AS 2004 3383
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT)
Modifica del 23 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 20011 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è modificata come segue:
Art. 2 lett. p Ai sensi della presente ordinanza si intende per: p. carta SIM prepagata: la carta SIM che consente la relazione commerciale con i clienti di telefoni mobili senza conclusione di un abbonamento.
Art. 19a Registrazione di dati personali in occasione della vendita di carte SIM prepagate Gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione devono garantire che in occasione della vendita di carte SIM prepagate i dati personali dei clienti (cognome, nome, indirizzo, data di nascita) vengano registrati sulla scorta di un passaporto valido, di una carta di identità o di un altro documento di identità valido per passare il confine svizzero. Vanno inoltre registrati il tipo di documento e il suo numero.
Art. 36a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 giugno 2004 Entro il 31 ottobre 2004 gli offerenti di prestazioni di telecomunicazione devono registrare i dati menzionati nell’articolo 19a concernenti i clienti la cui carta SIM prepagata è stata messa in servizio dopo il 1° novembre 2002. Trascorso questo termine, i numeri dei clienti non registrati sono posti fuori servizio.
1 RS 780.11
2004-0617 3383
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2004.
23 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz