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AS 2004 3113

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE)

Modifica del 23 giugno 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 20 aprile 19881 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 3 L’Ufficio federale istituisce e gestisce un sistema d’informazione e di trasmissione dei dati che assicura la connessione con il sistema informatizzato di collegamento tra le autorità veterinarie della Comunità europea e della Norvegia. Hanno accesso al sistema: l’Ufficio federale, i veterinari cantonali, i veterinari di confine, i veterinari di controllo delle esportazioni e i veterinari ufficiali. Il sistema informa in merito alla provenienza, al luogo di destinazione, al contrassegno e allo status sanitario di animali e prodotti animali.

Art. 23 cpv. 2 2 I sottoprodotti di origine animale sono forniti per l’eliminazione al centro di rac- colta designato dal Cantone. La Confederazione rimborsa al Cantone le spese dell’eliminazione e le addebita alla persona soggetta all’obbligo della denuncia.

Art. 25 cpv. 1 e 3bis 1 Gli animali di cui all’articolo 1 cifra 1 possono essere importati solamente con un’autorizzazione dell’Ufficio federale. L’autorizzazione non è richiesta per: a. gli animali seguenti provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia:

1. gli animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina

come pure i conigli domestici e il pollame da reddito destinato alla commercializzazione (polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie e piccioni), fatta eccezione per gli animali appartenenti a specie esotiche,

2. fagiani, pernici e struzzi allevati o tenuti per la riproduzione, la produ-

zione di carne o la produzione di uova destinate al consumo;

1 RS 916.443.11

2003-2532 3113

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b. animali destinati a istituzioni riconosciute ai sensi dell’articolo 297 capover- so 1 lettera a dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie, come zoo e centri di custodia di animali da laboratorio, provenienti da istituzioni ricono- sciute dell’Unione europea o della Norvegia. c. i cani e i gatti domestici vaccinati contro la rabbia secondo le prescrizioni, a condizione che non provengano da Paesi in cui esiste la rabbia urbana; d. crostacei marini, molluschi ed echinodermi destinati all’alimentazione; e. i pesci d’acquario e i pesci da tenere in biotopi da giardino che non figurano nell’allegato 3 dell’ordinanza del 24 novembre 19933 concernente la legge federale sulla pesca; f. conigli domestici in invii di al massimo quattro animali provenienti da Paesi che non sono quelli della Comunità europea o la Norvegia. 3bis Per i pesci, i ciclostomi e i gamberi di acqua dolce provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia, l’Ufficio federale esamina la domanda esclusivamente in considerazione delle esigenze poste dalla legislazione in materia di pesca.

Art. 27 Visita veterinaria di confine 1 Gli animali di cui all’articolo 1 cifra 1 devono sottostare alla visita veterinaria di confine. Non è necessaria una visita veterinaria di confine: a. per gli animali addomesticati della specie equina provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia; b. per i cani e i gatti domestici, se:

1. sono accompagnati,

2. sono importati definitivamente in un invio di non più di tre esemplari,

3. provengono da un Paese in cui non esiste la rabbia urbana;

c. per i conigli domestici, se l’invio non comprende più di quattro esemplari; d. per crostacei marini, molluschi ed echinodermi destinati all’alimentazione in invii di al massimo 2,5 kg; e. per i pesci d’acquario e i pesci da tenere in biotopi da giardino, fatta ecce- zione per i pesci che figurano nell’allegato 3 dell’ordinanza del 24 novembre

19934 concernente la legge federale sulla pesca;

2 La visita veterinaria di confine consiste in un controllo dei documenti, della corri- spondenza tra documenti e animali come pure degli animali stessi, o anche soltanto in una parte di questi provvedimenti. 3 Gli animali sono ammessi allo sdoganamento se dalla visita risulta che non sono infetti né sospetti di epizoozie e che si trovano in condizione di essere trasportati.

2 RS 916.401; RU 2004 3065 3 RS 923.01 4 RS 923.01

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4 In caso di animali provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione ma che devono sottostare alla visita veterinaria di confine, come pure di pesci, ciclostomi e gamberi di acqua dolce della medesima provenienza, vengono controllati soltanto i documenti. Gli animali sono ammessi allo sdoganamento se i certificati corrispondono alle disposizioni di cui all’articolo

26 capoverso 3.

