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AS 2004 337

AS 2004 337

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Modifica del 13 gennaio 2004

Il Dipartimento federale dell’economia, in esecuzione dell’articolo 16 della legge federale del 22 marzo 20021 sull’applicazione di sanzioni internazionali, ordina:

I L’ordinanza del 2 ottobre 2000 2che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificata come segue: L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 21 gennaio 2004.

13 gennaio 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

Allegato 23

Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti ai provvedimenti previste agli articoli 1, 3, 4 et 4a

3 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Belpstrasse 18, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco.admin.ch, accessibile tramite: Politica economica esterna, Sanzioni/Embarghi, Sanzioni della Svizzera. Fa fede soltanto la versione stampata.

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