiettivi.

Art. 5 Proposte Il Consiglio dei PF presenta proposte al Dipartimento federale dell’interno (Diparti- mento), a destinazione del Consiglio federale, segnatamente in merito: a. alla pianificazione della Confederazione, per quanto interessi il settore dei PF;

2 RS 172.220.111.6 3 RS 831.10 4 RS 172.220.113

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b. il preventivo e il consuntivo; c. l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di atti legislativi riguardanti il set- tore dei PF; d. la nomina, il licenziamento e le dimissioni dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca; e. la creazione e la soppressione di istituti di ricerca.

Art. 6 Consultazione Prima di decidere sugli affari di cui all’articolo 5 lettere a, c ed e, il Consiglio dei PF consulta i PF e gli istituti di ricerca interessati, i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie.

Sezione 3: Direttori delle scuole e degli istituti di ricerca

Art. 7 Rapporto di lavoro dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca (Art. 17 cpv. 1 legge sui PF) 1 Nella decisione di nomina, il Consiglio federale fissa la data di entrata in funzione.

2 La costituzione e la fine del rapporto di lavoro sono rette dall’articolo 2 capoversi 1 e 3 e dall’articolo 3 dell’ordinanza del 17 ottobre 20015 sulla durata della funzione.

3 Il rapporto di lavoro termina con il raggiungimento dei limiti d’età stabiliti

nell’articolo 21 LAVS6. In casi eccezionali il Consiglio federale può, con il consen- so della persona interessata, prolungare il rapporto di lavoro. 4 Lo stipendio è calcolato in base all’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sulla durata della funzione.

5 Per il resto, si applicano per analogia le prescrizioni dell’ordinanza del

15 marzo 20017 sul personale del settore dei politecnici federali. 6 In casi motivati, il Consiglio federale può assoggettare il rapporto di lavoro al Codice delle obbligazioni8.

Art. 8 Diritto di presentare proposte I presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca sottopongono al Consi- glio dei PF proposte per la nomina degli altri membri delle loro direzioni.

5 RS 172.220.111.6 6 RS 831.10 7 RS 172.220.113 8 RS 220

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Art. 9 Motivo particolare di disdetta del rapporto di lavoro di altri membri delle direzioni delle scuole o degli istituti di ricerca 1 Il contratto di lavoro stipulato con altri membri delle direzioni delle scuole o degli istituti di ricerca stabilisce che il venir meno di una collaborazione proficua con il presidente della scuola o il direttore dell’istituto di ricerca costituisce un motivo di disdetta ordinaria ai sensi dell’articolo 12 capoverso 6 lettera f della legge del 24 marzo 20009 sul personale federale (LPers).

2 Prima di decidere, il Consiglio dei PF sente la persona interessata.

3 Se il rapporto di lavoro è stato disdetto per il motivo di cui al capoverso 1, può essere accordata un’indennità conformemente all’articolo 19 capoverso 5 LPers. L’indennità minima corrisponde a uno stipendio mensile, quella massima a due stipendi annui.

Sezione 4: Mandato di prestazioni e attuazione

Art. 10 Preparazione del mandato di prestazioni (Art. 33 legge sui PF) 1 Il Dipartimento elabora il mandato di prestazioni. Il presidente del Consiglio dei PF viene coinvolto nella preparazione del mandato di prestazioni. 2 Dopo aver consultato i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF esprime il suo parere sul progetto di mandato di prestazione.

Art. 11 Modifica del mandato di prestazioni (Art. 33 cpv. 5 legge sui PF) 1 Il Consiglio dei PF può proporre al Dipartimento modifiche al mandato di presta- zioni. 2 Alle modifiche al mandato di prestazioni si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 10.

