AS 2004 335
AS 2004 335
Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche nonché di fiori recisi freschi (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF)
Comunicazione del 1° gennaio 2004
L’allegato 2 dell’ordinanza del 12 gennaio 20001 sulla liberazione secondo l’OIEVFF è stato modificato durante il mese di dicembre 2003 alle seguenti date: 2 dicembre 2003 4 dicembre 2003 9 dicembre 2003 11 dicembre 2003 16 dicembre 2003 18 dicembre 2003 23 dicembre 2003
Il testo integrale delle modifiche può essere consultato od ottenuto presso l’Ufficio federale dell’agricoltura, Sezione Importazioni ed esportazioni, 3003 Berna.
1° gennaio 2004 Cancelleria federale
1 RS 916.121.100
2004-0022 335
Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF. O dell’UFAG RU 2004