AS 2004 3051
Ordinanza sul sistema d'informazione della SECO per l'analisi dei dati del mercato del lavoro
Ordinanza sul sistema d’informazione del Seco per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA)
del 7 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c capoverso 3 e 109 della legge del 25 giugno 19821 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI); visto l’articolo 35 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 19892 sul collocamento (LC); visto l’articolo 25 della legge federale del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale (LSF), ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’esercizio e l’utilizzo del sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro (Labour Market Data Analysis; LAMDA).
Art. 2 Scopo del sistema d’informazione Il sistema d’informazione LAMDA serve a: a. stabilire una statistica attualizzata allo scopo di osservare il mercato del lavoro; b. fornire indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione agli organi esecutivi previsti nell’articolo 96c capoverso 1 lettere a-e LADI; c. misurare le prestazioni e i risultati degli organi esecutivi della LADI previsti nell’articolo 96c capoverso 1 lettere b-e LADI.
Art. 3 Organizzazione ed esercizio del sistema d’informazione L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione è responsa- bile dell’organizzazione, dello sviluppo e, in collaborazione con l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione, dell’esercizio del sistema d’informa- zione. Esso coordina le proprie attività con gli organi partecipanti al sistema d’infor- mazione.
RS 837.063.2
2003-2660 3051
Ordinanza LAMDA RU 2004
Art. 4 Finanziamento Il sistema è finanziato con fondi della Confederazione e del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione in misura dei rispettivi bisogni.
Art. 5 Dati per l’osservazione del mercato del lavoro 1 Per l’osservazione del mercato del lavoro, il sistema d’informazione contiene i dati statistici seguenti: a. il numero dei disoccupati registrati; b. il numero delle persone in cerca d’impiego registrate; c. il numero dei posti vacanti annunciati; d. le misure relative al mercato del lavoro; e. le prestazioni versate dall’assicurazione contro la disoccupazione.
2 I dati personali prelevati da altri sistemi sono anonimizzati.
Art. 6 Dati per gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione e per misurare i risultati 1 Per gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione e per misurare i risultati il sistema d’informazione contiene i seguenti dati sui consulenti del personale: a. cognome e nome; b. ufficio cantonale o ufficio regionale di collocamento. 2 Il sistema d’informazione contiene inoltre i seguenti dati relativi alle prestazioni e ai risultati: a. struttura dei disoccupati registrati, delle persone in cerca d’impiego registra- te e dei posti vacanti annunciati; b. numero e tipo delle disposizioni prese in virtù della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; c. prestazioni e risultati ottenuti dagli organi esecutivi di cui all’articolo 96c capoverso 1 lettere b–e LADI e dai consulenti del personale.
Art. 7 Raccolta dei dati 1 I dati menzionati negli articoli 5 e 6 sono prelevati dall’ufficio di compensazione dai seguenti sistemi: a. sistemi di pagamento delle casse di assicurazione (SPAD); b. sistema d’informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (COLSTA); c. collezione di dati dell’Ufficio federale di statistica.
Ordinanza LAMDA RU 2004
2 I dati devono essere suddivisi per sesso.
3 Il sistema può anche contenere dati anonimizzati raccolti mediante sondaggi presso i clienti.
Art. 8 Combinazione dei dati statistici L’ufficio di compensazione veglia affinché i dati siano adeguatamente combinati.
Art. 9 Cancellazione dei dati I dati personali di cui all’articolo 6 vanno cancellati dopo tre anni.
Art. 10 Comunicazione dei dati 1 I dati statistici di cui all’articolo 5 sono accessibili al pubblico su Internet
2 L’ufficio di compensazione mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica e dell’Archivio federale i dati statistici necessari allo svolgimento dei loro compiti.
Art. 11 Accesso ai dati personali 1 I consulenti del personale possono consultare i dati personali che li concernono e che servono a stabilire gli indicatori relativi alle prestazioni e alla gestione e a misu- rare i risultati; tali dati possono essere consultati anche dai loro superiori. 2 L’accesso ai dati è protetto mediante un profilo individuale d’utente e una parola chiave.
3 Il trasferimento di dati avviene in modo crittato.
Art. 12 Rettifica dei dati I servizi secondo l’articolo 96c capoverso 1 lettere b–e LADI e le persone interessate possono esigere dall’ufficio di compensazione la rettifica dei dati inesatti e il com- pletamento di quelli lacunosi.
Art. 13 Protezione dei dati 1 L’ufficio di compensazione è responsabile del rispetto del trattamento dei dati e vigila sul rispetto del principio della protezione dei dati e delle disposizioni della presente ordinanza 2 I dati personali non possono essere trasferiti in altri sistemi dati personali né essere reimpiegati.
Ordinanza LAMDA RU 2004
Art. 14 Sicurezza dei dati 1 I servizi interessati garantiscono la sicurezza dei dati nei settori che li riguardano.
2 In collaborazione con l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunica- zione, l’ufficio di compensazione veglia affinché i dati e i programmi del sistema d’informazione distrutti, sottratti o perduti possano essere ripristinati.
3 L’ufficio di compensazione emana un regolamento sul trattamento dei dati.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.
7 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz