AS 2004 3389
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
Regolamento di organizzazione della Banca nazionale svizzera
del 14 maggio 2004 Approvato dal Consiglio federale il 23 giugno 2004
Il Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera, visto l’articolo 42 capoverso 2 lettera a della legge federale del 3 ottobre 20031 sulla Banca nazionale (LBN), adotta il seguente regolamento:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce l’organizzazione interna della Banca nazionale svizzera (BNS), disciplina lo svolgimento dell’Assemblea generale in complemento agli articoli 34–38 LBN e regola i compiti e l’attività del Consiglio di banca, della Direzione generale e della Direzione generale allargata.
Art. 2 Relazione con altri regolamenti Il regolamento di organizzazione costituisce l’ordinamento interno di base della BNS. Ha il primato sugli altri regolamenti.
Sezione 2: Organizzazione interna
Art. 3 Dipartimenti
1 La BNS è suddivisa in tre dipartimenti. Ogni dipartimento ha un determinato
ambito di attività. 2 Le unità organizzative dei Dipartimenti I e III sono in maggioranza alla sede di Zurigo e quelle del Dipartimento II in maggioranza alla sede di Berna. 3 Ogni dipartimento è diretto da un membro della Direzione generale e il Diparti- mento I dal presidente della Direzione generale.
4 Ogni membro della Direzione generale ha un supplente. I membri della Direzione
generale integrano i supplenti nella direzione dei rispettivi dipartimenti.
RS 951.153 1 RS 951.11; RU 2004 1985
2004-1088 3389
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Art. 4 Ambiti di attività 1 L’ambito di attività del Dipartimento I comprende: gli affari internazionali, gli affari economici, gli affari giuridici e i servizi, il servizio del personale, la comuni- cazione. 2 L’ambito di attività del Dipartimento II comprende: il numerario, le finanze e il controlling, la stabilità del sistema e la sorveglianza, la sicurezza. 3 L’ambito di attività del Dipartimento III comprende: i mercati finanziari, la gestio- ne del portafoglio (asset management), la strategia di investimento e il controllo dei rischi (risk controlling), le attività bancarie, l’informatica.
Art. 5 Segreteria generale 1 La Segreteria generale è l’organo di stato maggiore della Direzione generale e del Consiglio di banca. È diretta dal segretario generale. 2 Essa sottostà alla Direzione generale. Nell’ambito delle sue attività per conto dell’Assemblea generale e del Consiglio di banca essa sottostà specificamente al presidente del Consiglio di banca.
3 La segreteria generale è aggregata amministrativamente al Dipartimento I.
Art. 6 Revisione interna 1 La revisione interna è uno strumento indipendente di sorveglianza e di controllo dell’attività d’affari della BNS. Essa sottostà al presidente del Consiglio di banca.
2 La revisione interna è aggregata amministrativamente al Dipartimento I.
Art. 7 Succursali e rappresentanze
1 La BNS mantiene:
a. succursali a Ginevra e Lugano; b. rappresentanze a Basilea, Losanna, Lucerna e San Gallo.
2 Le succursali della BNS provvedono all’approvvigionamento in numerario delle
rispettive regioni. Esse sottostanno al Dipartimento II.
3 Unitamente alle sedi e alle succursali, le rappresentanze della BNS osservano
l’andamento dell’economia nelle regioni rispettive e vi provvedono alla trasmissione delle informazioni. I pertinenti delegati alle relazioni economiche regionali delle sedi, delle succursali e delle rappresentanze sottostanno al Dipartimento I.
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Sezione 3: Svolgimento dell’Assemblea generale
Art. 8 Costituzione 1 La presidenza dell’Assemblea generale è esercitata dal presidente del Consiglio di banca o, in caso di impedimento, dal vicepresidente.
2 L’Assemblea generale designa gli scrutatori con voto palese della maggioranza
assoluta degli azionisti presenti. I membri del Consiglio di banca non possono essere designati come scrutatori. 3 Il verbale dell’Assemblea generale è redatto dal segretario generale o, in caso di impedimento, da un supplente. 4 È allestito un elenco delle presenze. Esso indica il numero degli azionisti presenti e rappresentati all’Assemblea generale e il numero di azioni rappresentate.
5 Il verbale e l’elenco delle presenze devono essere firmati:
a. dal presidente; b. dal redattore del verbale; c. dagli scrutatori.
Art. 9 Quorum 1 L’Assemblea generale è atta a deliberare se sono presenti almeno 30 azionisti che rappresentano insieme almeno 10 000 azioni.
