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AS 2004 3079

Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA)

del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 1, 10a, 22 e 53 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie (LFE); visto gli articoli 29 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 39 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb), ordina:

Sezione 1: Scopo e oggetto

Art. 1 Scopo La presente ordinanza è intesa a: a. garantire che i sottoprodotti di origine animale non nuocciano né alla salute dell’uomo e degli animali né all’ambiente; b. consentire, nel limite del possibile, la valorizzazione dei sottoprodotti di ori- gine animale; c. rendere disponibile l’infrastruttura necessaria per l’eliminazione dei sotto- prodotti di origine animale.

Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’eliminazione dei sottoprodotti di origine ani- male.

2 Essa non si applica a:

a. rifiuti di cucina e dei pasti; b. ovuli, embrioni e sperma destinati alla riproduzione; c. latte, uova nonché ai loro sottoprodotti; d. prodotti apicoli; e. prodotti del metabolismo non provenienti da macelli;

RS 916.441.22

2003-2032 3079

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f. sottoprodotti di origine animale contaminati radioattivamente, che sottostan- no alla legislazione sulla radioprotezione; g. sottoprodotti di origine animale che sottostanno all’ordinanza del 12 novem- bre 19863 sul traffico dei rifiuti speciali. 3 I sottoprodotti di origine animale che sono organismi geneticamente modificati o patogeni, che sono stati oggetto di esami di diagnostica medico-microbiologica, oppure provenienti da animali geneticamente modificati o trattati con organismi geneticamente modificati o patogeni, sottostanno inoltre all’ordinanza del 25 agosto

19994 sull’impiego confinato.

4 Sono fatte salve le disposizioni particolari concernenti la lotta contro le epizoozie, nonché l’importazione, il transito e l’esportazione di sottoprodotti di origine ani- male.

Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale

Art. 3 Definizioni

1 Sono considerati sottoprodotti di origine animale i corpi di animali nonché le

carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari; interi o in parti, greggi o trasformati. 2 Sono considerati corpi di animali gli animali morti, nati morti o che non sono stati uccisi per la produzione di carne. 3 Sono considerati prodotti del metabolismo l’urina nonché il contenuto del rumine, dello stomaco e dell’intestino risultanti dalla macellazione. 4 Per eliminazione si intende la raccolta, l’immagazzinamento intermedio, il traspor- to, la trasformazione, la valorizzazione, l’incenerimento e il sotterramento di sotto- prodotti di origine animale. 5 Sono considerati impianti le installazioni utilizzate per la trasformazione, la valo- rizzazione e l’incenerimento. Fanno eccezione centri di raccolta, veicoli di trasporto e contenitori, come pure macelli e aziende del settore alimentare.

Art. 4 Sottoprodotti di origine animale della categoria 1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono: a. corpi di animali o parti di essi; b. carcasse di animali o parti di esse:

1. in cui è stata accertata la presenza di un’encefalopatia spongiforme tra-

smissibile,

3 RS 814.610 4 RS 814.912

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2. a cui il materiale a rischio specificato giusta gli articoli 179d e 180c

dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie non è stato aspor- tato,

3. di animali a cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi

dell’ordinanza del 22 dicembre 20006 concernente l’impiego di medici- nali per animali destinati alla produzione di derrate alimentari,

4. in cui sono stati constatati superamenti dei valori limite ai sensi

dell’ordinanza del 26 giugno 19957 sulle sostanze estranee e sui com- ponenti; c. animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che presen- tano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali; d. materiale a rischio specificato secondo gli articoli 179d e 180c dell’ordi- nanza del 27 giugno 19958 sulle epizoozie; e. sostanze solide separate dalle acque reflue nei macelli per bovini, ovini e caprini; f. prodotti finiti provenienti da impianti a bassa capacità di trasformazione ai sensi dell’articolo 29.

Art. 5 Sottoprodotti di origine animale della categoria 2 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono: a. carcasse di animali o parti di esse non appartenenti alla categoria 1, che dal controllo delle carni sono state dichiarate non commestibili e che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali; b. prodotti del metabolismo; c. animali selvatici uccisi per la produzione di carne o parti di essi, che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali, e che non sono destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari; d. sostanze solide separate dalle acque reflue nei macelli per animali diversi dai bovini, ovini e caprini.

Art. 6 Sottoprodotti di origine animale della categoria 3 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono: a. carcasse di animali o parti di esse non appartenenti alle categorie 1 e 2 e che dal controllo delle carni sono state dichiarate:

1. commestibili ma non destinate ad essere utilizzate come derrate alimen-

tari, oppure

5 RS 916.401; RU 2004 3065 6 RS 817.021.24 7 RS 817.021.23 8 RS 916.401; RU 2004 3065

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2. non commestibili, ma che non presentano segni di una malattia

trasmissibile all’uomo o agli animali; b. carcasse di conigli domestici, pollame domestico e selvaggina di allevamen- to biungulata o parti di esse, non appartenenti alle categorie 1 e 2,

1. commestibili ma non destinate ad essere utilizzate come derrate alimen-

tari, oppure

2. non commestibili, ma che non presentano segni di una malattia trasmis-

sibile all’uomo o agli animali; c. sangue, pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli di animali che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli ani- mali; d. sottoprodotti di origine animale di materiale greggio commestibile, risultanti dalla fabbricazione di derrate alimentari.

Art. 7 Sottoprodotti di origine animale mescolati e non attribuiti

1 Quando sottoprodotti di origine animale di categorie diverse sono mescolati,

l’attribuzione viene determinata in base alla categoria con il grado di rischio più elevato. 2 Sottoprodotti di origine animale non menzionati agli articoli 4–6 sono attribuiti alla categoria 2.

Sezione 3: Eliminazione

Art. 8 Principio Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve provvedere affinché: a. non si propaghino agenti patogeni e non venga danneggiato l’ambiente; b. il materiale delle categorie 1–3 sia identificabile e rimanga separato; c. i sottoprodotti di origine animale entrino direttamente o indirettamente in contatto soltanto con contenitori, locali, veicoli, apparecchi e simili in buone condizioni; d. contenitori, locali, veicoli, apparecchi e simili siano sufficientemente grandi, confacenti allo scopo e vengano puliti regolarmente.

Art. 9 Autorizzazione 1 Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve essere titolare di un’autoriz- zazione.

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2 Non è necessaria un’autorizzazione per:

a. l’eliminazione di prodotti del metabolismo; b. il sotterramento di animali di piccola taglia e delle interiora della selvaggina (art. 16 cpv. 1 lett. d e f); c. il trasporto non professionale di sottoprodotti di origine animale al centro di raccolta; d. la raccolta e l’immagazzinamento intermedio dei sottoprodotti di origine animale provenienti dal proprio macello; e. la consegna e l’acquisto di corpi di animali greggi o parti di essi e per ali- mentare carnivori (art. 13 cpv. 2). 3 Le domande per il rilascio di un’autorizzazione vanno inoltrate all’autorità canto- nale competente. Quest’ultima rilascia l’autorizzazione e assegna ad ogni titolare un numero di controllo.

Art. 10 Raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto dei sottoprodotti di origine animale 1 I sottoprodotti di origine animale greggi devono essere conservati a temperatura di refrigerazione nel macello o in un centro di raccolta, oppure trasportati il più rapi- damente possibile in un impianto titolare di un’autorizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo 28. Non possono essere trasportati assieme ad animali.

