AS 2004 3309
Ordinanza del Consiglio dei PF sulla contabilità nel settore dei PF
Ordinanza del Consiglio dei PF sulla contabilità nel settore dei PF
del 5 febbraio 2004
Approvata dal Consiglio federale il 23 giugno 2004
Il Consiglio dei PF, visto l’articolo 35 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19911 sui PF, ordina:
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina i principi contabili vigenti nel settore dei PF, in particolare i principi che reggono la pianificazione finanziaria, l’allestimento di preventivi e rendiconti, la contabilità finanziaria e d’esercizio come pure le relative procedure di consolidamento e l’allestimento di rapporti. 2 L’ordinanza si applica a tutti i mezzi del settore dei PF, indipendentemente dalla loro provenienza.
Art. 2 Responsabilità I PF e gli istituti di ricerca rispondono della loro gestione finanziaria al Consiglio dei PF.
Art. 3 Rapporti e provvedimenti 1 Sia i rapporti interni al settore dei PF sia quelli destinati all’esterno sono allestiti secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta. 2 I PF e gli istituti di ricerca confermano, nel quadro della presentazione dei rapporti al Consiglio dei PF, la regolarità delle cifre e dei commenti. Le cifre e i commenti devono fornire un quadro fedele e completo della situazione finanziaria.
3 Per commentare le cifre e per adottare provvedimenti in caso di scostamenti
dall’obiettivo si applicano le disposizioni emanate nell’ambito del controlling. 4 Se vi sono punti poco chiari, i PF e gli istituti di ricerca forniscono informazioni complementari.
Art. 4 Mezzi di terzi I PF e gli istituti di ricerca decidono se accettare o meno mezzi di terzi e come impiegarli.
RS 414.123 1 RS 414.110
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Contabilità del settore dei PF. O del Consiglio dei PF RU 2004
Art. 5 Norme e manuale di contabilità 1 La contabilità nel settore dei PF si conforma alle norme per l’allestimento dei rendiconti adottate dall’Amministrazione generale della Confederazione come pure ai principi generalmente riconosciuti dell’economia aziendale e della contabilità commerciale e tiene conto delle esigenze specifiche dei PF e degli istituti di ricerca.
2 Le norme concernenti il contenuto e la presentazione dei piani finanziari, dei
preventivi e dei conti come pure le relative procedure e i relativi sistemi sono fissate nel manuale del Consiglio dei PF sulla contabilità del settore dei PF.
Art. 6 Principi della gestione finanziaria Le finanze del settore dei PF sono gestite secondo i principi del rispetto del diritto vigente, dell’urgenza, dell’efficienza, della redditività e della parsimonia.
Art. 7 Principi per l’allestimento dei rendiconti 1 I conti del settore dei PF sono valutati secondo il principio della continuazione dell’esercizio. Deroghe a questo principio devono essere notificate. 2 Nell’allestimento dei piani finanziari, dei budget e dei conti e nella contabilità in generale i singoli elementi sono valutati secondo il principio dell’essenzialità; il limite ammonta a 1 000 000 franchi. I PF e gli istituti di ricerca possono fissare un limite inferiore. 3 I costi e i ricavi iscritti nei piani finanziari, nei preventivi e nei conti devono essere chiaramente imputati al periodo di competenza. 4 I piani finanziari, i preventivi e i conti devono soddisfare i principi della comple- tezza, della chiarezza, della prudenza e della continuità delle cifre e dei commenti. 5 È vietato compensare attivi e passivi come pure ricavi e costi (principio degli importi lordi).
Art. 8 Principi di valutazione Gli attivi e i passivi devono essere valutati secondo i principi commerciali general- mente riconosciuti.
Art. 9 Accantonamenti Sono costituiti accantonamenti per coprire probabili impegni futuri. Se non sono più giustificati, gli accantonamenti vengono sciolti e i relativi fondi iscritti all’attivo.
Art. 10 Riserve Possono essere costituite riserve per progetti strategici o per far fronte a forti con- centrazioni di pagamenti.
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Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.
5 febbraio 2004 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Francis Waldvogel Il segretario generale, Sebastian Brändli
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