Art. 12 Accordi sugli obiettivi e ripartizione dei mezzi finanziari (Art. 33a legge sui PF) 1 Sulla base di quanto stabilito nel mandato di prestazioni ed entro il limite di spesa, il Consiglio dei PF stipula con i PF e gli istituti di ricerca accordi quadriennali sugli obiettivi. Per la stipulazione degli accordi, il Consiglio dei PF si fonda sulla sua pianificazione strategica e sui piani di sviluppo approvati dei PF e degli istituti di ricerca. In caso di disaccordo, la decisione compete al Consiglio dei PF. 2 Nell’ambito degli accordi sugli obiettivi si procede, entro il limite di spesa, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra i PF e gli istituti di ricerca. 3 Prima di ripartire i mezzi finanziari tra i PF e gli istituti di ricerca, il Consiglio dei PF destina una parte della somma alla copertura delle proprie spese amministrative e

9 RS 172.220.1

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delle spese di gestione della Commissione di ricorso dei PF, nonché al versamento di incentivi finanziari e di finanziamenti iniziali. 4 I mezzi finanziari ripartiti annualmente devono corrispondere ai crediti stanziati.

5 In caso di sostanziale cambiamento della situazione, gli accordi sugli obiettivi e la ripartizione dei mezzi finanziari vengono adeguati alle nuove circostanze.

Art. 13 Adempimento del mandato (Art. 33a e 34 legge sui PF)

Il Consiglio dei PF è responsabile dell’adempimento del mandato di prestazioni.

Art. 14 Rapporto intermedio (Art. 34a legge sui PF)

1 Alla metà del periodo considerato dal mandato di prestazioni, il Dipartimento

effettua una valutazione intermedia globale dell’adempimento del mandato in base a valutazioni e ai rapporti annuali. In questo quadro il Dipartimento commissiona una valutazione a un gruppo internazionale e indipendente di esperti. 2 I risultati del rapporto intermedio sono presi in considerazione per la definizione del mandato di prestazioni del periodo successivo.

Sezione 5: Finanze del settore dei PF

Art. 15 Preventivo e consuntivo (Art. 35 cpv. 1 legge sui PF) 1 Il Consiglio dei PF allestisce, per il settore dei PF, il preventivo annuo consolidato e il consuntivo annuo consolidato. 2 Il preventivo e il consuntivo del settore dei PF sono sottoposti per decisione alle Camere federali in allegato al preventivo e al consuntivo della Confederazione.

Art. 16 Struttura (Art. 35 cpv. 1 legge sui PF)

1 Il consuntivo del settore dei PF si compone degli elementi seguenti:

a. il bilancio; b. il conto economico; c. il conto d’investimento; d. il conto del flusso di fondi; e. l’allegato. 2 Il bilancio indica tutti gli attivi (attivi circolanti, attivi fissi) e tutti i passivi (capita- le estraneo, fondi vincolati e capitale proprio). Il consuntivo deve essere pareggiato a medio termine.

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3 Il conto economico comprende le spese e i proventi dell’esercizio contabile.

Quest’ultimo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. 4 Il conto d’investimento comprende le spese che costituiscono immobilizzazioni e gli introiti derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni. 5 Il conto del flusso di fondi mostra il flusso medio delle attività correnti (cash flow) e per le attività d’investimento e di finanziamento. 6 Nell’allegato sono indicati i principi per la stesura del rendiconto, gli eventuali impegni e le partecipazioni a persone giuridiche di diritto privato o pubblico.

Art. 17 Prestazioni tra istituzioni del settore dei PF e servizi della Confede- razione Le prestazioni fornite dai servizi della Confederazione al settore dei PF e le presta- zioni fornite da istituzioni del settore dei PF ad altri servizi dell’Amministrazione federale sono fatturate reciprocamente.

Art. 18 Mezzi di terzi (Art. 34c legge sui PF) 1 Tutti i mezzi che non rientrano tra quelli versati dalla Confederazione sono consi- derati mezzi di terzi. 2 Nella convenzione di tesoreria tra l’Amministrazione federale delle finanze e il settore dei PF sono disciplinati gli interessi corrisposti sui mezzi di terzi.