2 Per i centri di raccolta è necessaria un’autorizzazione del Cantone.

3 Le esigenze concernenti la raccolta, l’immagazzinamento intermedio, il trasporto come pure i centri di raccolta figurano nell’allegato 1.

Art. 11 Identificazione e schede d’accompagnamento 1 I sottoprodotti di origine animale devono essere contrassegnati in modo da eviden- ziare la categoria a cui sono attribuiti. 2 Durante il trasporto, ai sottoprodotti di origine animale deve essere acclusa una scheda d’accompagnamento e, se del caso, una decisione del controllo delle carni. Fanno eccezione i trasporti effettuati nel quadro dell’eliminazione di sottoprodotti di origine animale non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2. 3 Le schede d’accompagnamento sono rilasciate dallo speditore dei sottoprodotti di origine animale.

4 Le schede d’accompagnamento devono essere conservate per tre anni. Gli organi

competenti di Confederazione e Cantoni devono poter consultare i documenti in qualsiasi momento. 5 Le esigenze concernenti l’identificazione e le schede d’accompagnamento figurano nell’allegato 1.

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Art. 12 Trasformazione dei sottoprodotti di origine animale 1 La trasformazione dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in modo da distruggere eventuali agenti patogeni. I metodi di trasformazione figurano nell’alle- gato 4. 2 L’Ufficio federale di veterinaria (Ufficio federale) può autorizzare ulteriori metodi di trasformazione, se la loro efficacia corrisponde almeno a quella dei metodi de- scritti nell’allegato 4. 3 Esso emana prescrizioni tecniche sulla sorveglianza del trattamento termico dei sottoprodotti di origine animale.

Art. 13 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 1

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 sono da eliminare:

a. mediante incenerimento diretto; b. mediante sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 4, seguita:

1. da incenerimento, o

2. da uno sfruttamento energetico precedente l’incenerimento.

2 Corpi di animali e parti di essi possono essere utilizzati allo stato greggio per alimentare animali da zoo, animali da pelliccia e pesci di allevamento come pure uccelli necrofagi, a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali. Fanno eccezione corpi e parti di: a. ruminanti; b. animali geneticamente modificati; c. animali da compagnia; d. animali a cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi dell’ordi- nanza del 22 dicembre 20009 concernente l’impiego di medicinali per ani- mali destinati alla produzione di derrate alimentari, oppure in cui sono stati constatati superamenti dei valori limite ai sensi dell’ordinanza del 26 giugno

199510 sulle sostanze estranee e sui componenti;

e. animali che potrebbero essere contaminati radioattivamente. 3 I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 che non contengono materiale a rischio specificato ai sensi degli articoli 179d und 180c dell’ordinanza del 27 giugno 199511 sulle epizoozie possono essere utilizzati a fini diagnostici, didattici o di ricerca nonché per la produzione di trofei. I sottoprodotti di origine animale della categoria 1 che contengono il materiale a rischio specificato summenzionato posso- no essere utilizzati a tali scopi soltanto con l’autorizzazione dell’Ufficio federale.

9 RS 817.021.24 10 RS 817.021.23 11 RS 916.401; RU 2004 3065

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Art. 14 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 2

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 2 sono da eliminare:

a. conformemente all’articolo 13 capoversi 1 e 2; b. dopo sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 4, mediante valorizzazione:

1. in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostag-

gio;

2. dei derivati del grasso fuso, incorporati nei concimi organici o in altri

prodotti tecnici, eccettuati i prodotti farmaceutici, cosmetici o medici;

3. dei materiali proteici e ossei, utilizzati come concimi organici.

2 I prodotti del metabolismo possono essere valorizzati direttamente in un impianto di produzione di biogas o in un impianto di compostaggio oppure utilizzati per la fabbricazione di prodotti tecnici. Quantità minime possono essere compostate anche presso l’azienda di provenienza dell’animale da macello.

3 Le esigenze concernenti i metodi di trasformazione figurano nell’allegato 4.

Art. 15 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale della categoria 3

1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono da eliminare:

a. conformemente all’articolo 13 capoversi 1 e 2 o all’articolo 14; b. mediante valorizzazione in un impianto di produzione di biogas o in un im- pianto di compostaggio; c. mediante valorizzazione sotto forma di alimenti per animali, articoli da ma- sticare per animali o prodotti tecnici;

2 Le esigenze concernenti i metodi di trasformazione figurano nell’allegato 4.

Art. 16 Sotterramento dei sottoprodotti di origine animale

1 Possono essere sotterrati:

a. corpi di animali che da luoghi difficilmente accessibili non possono essere trasportati in un impianto; b. corpi di animali mescolati a corpi estranei e che perciò non possono essere eliminati in un impianto; c. corpi di animali morti o uccisi in seguito ad un’epizoozia o ad una catastrofe naturale, e che non possono essere eliminati in un impianto; d. singoli animali di piccola taglia pesanti fino a dieci chilogrammi, in terreno privato; e. animali da compagnia in cimiteri per animali; f. le interiora della selvaggina. 2 Le esigenze concernenti i luoghi previsti per il sotterramento di corpi di animali di cui al capoverso 1 lettere b, c ed e figurano nell’allegato 5.

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Art. 17 Eliminazione dei residui di incenerimento L’eliminazione dei residui di incenerimento è disciplinata dalla legislazione in materi di protezione dell’ambiente, e in particolare dall’ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre 199012 e dall’ordinanza del 12 novembre 198613 sul traffico dei rifiuti speciali.

Sezione 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l’alimentazione degli animali

Art. 18 In generale

1 Ad eccezione dei pesci, gli animali non possono essere alimentati con proteine

derivate da animali della loro stessa specie. Il foraggiamento con latte, uova e i loro sottoprodotti non rientra nel divieto summenzionato.

2 Gli animali la cui carne è ammessa come derrata alimentare non possono essere

alimentati con i prodotti seguenti: a. farina di sangue e altri prodotti a base di sangue; b. gelatina derivata da scarti di ruminanti; c. farina di carne e farina di carne e ossa; d. farina di ciccioli e panelli di ciccioli; e. farina di pollame, scarti seccati provenienti dalla macellazione di pollame e farina di piume; f. farina di pesce; g. grumi di ossa da foraggio; h. grasso estratto da parti della carcassa che presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali; i. alimenti per animali che contengono componenti di cui alle lettere a–h. 3 La farina di pesce può essere utilizzata come componente di alimenti per suini, pollame e pesce, se: a. l’azienda di fabbricazione è stata annunciata alla Stazione federale di ricer- che per la produzione animale e l’economia lattiera; b. è tenuto un registro delle aggiunte di farina di pesce.

12 RS 814.600 13 RS 814.610

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Art. 19 Alimentazione dei ruminanti 1 Eccettuati i grassi della categoria 3, i sottoprodotti di origine animale non possono essere utilizzati per alimentare ruminanti. 2 Gli alimenti per ruminanti non possono essere contaminati da residui di sottopro- dotti di origine animale trasformati ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2; fanno eccezione i residui di farina di pesce.

Art. 20 Alimentazione dei suini Per alimentare suini possono essere utilizzati: a. pesci morti e parti di essi, che non presentano segni di una malattia trasmis- sibile all’uomo o agli animali, dopo il trattamento di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del 27 giugno 199514 sulle epizoozie; b. alimenti liquidi derivati da sottoprodotti di origine animale della categoria 3 dopo sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 4.

