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AS 2004 3061

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente il mercato delle uova è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1

1 Le uova indigene devono essere stampigliate singolarmente prima della messa in

commercio, quelle estere prima della loro importazione. Fanno eccezione le uova da cova e le uova vendute dai produttori direttamente ai consumatori e le uova comple- tamente colorate.

Art. 8 cpv. 1 1 Su domanda, i produttori che hanno diritto ai pagamenti diretti in virtù dell’arti- colo 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti (OPD) e soddisfano le condizioni previste dal titolo 3a OPD, ricevono un contributo d’investimento per la ristrutturazione o la costruzione di una stalla. Esso viene versato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, pollastrelli, pulcini (esclusi i polli da ingrasso), galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz