AS 2004 319
Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna
Ordinanza del Consiglio dei PF sui Politecnici federali di Zurigo e Losanna (Ordinanza PFZ-PFL)
del 13 novembre 2003
Il Consiglio dei PF, visti gli articoli 27 capoverso 2 e 32 capoverso 4 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:
Sezione 1: Campo d’applicazione
Art. 1 La presente ordinanza si applica: a. al Politecnico federale di Zurigo (PFZ); b. al Politecnico federale di Losanna (PFL).
Sezione 2: Direzione
Art. 2 Composizione
1 Le direzioni dei PF sono composte ciascuna di un presidente e di altri membri
subordinati al presidente.
2 Il presidente propone la nomina degli altri membri della direzione.
Art. 3 Compiti
1 La direzione ha i compiti seguenti:
a. decide in merito all’organizzazione della scuola e, in particolare, all’istituzione, alla soppressione, ai compiti e all’organizzazione di singole unità d’insegnamento e di ricerca come pure di altre unità organizzative; b. emana ordinanze concernenti gli studi; c. è responsabile di garantire la qualità e, in particolare, di valutare l’in- segnamento, la ricerca e le prestazioni.
RS 414.110.37 1 RS 414.110
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2 La direzione può deliberare se è presente più della metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità è prepon- derante il voto del presidente.
3 In merito a affari non elencati al capoverso 1 decide il presidente.
Sezione 3: Membri dei PF
Art. 4 Denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell’insegnamento e nella ricerca Le denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell’insegnamento e nella ricerca sono definite nell’allegato.
Art. 5 Collaboratori scientifici con funzioni direttive, collaboratori scientifici superiori Le direzioni possono nominare collaboratori scientifici con funzioni direttive (maître d’enseignement et de recherche) e collaboratori scientifici superiori persone che si distinguono per il loro percorso accademico ad alto livello e che forniscono presta- zioni particolarmente qualificate nell’insegnamento e nella ricerca.
Art. 6 Collaboratori scientifici 1 I collaboratori scientifici devono essere titolari di un diploma universitario.
2 Essi operano nel campo dell’insegnamento e della ricerca.
Art. 7 Collaboratori amministrativi e tecnici I collaboratori amministrativi e tecnici svolgono compiti di supporto nel campo dell’insegnamento, della ricerca o dell’amministrazione.
Art. 8 Assistenti
1 Gli assistenti devono essere titolari di un diploma universitario.
2 Essi hanno un rapporto d’impiego retto dal diritto pubblico, di durata determinata, con un PF. 3 Essi assistono nell’insegnamento e nella ricerca il membro del corpo insegnante cui sono subordinati e approfondiscono le proprie conoscenze specifiche.
Art. 9 Professori titolari 1 I presidenti dei PF possono proporre la nomina a professore titolare di liberi docen- ti, di collaboratori scientifici con funzioni direttive e di incaricati di corsi che si sono distinti per le loro prestazioni accademiche e operanti nel settore dei PF.
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2 I direttori degli istituti di ricerca possono proporre ai PF la nomina a professore titolare di persone attive nei loro istituti e che al tempo stesso rivestono una delle funzioni elencate al capoverso 1 in un PF.
Art. 10 Liberi docenti 1 Può conseguire l’abilitazione quale libero docente chi da prova di un’attitudine particolare per l’insegnamento e la ricerca. Egli riceve dal PF la venia legendi che lo autorizza a tenere corsi liberi in un determinato campo d’insegnamento. 2 La venia legendi può essere revocata se durante due anni il libero docente non ha tenuto alcun corso nel suo campo d’insegnamento specifico o se è venuto meno ai suoi obblighi. Essa scade al termine del semestre in cui il libero docente compie 65 anni. 3 I PF disciplinano la procedura per il rilascio e la revoca della venia legendi.