Art. 21 Alimentazione degli animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare 1 Per alimentare animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare, pos- sono essere utilizzati: a. sottoprodotti di origine animale della categoria 3 greggi o trasformati con- formemente all’allegato 4; b. sottoprodotti di origine animale della categoria 3 crudi idonei al consumo; c. dopo sterilizzazione a pressione conformemente all’allegato 4, i prodotti e- numerati all’articolo 18 capoverso 2, a condizione che:

1. siano fabbricati con sottoprodotti di origine animale della categoria 3;

2. provengano da impianti che producono esclusivamente alimenti per

animali la cui carne non è ammessa come derrata alimentare e

3. vengano immagazzinati sfusi soltanto in locali distinti e siano trasporta-

ti separatamente. 2 Per alimentare animali da zoo e animali da pelliccia, come pure uccelli necrofagi possono essere utilizzati tutti i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 allo stato greggio, nonché i corpi di animali e le parti di essi ammessi ai sensi dell’arti- colo 13 capoverso 2. 3 Carcasse di animali della categoria 3 o parti di esse, munite dell’indicazione del controllo delle carni: «non commestibile, senza segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali», devono essere accompagnate da una decisione del control- lo delle carni conformemente all’allegato 1. La decisione deve essere comunicata al veterinario cantonale del luogo di destinazione.

14 RS 916.401; RU 2004 3065

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Art. 22 Alimentazione dei pesci 1 Pesci morti e parti di essi, che non presentano segni di una malattia trasmissibile all’uomo o agli animali dopo il trattamento di cui all’articolo 43 dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie possono essere utilizzati per alimentare pesci. 2 L’articolo 21 capoversi 1 lettera a e 2 è applicabile per analogia all’alimentazione dei pesci.

Sezione 5: Impianti

Art. 23 Condizioni 1 Chi intende costruire o trasformare un impianto per l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale, prima dell’inizio dei lavori deve sottoporre i piani ad autorizza- zione.

2 Per l’esercizio dell’impianto è necessaria un’autorizzazione del Cantone.

3 Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale o cantonale. 4 Gli impianti a bassa capacità di trasformazione fabbricati in serie sono disciplinati dall’articolo 29.

Art. 24 Esigenze relative agli impianti 1 Gli impianti devono essere costruiti e sistemati in modo che le fasi di lavorazione «sporche» siano separate da quelle «pulite» e che sia impossibile una contaminazio- ne dei sottoprodotti di origine animale trasformati. 2 Se gli impianti sono collegati ad un’azienda ove sono detenuti animali da reddito, ad un macello o ad un’azienda del settore alimentare, essi devono trovarsi in una parte distinta dell’edificio; gli impianti devono essere separati dalla pubblica via.

3 Ogni impianto è autorizzato ad eliminare soltanto una determinata categoria di

sottoprodotti di origine animale e non può avere alcun legame tramite i suoi locali o il suo esercizio con impianti destinati ad altre categorie. 4 I requisiti in materia di edifici, attrezzature ed esercizio degli impianti figurano negli allegati 2 e 3.

Art. 25 Procedura di approvazione dei piani 1 La domanda di approvazione dei piani deve essere inoltrata all’autorità designata dal Cantone.

15 RS 916.401; RU 2004 3065

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2 Il Cantone trasmette all’Ufficio federale le domande per impianti in cui vengono eliminate più di 10 000 tonnellate di sottoprodotti di origine animale all’anno, con rapporto e preavviso. L’Ufficio federale decide in merito all’approvazione.

3 L’autorità designata dal Cantone decide in merito alle altre domande.

Art. 26 Documenti da allegare alla domanda di approvazione dei piani La domanda di approvazione dei piani deve contenere i documenti e le indicazioni seguenti: a. estratto della carta topografica 1:50 000; b. planimetria 1:100 della superficie totale nonché di tutti i piani con indicazio- ne delle installazioni previste e della funzione dei locali; c. proiezioni verticali; d. vedute esterne; e. planimetrie secondo la lettera b (ridotte in formato A4 o A3) con indicazione dei movimenti di personale, veicoli, sottoprodotti di origine animale; f. descrizione della costruzione; g. descrizione delle installazioni tecniche e delle capacità tecniche e di eserci- zio dello stabilimento.

Art. 27 Approvazione dei piani 1 L’autorità competente approva i piani se vengono soddisfatti i requisiti degli im- pianti contenuti nella presente ordinanza e nel restante diritto federale, in particolare nella legislazione in materia di protezione dell’ambiente. 2 Nella decisione di approvazione dei piani essa stabilisce la funzione dell’impianto, la categoria di sottoprodotti di origine animale e la capacità di esercizio massima ammesse, come pure le condizioni e gli oneri.

3 Essa notifica la decisione di approvazione dei piani:

a. al richiedente; e b. all’autorità cantonale, se l’Ufficio federale è competente per l’approvazione dei piani.

Art. 28 Autorizzazione d’esercizio 1 L’autorità cantonale rilascia l’autorizzazione d’esercizio se l’impianto è stato realizzato conformemente all’approvazione dei piani. Essa assegna un numero di controllo all’impianto. 2 L’autorizzazione d’esercizio è valida per dieci anni al massimo. Essa è rinnovata su richiesta, qualora dal controllo dell’impianto risulti che i requisiti dell’edificio e dell’esercizio sono soddisfatti.

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3 Essa vale per l’impianto in questione e rimane valida anche in seguito ad un cam- biamento di gestore. 4 Essa deve essere vincolata all’onere che la quantità totale di sottoprodotti di ori- gine animale eliminati in un anno suddivisa per categorie, gruppi di merce, fornitori e destinatari, sia notificata entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’autorità cantonale.

5 Essa può essere revocata, qualora:

a. siano state effettuate trasformazioni importanti senza approvazione dei piani; b. gli oneri ad essa collegati non vengano rispettati; c. le prescrizioni concernenti l’eliminazione dei sottoprodotti di origine anima- le o in materia di autocontrollo e registrazioni siano state ripetutamente og- getto di inosservanza; d. le inadempienze non siano state risolte entro il termine stabilito.

Art. 29 Impianti a bassa capacità di trasformazione 1 Impianti fabbricati in serie, in cui non possono essere eliminati più di 100 kg di sottoprodotti di origine animale al giorno, possono essere offerti o venduti soltanto se sono autorizzati dall’Ufficio federale. 2 Il fabbricante svizzero o l’importatore indirizza all’Ufficio federale la domanda con la documentazione necessaria alla valutazione. 3 Se l’impianto soddisfa i requisiti di sicurezza in materia di prevenzione dei rischi di epizoozie, l’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione e la pubblica nel «Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria»16.

4 Per l’esercizio dell’impianto è necessaria un’autorizzazione del Cantone.

5 Sono fatte salve ulteriori autorizzazioni o procedure di verifica previste dal diritto federale o cantonale.

Sezione 6: Provvedimenti di polizia epizootica e controlli

Art. 30 Principio I sottoprodotti di origine animale di regioni o aziende soggette a restrizioni di polizia epizootica a causa di epizoozie altamente contagiose, non possono essere trasferiti. Essi non possono nemmeno essere utilizzati come alimenti per animali, articoli da masticare per animali o a scopo tecnico. Sono fatti salvi gli articoli 31 e 32.