5 Gli animali di tutte le specie, per i quali la visita veterinaria di confine non è ri- chiesta oppure è richiesto soltanto un controllo dei documenti, sono controllati per campionatura e in presenza di un sospetto di epizoozia oppure di un’infrazione alla legislazione in materia di epizoozie o di protezione degli animali.

Art. 30 cpv. 1bis, 2 lett. bbis e 7 1bis I cani domestici devono essere contrassegnati mediante un microchip o un ta- tuaggio leggibile. 2 Il certificato è rilasciato in lingua tedesca, francese, italiana o inglese e reca le seguenti indicazioni: bbis. numero del microchip; 7 Entro i dieci giorni successivi all’importazione, l’importatore deve notificare i cani domestici all’ufficio designato dal Cantone di domicilio conformemente all’arti- colo 16 capoverso 5 dell’ordinanza del 17 giugno 19955 sulle epizoozie.

Art. 31 cpv.1 e 4 lett. b 1 L’Ufficio federale può determinare dove devono essere macellati gli animali che non sono originari della Comunità europea o della Norvegia.

4 Al momento della macellazione, vanno rispettate le seguenti condizioni:

b. i sottoprodotti risultanti dalla macellazione di animali importati devono esse- re eliminati conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza del 23 giugno

20046 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

(OESPA).

Art. 34 Estivazione, svernamento e pascolo giornaliero Per l’estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono applicabili le disposi- zioni dell’appendice 5 dell’allegato 11 dell’Accordo. Il «Bollettino dell’ Ufficio federale di veterinaria»7 informa in merito alle indicazioni che devono essere conte- nute nei certificati.

5 RS 916.401; RU 2004 3065 6 RS 916.441.22; RU 2004 3079

7 Ottenibile presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

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Art. 37 cpv. 3 3 Gli articoli 39 a 48 non s’applicano alle importazioni che non soggiacciono alle autorizzazioni, eccettuate quelle di cui al capoverso 1 lettera c.

Art. 40 cpv. 3 3 L’Ufficio federale riconosce quali possibili fonti di approvvigionamento di carne e prodotti a base di carne i macelli, gli stabilimenti di tagliatura e le aziende di tra- sformazione nonché i depositi frigoriferi ammessi dalla Comunità europea. L’Ufficio federale può ammettere altre aziende, se queste ultime soddisfano le esigenze della legislazione svizzera in materia di derrate alimentari e epizoozie.

Art. 49 cpv. 3bis e 5 3bis Per l’importazione dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato 11 dell’Accordo. Non sono necessarie autorizzazioni d’importazione. Il «Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria»8 informa in merito alle indicazioni che devono essere contenute nei certificati. 5 Ogni invio d’importazione sottostà alla visita veterinaria di confine. Di norma, gli invii provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno soltanto al controllo dei documenti.

Art. 50 cpv. 3bis, 5 e 6 3bis Per l’importazione dalla Comunità europea e dalla Norvegia sono applicabili le disposizioni dell’appendice 2 dell’allegato 11 dell’Accordo. Per le uova da cova non è necessaria un’autorizzazione d’importazione. Il «Bollettino dell’Ufficio federale di veterinaria»9 informa in merito alle indicazioni che devono essere contenute nei certificati. 5 Ogni invio d’importazione sottostà alla visita veterinaria di confine. Di norma, gli invii provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno soltanto al controllo dei documenti. 6 Nel luogo di destinazione la merce è collocata in quarantena o isolata. Gli invii d’importazione provenienti dalla Comunità europea e dalla Norvegia sottostanno a sorveglianza veterinaria ufficiale. Per la quarantena e la sorveglianza veterinaria ufficiale sono applicabili le disposizioni dell’articolo 29.

Art. 51 Sottoprodotti di origine animale 1 I sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OESPA10 possono essere importati solamente con un’autorizzazione dell’Ufficio federale. Dopo l’importazione, devono essere eliminati secondo le prescrizioni dell’OESPA.

8 Ottenibile presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

9 Ottenibile presso l’Ufficio federale di veterinaria, 3003 Berna

10 RS 916.441.22; RU 2004 3079

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2 L’Ufficio federale sottopone la domanda d’importazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente nel luogo di destinazione. L’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione d’importazione se: a. il veterinario cantonale ha confermato che il richiedente è autorizzato ad e- liminare i sottoprodotti di origine animale importati; b. ha assicurato, all’occorrenza stabilendo condizioni e oneri, che è esclusa l’introduzione di un’epizoozia; c. ha accertato, trattandosi di sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell’articolo 6 OESPA, che:

1. il territorio di provenienza degli animali dal quale si intende importare i

sottoprodotti e, all’occorrenza, l’effettivo di provenienza sono esenti da epizoozie;

2. sono stati sottoposti ad un controllo veterinario;

d. trattandosi di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 4 e 5 OESPA, l’eliminazione transfrontaliera è stata concordata con il Paese di provenienza.

