AS 2004 3291
Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale
Convenzione del 6 marzo 1948 istitutiva dell’Organizzazione marittima internazionale (con All.)
RS 0.747.305.91; RU 1958 1029
I
Emendamenti alla Convenzione
Adottati dall’Assemblea dell’Organizzazione il 4 novembre 1993 Entrati in vigore il 7 novembre 2002
Traduzione1
Parte VI Il Consiglio
Art. 16 Sostituire il testo dell’articolo 16 con il testo seguente: «Il Consiglio è composto di quaranta Membri eletti dall’Assemblea.»
Art. 17 Sostituire il testo dell’articolo 17 con il testo seguente: «L’Assemblea, eleggendo i Membri del Consiglio, osserva i principi seguenti: a) dieci appartengono agli Stati che sono i più interessati a fornire servizi inter- nazionali di navigazione marittima; b) dieci appartengono ad altri Stati che sono i più interessati nel commercio internazionale marittimo; c) venti appartengono agli Stati che non sono stati scelti in virtù delle lettere a) o b) suindicate, che hanno interesse particolare nel trasporto marittimo o nel- la navigazione e la cui elezione garantisce la rappresentanza nel Consiglio di tutte le grandi regioni geografiche del mondo.»
Art. 19 cpv. b) Sostituire il testo dell’articolo 19 lettera b) con il testo seguente: «b) Ventisei Membri del Consiglio costituiscono il quorum.»
1 Dal testo originale francese (RO 2004 3291).
2003-2407 3291
Organizzazione marittima internazionale RU 2004
II
Campo di applicazione della convenzione il 5 marzo 2004, complemento 2 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore
Kiribati 28 ottobre 2003 28 ottobre 2003
2 Completa le precedenti pubblicazioni in RU 1976 1853, 1978 364, 1980 1661, 1982 1550,