16 Ottenibile presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

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Art. 31 Provvedimenti ordinati dal veterinario cantonale

1 Se viene constatata un’epizoozia, il veterinario cantonale decide come devono

essere eliminati i sottoprodotti di origine animale, in particolare: a. in quale impianto devono essere eliminati i corpi di animali, nel caso in cui entrino in linea di conto diversi impianti; b. quali particolari provvedimenti precauzionali devono essere attuati. 2 Qualora in seguito alla massiccia propagazione di un’epizoozia o ad altre impreve- dibili circostanze straordinarie, l’eliminazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa più avvenire negli impianti a ciò destinati, il veterina- rio cantonale può consentire l’eliminazione in un impianto autorizzato per la catego- ria 3. Se l’impianto in questione riprende a eliminare esclusivamente sottoprodotti di origine animale della categoria 3, deve rinnovare l’autorizzazione d’esercizio ai sensi dell’articolo 28.

Art. 32 Provvedimenti ordinati dall’Ufficio federale Se viene constatata un’epizoozia altamente contagiosa, l’Ufficio federale può: a. ordinare che tutti i sottoprodotti di origine animale siano eliminati all’interno della regione interessata dalla comparsa dell’epizoozia oppure che i sotto- prodotti di origine animale infetti provenienti da diverse regioni colpite ven- gano eliminati nel medesimo impianto; b. ordinare che uno stabilimento impegnatosi nei confronti di un Cantone a eliminare sottoprodotti di origine animale, modifichi le sue attività o le coordini con altri stabilimenti, in modo che la capacità totale sia disponibile per l’eliminazione. I Cantoni si assumono le eventuali spese supplementari o perdite di proventi sopportate dallo stabilimento.

Art. 33 Autocontrollo 1 Chi è titolare di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 deve preparare, docu- mentare e attuare permanentemente una procedura di controllo conforme ai principi del sistema di analisi di rischio e della sorveglianza dei punti critici di controllo. 2 I competenti organi di controllo di Confederazione e Cantoni devono sempre poter consultare la documentazione. I documenti devono essere conservati per tre anni. 3 Se i risultati delle analisi e dei controlli non sono conformi alle prescrizioni, è necessario attuare immediatamente i provvedimenti necessari. In casi gravi, come la fornitura di sottoprodotti di origine animale di una categoria per la quale l’impianto in questione non ha l’autorizzazione, oppure di inadempienze nel processo di steri- lizzazione, è necessario informare il veterinario ufficiale.

4 I principi della procedura di controllo figurano nell’allegato 6.

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Art. 34 Controlli ufficiali 1 I Cantoni sorvegliano l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Almeno una volta all’anno, essi controllano gli impianti costruiti secondo i piani approvati. 2 L’Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti la sorveglianza del tratta- mento termico dei sottoprodotti di origine animale. 3 Il controllo della produzione e della messa in commercio di alimenti per animali è disciplinato dall’ordinanza del 26 maggio 199917 sugli alimenti per animali.

Sezione 7: Responsabilità dell’eliminazione

Art. 35 Eliminazione da parte del proprietario 1 Chi macella animali o trasforma carne a titolo professionale è tenuto ad eliminare o a fare eliminare i sottoprodotti di origine animale da lui prodotti. 2 Chi fa eliminare sottoprodotti di origine animale da terzi è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l’eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi contengono dati concernenti le quantità e le condizioni di recesso. 3 In caso di necessità, il Cantone può chiudere un macello o un’azienda del settore alimentare se non è garantita un’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale conforme alle prescrizioni. 4 Tutti gli altri proprietari di sottoprodotti di origine animale, che non sono in grado di provvedere alla loro eliminazione, devono consegnarli al centro di raccolta desi- gnato dal Cantone.

Art. 36 Eliminazione da parte del Cantone 1 Il Cantone è responsabile dell’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale non risultanti dalla macellazione o della trasformazione della carne effettuate a titolo professionale. 2I Cantoni che non gestiscono impianti propri garantiscono l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale di cui sono responsabili stipulando un accordo con uno stabilimento d’eliminazione.

Art. 37 Infrastruttura cantonale Il Cantone provvede affinché: a. sia disponibile un’infrastruttura adeguata per la raccolta e l’immagazzina- mento intermedio dei sottoprodotti di origine animale; b. vengano designati posti adeguati per l’eventuale sotterramento di corpi di animali.

17 RS 916.307

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

Art. 38 Infrastruttura per il trasporto I Cantoni collaborano allo scopo di assicurare l’infrastruttura per il trasporto. Essi provvedono affinché dispongano almeno dei grandi contenitori standard (container), necessari per il trasporto di corpi di animali infetti, e di automezzi. La capacità richiesta corrisponde ad una tonnellata per 8000 unità di bestiame grosso (UBG).

Art. 39 Esportazione dei sottoprodotti di origine animale 1 Chi esporta sottoprodotti di origine animale deve essere in grado di eliminarli anche in Svizzera in un impianto autorizzato all’eliminazione di sottoprodotti di origine animale della categoria corrispondente, nel caso in cui il Paese di destinazio- ne ne limitasse o vietasse l’importazione. Sono fatte salve le convenzioni internazio- nali concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti. 2 È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all’importazione, i sottoprodotti di origine animale potrebbero essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l’impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra le capacità di eliminazione fissate nell’approvazione dei piani e la quantità annuale totale effettivamente eliminata. 3 Per le pelli e i pelami immagazzinabili nonché per i sottoprodotti di origine anima- le che sono stati sottoposti a sterilizzazione a pressione non è necessaria nessuna garanzia di presa a carico. 4 Per il resto, l’esportazione dei sottoprodotti di origine animale è disciplinata dall’articolo 77 dell’ordinanza del 20 aprile 198818 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.

Art. 40 Costi 1 Il proprietario dei sottoprodotti di origine animale assume i costi dell’eliminazione.

2 Il Cantone addebita proporzionalmente ai proprietari dei sottoprodotti di origine animale, per i quali si è assunto il compito dell’eliminazione, i costi d’eliminazione che esso ha sopportato. 3 Esso può rinunciare all’integrale trasferimento dei costi d’eliminazione a carico dei proprietari di sottoprodotti di origine animale, nel caso in cui ciò corrisponda all’interesse pubblico o il relativo onere amministrativo sia sproporzionato. 4 I Cantoni disciplinano la partecipazione finanziaria dei comuni all’eliminazione.

5 Sono fatte salve regolamentazioni cantonali divergenti.

Art. 41 Indennità versate dai Cantoni agli stabilimenti di eliminazione 1 I Cantoni indennizzano gli stabilimenti di eliminazione per i costi effettivi, non coperti dai proventi della valorizzazione, causati dall’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale effettuata su loro incarico.

18 RS 916.443.11; RU 2004 3113

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

2 Il versamento di indennità supplementari è concesso soltanto nel caso in cui ciò sia necessario al mantenimento di uno stabilimento la cui esistenza risulti indispensabile per l’esecuzione degli oneri spettanti al Cantone in materia di eliminazione. Gli stabilimenti di eliminazione che beneficiano di tale indennità non possono eliminare i sottoprodotti di origine animale di macelli e aziende del settore alimentare ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dagli stabilimenti di eliminazione che non ricevono alcun finanziamento statale.