2 Se alla prima convocazione l’assemblea non raggiunge il quorum, deve essere
convocata senza indugio una nuova Assemblea generale, che è atta a deliberare a prescindere dal numero di azionisti presenti e di azioni rappresentate. È fatto salvo il capoverso 3. 3 Le proposte del Consiglio federale ai sensi dell’articolo 36 lettera f LBN (modifica della legge sulla Banca nazionale o liquidazione della Banca nazionale) possono essere oggetto di decisione soltanto se almeno la metà di tutte le azioni è rappresen- tata.
Sezione 4: Consiglio di banca
Art. 10 Compiti 1 Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull’attività d’affari della BNS. 2 Oltre ai compiti enumerati all’articolo 42 capoverso 2 LBN, al Consiglio di banca competono:
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a. l’approvazione di modifiche essenziali dell’organizzazione interna; b. l’adozione di regolamenti sul riconoscimento e la rappresentanza degli azio- nisti, sui consultori economici regionali, come pure sui rapporti di lavoro dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti; c. la valutazione del risk controlling e la sorveglianza della relativa attuazione; d. la valutazione dei principi del processo di investimento e la sorveglianza del- la relativa osservanza; e. l’approvazione del processo di preventivazione, del preventivo globale an- nuo e dei rapporti di attingimento dal preventivo; f. l’approvazione degli investimenti e delle spese amministrative unici non i- scritti nel preventivo, che superano 500 000 franchi per singolo caso; g. l’approvazione di spese amministrative ricorrenti non iscritte nel preventivo che superano 100 000 franchi all’anno; h. l’autorizzazione della compravendita di immobili per importi superiori a
500 000 franchi;
i. l’autorizzazione dell’acquisto e dell’alienazione di partecipazioni durevoli al capitale di società o di altre persone giuridiche per importi superiori a
500 000 franchi;
j. la designazione dei membri dei consultori economici regionali; k. l’ assunzione, la promozione e il licenziamento dei collaboratori a livello di- rettoriale; l. le decisioni relative ai principi di politica del personale e l’approvazione del- le condizioni generali di assunzione; m. lo scioglimento dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti dall’obbligo del segreto di cui all’articolo 49 LBN; n. l’approvazione delle convenzioni in materia di distribuzione degli utili con- cluse con il Dipartimento federale delle finanze; o. la decisione relativa all’aspetto delle banconote. 3 Il Consiglio di banca decide in merito a tutti gli affari che la legge o il regolamento di organizzazione non attribuiscono a un altro organo.
Art. 11 Comitato di verifica 1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di verifica. Esso consta di almeno due membri del Consiglio di banca. 2 Esso coadiuva il Consiglio di banca in materia di vigilanza sulla contabilità e di rendiconto finanziario, come pure di osservanza delle leggi e delle disposizioni di regolazione. Il Comitato valuta l’efficacia del sistema interno di controllo (SIC) e sorveglia l’attività della revisione interna ed esterna. I compiti del Comitato di verifica sono disciplinati da un apposito regolamento.
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Art. 12 Comitato dei rischi 1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato dei rischi. Esso consta di almeno due membri del Consiglio di banca. 2 Esso coadiuva il Consiglio di banca in materia di sorveglianza del management dei rischi e di processo di investimento. Il comitato dei rischi valuta il risk controlling. I compiti del Comitato dei rischi sono disciplinati da un apposito regolamento.
Art. 13 Comitato di rimunerazione
1 Il Consiglio di banca istituisce un Comitato di rimunerazione. Esso consta di
almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente. 2 Esso coadiuva il Consiglio di banca nella fissazione della politica salariale e di indennizzo della BNS e gli presenta proposte relativamente alla fissazione degli stipendi dei membri della Direzione generale e dei loro supplenti. A tale scopo esso si orienta sui principi dell’articolo 6a capoversi 1–6 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale. I compiti del Comitato di rimunerazione sono disciplinati da un apposito regolamento.
Art. 14 Comitato di nomina 1 Il Consiglio di banca istituisce in caso di vacanza nella Direzione generale allarga- ta un Comitato di nomina. Esso consta di almeno tre membri del Consiglio di banca, fra i quali il suo presidente. 2 In caso di vacanza esso elabora proposte di nomina di membri e di supplenti della Direzione generale ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 lettera h LBN.
Art. 15 Diritto e obbligo di informazione 1 La Direzione generale trasmette al Consiglio di banca le chiusure trimestrali a fine marzo, fine giugno e fine settembre, accompagnate da un breve commento, e a fine dicembre la chiusura annuale, unitamente al bilancio, al conto di risultato e all’alle- gato. 2 Su richiesta del Consiglio di banca essa gli mette a disposizione tutti i documenti necessari all’adempimento del suo compito. 3 Inoltre essa orienta regolarmente il Consiglio di banca sulla situazione economica, la politica monetaria, la stabilità del sistema finanziario e l’investimento degli attivi.
Art. 16 Sedute 1 Il Consiglio di banca si riunisce di norma sei volte all’anno in seduta ordinaria. Può essere convocato in seduta straordinaria dal presidente o su richiesta di almeno tre membri. 2 È atto a deliberare se sono presenti almeno sei membri, compreso il presidente.
2 RS 172.220.1
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3 Le decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti; in caso di parità dei voti, quello del presidente conta doppio. 4 I membri della Direzione generale partecipano di norma alle sedute del Consiglio di banca a titolo consultivo. Il Consiglio di banca può convocare specialisti alle deliberazioni. 5 Nei casi urgenti le decisioni possono essere prese mediante conferenza telefonica o per via circolare. Tali decisioni sono prese alla maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio di banca. Esse devono essere iscritte nel verbale della seduta successiva.
Art. 17 Ordine del giorno e verbale 1 Il presidente del Consiglio di banca stabilisce l’ordine del giorno. Entro 10 giorni prima della seduta, ogni membro può chiedere per scritto l’iscrizione di un oggetto all’ordine del giorno. Le proposte al Consiglio di banca possono essere redatte in tedesco o in francese. 2 Il verbale delle sedute del Consiglio di banca è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni impor- tanti, anche la relativa motivazione.
Sezione 5: Direzione generale
Art. 18 Compiti 1 La Direzione generale è un’autorità collegiale. Essa è l’organo esecutivo supremo della BNS. Essa rappresenta la BNS nei confronti del pubblico e adempie l’obbligo di rendiconto di cui all’articolo 7 LBN. 2 Oltre ai compiti enumerati all’articolo 46 capoverso 2 LBN, alla Direzione genera- le competono: a. l’esame preliminare degli affari sottoposti al Consiglio di banca, fatti salvi quelli che rientrano nell’ambito di competenza della Direzione generale al- largata (art. 22 cpv. 2 lett. b–d); b. l’adozione di direttive di politica monetaria, comprese quelle relative alla pubblicazione di dati importanti dal profilo della politica monetaria; c. l’adozione di direttive di politica di investimento; d. l’adozione delle condizioni generali d’affari e di condizioni generali appli- cabili alle agenzie gestite da altre banche; e. la fissazione della strategia in materia di investimento degli attivi; f. la fissazione del valore nominale delle banconote da emettere; g. l’emissione e il ritiro di tipi e di serie di banconote; h. la conclusione di convenzioni di prestazioni bancarie ai servizi della Confe- derazione;
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i. la decisione di avviare processi (eccettuate le procedure in materia di lavoro e di pigioni).
Art. 19 Sedute 1 La Direzione generale si riunisce di norma due volte al mese in seduta ordinaria. Il presidente o il vicepresidente ne assumono la presidenza. Ogni membro può esigere la convocazione di sedute straordinarie. 2 Gli affari che postulano una decisione devono essere oggetto di proposte scritte dei dipartimenti o della Segreteria generale prima della seduta. 3 Il presidente del Consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della Direzione generale; ne sono escluse le sedute alle quali sono elabo- rate e prese decisioni di politica monetaria. 4 La Direzione generale è atta a deliberare se sono presenti almeno due suoi membri e il supplente del membro assente. Tutte le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti. 5 Nei casi urgenti le decisioni possono essere prese mediante conferenza telefonica o per via circolare. Tali decisioni devono essere iscritte nel verbale della seduta suc- cessiva.
Art. 20 Ordine del giorno e verbale 1 Il presidente stabilisce l’ordine del giorno. Ogni membro può esigere che la discus- sione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti. 2 Il verbale delle sedute della Direzione generale è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni importanti, anche la relativa motivazione. 3 Il verbale della Direzione generale è inviato anche al presidente del Consiglio di banca.
Sezione 6: Direzione generale allargata
Art. 21 Composizione La Direzione generale allargata della BNS consta dei membri della Direzione gene- rale e dei loro supplenti.
Art. 22 Compiti 1 La Direzione generale allargata è responsabile della gestione operativa e aziendale della BNS.