3 L’Ufficio federale può rifiutare o ritirare l’autorizzazione se:

a. sussiste un rischio accresciuto di introdurre un’epizoozia con i sottoprodotti di origine animale; b. la capacità complessiva degli stabilimenti di eliminazione interessati è ne- cessaria per l’eliminazione a livello nazionale; sono riservate le convenzioni concernenti l’eliminazione transfrontaliera dei rifiuti.

4 Gli invii d’importazione devono essere accompagnati da un certificato giusta

l’articolo 13. Per i sottoprodotti di origine animale della categoria 3, il certificato deve confermare che sono adempiute le esigenze del capoverso 2 lettera c.

5 Ogni invio d’importazione sottostà alla visita veterinaria di confine.

Art. 52 cpv. 2 e 2bis 2 Sugli imballaggi deve essere indicato chiaramente che si tratta di alimenti per animali. Inoltre devono essere menzionati il nome e l’indirizzo del fabbricante o del fornitore straniero della merce, in modo leggibile oppure in codice, nonché il Paese d’origine. 2bis Sugli imballaggi provenienti dalla Comunità europea, invece del Paese d’origine può essere indicata la Comunità europea. In questo caso il Paese d’origine deve essere indicato in codice.

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Art. 53 cpv. 3 3 L’Ufficio federale stabilisce quali esami devono essere effettuati per provare la sterilizzazione di cui all’allegato 4 OESPA11 e per determinare la composizione dei foraggi nell’azienda di provenienza.

Art. 55 cpv. 1 lett. a

1 Le merci seguenti possono essere importate solamente con un’autorizzazione

dell’Ufficio federale: a. sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 OESPA12;

Art. 75a Ossa e cotenne L’esportazione di ossa e cotenne è disciplinata dall’articolo 77.

Art. 77 Sottoprodotti di origine animale 1I sottoprodotti di origine animale possono essere esportati unicamente con un’autorizzazione dell’Ufficio federale.

2 l’Ufficio federale rilascia l’autorizzazione se:

a. ha accertato che non vi si oppongono motivi di polizia epizootica e che viene garantito il rispetto delle condizioni d’importazione del Paese di destina- zione; b. il richiedente prova che, in caso di restrizioni delle importazioni decise dal Paese di destinazione, può eliminare la merce all’interno del Paese ai sensi dell’articolo 39 OESPA13; c. l’eliminazione transfrontaliera di sottoprodotti di origine animale delle cate- gorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 4 e 5 OESPA è stata concordata con il Paese di destinazione. 3 L’Ufficio federale sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione di cui al capoverso 2 lettera b. 4 L’autorizzazione deve essere vincolata all’onere che le quantità di sottoprodotti di origine animale esportati vengano notificate ogni mese all’Ufficio federale. 5 È fatta salva l’autorizzazione dell’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio basata sulle normative concernenti i rifiuti secondo la legge del 7 ottobre

198314 sulla protezione dell’ambiente.

11 RS 916.441.22; RU 2004 3079 12 RS 916.441.22; RU 2004 3079 13 RS 916.441.22; RU 2004 3079 14 RS 814.01

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Art. 90 Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004 Nella sua nuova forma, l’articolo 49 capoverso 3bis è applicabile agli invii di impor- tazione provenienti da Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Unghe- ria, Cipro, Slovacchia e dalla Repubblica Ceca soltanto a partire dal 1° gennaio

2005. Nel frattempo è applicabile l’articolo 49 capoversi 1–3.

II L’allegato è modificato come segue: Cifra 3

3 Prodotti di pollame domestico 3.1 Africa: tutti i Paesi

3.2 Asia: tutti i Paesi

3.3 Europa: Moldavia, Russia, Turchia,

Ucraina, Bielorussia

III La modifica del diritto vigente è regolamentata nell’allegato.

IV 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.