3 Lo stabilimento di eliminazione deve:

a. informare annualmente il Cantone in merito ai costi di esercizio e al proven- to della valorizzazione dei sottoprodotti di origine animale; b. rilevare e registrare quantità e provenienza dei sottoprodotti di origine ani- mali inceneriti; i dati registrati devono essere trasmessi ogni anno al Canto- ne; c. in relazione ai costi d’eliminazione, comunicare annualmente l’ammontare a carico dei Cantoni o di fornitori privati.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 42 Esecuzione I Cantoni eseguono la presente ordinanza.

Art. 43 Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L’ordinanza del 3 febbraio 199319 concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è abrogata.

2 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 1° marzo 199520 sull’igiene delle carni:

Modifica di un’espressione: Negli articoli 9, 30, 33, 38, 40 e negli allegati 1.2 cifra 2 e 1.3 il termine «rifiuto animale» viene sostituito da «sottoprodotto di origine animale».

19 RU 1993 920, 1996 1215, 1998 1575 allegato cifra 2, 1999 1523 allegato cifra 2,

2001 259 1337, 2002 4325 art. 5

20 RS 817.190

3094

Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

Art. 4 cpv. 6 lett. b

6 Sono parti della carcassa:

b. i sottoprodotti di origine animale conformemente all’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 giugno 200421 concernente l’eliminazione dei sotto- prodotti di origine animale.

Art. 24 cpv. 1 1 Durante la macellazione, le parti sudice devono essere allontanate in modo da non contaminare la carcassa e i prodotti della macellazione. I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente all’ordinanza del 23 giugno 200422 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Allegato 1.1 cifre 9 e 10

9 Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1 Ogni macello deve disporre di installazioni ineccepibili dal profilo igienico per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale solidi e liquidi. 2 I locali, i recipienti, le condotte e i pozzi di scarico devono essere concepiti in modo che i sottoprodotti di origine animale non contaminino le carcasse e i prodotti della macellazione. 3 Per la raccolta dei sottoprodotti di origine animale devono essere disponibili:

a. recipienti a tenuta stagna, resistenti e facili da pulire; o b. un locale apposito per grandi quantità o per il deposito temporaneo. 4 I recipienti e i locali per collocare sottoprodotti di origine animale devono poter essere chiusi a chiave per evitare qualsiasi prelevamento non autorizzato. Un’iscrizione deve indicare che all’interno si trovano sottoprodotti di origine anima- le. Questi ultimi devono essere refrigerati se non vengono rimossi giornalmente. 5 Nell’area del macello deve essere disponibile un luogo recintato per il deposito dei prodotti del metabolismo (letame, contenuti del rumine, dello stomaco e dell’inte- stino), se essi non sono evacuati giornalmente. Questo luogo deve essere concepito in modo tale che le carcasse e i prodotti della macellazione non subiscano influssi dannosi. Esso deve essere provvisto di una protezione contro gli uccelli e gli animali indesiderabili e di un drenaggio.

10 Acque reflue

1 Allo scopo di separare le sostanze solide dalle acque reflue, i macelli devono

essere dotati di un impianto per la pre-depurazione delle acque reflue (impianto di flottazione o di filtrazione) oppure di scarichi nel pavimento coperti da griglie con una grandezza massima delle maglie di 1 cm2.

21 RS 916.441.22; RU 2004 3079 22 RS 916.441.22; RU 2004 3079

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

2 Le sostanze solide ritenute devono essere eliminate conformemente all’ordinanza del 23 giugno 200423 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine ani- male.

Disposizioni transitorie della modifica del 23 giugno 2004 I macelli esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni concernenti l’eliminazione delle acque reflue entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore della modifica dell’ordinanza (allegato 1.1 cifra 10).

2. Ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre 199024:

Art. 16 cpv. 2

2 Il piano di gestione verte segnatamente sui punti seguenti:

a. le quantità attuali e future dei diversi rifiuti; b. le misure per diminuirli, in special modo per riciclarli; c. i modi di trattamento previsti per i diversi rifiuti; d. il fabbisogno in impianti di trattamento considerando anche riserve adeguate in caso di interruzioni forzate d’esercizio; e. il fabbisogno in volume da adibire a discarica per i prossimi 20 anni, in par- ticolare per le scorie e le sostanze residue (allegato 1 cifra 2) nonché per i ri- fiuti edili che non possono essere né riciclati né bruciati; f. l’uso di materiale di scavo e di sgombero; g. il trattamento dei rifiuti provenienti da stabilimenti per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; h. i comprensori di raccolta e il piano dei trasporti; i. se del caso, l’usufrutto garantito per contratto di impianti di trattamento si- tuati fuori Cantone; k. i provvedimenti previsti in caso di interruzione prolungata del funzionamen- to degli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani; l. le priorità, le misure e i termini per l’attuazione del piano di gestione dei ri- fiuti.

Art. 30 L’ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica sono discipli- nate dalle disposizioni dell’allegato 2. Sono fatte salve le prescrizioni sul sotterra- mento secondo l’ordinanza del 23 giugno 200425 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

23 RS 916.441.22; RU 2004 3079 24 RS 814.600 25 RS 916.441.22; RU 2004 3079

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

Art. 32 cpv. 2, lett. d

2 Non possono essere depositati in una discarica i rifiuti seguenti:

d. i sottoprodotti di origine animale che devono essere eliminati secondo l’ordinanza del 23 giugno 200426 concernente l’eliminazione dei sottopro- dotti di origine animale;

Art. 44 Disposizioni transitorie 1 Fino al 31 dicembre 2006, ai suini possono essere somministrati alimenti liquidi contenenti proteine di origine suina (art. 18 cpv. 1 e art. 20 cpv. 1 lett. b).

2 Entro il 31 dicembre 2004, devono essere rilasciate nuove autorizzazioni

d’esercizio per gli impianti esistenti, corredate dall’onere di notificare alle autorità cantonali la quantità totale di sottoprodotti di origine animale eliminati in un anno entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 28 cpv. 4). 3 Entro i sei mesi successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza, gli stabilimenti d’eliminazione esistenti devono adeguarsi alle prescrizioni concernenti le schede d’accompagnamento (art. 11 cpv. 2–5) e i requisiti degli impianti (art. 24), nonché alle disposizioni in materia di autocontrollo (art. 33).

Art. 45 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

26 RS 916.441.22; RU 2004 3079

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

Allegato 1 (art. 10, 11 e 21)

Prescrizioni per la raccolta, l’immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

1 Identificazione

11 È necessario garantire che durante la raccolta e il trasporto i sottoprodotti di origine animale delle categorie 1, 2 e 3 siano identificabili e rimangano sepa- rati.

12 Durante il trasporto, un’etichetta applicata al veicolo, al contenitore, al

cartone o ad altro materiale di imballaggio deve indicare chiaramente la ca- tegoria di sottoprodotti di origine animale. Sull’etichetta devono inoltre comparire le scritte: a. «destinato solo all’incenerimento» nel caso di sottoprodotti della cate- goria 1; b. «non destinato al consumo animale» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 2; c. «destinato all’alimentazione di (nome dello specifico gruppo di animali a cui il materiale è destinato)» nel caso di sottoprodotti di origine ani- male della categoria 1 ammessi per l’alimentazione dei carnivori (art. 13 cpv. 2); d. «non destinato al consumo umano» nel caso di sottoprodotti di origine animale della categoria 3.

