AS 2004 3301
Ordinanza sul personale del settore dei politecnici federali
Ordinanza sul personale del settore dei politecnici federali (OPers settore dei PF)
Modifica del 24 marzo 2004 Approvata dal Consiglio federale il 23 giugno 2004
Il Consiglio dei PF ordina:
I L’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei politecnici federali è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)
Art. 1 cpv. 2 lett. a e abis
2 La presente ordinanza non si applica:
a. ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 otto- bre 19912 sui PF; abis. ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l’ordinanza del 18 settembre 20033 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza;
Art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, 3 e 5 1 Il Consiglio dei PF è competente per l’avvio, la modifica e la cessazione dei rap- porti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concer- nenti: c. i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le deci- sioni sono prese d’intesa con il presidente della Commissione. 2 Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.
2004-0383 3301
Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2004
3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l’avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.
5 Abrogato
Art. 20 cpv. 4 e 5 4 I collaboratori scientifici impegnati nell’insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.
5 Abrogato
Art. 39 cpv. 1 periodo introduttivo e 2 1 In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professio- nale equivalente si ha diritto: ...
2 Abrogato
Art. 52 cpv. 5 quarto periodo 5 … Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confedera- zione PUBLICA.
Titolo prima dell’art. 58 Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali
Art. 58 Inchiesta amministrativa (Art. 25 LPers)
1 Un’inchiesta amministrativa è avviata dall’autorità competente ai sensi del-
l’articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d’ufficio per salvaguardare l’interesse pubblico. L’inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.
2 L’inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata.
3 e 4 Abrogati
Art. 58a Inchiesta disciplinare (Art. 25 LPers) 1 L’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 apre l’inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L’inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF. 2 Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l’inchiesta disciplinare.
Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2004
3 Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell’articolo 12 LPers, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 può, sulla base dell’esito dell’inchiesta, disporre le seguenti misure: a. in caso di violazione degli obblighi per negligenza: avvertimento, ammoni- zione o modifica dell’ambito d’attività; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: ol- tre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro. 4 Se lo stesso fatto conduce a un’inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale. 5 Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l’ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento pena- le promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un’inchiesta disciplinare.
Art. 58b Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers)
Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubbli- co della Confederazione.
Art. 62 Autorità interna di ricorso e procedura (Art. 35 cpv. 1 LPers)
L’autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2004.
24 marzo 2004 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Sebastian Brändli
Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2004