4 Per corsi tenuti che non rientrano nel mandato d’insegnamento i PF possono versa- re ai liberi docenti un onorario.
Art. 11 Incaricati dei corsi
1 I PF possono affidare l’insegnamento a incaricati dei corsi.
2 Essi conferiscono i mandati d’insegnamento per ogni semestre.
3 Essi possono versare un onorario.
Art. 12 Professori invitati, docenti ospiti 1 I PF possono invitare scienziati e affidare loro compiti di insegnamento e ricerca.
2 Le direzioni dei PF possono designarli professori invitati o docenti ospiti.
3 I PF possono indennizzarli per le attività svolte. Nel fissare l’indennità va conside- rata la retribuzione versata dalla scuola universitaria o dall’istituto di provenienza dell’ospite.
Art. 13 Mandato d’insegnamento A meno che non vi siano accordi in altro senso, il mandato d’insegnamento conferito a professori titolari, liberi docenti, incaricati dei corsi, professori invitati e docenti ospiti non è vincolato a un rapporto d’impiego.
Art. 14 Dottorandi I dottorandi sono iscritti a un PF per conseguire il dottorato nel quadro di un ciclo di studi.
Art. 15 Studenti e uditori 1 Gli studenti sono iscritti ad un PF per conseguire, nel quadro di un ciclo di studi, di uno scambio o di un perfezionamento, un diploma del PF, un diploma federale, un titolo di bachelor o di master o un certificato.
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2 Gli uditori sono iscritti ad un PF per seguire corsi senza l’intento di conseguire un diploma o un certificato.
Art. 16 Diritto disciplinare Gli studenti, gli uditori e i dottorandi sottostanno al regolamento disciplinare emana- to dal Consiglio dei PF.
Sezione 4: Partecipazione
Art. 17 Gruppi di membri dei PF 1 Per esercitare i loro diritti di partecipazione i membri dei PF formano i gruppi seguenti: a. membri del corpo insegnante:
1. professori ordinari,
2. professori straordinari,
3. professori assistenti tenure track,
4. professori assistenti,
5. collaboratori scientifici con funzioni direttive,
6. professori titolari,
7. liberi docenti,
8. incaricati dei corsi,
9. professori invitati,
10. docenti ospiti;
b. membri del corpo accademico intermedio senza un mandato d’insegna- mento:
1. collaboratori scientifici superiori,
2. collaboratori scientifici,
3. assistenti,
4. dottorandi;
c. studenti e uditori; d. collaboratori amministrativi e tecnici.
2 Ogni membro di un PF può far parte di un solo gruppo.
3 Se un gruppo non è rappresentato o lo è da più organizzazioni, la direzione ne defini- sce le modalità di partecipazione in collaborazione con l’assemblea universitaria. La direzione provvede inoltre affinché tutti i membri di un gruppo possano esercitare i loro diritti di partecipazione anche se non fanno parte di nessuna organizzazione.
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Art. 18 Assemblea universitaria
1 L’assemblea universitaria è composta pariteticamente di più rappresentanti dei
singoli gruppi di membri dei PF.
2 Spetta ai gruppi eleggere i propri rappresentanti.
3 L’assemblea universitaria si dota di un regolamento interno e elegge il proprio presidente e i propri organi.
Art. 19 Estensione della partecipazione 1 Prima di prendere decisioni di interesse generale per i PF, il Consiglio dei PF e le direzioni consultano i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie, nonché le unità d’insegnamento e di ricerca interessate. 2 Prima di prendere decisioni riguardanti l’istituzione o la soppressione di unità d’insegnamento e di ricerca, questioni strutturali o i metodi di formazione, le dire- zioni consultano i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie. 3 Prima di prendere decisioni riguardanti i cicli di studi e i regolamenti degli esami, le direzioni consultano le unità d’insegnamento e di ricerca interessate. 4 Nel settore della pianificazione, rappresentanti dei gruppi di membri dei PF fanno parte degli organi dei PF preposti alla pianificazione.
Art. 20 Procedura di partecipazione
1 La direzione provvede a informare i gruppi di membri dei PF affinché questi
possano esercitare i propri diritti di partecipazione. 2 Il Consiglio dei PF consulta i gruppi di membri dei PF e le assemblee universitarie per il tramite delle direzioni. Le direzioni trasmettono al Consiglio dei PF le prese di posizione formulate.
Art. 21 Collaborazione con le associazioni del personale Per le questioni riguardanti il personale, i PF collaborano con le associazioni del personale. La collaborazione si basa sugli accordi giusta l’articolo 13 dell’ordinanza del 15 marzo 20012 sul personale del settore dei politecnici federali.
Sezione 5: Insegnamento e ricerca
Art. 22 Unità d’insegnamento e di ricerca 1 Per adempiere ai loro compiti nel campo dell’insegnamento, della ricerca e della fornitura di prestazioni i PF si suddividono in unità d’insegnamento e di ricerca.
2 RS 172.220.113
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2 Le unità d’insegnamento e di ricerca sono responsabili dell’insegnamento e della ricerca e assicurano la fornitura di prestazioni nei loro campi specifici.
3 La direzione può istituire ulteriori unità.
Art. 23 Coordinamento 1 I PF coordinano tra di loro e con gli istituti di ricerca le attività d’insegnamento e di ricerca. In particolare coordinano: a. le condizioni d’ammissione agli studi; b. i cicli di studi; c. i titoli accademici; d. il programma accademico.
2 I PF si consultano prima di emanare ordinanze concernenti gli studi.
Art. 24 Titoli accademici
1 I PF possono conferire i titoli accademici seguenti:
a. diplomato (dipl. «materia» PF); b. bachelor (bachelor in «materia» PF Zurigo o PF Losanna); c. master (master in «materia» PF Zurigo o PF Losanna); d. dottore (dr. sc. PF Zurigo o PF Losanna).
2 I PF tengono un registro comune dei titoli.
Art. 25 Borse, prestiti e esonero da tasse
1 Le direzioni possono accordare borse e prestiti attingendo ai propri fondi.
2 Esse possono esonerare i beneficiari di borse di studio e gli studenti bisognosi dal pagamento delle tasse d’iscrizione o di altra natura.
3 I dettagli sono disciplinati in un’ordinanza del Consiglio dei PF.
Art. 26 Pianificazione dei professorati 1 I presidenti dei PF presentano semestralmente al Consiglio dei PF la pianificazione dei professorati. 2 La pianificazione dei professorati tiene conto della pianificazione strategica e del piano di sviluppo del rispettivo PF.
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Sezione 6: Disposizione finale
Art. 27 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
13 novembre 2003 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Sebastian Brändli
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Allegato (art. 4)
Denominazioni dei collaboratori accademici attivi nell’insegnamento e nella ricerca
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professore ordinario ordentlicher Professor/ professeur full professor ordentliche Professorin ordinaire professore aussordentlicher Professor/ professeur associé associate straordinario ausserordentliche Professorin professor professore assistente Tenure-Track-Assistenz- professeur assistant tenure track tenure track professor/Tenure-Track- tenure track assistant Assistenzprofessorin professor professore assistente Assistenzprofessor/ professeur assistant assistant Assistenzprofessorin professor collaboratore scienti- leitender wissenschaftlicher maître senior scientist fico con funzioni Mitarbeiter/leitende wissen- d’enseignement et direttive schaftliche Mitarbeiterin de recherche collaboratore Höherer wissenschaftlicher collaborateur research and scientifico superiore Mitarbeiter/höhere wissen- scientifique senior teaching schaftliche Mitarbeiterin associate collaboratore wissenschaftlicher Mitarbeiter/ collaborateur scientist scientifico wissenschaftliche Mitarbeiterin scientifique assistente Assistent/Assistentin assistant assistant professore titolare Titularprofessor/ professeur titulaire adjunct Titularprofessorin professor libero docente Privatdozent/Privatdozentin privatdocent privat docent incaricato di corsi Lehrbeauftragter/ chargé de cours lecturer Lehrbeauftragte professore invitato Gastprofessor/Gastprofessorin professeur invité visiting professor docente ospite Gastdozent/Gastdozentin hôte académique guest lecturer