2 Veicoli e contenitori

21 I sottoprodotti di origine animale devono essere trasportati in imballaggi

chiusi ermeticamente oppure in contenitori o veicoli coperti, a tenuta stagna e facili da pulire.

22 I veicoli e i contenitori riutilizzabili come pure tutti gli oggetti d’equi-

paggiamento e le apparecchiature riutilizzabili che entrano in contatto con i sottoprodotti di origine animale, dopo ogni utilizzazione devono essere puli- ti, lavati e disinfettati nonché tenuti puliti fino all’utilizzazione successiva. 23 I contenitori riutilizzabili devono essere destinati unicamente al trasporto di un determinato sottoprodotto di origine animale trasformato.

24 I contenitori per sottoprodotti di origine animale non possono essere usati

per carcasse di animali e prodotti della macellazione destinati ad essere uti- lizzati come derrate alimentari. 25 I sottoprodotti di origine animale di categoria 3 greggi, destinati alla produ- zione di alimenti per animali da reddito o alimenti per animali da compa-

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

gnia, devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non ven- gano trasformati o nuovamente refrigerati entro 24 ore dall’invio.

26 I veicoli utilizzati per il trasporto refrigerato devono essere concepiti in

modo da garantire il mantenimento di una temperatura adeguata per tutta la durata del trasporto.

3 Schede d’accompagnamento e decisioni del controllo delle carni

31 Le schede d’accompagnamento devono contenere i dati seguenti:

a. data di prelievo del materiale; b. descrizione del materiale comprendente i dati di cui alla cifra 12; c. specie animale (soltanto nel caso di sottoprodotti di origine animale del- la categoria 3 destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali); d. numero dei marchi auricolari (solo per le pelli e pellicce degli ungulati); e. peso del materiale; f. nome, indirizzo ed eventuale numero di controllo dello stabilimento di provenienza; g. nome, indirizzo e numero di controllo dell’impresa di trasporto; h. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destinazio- ne; i. eventualmente: tipo e procedimento di trasformazione.

32 La scheda d’accompagnamento deve essere rilasciata in almeno tre esempla-

ri (un originale e due copie). L’originale deve accompagnare l’invio fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Una copia ri- mane allo speditore, l’altra al trasportatore.

33 Le decisioni del controllo delle carni di cui all’articolo 21 capoverso 3

devono contenere i dati seguenti: a. data; b. macello; c. tipo di materiale; d. peso del materiale; e. uso previsto; f. nome, indirizzo e numero di controllo dello stabilimento di destina- zione.

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

4 Centri di raccolta

41 Sistemazione dei luoghi

411 I centri di raccolta devono essere recintati o sistemati in modo da impedire

l’accesso di persone non autorizzate e animali. 412 I centri di raccolta devono disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottoprodotti di origine animale.

42 Installazioni

421 I centri di raccolta devono essere concepiti in modo da poter essere puliti e disinfettati facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facili- tare l’evacuazione dei liquidi. 422 I centri di raccolta devono essere provvisti di un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere ad una temperatura di +4 °C al massimo, i sotto- prodotti di origine animale che non vengono prelevati entro 24 ore. 423 I contenitori per il trasporto e le speciali attrezzature dei veicoli per la rac- colta di sottoprodotti di origine animale devono essere a tenuta stagna, di materiale resistente alla corrosione e facile da pulire.

43 Pulizia e disinfezione

431 I centri di raccolta devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disinfezione di locali, contenitori e apparecchiature, come pure per lavare le mani. 432 I centri di raccolta devono essere tenuti puliti e disinfettati regolarmente.

433 I centri di raccolta devono attuare i provvedimenti necessari per impedire

l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. 434 I centri di raccolta devono disporre di un sistema di evacuazione delle acque reflue igienicamente ineccepibile.

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

Allegato 2 (art. 24)

Requisiti degli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1 Requisiti generali

11 Sistemazione dei luoghi

111 Gli impianti devono essere recintati o sistemati in modo da impedire

l’accesso di persone non autorizzate e animali.

112 Le vie d’accesso all’impianto devono essere concepite in modo che la rice-

zione dei sottoprodotti di origine animale avvenga separatamente dalla con- segna dei prodotti ottenuti dalla loro trasformazione.

113 La zona «sporca» dell’impianto comprende l’area di scarico dei sottoprodotti

di origine animale e le parti dell’impianto in cui possono propagarsi agenti patogeni. Essa deve costituire un locale chiuso.

114 L’impianto deve disporre di un luogo coperto per la ricezione dei sottopro-

dotti di origine animale.

12 Installazioni

121 L’impianto deve essere concepito in modo da poter essere pulito e disinfetta- to facilmente. I pavimenti devono essere costruiti in modo da facilitare l’evacuazione dei liquidi.

122 L’impianto deve essere provvisto di un impianto di refrigerazione che con-

senta di mantenere i sottoprodotti di origine animale ad una temperatura di +4 °C al massimo, qualora questi non possano essere eliminati entro 24 ore dopo la fornitura.

123 L’impianto deve disporre di lavandini e di un numero sufficiente di gabinet-

ti, docce e spogliatoi per i collaboratori.

124 Presso gli impianti che eliminano sottoprodotti di origine animale delle

categorie 1 o 2 deve essere previsto, come prima fase del trattamento delle acque reflue, un processo di pretrattamento per trattenere e raccogliere il ma- teriale di origine animale. I dispositivi per il pretrattamento consistono in si- stemi in grado di garantire che le particelle solide nelle acque reflue non ab- biano dimensioni superiori ad 1 mm (= lunghezza dei lati).

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

13 Pulizia e disinfezione

131 Gli impianti devono essere provvisti di installazioni per la pulizia e la disin- fezione di locali, contenitori e apparecchiature, come pure per lavare le mani. 132 Gli impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale greggi devono essere dotati di un’installazione per la pulizia e la disinfezione dei veicoli.

133 Impianti e veicoli devono essere tenuti puliti e disinfettati regolarmente.

134 Negli impianti devono essere attuati i provvedimenti necessari per impedire

l’intrusione di uccelli e roditori come pure per combattere gli insetti. 135 Gli impianti devono essere dotati di dispositivi per la depurazione dell’aria che limitino l’emissione di odori e impediscano la propagazione di agenti patogeni.

2 Requisiti specifici

21 Requisiti degli impianti in cui avvengono l’immagazzinamento

intermedio, la valorizzazione o l’incenerimento di corpi di animali infetti o di sottoprodotti di origine animale infetti

211 Gli impianti summenzionati devono essere provvisti di un’area di scarico in

cui possano essere scaricati i contenitori standard per corpi di animali infetti (art. 38). 212 I contenitori standard devono essere costruiti ed attrezzati in modo da poter essere svuotati in tutti gli impianti svizzeri destinati all’eliminazione dei corpi di animali infetti.

213 Le acque reflue provenienti dalla zona «sporca» dell’impianto devono poter

essere raccolte e, in caso di epizoozia, sterilizzate.