2 L’articolo 30 capoversi 1bis, 2 lettera bbis e 7 entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente

L’allegato dell’ordinanza del 30 ottobre 198515 sulle tasse dell’Ufficio federale di veterinaria è modificato come segue: Allegato lett. a

Voce di tariffa16 Designazione della merce Provenienza: Comunità europea e Norvegia Provenienza: altri Paesi

Tassa minima Tassa massima Tassa per unità Tassa minima Tassa per unità per invio per invio per invio

a. Animali vivi per capo per capo

0101.1011/9098 Cavalli, asini, muli e bardotti — — — 24.— 24.— ex 0102.1010/9099 Animali della specie bovina, esclusi i vitelli 24.— 280.— 2.— 24.— 16.— ex 0102.1010/9099 Vitelli 24.— 280.— —.40 24.— 16.— 0103.1010/9290 Animali della specie suina 24.— 280.— —.40 24.— 09.— 0104.1010/2090 Animali delle specie ovina o caprina 24.— 280.— —.40 24.— 05.— per 100 kg peso per 100 kg peso 0105.1100/9900 Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, delle lordo lordo specie domestiche: – da macello 24.— 280.— —.40 24.— 04.— – altri 24.— 280.— —.40 24.— 25.—

15 RS 916.472

16 RS 632.10 allegato

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Voce di tariffa Designazione della merce Provenienza: Comunità europea e Norvegia Provenienza: altri Paesi

Tassa minima Tassa massima Tassa per unità Tassa minima Tassa per unità per invio per invio per invio

per capo per capo

0106. Altri animali:

– mammiferi

1100 – – primati 24.— — 5.— 24.— 5.—

1200 – – balene, delfini e marsovini (mammiferi della 24.— — 5.— 24.— 5.—

specie dei cetacei), lamantini e dugonghi (mammiferi della specie dei sireni) ex 1900 – – cani e gatti 24.— 280.— —.40 24.— 05.— ex 1900 – – conigli 24.— 280.— —.40 24.— 05.— ex 1900 – – roditori, esclusi i topi per laboratori e 24.— — —.50 24.— —.50 l’alimentazione di animali, porcellini d’India e mesocriceti ex 1900 – – altri mammiferi: 24.— — 5.— 24.— 5.—

2000 – rettili

– – tartarughe, coccodrilli e sfenodonti 24.— — —.50 24.— —.50 per 100 kg peso per 100 kg peso lordo lordo – – altri rettili 24.— — 50.— 24.— 50.— per capo per capo – uccelli:

3100 – – uccelli rapaci 24.— — 2.— 24.— 2.—

3200 – – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, 24.— — 5.— 24.— 5.— are e cacatua) per 100 kg peso per 100 kg peso lordo lordo

3910 – – selvaggina da penne 24.— 280.— —.40 24.— 25.—

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Voce di tariffa Designazione della merce Provenienza: Comunità europea e Norvegia Provenienza: altri Paesi

Tassa minima Tassa massima Tassa per unità Tassa minima Tassa per unità per invio per invio per invio

per capo per capo ex 3990 – – uccelli canori 24.— — —.50 24.— —.50 ex 3990 – – altri uccelli 24.— — 2.— 24.— 2.— per 100 kg peso per 100 kg peso ex 9000 – altri animali: lordo lordo – – rane commestibili 24.— 280.— —.40 24.— 4.— – – altri anfibi 24.— — 50.— 24.— 50.— per alveari o regine per alveari o regine – – alveari popolati, api regine (anche con api 24.— 280.— —.40 24.— 5.— operaie) per 100 kg peso per 100 kg peso lordo lordo 0301.9100/9990 Pesci (compresi i ciclostomi) 24.— 280.— —.40 24.— 1.— ex 0306.2100/2900 Crostacei destinati all’alimentazione umana, nonché crostacei 24.— 280.— —.40 24.— 4.— d’acqua dolce per usi diversi dall’alimentazione umana ex 0307.1000/2100, Molluschi e altri invertebrati acquatici diversi dai crostacei e 24.— 280.— —.40 24.— 4.— 3100, 4100, 5100, dai molluschi, destinati all’alimentazione umana 6000, 9100 per capo per capo ex 9508.1000/9000 Animali per circhi e serragli: – animali delle voci 0101/0104 e animali grossi della 24.— — 3.— 24.— 3.— voce 0106.1100/1900 per 100 kg peso per 100 kg peso lordo lordo – ltri animali: 24.— — 3. — 24.— 3.—

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