Art. 19 Tesoreria e traffico dei pagamenti (Art. 40 cpv. 2 n. 1 legge sui PF) L’Amministrazione federale delle finanze e il settore dei PF stipulano una conven- zione di tesoreria. 2 Il settore dei PF svolge i suoi pagamenti tramite conti gestiti da istituti finanziari di diritto pubblico o privato.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 21 Disposizioni transitorie 1 Il 1° gennaio 2005 i beni mobili acquisiti prima del 1° gennaio 2000 saranno trasferiti gratuitamente al settore dei PF e diverranno proprietà dei PF e degli istituti di ricerca.

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2 Le disposizioni emanate in virtù dell’ordinanza del 6 dicembre 199910 sul settore dei PF restano in vigore fintanto che non saranno sostituite da nuove disposizioni emanate in virtù della modifica del 21 marzo 200311 della legge sui PF12 o della presente ordinanza. 3 Fino all’entrata in vigore dell’ordinanza del Consiglio dei PF sulla contabilità, si applicano sussidiariamente alla presente ordinanza le disposizioni della legislazione sulle finanze federali.

Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

10 RU 2000 198 11 RU 2003 4265 12 RS 414.110

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Allegato (art. 20)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. Ordinanza del 6 dicembre 199913 sul settore dei PF,

2. Ordinanza del 13 gennaio 199314 sui PF,

3. Ordinanza del 13 gennaio 199315 sull’IFADPA,

4. Ordinanza IPS del 13 gennaio 199316,

5. Ordinanza del 13 gennaio 199317 sul FNP,

6. Ordinanza del 13 gennaio 199318 sul LPMR.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

13 RU 2000 198, 2001 2197 14 RU 1993 832, 1995 3852 15 RU 1993 842 1350 16 RU 1993 845 1730, 1996 2129 17 RU 1993 849 18 RU 1993 853, 2002 1619

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1. Ordinanza del 25 novembre 199819 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione Allegato

B. Dipartimenti Die Departemente Départements Departaments

Dipartimento federale dell’interno Eidgenössisches Departement des Innern Département fédéral de l’intérieur Departament federal da l’intern

2. Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata:

Ne fanno parte segnatamente: Settore dei politecnici federali Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen Domaine des écoles polytechniques fédérales Sectur da las scolas politecnicas federalas Politecnico federale di Zurigo (PFZ) Eidgenössische Technische Hochschule Zürich Ecole polytechnique fédérale de Zurich Scola politecnica federala da Turitg Politecnico federale di Losanna (PFL) Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Scola politecnica federala da Losanna Istituto Paul Scherrer (IPS) Paul-Scherrer-Institut Institut Paul Scherrer Institut Paul Scherrer Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage Institut federal per la perscrutaziun da guaud, naiv e cuntrada Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (LPMR) Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches Institut federal da controlla da material e da perscrutaziun

19 RS 172.010.1

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Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (IFADPA); Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewäs- serschutz Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux Institut federal per provediment, serenaziun e protecziun da las auas Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, Institut svizzer per products terapeutics Swissmedic, Swiss Agency for Therapeutic Products

2. Ordinanza del 14 dicembre 199820 sulla gestione immobiliare e la logistica

della Confederazione Art. 6 cpv. 1 lett. b 1 I seguenti organi della costruzione e degli immobili (OCI) sono responsabili della gestione immobiliare: b. il Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF) per gli immobili del set- tore dei PF; il Consiglio dei PF stabilisce le responsabilità nel settore dei PF in un manuale di gestione immobiliare; il manuale di gestione immobiliare si basa sul diagramma delle funzioni riportato nell’allegato 1 che, in caso di divergenza, ha la precedenza sugli articoli 7 e 8.

Art. 15 cpv. 1 frase introduttiva 1 Per tutti i progetti di investimento del suo OCI nel campo della gestione immobi- liare, il dipartimento di cui fa parte l’OCI chiede ogni anno in un messaggio relativo alle costruzioni, e per il settore dei PF nell’allegato del messaggio sul preventivo, un credito d’impegno sotto forma di credito collettivo con i seguenti ambiti di attribu- zione: ...

Allegato

1 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1, conformemente alla

versione qui annessa.

2 L’attuale allegato 1 diventa l’allegato 2.

20 RS 172.010.21

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3. Ordinanza del 28 giugno 200021 sull’organizzazione del Dipartimento

federale dell’interno Art. 13 cpv. 1 1 L’Aggruppamento per la scienza e la ricerca (ASR) è costituito dalla Segreteria di Stato (art. 14) e dall’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (UFES, art. 15); il settore dei PF (art. 16) è aggregato all’Aggruppamento.

Art. 14 cpv. 2 lett. d e 3 lett. e 2 Ai sensi dell’articolo 46 LOGA, il Segretario di Stato assume le funzioni seguenti:

d. cura i contatti tra il Dipartimento e il settore dei PF (art. 16);

3 Inoltre la Segreteria di Stato assume le funzioni seguenti:

e. è l’interlocutore del settore dei PF (art. 16) per tutte le questioni rilevanti per la politica scientifica svizzera e per quelle che concernono la gestione del settore dei PF da parte del Dipartimento e del Consiglio federale. Prepara il mandato di prestazione e ne controlla l’applicazione.

Art. 16 Settore dei PF Il settore dei politecnici federali (settore dei PF) partecipa alla preparazione della politica della Confederazione in materia di scuole universitarie, ricerca e tecnologia.

21 RS 172.212.1

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Allegato 1 (art. 6 cpv. 1 lett. b)

Responsabilità in materia di gestione immobiliare nel settore dei PF (diagramma delle funzioni) Legenda: A Approvazione finale Pa Partecipazione Pr Proposta D Decisione o livello decisionale i Diritto all’informazione E Esecuzione C Controllo OCI = Organo della costruzione e degli immobili

Compito / attività Parlamento CF AFF UFCL DFI OCI settore dei PF

Gestione immobiliare strategica Gestione strategica Pianificazione degli investimenti (a medio e lungo termine) i i i D Messaggio sul preventivo: allegato «Costruzioni» A D3 C C D2 D1 Crediti d’impegno: situazione (consuntivo) i i i D Piani generali relativi ai locali (v. anche processo 3) i i D Strategia relativa al fabbisogno i E Principi per i provvedimenti operativi i E Strategia di conservazione (ripristino e manutenzione) i D – Conservazione del valore e della funzione ai sensi dell’articolo 35b A C D Norme e standard i D

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Compito / attività Parlamento CF AFF UFCL DFI OCI settore dei PF

Gestione operativa Statistiche sulle costruzioni per l’Ufficio federale di statistica E Inventario degli immobili della Confederazione E Pa

Gestione operativa dei progetti Formulazione / verifica del fabbisogno Formulazione / verifica del fabbisogno di tutti i progetti D Gestione del portafoglio «Bilancio» inventario e fabbisogno i i E Pianificazione prospettica dei locali e stima del fabbisogno finanziario i i D Sottoprogetti per: – acquisizione / liquidazione D3 D2 D1 – utilizzo / occupazione i D – manutenzione / ripristino D3 D2 D1 Valutazione / capitolati d’oneri Valutazione del piano d’azione, approvazione dei capitolati d’oneri D Nuove costruzioni, ristrutturazione, manutenzione e smantellamento Richiesta credito d’esecuzione (allegato «Costruzioni», messaggio sul D preventivo) Conteggio finale D Operazioni immobiliari Acquisto / vendita Decisione acquisto < 1 milione di fr. D

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Compito / attività Parlamento CF AFF UFCL DFI OCI settore dei PF

Decisione acquisto > 1 milione di franchi (Allegato Costruzioni, messag- A D3 C C D2 D1 gio sul preventivo) Decisione di vendita (documentazione completa, prezzo compreso) A D Locazione e affitto E Servitù immobiliari/diritti di compera Acquisizione/concessione servitù immobiliari, acquisizione diritti di D/E compera Concessione diritti di compera D D E/Pr

Gestione operativa degli immobili Gestione degli immobili Indicatori sulla gestione i E Occupazione e utilizzo degli immobili Indicatori sull’occupazione i E Gestione tecnica degli edifici Costi / rilevazione delle prestazioni, indicatori i E Gestione infrastrutturale degli edifici Costi / rilevazione delle prestazioni, indicatori i E