2 Alla Direzione generale allargata competono i seguenti compiti:
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a. l’adozione di direttive interne; b. l’adozione del piano pluriennale, compresa la pianificazione del personale; c. l’esame preliminare del preventivo globale della banca e del conteggio degli attingimenti dal preventivo; d. l’esame preliminare degli investimenti e delle spese amministrative non i- scritti nel preventivo, degli affari immobiliari e di partecipazioni che devono essere sottoposti per approvazione al Consiglio di banca (art. 10 cpv. 2 lett. f–i); e. l’approvazione degli investimenti e delle spese amministrative unici non i- scritti nel preventivo inferiori a 500 000 franchi per singolo caso e di spese amministrative ricorrenti non iscritte nel preventivo inferiori a 100 000 fran- chi all’anno; f. l’approvazione della compravendita di immobili come pure l’acquisto e l’alienazione di partecipazioni in capitale inferiori a 500 000 franchi; g. le decisioni relative a questioni di personale e di formazione di importanza interdipartimentale; h. l’ assunzione, la promozione e il licenziamento dei collaboratori che non fanno parte della direzione; i. lo scioglimento dei collaboratori dall’obbligo del segreto di cui all’arti- colo 49 LBN; j. le decisioni relative a questioni organizzative di importanza interdipartimen- tale; k. le decisioni relative a questioni informatiche di importanza interdipartimen- tale; l. le decisioni relative a questioni immobiliari di importanza interdipartimen- tale; m le decisioni di ricorso a consulenti esterni. 3 La Direzione generale allargata può istituire comitati per la preparazione di singoli affari e delegare a supplenti il disbrigo di singoli affari. Nel caso di affari di impor- tanza interdipartimentale, i supplenti provvedono al coordinamento necessario. I dettagli sono disciplinati dalle istruzioni interne.
Art. 23 Sedute 1 La Direzione generale allargata si riunisce di norma una volta al mese prima della seduta della Direzione generale. Il presidente o il vicepresidente della Direzione generale ne assume la presidenza. 2 Gli affari che postulano una decisione devono essere oggetto prima della seduta di proposte scritte dei dipartimenti o della Segreteria generale. 3 Il presidente del Consiglio di banca è autorizzato a partecipare a titolo consultivo alle sedute della Direzione generale allargata.
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4 La Direzione generale allargata è atta a deliberare se sono presenti almeno due membri della Direzione generale, il supplente del membro assente della Direzione generale e un ulteriore supplente. Tutte le decisioni sono prese alla maggioranza dei voti, ma abbisognano del voto di almeno due membri della Direzione generale per essere valide. In caso di parità dei voti, quelli dei membri della Direzione generale e dell’eventuale supplente del membro assente contano doppio.
Art. 24 Ordine del giorno e verbale 1 Il presidente stabilisce l’ordine del giorno. Ogni membro può esigere che la discus- sione di proposte che non figurano all’ordine del giorno sia rinviata a una seduta ulteriore, eccettuati i casi urgenti. 2 Il verbale delle sedute della Direzione generale allargata è redatto dal segretario generale o da un supplente. Esso contiene il testo delle decisioni e, trattandosi di questioni importanti, anche la relativa motivazione. 3 Il verbale della Direzione generale allargata è inviato anche al presidente del Consiglio di banca.
Sezione 7: Altre disposizioni
Art. 25 Titoli
1 I membri della Direzione generale sono designati come segue:
a. presidente della Direzione generale; b. vicepresidente della Direzione generale; c. membro della Direzione generale.
2 I supplenti dei membri della Direzione generale sono designati come membro
supplente della Direzione generale.
Art. 26 Ricusazione 1 I membri del Consiglio di banca, i membri e i supplenti della Direzione generale devono ricusarsi nel caso di affari: a. ai quali sono personalmente interessati; b. ai quali partecipano o hanno un interesse personale persone alle quali sono imparentati sino al terzo grado o affini oppure vincolati da matrimonio o convivenza; c. ai quali partecipa o è interessata una persona giuridica o una società della cui amministrazione o direzione fanno parte oppure sulla quale esercitano un in- flusso determinante come azionista o socio; d. nei quali potrebbero essere prevenuti per altri motivi.
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2 Se la ricusazione è contestata, l’organo pertinente decide in assenza del membro in causa. In caso di parità dei voti, quello del presidente conta doppio.
Art. 27 Disposizioni in merito alle dimissioni dal Consiglio di banca 1 I membri del Consiglio di banca depongono il loro mandato al più tardi alla data dell’Assemblea generale ordinaria dell’anno in cui raggiungono i 70 anni di età. 2 Se raggiungono prima di tale età la durata massima del mandato di 12 anni, essi lo depongono alla data dell’Assemblea generale ordinaria dell’anno in cui completano tale durata. 3 Se ritengono che le condizioni legali della loro nomina non siano più adempiute, i membri del Consiglio di banca dichiarano al presidente le loro dimissioni per la data della prossima Assemblea generale ordinaria, anche se non hanno completato il loro mandato.
Art. 28 Entrata in vigore Il presente regolamento entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2004.
14 maggio 2004 Banca nazionale svizzera: Il presidente del Consiglio di banca, Hansueli Raggenbass La vicepresidente, Ruth Lüthi
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