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

22 Requisiti degli impianti di incenerimento

221 I sottoprodotti di origine animale devono essere inceneriti in modo che i resti possano venir eliminati conformemente all’ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre 199027. 222 Dal profilo edilizio, tecnico e gestionale, gli impianti devono essere concepi- ti in modo da evitare la propagazione di agenti patogeni; per il resto essi so- no disciplinati dagli articoli 38-42 dell’ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre 199028 e dall’ordinanza del 16 dicembre 198529 contro l’inqui- namento atmosferico.

23 Requisiti degli impianti di produzione di biogas e degli impianti

di compostaggio 231 Devono essere soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 43–45 dell’ordinanza tecnica sui rifiuti, del 10 dicembre 199030, come pure quelli di cui all’alle- gato 4.5 dell’ordinanza del 9 giugno 198631 sulle sostanze. Inoltre, sono de- terminanti le direttive e le raccomandazioni concernenti i concimi a base di rifiuti emanate dalle competenti stazioni di ricerche Agroscope. 232 I requisiti generali di cui alla cifra 1 non si applicano agli impianti di produ- zione di biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pela- mi, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3. Una contamina- zione del prodotto finito va evitata mediante provvedimenti di tipo edilizio o gestionale.

233 L’Ufficio federale può prescrivere agli impianti delle capacità e quantità

minime.

27 RS 814.600 28 RS 814.600 29 RS 814.318.142.1 30 RS 814.600 31 RS 814.013

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

Allegato 3 (art. 24)

Prescrizioni per l’esercizio degli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1 Condizioni di esercizio generali

11 Dopo la loro ricezione, i sottoprodotti di origine animale devono essere

immagazzinati adeguatamente e trasformati, valorizzati o inceneriti il più ra- pidamente possibile.

12 Container, contenitori e veicoli utilizzati per trasportare il materiale non

trasformato devono essere puliti in un’area adibita a tale operazione. Deve essere impedito ogni rischio di contaminazione dei prodotti trasformati.

13 Le persone occupate nella zona "sporca" dell’impianto possono accedere alla

zona "pulita" soltanto dopo aver cambiato abiti da lavoro e calzature oppure disinfettato queste ultime. In nessun caso, attrezzature e utensili possono es- sere trasportati dalla zona "sporca" alla zona "pulita", senza essere stati pre- cedentemente lavati e disinfettati. Nell’impianto devono essere definite pro- cedure di spostamento del personale per controllare i movimenti del personale tra le diverse zone e garantire un uso adeguato dei dispositivi per il lavaggio delle calzature e delle ruote.

14 È necessario impedire l’intrusione di uccelli e roditori come pure combattere

gli insetti. I provvedimenti attuati a tale scopo devono basarsi su un pro- gramma di lotta che deve essere documentato.

15 Per tutte le parti dell’impianto devono essere stabilite e documentate proce-

dure di pulizia. Devono essere disponibili attrezzature e prodotti adeguati per la pulizia.

16 Qualora sia prescritto un trattamento termico, i parametri più importanti, in

particolare temperatura, durata e, se necessario, pressione, devono essere ri- levati e registrati costantemente. I dispositivi di misurazione devono essere calibrati a intervalli regolari. 17 Il materiale che non sia stato sottoposto al trattamento termico prescritto (ad esempio a seguito di cadute occasionali all’inizio del processo o perdite da- gli apparecchi riscaldanti) deve essere reintrodotto all’inizio del circuito di trattamento termico o raccolto e sottoposto a nuova trasformazione.

18 I prodotti trasformati devono essere eliminati in modo da impedirne la

ricontaminazione.

19 Le acque reflue provenienti dalla zona "sporca" degli impianti in cui vengo-

no eliminati sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2, devono subire un processo di trasformazione conformemente all’allegato 2 cifra 124 prima di lasciare lo stabilimento. Non è consentita alcuna macinatura o ridu- zione che possa facilitare il passaggio di materiale di origine animale oltre la

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

fase di pretrattamento. Le sostanze solide ritenute, considerate materiale greggio della categoria corrispondente, sono da eliminare secondo le pre- scrizioni della presente ordinanza.

2 Prescrizioni specifiche per l’esercizio degli impianti di

incenerimento

21 Prima dell’incenerimento, i sottoprodotti di origine animale devono essere

immagazzinati in contenitori chiusi.

22 I parametri più importanti dell’incenerimento, in particolare temperatura e

durata, devono essere rilevati e registrati costantemente. 23 La corretta installazione e il funzionamento di ogni dispositivo automatico di sorveglianza devono essere sottoposti a controllo e, ogni anno, ad un test di verifica. La taratura deve essere effettuata almeno ogni tre anni, mediante misurazioni parallele in base a metodi di riferimento.

3 Prescrizioni specifiche per l’esercizio degli impianti di

produzione di biogas e degli impianti di compostaggio 31 Fatta eccezione per pelli, pelami, pellicce, corna, setole, piume o peli della categoria 3, i sottoprodotti di origine animale possono essere trasformati sol- tanto in impianti di compostaggio chiusi e negli impianti di produzione di biogas.

32 Negli impianti di compostaggio aperti, i sottoprodotti di origine animale

devono essere mescolati con il materiale vegetale, triturati e accumulati in andana immediatamente dopo la loro consegna. Negli impianti con una zona chiusa adibita alla fornitura, la trasformazione deve avvenire entro 24 ore. Sono possibili depositi di durata maggiore, in contenitori chiusi e dopo igie- nizzazione, se viene fornita prova della possibilità di evitare emissioni di odori. 33 I requisiti di cui alla cifra 13 non si applicano agli impianti di produzione di biogas e agli impianti di compostaggio che trasformano pelli, pelami, pellic- ce, corna, setole, piume o peli della categoria 3. Una contaminazione del prodotto finito va evitata mediante provvedimenti di tipo edilizio o gestio- nale.

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

Allegato 4 (Art. 12–15, 20 e 21 cpv. 1)

Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

1 Metodo di trasformazione mediante sterilizzazione a pressione

11 All’inizio del processo di sterilizzazione, le dimensioni delle particelle di

materia prima possono arrivare a 50 mm al massimo. Particelle di dimensio- ni superiori devono essere ridotte utilizzando un’idonea attrezzatura. L’efficienza dell’attrezzatura deve essere controllata e registrata. Se i con- trolli rivelano l’esistenza di particelle più grandi di 50 mm (lunghezza dei la- ti) il processo deve essere arrestato e riavviato soltanto dopo le riparazioni necessarie.

12 L’azione della sterilizzazione deve corrispondere a quella di un trattamento

termico con temperatura al centro della massa di almeno 133 °C, ad una pressione di 3 bar e di una durata di 20 minuti.

2 Metodi di trasformazione dei grassi fusi derivati da materiale

di categoria 2 Per produrre derivati da grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 2 si possono utilizzare i metodi seguenti:

21 transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C ad una pressione corrispon-

dente adeguata per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri);

22 saponificazione con NaOH 12M (glicerolo e sapone):

a. con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; oppure b. con processo continuo a 140 °C e 2 bar per 8 minuti.

3 Metodi di trasformazione per ottenere alimenti per animali o

prodotti tecnici derivati da materiale della categoria 3

31 Grassi da utilizzare come alimenti per animali

311 Il grasso di mammiferi deve essere scaldato a 133 °C per 20 minuti.

312 I grassi fusi di ruminanti devono essere purificati in modo che le impurità

insolubili residue totali non superino lo 0,15 percento in peso.

313 Il grasso di animali che non sono mammiferi deve essere sottoposto ad un

trattamento termico che garantisca la completa denaturazione di tutte le pro- teine.

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Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale RU 2004

32 Alimenti per animali e articoli da masticare per animali la

cui carne non è ammessa come derrata alimentare

321 Per fabbricare conserve di alimenti per animali, il materiale deve essere

sottoposto a trattamento termico almeno fino al raggiungimento del valore Fc = 3.

322 Gli alimenti per animali trasformati in modo diverso devono essere sottopo-

sti a un trattamento termico con una temperatura di almeno 90 °C al centro della massa.

323 Gli articoli da masticare per animali devono essere sottoposti, durante la

trasformazione, a un trattamento termico in grado di distruggere gli organi- smi patogeni.

33 Concime

Prima della valorizzazione come concime, il materiale della categoria 3 deve essere sottoposto a sterilizzazione a pressione conformemente alla cifra 12. Fanno eccezione pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, se prima della loro trasformazione ulteriore sono stati sottoposti per almeno

1 ora a trattamento termico con una temperatura al centro della massa di

80 °C o se sono destinati alla produzione di proteine idrolizzate.

34 Valorizzazione in impianti di produzione di biogas e in impianti

di compostaggio Prima o durante la valorizzazione in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio, il materiale della categoria 3 deve essere sottoposto a steri- lizzazione a pressione conformemente alla cifra 12. Fanno eccezione pelli, pelami, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli, se prima o durante la fermentazione o il compostaggio, sotto forma di particelle di 12 mm al mas- simo sono stati sottoposti per almeno 1 ora a trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C. Per le piume è ammessa anche una calcinatura con calce spenta ad una concentrazione del 2–5 percento. Possono essere autorizzati anche altri metodi di trasformazione di cui sia provata un’efficacia igienica equiparabile.

35 Gelatina

La gelatina deve essere prodotta mediante un processo tale da assicurare che i materiali non trasformati siano sottoposti a un trattamento con acidi o alca- li, seguito da uno o più risciacqui. Successivamente deve essere adeguato il pH. La gelatina deve essere estratta mediante uno o più riscaldamenti suc- cessivi e poi depurata per filtrazione e sterilizzazione.

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36 Proteine idrolizzate

361 Il processo di produzione delle proteine idrolizzate deve comprendere misu-

re atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione delle materie prime. Le proteine idrolizzate devono avere un peso molecolare inferiore a 10 000 dal- ton.

362 Le proteine idrolizzate ottenute completamente o parzialmente da pelame o

pelli di ruminanti, devono essere prodotte in impianti riservati esclusivamen- te alla fabbricazione di proteine idrolizzate, secondo un processo di trasfor- mazione delle materie prime comprendente salatura, calcinatura e lavaggio intensivo, seguito da: a. esposizione dei materiali a un pH superiore a 11 per più di 3 ore a una temperatura superiore a 80 °C e successivamente ad un trattamento termico di oltre 140 °C per 30 minuti a una pressione maggiore di 3,6 bar; oppure b. esposizione dei materiali a un pH compreso tra 1 e 2, poi a un pH supe- riore a 11, seguita da un trattamento termico a una temperatura di

140 °C per 30 minuti a una pressione di 3 bar.

37 Fosfato bicalcico

371 Il fosfato bicalcico deve essere ottenuto mediante un processo che garan-

tisca: a. che tutto il materiale osseo sia finemente triturato e sgrassato con acqua calda e trattato con acido cloridrico diluito (a una concentrazione mini- ma del 4 percento e a un pH inferiore a 1,5) per un periodo di almeno due giorni; b. in seguito al procedimento di cui alla lettera a, un trattamento con calce della soluzione fosforica ottenuta, risultante nella formazione di un pre- cipitato di fosfato bicalcico con pH compreso tra 4 e 7; e c. che tale precipitato sia essiccato con aria avente una temperatura d’ingresso da 65 °C a 325 °C e una temperatura di uscita compresa fra

30 °C e 65 °C;

372 Se il fosfato bicalcico viene ottenuto da ossa sgrassate, queste ultime devono essere state dichiarate commestibili dal controllo delle carni.

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38 Fosfato tricalcico

Il fosfato tricalcico deve essere ottenuto mediante un processo in grado di garantire che: a. tutto il materiale osseo sia finemente triturato e sgrassato con un getto contrario di acqua calda (particelle ossee di dimensioni inferiori ai

14 mm) e sottoposto a cottura continua a vapore a 145 °C e 4 bar;

b. il brodo di proteine sia separato dall’idrossiepatite (fosfato tricalcico) tramite centrifugazione; e c. il fosfato tricalcico venga granulato dopo essere stato essicato in un let- to fluido con aria a 200 °C.

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Allegato 5 (art. 16 cpv. 2)

Requisiti dei luoghi di sotterramento dei corpi di animali

1 Ubicazione

11 I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee (zone S1, S2, S3) né nelle aree di protezione delle acque sotterranee.

12 Essi non devono trovarsi in regioni con suoli umidi né in regioni minacciate

da inondazioni, da cadute di pietre, da smottamenti o particolarmente espo- ste all’erosione. 13 I corpi di animali non devono essere sotterrati in un’area di alimentazione di sorgenti né nelle regioni che sono importanti per la captazione di acqua po- tabile.

2 Misure preventive

21 I corpi di animali sotterrati devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello

freatico ed essere ricoperti con uno strato di terra di almeno 1,2 m.

22 Se vengono sotterrate grandi quantità di corpi di animali, il luogo deve

essere scelto negli altri ambiti designati dal Cantone secondo l’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 199832 sulla protezione delle ac- que. Il luogo deve essere recintato durante due anni e non può essere utiliz- zato.

23 I cimiteri per animali devono essere recintati o delimitati adeguatamente in

altro modo dall’ambiente circostante.

32 RS 814.201

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Allegato 6 (art. 33 cpv. 4)

Principi dell’autocontrollo

1 Il rilevamento dei punti critici di controllo e l’esecuzione delle misure di

sicurezza devono essere garantiti dai punti seguenti: a. identificare e analizzare i potenziali rischi per la salute dell’uomo e de- gli animali in ogni fase del processo di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; b. stabilire i punti, le operazioni o le fasi tecnologiche del processo di eliminazione in cui i rischi per la salute possono essere eliminati o ridotti (punti critici di controllo – Critical Control Points – CCP); c. stabilire valori standard e fasce di tolleranza (criteri CCP) vincolanti e determinanti per la sorveglianza dei CCP; d. stabilire un sistema di sorveglianza (monitoraggio) che permetta di verificare l’osservanza dei criteri CCP previsti; e. stabilire le misure da adottare qualora il monitoraggio evidenzi l’inos- servanza dei criteri CCP; f. definire la procedura per la verifica del funzionamento del sistema di sorveglianza (verifica); g. documentare i provvedimenti di cui alle lettere a–f. 2 Il sistema di controllo di cui al capoverso 1 va adeguato all’entità dei rischi e commisurato al volume di produzione. Perciò i piccoli centri di raccolta devono soddisfare soltanto i requisiti di cui alle lettere a–c della cifra 1.

3 Le prescrizioni necessarie per la sicurezza dell’eliminazione devono essere

note ai collaboratori. Il responsabile dello stabilimento deve applicarle e ve- rificarne l’adempimento.

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